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Un veto che secondo l’Alta Corte dovrebbe evitare infinite battaglie legali, ma che rischia di paralizzare il paese. Oltre un terzo dei bambini nel 2008, infatti, è nato fuori dal matrimonio.\u003cbr /\u003eDati questi che hanno spinto lo stesso neoministro tedesco della giustizia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger a impegnarsi per riformare la legge.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eIl caso è stato sollevato da un quarantacinquenne di Colonia, che lotta dal 2003 per condividere la custodia della figlia quattordicenne. “Si tratta di una palese violazione dei diritti dell’uomo – commenta il diretto interessato, Horst Zaunegger -. Io vengo discriminato e degradato a genitore di serie B, soltanto in quanto non sono sposato. Sono un padre responsabile, e questo l’ho già dimostrato. Eppure non ho modo di ottenere un affidamento congiunto”.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\"Da oggi l'Europa è migliore\" scrive il portale \u003ca href\u003d\"http://www.paternita.info/\"\u003ewww.paternita.info\u003c/a\u003e per mano del suo curatore F. Barzagli a proposito di questa notizia. E ancora:\u003cbr /\u003e\"In alcuni paesi europei ancora molti uomini e bambini separati non valevano niente. Potevano amarsi solo \"su permesso\".\u003cbr /\u003eNella laboriosa Germania ad esempio i figli di coppie \"non sposate\"\u003cbr /\u003enon avevano ancora garantito il DIRITTO ALLA PATERNITA' in caso di separazione.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eSe eri sposato bene.. altrimenti l'affido condiviso veniva concesso solo \"previo accordo madre\". Il diritto alla bigenitorialità ed alla libertà di essere e di amarsi padre e figlio.. non era una possibilità dei bambini, di tutti, della società, ma una decisione della donna.. E purtroppo molte tiranneggiavano sulle vite altrui.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eDi punto in bianco papà e ragazzi che erano stati insieme quotidianamente, per anni, venivano recisi, come un ramo d'albero, tagliati come un braccio che non serve più. Una follia. Alla mercè dei gusti, dello stato d'animo o del momento materno.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eDa oggi le cose cambiano.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLa sentenza riconosce che i divieti della normativa tedesca sono palesemente una DISCRIMINAZIONE e disattendono la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (articolo 14 sulla discriminazione, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8). La sentenza è stata emessa con sei voti favorevoli ed uno contrario\" precisa ancora www.paternita.info.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eUn passo avanti verso la vera civiltà, aggiungiamo noi.\u003cbr /\u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv class\u003d\"blogger-post-footer\"\u003e\u003cimg width\u003d'1' height\u003d'1' src\u003d'https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-3225326053670959315?l\u003dcomunicazionecondiviso.blogspot.com' alt\u003d'' /\u003e\u003c/div\u003e"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/3225326053670959315/comments/default","title":"Commenti sul post"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/12/strasburgo-bacchetta-la-germania-la.html#comment-form","title":"0 Commenti"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/3225326053670959315"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/3225326053670959315"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/12/strasburgo-bacchetta-la-germania-la.html","title":"Strasburgo bacchetta la Germania: la legge sugli affidamenti è da cambiare"}],"author":[{"name":{"$t":"Giorgiogal"},"uri":{"$t":"http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$extendedProperty":{"xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","name":"OpenSocialUserId","value":"12588933086186260652"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SyAwYIoLKAI/AAAAAAAABUo/uqf2OTYsM9w/s72-c/corte-europea-diritti-dell-uomo.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-97857303499827562"},"published":{"$t":"2009-11-17T00:45:00.000-08:00"},"updated":{"$t":"2009-11-17T00:48:38.343-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"tribunali"}],"title":{"type":"text","$t":"La Cassazione conferma: il trasferimento arbitrario del genitore affidatario è reato"},"content":{"type":"html","$t":"\u003ca href\u003d\"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwJijQ9bwvI/AAAAAAAABS4/otsbl3BvM90/s1600/cassazione3.jpg\" imageanchor\u003d\"1\" style\u003d\"clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;\"\u003e\u003cimg border\u003d\"0\" src\u003d\"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwJijQ9bwvI/AAAAAAAABS4/otsbl3BvM90/s320/cassazione3.jpg\" /\u003e\u003c/a\u003eContinua la linea dura dei tribunali contro l'allontanamento dei figli dall'altro genitore ad opera del genitore affidatario. Dopo le sentenze di quest'estate sempre nella stessa direzione (delle quali abbiamo parlato in questo \u003ca href\u003d\"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/07/arrivano-i-primi-no-dei-tribunali-ai.html\"\u003earticolo\u003c/a\u003e) si è di recente pronunciata la Cassazione affermando che commette reato l'ex moglie che allontana il figlio minore \u003cspan id\u003d\"fullpost\"\u003edal padre, anche qualora ella sia affidataria del figlio, anche nel caso in cui abbia comunicato all'ex dove si trova e nonostante abbia fatto sì che il minore abbia mantenuto costanti rapporti telefonici con il padre. \u003cbr /\u003eLa Cassazione ha ribadito la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava nei confronti di una madre affidataria le accuse di aver sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo, portandolo in Sardegna (“luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo”). Infatti, dice ancora la Cassazione “il ruolo di genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie” (sentenza n. 42370 del 4 novembre 2009).\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eE ancora “Risponde del delitto di \u003cb\u003esottrazione di persona incapace\u003c/b\u003e (art. 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesti dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma”. Si legge ancora “ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sè contro la volontà dell'altro genitore”.\u003cbr /\u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv class\u003d\"blogger-post-footer\"\u003e\u003cimg width\u003d'1' height\u003d'1' src\u003d'https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-97857303499827562?l\u003dcomunicazionecondiviso.blogspot.com' alt\u003d'' /\u003e\u003c/div\u003e"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/97857303499827562/comments/default","title":"Commenti sul post"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/reato-trasferimento-affidatario.html#comment-form","title":"0 Commenti"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/97857303499827562"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/97857303499827562"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/reato-trasferimento-affidatario.html","title":"La Cassazione conferma: il trasferimento arbitrario del genitore affidatario è reato"}],"author":[{"name":{"$t":"Giorgiogal"},"uri":{"$t":"http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$extendedProperty":{"xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","name":"OpenSocialUserId","value":"12588933086186260652"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwJijQ9bwvI/AAAAAAAABS4/otsbl3BvM90/s72-c/cassazione3.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-690549300510562064"},"published":{"$t":"2009-07-20T06:28:00.000-07:00"},"updated":{"$t":"2009-07-20T08:16:24.887-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"affido condiviso"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"tribunali"}],"title":{"type":"text","$t":"La Cassazione: commette reato e rischia il carcere il genitore che impedisce all'ex di trascorrere le vacanze col figlio"},"content":{"type":"html","$t":"\u003ca onblur\u003d\"try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}\" href\u003d\"http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SmSG4CEsGGI/AAAAAAAABKk/ztNeriAs9hU/s1600-h/cassazione.jpg\"\u003e\u003cimg style\u003d\"margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 150px;\" src\u003d\"http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SmSG4CEsGGI/AAAAAAAABKk/ztNeriAs9hU/s400/cassazione.jpg\" alt\u003d\"\" id\u003d\"BLOGGER_PHOTO_ID_5360557753665067106\" border\u003d\"0\" /\u003e\u003c/a\u003eLa Cassazione conferma: rischia il carcere il genitore (più tipicamente il genitore affidatario o collocatario) che, eludendo il provvedimento del giudice civile, impedisce all'altro genitore di tenere con sé il figlio nel periodo stabilito.\u003cbr /\u003eLa Corte Suprema con sentenza n. 27995/2009 ha confermato la pena stabilita in secondo grado \u003cspan id\u003d\"fullpost\"\u003edalla Corte d'Appello di Agrigento (venti giorni reclusione, sostituiti con 760 euro di multa) per la madre che aveva impedito al padre di tenere con sè il figlio minore durante le vacanze come stabilito dal giudice in fase di separazione. (art. 388 del codice penale vedi \u003cspan style\u003d\"font-size:85%;\"\u003e\u003cspan style\u003d\"font-style: italic;\"\u003e#1\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e).\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLa madre si era difesa giustificando la sua azione con lo scarso interesse dimostrato dal marito nell’intrattenere rapporti significativi con il figlio, tanto che il minore non aveva palesato alcuna disponibilità ad allontanarsi dal suo ambiente abituale, per cui la scelta, operata dalla stessa, di impedire al padre di tenere il bambino nel periodo stabilito, determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino stesso.\u003cbr /\u003eLa Corte ha rilevato che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la \u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003emancata ottemperanza al provvedimento\u003c/span\u003e medesimo. Infatti, “eludere” significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nel caso di specie, sarebbe consistita nel rifiuto della madre affidataria di far sì che il bambino trascorresse con il padre il periodo di vacanza prestabilito.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLa Corte ha anche sottolineato che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore, ciò proprio in quanto entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.\u003cbr /\u003eL’ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del minore.\u003cbr /\u003eLa Corte ha precisato che nel caso specifico non risulta che l'imputata si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLa Cassazione ha anche confermato l'accusa di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 del codice penale vedi \u003cspan style\u003d\"font-size:85%;\"\u003e\u003cspan style\u003d\"font-style: italic;\"\u003e#2\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e) e di tentata violenza privata (art. 56 e 610 del codice penale vedi \u003cspan style\u003d\"font-size:85%;\"\u003e\u003cspan style\u003d\"font-style: italic;\"\u003e#3\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e e \u003cspan style\u003d\"font-style: italic;\"\u003e\u003cspan style\u003d\"font-size:85%;\"\u003e#\u003c/span\u003e\u003cspan style\u003d\"font-size:85%;\"\u003e4\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e) in quanto l'imputata aveva tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrisponderle l’assegno mensile stabilito in sede di separazione.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eNote:\u003cbr /\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:78%;\" \u003e#1 Art. 388 Codice penale - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice\u003cbr /\u003eChiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.\u003cbr /\u003eLa stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito. [...]\u003cbr /\u003e#2 Art. 393 Codice penale - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone\u003cbr /\u003eChiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito con la reclusione fino a un anno. [...]\u003cbr /\u003e#3 Art. 56 Codice penale - Delitto tentato\u003cbr /\u003eChi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. [...]\u003cbr /\u003eSe volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.\u003cbr /\u003e#4 Art. 610 Codice penale - Violenza privata\u003cbr /\u003eChiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. [...]\u003cbr /\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv class\u003d\"blogger-post-footer\"\u003e\u003cimg width\u003d'1' height\u003d'1' src\u003d'https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-690549300510562064?l\u003dcomunicazionecondiviso.blogspot.com' alt\u003d'' /\u003e\u003c/div\u003e"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/690549300510562064/comments/default","title":"Commenti sul post"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/07/cassazione-carcere-impedisce-vacanze.html#comment-form","title":"1 Commenti"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/690549300510562064"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/690549300510562064"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/07/cassazione-carcere-impedisce-vacanze.html","title":"La Cassazione: commette reato e rischia il carcere il genitore che impedisce all'ex di trascorrere le vacanze col figlio"}],"author":[{"name":{"$t":"Giorgiogal"},"uri":{"$t":"http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$extendedProperty":{"xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","name":"OpenSocialUserId","value":"12588933086186260652"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SmSG4CEsGGI/AAAAAAAABKk/ztNeriAs9hU/s72-c/cassazione.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","$t":"1"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-4752701029645087111"},"published":{"$t":"2009-07-13T08:23:00.000-07:00"},"updated":{"$t":"2009-07-14T01:31:25.899-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"affido condiviso"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"sottrazione di minori"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"tribunali"}],"title":{"type":"text","$t":"I trasferimenti arbitrari di residenza del genitore collocatario non sono più ammessi: questa la recente tendenza dei tribunali italiani"},"content":{"type":"html","$t":"\u003ca onblur\u003d\"try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}\" href\u003d\"http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SltQy9Hjn2I/AAAAAAAABKE/fKEkcMVdZws/s1600-h/sg01_merito.jpg\"\u003e\u003cimg style\u003d\"margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 150px;\" src\u003d\"http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SltQy9Hjn2I/AAAAAAAABKE/fKEkcMVdZws/s320/sg01_merito.jpg\" alt\u003d\"\" id\u003d\"BLOGGER_PHOTO_ID_5357965018017275746\" border\u003d\"0\" /\u003e\u003c/a\u003eTre importanti sentenze hanno di recente ribadito un concetto emerso anche in Corte di Cassazione: il genitore affidatario (o collocatario) della prole \u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003enon può arbitrariamente trasferire la propria residenza\u003c/span\u003e senza l'accordo dell'altro genitore e/o il benestare del giudice\u003cspan id\u003d\"fullpost\"\u003e, che ne deve valutare preventivamente l'eventuale pregiudizio per il minore: da ciò ne può derivare una sanzione (ex art. 709-ter cod. proc. Civ.) da parte del giudice (possibile inversione dell'affidamento o collocamento della prole) e/o addirittura il decadimento della potestà.\u003cbr /\u003e\u003cdiv style\u003d\"text-align: justify;\"\u003e\u003cbr /\u003eCon le decisioni di merito i tribunali italiani stanno in sostanza confermando tre punti sostanziali riguardo al contesto emotivo e abitativo della prole di genitori separati:\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003e1\u003c/span\u003e. il genitore che, senza autorizzazione da parte del giudice né avendo ottenuto il previo consenso dell’altro genitore, trasferisca la residenza del figlio minore in un’altra regione \u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003eviola i principi basilari dell’affidamento condiviso\u003c/span\u003e, ossia il dovere dei genitori di assumere le decisioni fondamentali per la prole in modo congiunto e di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi le figure genitoriali (ed entrambi i rami parentali).\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003e2\u003c/span\u003e. trasferendo in modo arbitrario la propria residenza e pregiudicando nei fatti e nella pratica i contatti quotidiani tra prole ed ex partner, il genitore che prende queste decisioni autonomamente dimostra un \u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003ecomportamento irresponsabile\u003c/span\u003e ed incompatibile con il ruolo di collocatario della prole, al punto che ne possono derivare sanzioni da parte del giudice.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003e3\u003c/span\u003e. nell'ambito dei criteri di scelta da parte del giudice del genitore collocatario della prole, un posto fondamentale deve essere attribuito alla capacità del genitore di mettere da parte le rivendicazioni nei confronti dell’altro e di conservarne l’immagine positiva agli occhi del minore, garantendo nei fatti le frequentazioni tra i due: l’attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di non allontanare quest’ultimo dall’altra figura genitoriale, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne (vedi anche sentenza n. 24907 della Corte di Cassazione che precisa: «tra i requisiti di idoneità genitoriale richiesti ad un genitore affidatario sia decisamente rilevante la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive di un figlio, che si individuano, in prima istanza, nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento, nella sua mente, della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sul coniuge».\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eEntrando nello specifico, le tre sentenze che ci riguardano sono le seguenti:\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cspan style\u003d\"font-size:130%;\"\u003e\u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003eTribunale di Bari\u003c/span\u003e, I Sezione Civile - 10 Marzo 2009:\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003eIl genitore collocatario non può trasferire i figli presso altra residenza se il giudice non ha verificato la sussistenza di nuovi e rilevanti presupposti.\u003cbr /\u003eIl Tribunale di Bari ha mutato il collocamento dei figli (dalla madre al padre) ripristinando immediatamente le condizioni preesistenti dopo il trasferimento arbitrario della madre. Dal cambio di collocamento ne è dipeso anche l'obbligo, in capo alla madre, di corrispondere l'assegno di mantenimento per la prole. In buona sostanza, i giudici di merito hanno convenuto che il cambiamento arbitrario di residenza, arrecando pregiudizio al minore così privato del sostegno e dell'affectio dell'altro genitore e del suo intero ramo parentale, non può essere effettuato senza aver permesso al giudice di verificare l'eventuale sussistenza di nuove motivazioni.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLink alla sentenza:\u003cbr /\u003e\u003ca href\u003d\"http://www.gigaproject.net/ComunicazioneCondiviso/Civile-Bari-10-03-09.pdf\"\u003eCorte d'Appello di Bari - 10/03/09\u003c/a\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cspan style\u003d\"font-size:130%;\"\u003e\u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003eCorte di Appello di Napoli\u003c/span\u003e – 17 ottobre 2008:\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003eIl genitore collocatario della prole non può arbitrariamente condurre con sè i figli presso una nuova città di residenza, ma deve considerare preventivamente il diritto dei bambini alla Bigenitorialità e il diritto dell'altro genitore a vivere in maniera equilibrata il proprio ruolo genitoriale.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLa sentenza cita: \"Ne consegue che il genitore, libero ovviamente di stabilire dove creda la propria residenza, deve tenere però conto degli eventuali mutamenti che la sua decisione comporta in ordine ai tempi di gestione ed accudimento del minore stabiliti dal giudice. E, qualora si tratti del genitore collocatario, considerare non solo i riflessi della decisione nella sfera degli interessi del minore ma anche l'eventuale lesione dei diritto dell'altro genitore coaffidatario. Onde, in mancanza dell'assenso di quest'ultimo, dovrà rivolgerei al giudice che - tenuto conto del nuovo assetto abitativo ed ambientale che il minore deve affrontare - provvedere in modo di assicurarne il diritto alla bigenitorialìtà.\"\u003cbr /\u003eNe consegue che la scelta della residenza del minore deve essere assunta di comune di accordo dai genitori; in caso di disaccordo, ciascun genitore non dovrà assumere unilateralmente la decisione (poiché ciò costituirebbe una grave inadempienza sanzionabile ex art. 709-ter cod. proc. civ.), ma dovrà rivolgersi al giudice per ottenere un nuovo assetto delle modalità dell’affidamento, in virtù del combinato disposto degli artt. 155, comma 3, e 155-quater, comma 2, cod. civ.).\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLink alla sentenza:\u003cbr /\u003e\u003ca href\u003d\"http://www.minoriefamiglia.it/download/ca_napoli_17102008.pdf\"\u003ehttp://www.minoriefamiglia.it/download/ca_napoli_17102008.pdf\u003c/a\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cspan style\u003d\"font-size:130%;\"\u003e\u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003eCorte di Appello di Firenze\u003c/span\u003e – sentenza del 10.06.09\u003c/span\u003e:\u003cbr /\u003eSe uno dei genitori trasferisce arbitrariamente la residenza, va immediatamente rispristinata la comunanza domestica con l'altro genitore.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eNella sentenza si legge: \"Detto questo dal punto di vista logistico, l’unico ostacolo dal punto di vista psicologico al pernottamento della figlia col padre è rappresentato dal fatto che la bambina non vi è abituata e non vi è abituata perché la madre si è sempre apertamente rifiutata di consentirlo. Ora, non v’è chi non veda che più passa il tempo e più la situazione tende ad aggravarsi in danno della figlia, la quale si vede patologicamente preclusa la comunanza domestica col padre che costituisce parte cospicua dell’intimità familiare. In tale ottica, aspettare fino all’età scolare, o magari anche più in là, significherebbe far soffrire ulteriormente la bimba di una grave mancanza, significherebbe privarla di un’esperienza basilare e comune a tutti i bambini, alimentando per converso una deleteria dipendenza psicologica esclusiva dalla madre. Pertanto, siccome non è qui in discussione l’intrinseca capacità genitoriale del K, il quale ha comunque edificato un sereno ed affettuoso legame con la figlia, occorre attuare al più presto la previsione dei pernottamenti, da ritenersi tanto più indispensabile al cospetto delle difficoltà logistico-geografiche già registrate, che non consentono una frequenza ravvicinata di contatti di breve durata\".\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLink alla sentenza:\u003cbr /\u003e\u003ca href\u003d\"http://www.gigaproject.net/ComunicazioneCondiviso/Appello-Firenze-10-06-09.pdf\"\u003eCorte d'Appello di Firenze - sentenza 10/06/09\u003c/a\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/div\u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv class\u003d\"blogger-post-footer\"\u003e\u003cimg width\u003d'1' height\u003d'1' src\u003d'https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-4752701029645087111?l\u003dcomunicazionecondiviso.blogspot.com' alt\u003d'' /\u003e\u003c/div\u003e"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/4752701029645087111/comments/default","title":"Commenti sul post"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/07/arrivano-i-primi-no-dei-tribunali-ai.html#comment-form","title":"0 Commenti"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4752701029645087111"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4752701029645087111"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/07/arrivano-i-primi-no-dei-tribunali-ai.html","title":"I trasferimenti arbitrari di residenza del genitore collocatario non sono più ammessi: questa la recente tendenza dei tribunali italiani"}],"author":[{"name":{"$t":"Giorgiogal"},"uri":{"$t":"http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$extendedProperty":{"xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","name":"OpenSocialUserId","value":"12588933086186260652"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SltQy9Hjn2I/AAAAAAAABKE/fKEkcMVdZws/s72-c/sg01_merito.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-622157177735979020"},"published":{"$t":"2009-06-24T00:26:00.001-07:00"},"updated":{"$t":"2009-07-06T07:54:40.676-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"sottrazione di minori"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"tribunali"}],"title":{"type":"text","$t":"Sottrazione di minori: non è reato riportare i figli in Italia contro la volontà del coniuge"},"content":{"type":"html","$t":"\u003ca onblur\u003d\"try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}\" href\u003d\"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SkHVRIs9jBI/AAAAAAAABFY/8Zkzzx2GPd0/s1600-h/bimboaereo.jpg\"\u003e\u003cimg style\u003d\"margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 150px; height: 113px;\" src\u003d\"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SkHVRIs9jBI/AAAAAAAABFY/8Zkzzx2GPd0/s400/bimboaereo.jpg\" alt\u003d\"\" id\u003d\"BLOGGER_PHOTO_ID_5350792322663418898\" border\u003d\"0\" /\u003e\u003c/a\u003eDa \u003ca href\u003d\"http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/06/cassazione-figli-riportare-italia-contro-volonta-coniuge.shtml\"\u003eIlSole24Ore\u003c/a\u003e. Ricondurre i figli in Italia, contro la volontà del coniuge, dopo un soggiorno all'estero di quasi un anno, non configura il reato di sottrazione internazionale di minori. Al contrario, secondo un decreto del Tribunale per i minorenni di Bari, confermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13936/2009 \u003cspan id\u003d\"fullpost\"\u003e(pubblicata sul sito www.guida al dirittto.ilsole24ore.com), si tratta di un «semplice ritorno a casa».\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eNel giugno del 2007 l'intera famiglia era partita per un soggiorno di tre mesi in Svezia, paese d'origine della moglie, poi prolungatosi fino all'aprile del 2008, per un totale dunque di 11 mesi. Secondo la madre si era trattato di un vero e proprio trasferimento, circostanza negata dal padre che ha sempre sostenuto il «carattere temporaneo della permanenza all'estero».\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eL'istanza di restituzione dei figli da parte della madre è stata rigettata dal tribunale di Bari che li ha affidati provvisoriamente al padre, con facoltà di visita della genitrice ma con il divieto di allontanarli dal territorio nazionale. Sulla stessa linea si sono mossi i giudici di Piazza Cavour, secondo i quali non vi sarebbe stata alcuna violazione della «residenza abituale» tutelata dalla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, recepita in Italia dalla legge 64/1994, in quanto essa «va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione». E proprio a essi si era riferito il Tribunale per i minori che aveva sottolineato, in primis «la prevalenza della permanenza temporale in Italia» sul breve periodo trascorso all'estero, e soprattutto: «l'immediato recupero delle consuetudini affettive e relazionali». Recupero testimoniato dalla documentazione presentata dai servizi sociali dove si parla della ripresa del «rapporto stretto con i nonni paterni, la frequenza regolare e serena della scuola materna, le abitudini di vita pregresse ecc.». Tutti indizi che hanno indotto a ritenere che non di allontanamento si trattasse ma di «ritorno a casa». Al punto che secondo la Cassazione di sottrazione internazionale, semmai, si sarebbe potuto parlare nel caso di «un forzato trattenimento dei minori in Svezia».\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eIn definitiva, i supremi giudici enunciano l'importante principio per cui: «Nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull'accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale di minori […] quando uno dei genitori, pur in contrasto con l'altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale».\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e\u003cspan style\u003d\"font-size:130%;\"\u003e\u003ca style\u003d\"font-weight: bold;\" href\u003d\"http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/10703171.13/10703171.pdf\"\u003eScarica la sentenza\u003c/a\u003e\u003c/span\u003e (\u003ca href\u003d\"http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd\u003dgdcasscivile\u0026amp;IdDocumento\u003d10703007\u0026amp;IdFonteDocumentale\u003d13\"\u003eda Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore\u003c/a\u003e)\u003cbr /\u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv class\u003d\"blogger-post-footer\"\u003e\u003cimg width\u003d'1' height\u003d'1' src\u003d'https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-622157177735979020?l\u003dcomunicazionecondiviso.blogspot.com' alt\u003d'' /\u003e\u003c/div\u003e"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/622157177735979020/comments/default","title":"Commenti sul post"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/06/sottrazione-di-minori-non-e-reato.html#comment-form","title":"0 Commenti"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/622157177735979020"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/622157177735979020"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/06/sottrazione-di-minori-non-e-reato.html","title":"Sottrazione di minori: non è reato riportare i figli in Italia contro la volontà del coniuge"}],"author":[{"name":{"$t":"Giorgiogal"},"uri":{"$t":"http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$extendedProperty":{"xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","name":"OpenSocialUserId","value":"12588933086186260652"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SkHVRIs9jBI/AAAAAAAABFY/8Zkzzx2GPd0/s72-c/bimboaereo.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5848758692757878190"},"published":{"$t":"2009-05-26T02:53:00.000-07:00"},"updated":{"$t":"2009-05-26T03:03:11.499-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"media"},{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"tribunali"}],"title":{"type":"text","$t":"La Cassazione sulla libertà di frequentazione tra il padre separato e i propri figli"},"content":{"type":"html","$t":"\u003ca onblur\u003d\"try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}\" href\u003d\"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Shu-LnvRC3I/AAAAAAAABE0/nnOI278tKbw/s1600-h/Father_and_Son_by_kingmouf.jpg\"\u003e\u003cimg style\u003d\"margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 150px; height: 93px;\" src\u003d\"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Shu-LnvRC3I/AAAAAAAABE0/nnOI278tKbw/s400/Father_and_Son_by_kingmouf.jpg\" alt\u003d\"\" id\u003d\"BLOGGER_PHOTO_ID_5340070890032925554\" border\u003d\"0\" /\u003e\u003c/a\u003eSegnaliamo una decisione presa dalla Cassazione (sentenza n. 11922) in tema di libertà di frequentazione tra i figli e il proprio padre dopo la separazione. Questa sentenza non mancherà di suscitare interesse e scalpore in quanto libera da vincoli il rapporto tra un padre separato e suo figlio sedicenne: niente più orari o giorni prestabiliti.\u003cspan id\u003d\"fullpost\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eDa \u003ca href\u003d\"http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id\u003d59579\"\u003eIl Messaggero\u003c/a\u003e\u003cbr /\u003e\u003ch1 class\u003d\"titoloLettura\"\u003eGenitori separati, Cassazione:\u003cbr /\u003e«Visite ai figli senza limiti di date e orari»\u003c/h1\u003e \u003c!-- bottoni --\u003e\u003cspan class\u003d\"testoArticoloG\"\u003eROMA (25 maggio) - Confermato, dalla Cassazione, il diritto di un padre separato a vedere il figlio sedicenne - convivente con la ex moglie - senza alcun limite di tempo o calendario dei giorni prefissati. In pratica Stefano M., questo il nome del professionista romano che ha ottenuto la convalida di questo \"verdetto\" che agevola il mantenimento del rapporto genitoriale, può incontrare il figlio tutte le volte che vuole tenendo solo conto dei suoi impegni e di quelli del ragazzo.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e«Alla conferma di questa decisione - dice l'avvocato Gianna Giannamati, legale di Stefano M. - si è arrivati dopo che i giudici dell'appello hanno ascoltato il figlio del mio cliente che era un adolescente di sedici anni e non un bambino immaturo, e che ha parlato del suo ottimo rapporto col padre. Si tratta senz'altro di una decisione innovativa, specie per le separazioni precedenti alla legge sull'affido condiviso del 2006».\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eIn primo grado, invece, erano stati stabiliti - come sempre accade - orari e giorni di visita \"fissi\". In appello, invece, il ricorso del padre per liberarsi dai \"paletti\" era stato accolto. Bocciata invece la richiesta di non pagare alla ex moglie - che dopo 14 mesi dalla prima udienza di separazione aveva già un figlio con un altro partner - l'assegno alimentare. La sentenza della Cassazione è la 11922.\u003c/span\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv class\u003d\"blogger-post-footer\"\u003e\u003cimg width\u003d'1' height\u003d'1' src\u003d'https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5848758692757878190?l\u003dcomunicazionecondiviso.blogspot.com' alt\u003d'' /\u003e\u003c/div\u003e"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5848758692757878190/comments/default","title":"Commenti sul post"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/05/la-cassazione-sulla-liberta-di.html#comment-form","title":"0 Commenti"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5848758692757878190"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5848758692757878190"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/05/la-cassazione-sulla-liberta-di.html","title":"La Cassazione sulla libertà di frequentazione tra il padre separato e i propri figli"}],"author":[{"name":{"$t":"Giorgiogal"},"uri":{"$t":"http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$extendedProperty":{"xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","name":"OpenSocialUserId","value":"12588933086186260652"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Shu-LnvRC3I/AAAAAAAABE0/nnOI278tKbw/s72-c/Father_and_Son_by_kingmouf.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-4201544105532103941"},"published":{"$t":"2009-04-03T02:23:00.000-07:00"},"updated":{"$t":"2009-04-07T08:14:22.129-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"tribunali"}],"title":{"type":"text","$t":"Stalking giudiziario e separazioni. 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Alla luce della nuova definizione vanno rivisti alcuni concetti che si stavano affermando prima dell'introduzione della recente legge come il famigerato \u003cspan style\u003d\"font-weight: bold;\"\u003estalking giudiziario\u003c/span\u003e, tipico dei casi di separazione tra i coniugi, soprattutto se con figli.\u003cbr /\u003e\u003cspan id\u003d\"fullpost\"\u003e\u003cbr /\u003eInnanzitutto vediamo cos'è lo stalking e come si attua.\u003cbr /\u003eLa persecuzione tipica dello \u003cspan style\u003d\"font-style: italic;\"\u003estalkin\u003c/span\u003eg avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata, diretti o indiretti.\u003cbr /\u003eLo \u003ci\u003estalker\u003c/i\u003e può essere uno sconosciuto, ma solitamente è un conoscente, un collega, spesso un ex-partner, che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto o per vendicarsi di qualche \u003cspan style\u003d\"font-style: italic;\"\u003etorto subito\u003c/span\u003e. Molto spesso è proprio l'insaziabile sete di rivendicazione per un presunto torto subito dalla vittima che muove il persecutore a compiere atti intimidatori o lesivi nei confronti della sua vittima.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eLa definizione legale che ne dà il DL n. 11 del 23 febbraio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009, che introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, dal titolo \"atti persecutori\", è la seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.»\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eNei casi di separazione e divorzio è facile intuire quanto i due ex coniugi possano covare risentimento e nutrire il desiderio di vendicarsi con l'ex coniuge di qualche vero o presunto torto subito prima o durante la separazione. Il ricorso all'uso strumentale della legge in questi casi può servire allo scopo dello stalker, il quale ha già un rapporto con un avvocato e una causa in corso con l'ex consorte. In questi casi la difesa giudiziale viene utilizzata come uno strumento per mettere in atto un vero e proprio \u003cb\u003estalking giudiziario\u003c/b\u003e: legge e avvocato diventano così inconsapevole strumento di persecuzione.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eCondizione per lo stalking giudiziario è la presenza di un forte conflitto tra gli ex coniugi che a volte è alimentato ad arte.\u003cbr /\u003eL'esasperazione del conflitto viene a volte messa in atto da uno dei due genitori (generalmente il genitore affidatario o collocatario) per mantenere una distanza e un filtro tra sè e le rivendicazioni dell'altro genitore e per rendere la comunicazione personale tra le due parti il più limitata possibile. Altro caso tipico ma forse meno diffuso e meno grave è l'ossessivo ricorso alla giustizia da parte del genitore convinto di avere subito un torto dalla giustizia (di solito il genitore non affidatario). In certi casi, con la presenza di queste condizioni, il comportamento persecutorio viene quindi attuato attraverso l'avvocato e il procedimento in corso e può avere lo scopo di \u003cb\u003eprolungare il giudizio all’infinito\u003c/b\u003e per mantenere comunque un legame con l’altro mediato dagli avvocati e dal processo.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003eIn termini generali lo stalking è “un insieme di comportamenti di sorveglianza, di attacco e controllo ripetuti ed intrusivi volti a ricercare un contatto con la vittima”. E’ una forma di violenza psicologica e molesta che si manifesta spesso nelle separazioni conflittuali.\u003cbr /\u003eLo stalker direttamente o più spesso tramite il suo avvocato può così cercare di mettere in pratica una serie di tattiche di disturbo come ad esempio: \u003cul\u003e\u003cli\u003eun eccessivo controllo delle spese \u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003ela pretesa di resoconti dettagliati \u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003ela puntigliosità nei programmi di visita dei figli \u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003ecambi improvvisi di programmi sempre relativi ai figli \u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003erifiuto di qualsiasi contatto verbale pretendendo ed effettuando comunicazioni scritte tramite gli avvocati anche per banali decisioni di routine \u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003ericorsi di ogni tipo per mutamenti delle condizioni \u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003eattacchi trasversali ai nuovi partners \u003c/li\u003e\u003c/ul\u003e \u003cul\u003e\u003cli\u003estrumentalizzazione di ogni tipo dei figli\u003c/li\u003e\u003c/ul\u003eFondamentale e difficile diventa in questi casi il riconoscimento della situazione da parte degli avvocati per evitare che il ricorso alla legge non abbia altri fini se non quelli per la quale la legge è stata creata, ceercando di discernere tra la difesa dei propri diritti e l'uso strumentale del procedimento.\u003cbr /\u003e\u003c/span\u003e\u003cdiv class\u003d\"blogger-post-footer\"\u003e\u003cimg width\u003d'1' height\u003d'1' src\u003d'https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-4201544105532103941?l\u003dcomunicazionecondiviso.blogspot.com' alt\u003d'' /\u003e\u003c/div\u003e"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/4201544105532103941/comments/default","title":"Commenti sul post"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/04/stalking-giudiziario-e-separazioni.html#comment-form","title":"1 Commenti"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4201544105532103941"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4201544105532103941"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/04/stalking-giudiziario-e-separazioni.html","title":"Stalking giudiziario e separazioni. 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