<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322</id><updated>2011-11-27T15:19:15.834-08:00</updated><category term='affido condiviso'/><category term='parlamento'/><category term='media'/><category term='azioni'/><category term='news'/><category term='pas'/><category term='cultura'/><category term='sottrazione di minori'/><category term='tribunali'/><category term='documenti'/><title type='text'>COMUNICAZIONE CONDIVISO</title><subtitle type='html'>Pensiero libero sulla bigenitorialita' e sui diritti dei figli minori nella separazione</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>169</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5281207146122843077</id><published>2011-10-10T10:10:00.000-07:00</published><updated>2011-10-10T10:11:00.644-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>L'ISEE e la convenienza di separarsi (per una donna) 2a parte</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-0YMNN-6WNuM/ThVwHSZnz1I/AAAAAAAADBs/oYi9AgCRf6A/s1600/poverta-isee.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-0YMNN-6WNuM/ThVwHSZnz1I/AAAAAAAADBs/oYi9AgCRf6A/s1600/poverta-isee.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Articolo di Maurilio Pavese - Fiscalista 2a parte&lt;br /&gt;Come già detto in precedenza (&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/07/lisee-e-la-convenienza-di-separarsi.html"&gt;vedi 1a parte&lt;/a&gt;) l’ISEE è l’indicatore della situazione  economica equivalente. L'attestato contenente l’indicatore I.S.E.E.  consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle  prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.&lt;br /&gt;È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;La dichiarazione ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Facciamo  alcuni esempi volti ad accedere agli interventi a sostegno del diritto  allo studio di cui al Modulo Unificato di richiesta contributi per il  diritto allo studio a.s. 2010/2011 Regione Piemonte. Con tale modulo si  poteva richiedere la seguenti provvidenza: libri di testo anno  scolastico 2011/2012 - scuole secondarie di primo e secondo grado, corsi  di formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo  scolastico&amp;nbsp; con ISEE - indicatore della situazione economica equivalente  non superiore a €. 10.632,94&amp;nbsp; (non è importante il singolo esempio, ma  il concetto) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) nucleo di tre persone madre rimasta  vedova con due figli conviventi, casa in uso a zero euro, denaro a  disposizione 24.000 euro (lordi) da reddito di lavoro dipendente&lt;br /&gt;Anno della dichiarazione del modello isee : 2011&lt;br /&gt;Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro&lt;br /&gt;Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 3&lt;br /&gt;Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0&lt;br /&gt;Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO&lt;br /&gt;Nucleo  familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico  genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo  entrambi lavorato per almeno sei mesi : SI&lt;br /&gt;La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO&lt;br /&gt;Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In&lt;br /&gt;caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO&lt;br /&gt;Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 24.000&lt;br /&gt;Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0&lt;br /&gt;Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0&lt;br /&gt;Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0&lt;br /&gt;Valore  ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle  detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si  applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si  considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno  mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risultato del calcolo del modello isee:&lt;br /&gt;Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --&amp;gt; 4.01&lt;br /&gt;Valore ise ( indicatore situazione economica ) --&amp;gt; 24.000&lt;br /&gt;Coefficiente scala di equivalenza --&amp;gt; 2.24&lt;br /&gt;Il vostro indicatore isee --&amp;gt; 10.714,29&lt;br /&gt;I  figli di questa signora con ISEE 10.714,29 NON POTRANNO ottenere  interventi a&amp;nbsp;sostegno del diritto allo studio sui libri scolastici&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)  nucleo di tre persone madre separata vedova con due figli conviventi,  casa in uso a zero euro, denaro a disposizione &amp;nbsp;24.000 euro di cui 4.800  (lordi) per mantenimento al coniuge e 19.200 (netti) per mantenimento  figli&lt;br /&gt;Anno della dichiarazione del modello isee : 2011&lt;br /&gt;Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro&lt;br /&gt;Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 3&lt;br /&gt;Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0&lt;br /&gt;Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO&lt;br /&gt;Nucleo  familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico  genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo  entrambi lavorato per almeno sei mesi : NO&lt;br /&gt;La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO&lt;br /&gt;Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In&lt;br /&gt;caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO&lt;br /&gt;Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 4.800&lt;br /&gt;Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0&lt;br /&gt;Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0&lt;br /&gt;Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0&lt;br /&gt;Valore  ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle  detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si  applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si  considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno  mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risultato del calcolo del modello isee:&lt;br /&gt;Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --&amp;gt; 4.01&lt;br /&gt;Valore ise ( indicatore situazione economica ) --&amp;gt; 4.800&lt;br /&gt;Coefficiente scala di equivalenza --&amp;gt; 2.04&lt;br /&gt;Il vostro indicatore isee --&amp;gt; 2.352,94&lt;br /&gt;I  figli di questa signora con ISEE 2.352,94&amp;nbsp;&amp;nbsp;POTRANNO ottenere interventi  a&amp;nbsp;sostegno del diritto allo studio sui libri scolastici che solitamente  sono già a carico del padre per il 50%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) nucleo  di tre persone padre madre un figlio convivente, casa in uso a zero  euro, denaro a disposizione &amp;nbsp;24.000 euro di cui 48.000 (lordi) da lavoro  dipendente, meno 24.000 (4.800 per mantenimento al ex coniuge e 19.200  per mantenimento altri figli)&lt;br /&gt;Anno della dichiarazione del modello isee : 2011&lt;br /&gt;Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro&lt;br /&gt;Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 3&lt;br /&gt;Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0&lt;br /&gt;Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO&lt;br /&gt;Nucleo  familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico  genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo  entrambi lavorato per almeno sei mesi : SI&lt;br /&gt;La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO&lt;br /&gt;Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In&lt;br /&gt;caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO&lt;br /&gt;Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 48.000&lt;br /&gt;Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0&lt;br /&gt;Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0&lt;br /&gt;Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0&lt;br /&gt;Valore  ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle  detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si  applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si  considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno  mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risultato del calcolo del modello isee:&lt;br /&gt;Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --&amp;gt; 4.01&lt;br /&gt;Valore ise ( indicatore situazione economica ) --&amp;gt; 48.000&lt;br /&gt;Coefficiente scala di equivalenza --&amp;gt; 2.24&lt;br /&gt;Il vostro indicatore isee --&amp;gt; 21.428,57&lt;br /&gt;Il  figlio di questa signora con ISEE 21.428,25 NON POTRA' ottenere  interventi a&amp;nbsp;sostegno del diritto allo studio sui libri scolastici&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusioni:&lt;br /&gt;Considerando il tempo di crisi, &lt;b&gt;se sei donna con figli di primo letto una separazione è conveniente prima di rimanere vedova&lt;/b&gt;..&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5281207146122843077?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5281207146122843077/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/10/lisee-e-la-convenienza-di-separarsi-per.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5281207146122843077'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5281207146122843077'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/10/lisee-e-la-convenienza-di-separarsi-per.html' title='L&apos;ISEE e la convenienza di separarsi (per una donna) 2a parte'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-0YMNN-6WNuM/ThVwHSZnz1I/AAAAAAAADBs/oYi9AgCRf6A/s72-c/poverta-isee.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-1053542222184968807</id><published>2011-10-09T15:06:00.000-07:00</published><updated>2011-10-10T01:22:25.828-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Come ti boicotto l'Affido Condiviso: strategie di deroga</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-PlV_NWLSufo/TpIY4sRRrnI/AAAAAAAADHo/Drc2sdxfXBc/s1600/fabio-nestola.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="150" src="http://4.bp.blogspot.com/-PlV_NWLSufo/TpIY4sRRrnI/AAAAAAAADHo/Drc2sdxfXBc/s200/fabio-nestola.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Sunto e video in tre parti dell'intervento del ricercatore Fabio Nestola (Fe.N.Bi) durante gli Stati Generali della Giustizia Familiare tenutisi a inizio maggio 2011 a Roma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Stati Generali della Giustizia Familiare&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Relazione F.N. del 6 maggio: AFFIDO CONDIVISO: STRATEGIE DI DEROGA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Una sintesi di approfondimenti, per dimostrare dati alla mano come le dinamiche di aggiramento dell’affido condiviso siano frutto di precise strategie, attentamente studiate e pianificate.&lt;br /&gt;Una valenza possono averla le testimonianze di genitori separati, cosa diversa è lo studio focalizzato su giurisprudenza di cassazione, dossier sulle dichiarazioni degli operatori giudiziari, sulla modulistica in uso nei tribunali italiani, su casistica, modalità e dinamiche ricorsive delle false denunce, sulla tempistica dei percorsi di recupero anche in caso di appurata infondatezza delle accuse, sulle ripercussioni per i soggetti coinvolti, adulti e minori&lt;br /&gt;Gli studi dimostrano diverse strategie ostative dell’affido condiviso, ed analizzano gli strumenti utilizzati sia da alcuni operatori che dalle parti in causa.&lt;br /&gt;Si tratta di un’analisi critica del Sistema, che dimostra come una generalizzata impunità sia l’unica vera linfa che alimenta la reiterazione delle strategie di deroga.&lt;br /&gt;Impunità per gli operatori, impunità per i genitori disonesti, che non esitano ad utilizzare le false accuse, sconfinando nel penale al solo scopo di ottenere in breve tempo una serie di privilegi nell’iter civile..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alcuni operatori, accaniti sostenitori delle modalità di affido riferibili al modello monogenitoriale, stravolgono la legge continuando ad emanare provvedimenti che del condiviso hanno solo la facciata. La strategia è quella di prendere i criteri di deroga riferibili alla legge precedente al 2006 e trasportarli di peso all’interno del nuovo impianto normativo. Esattamente ciò che intendevano evitare il Legislatore che ha concepito la riforma ed il Parlamento che l’ha approvata.&lt;br /&gt;La conflittualità fra le parti e l’età dei figli vengono espressamente citate quali criteri ostativi all’affido condiviso, nonostante la legge dica il contrario e diversi pronunciamenti della Corte di Cassazione abbiano richiamato ad una corretta applicazione nel 2008, 2009 e 2010.&lt;br /&gt;Un esempio di boicottaggio particolarmente significativo è rappresentato dall’inchiesta sulla modulistica in uso per le separazioni consensuali. Diversi tribunali propongono moduli ove è prevista espressamente la dicitura “genitore convivente”, termine e concetto non previsto nella norma novellata. Altri tribunali vanno oltre, utilizzando dei moduli ove è già scritto che il padre “vedrà i figli i giorni…” e “verserà un assegno di Euro …”. &lt;br /&gt;Discriminazioni pesantissime, ove le uniche variabili sembrano essere quanto versare e quanto tempo elemosinare con i figli, ma non esiste la variabile sulla parte tenuta a rispettare dette misure.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che la modulistica sia concepita per velocizzare le procedure è un fatto assodato. È lecito chiedersi, però, se sia possibile prevedere un modulo prestampato che escluda a priori qualunque caso di affido diverso da quello esclusivo alla madre. &lt;br /&gt;Quale spreco di tempo comporterebbe scrivere “padre” nello spazio predisposto per le modalità di visita del genitore non affidatario? Oppure, per chi preferisce, quale risparmio di tempo comporta non doverlo scrivere?&lt;br /&gt;Tale risparmio risibile, tuttavia, comporta un dazio altissimo da pagare al principio delle Pari Opportunità, nonché al concetto di Giustizia intesa come imparzialità ed uguaglianza nei confronti di cittadine e cittadini, previsto dalla Carta Costituzionale.&lt;br /&gt;Chi è in grado di garantire che nessun utente del Tribunale, messo di fronte ai moduli oggetto dell’inchiesta, abbia mai avuto una percezione di inutilità dell’iter giudiziario tanto i principi fondamentali sono decisi prima ancora di entrare in Tribunale?&lt;br /&gt;Per un aspetto l’unica variabile è quanto versare, chi debba farlo è già deciso.&lt;br /&gt;Per l’altro aspetto l’unica variabile è strappare mezz’ora in più per vedere i figli, chi viene relegato in un ruolo marginale rispetto alla prole è già deciso.&lt;br /&gt;Utilizzare moduli prestampati che non lasciano alcuna alternativa in merito a chi debba rispettare un regime di visita e versare un assegno è, oggi, un’aperta violazione della norma, ma lo era anche prima della norma novellata.&lt;br /&gt;Circostanza ancora più grave è quella rilevata sul sito ufficiale del Ministero di Giustizia, ove viene proposto (proponiamo, testuale) un modulo prestampato che prevede i figli conviventi con la madre ed il padre che può incontrarli un pomeriggio a settimana. &lt;br /&gt;Questo è ciò che viene proposto come modello di “affido condiviso” sul sito del Ministero di Giustizia.&lt;br /&gt;Ecco dimostrato come l’etichetta “affido condiviso” venga affissa, perfino per suggerimento ministeriale, su contenuti che di condiviso non hanno nulla. Cos’altro serve per documentare il boicottaggio della riforma?&lt;br /&gt;Il sottosegretario On. Casellati, rispondendo in data 23 febbraio 2011ad una interrogazione parlamentare della On. Bernardini, scriveva: “ (…) ritengo opportuno premettere che le informazioni attinenti i diversi quesiti sollevati sono state acquisite dal competente Ufficio Legislativo di questo Dicastero.(…) Dall’esame di tali dati emerge una netta inversione di tendenza a favore dell’affidamento condiviso a partire dal 2006, fino a giungere nel 2008 alla rilevante percentuale del 78,8% di separazioni, e del 62,1% di divorzi con figli in affido condiviso. L’esame dei dati non conferma, quindi, quanto indicato nell’interrogazione con riferimento ad una “sostanziale inapplicazione” della nuova forma di affidamento da parte dei Tribunali italiani”&lt;br /&gt;Ovvio, la mera lettura dei dati ISTAT non può essere il termometro della situazione reale, in quanto nella forma quasi l’80% delle separazioni terminano con un affido condiviso. &lt;br /&gt;Nella forma ma non nella sostanza, è qui l’inganno.  &lt;br /&gt;Si scrive condiviso ma si legge un pomeriggio a settimana, per espresso “suggerimento” del Ministero.&lt;br /&gt;L’inchiesta lo dimostra in maniera inequivocabile; On. Casellati, chi spera di prendere in giro?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt; &lt;b&gt;Fabio Nestola&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="fullpost"&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tGGuwhVmXE4" width="420"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2quC7OZOmBs" width="420"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bQw6kSbKg0k" width="420"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-1053542222184968807?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/1053542222184968807/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/10/come-ti-boicotto-laffido-condiviso.html#comment-form' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1053542222184968807'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1053542222184968807'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/10/come-ti-boicotto-laffido-condiviso.html' title='Come ti boicotto l&apos;Affido Condiviso: strategie di deroga'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-PlV_NWLSufo/TpIY4sRRrnI/AAAAAAAADHo/Drc2sdxfXBc/s72-c/fabio-nestola.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-476840479065210674</id><published>2011-09-29T14:18:00.000-07:00</published><updated>2011-09-29T14:19:08.709-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='parlamento'/><title type='text'>ANFI in Senato per smontare scientificamente la teoria dei bambini "pacco postale"</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-LXQa68fmyhU/ToTfqbwzY6I/AAAAAAAADHQ/cd7y80S7fDY/s1600/bimbo-pacco-postale.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-LXQa68fmyhU/ToTfqbwzY6I/AAAAAAAADHQ/cd7y80S7fDY/s1600/bimbo-pacco-postale.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;ROMA 27 SETTEMBRE 2011, &lt;b&gt;SENATO DELLA REPUBBLICA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RELAZIONE DEL DR. VITTORIO VEZZETTI, RESPONSABILE MEDICO-SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI ANFI.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;DISCORSO NEL NOME DEI FIGLI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Onorevole Presidente,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;onorevoli Senatori,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PER SUA NATURA ANFI È ASSOCIAZIONE CHE CREDE IN UN DIRITTO CHE TRAMUTI IN ATTI GIURIDICI LE CONQUISTE DELLA SCIENZA E NON CHE ADATTI QUESTE ULTIME A PRASSI OBSOLETE BASATE SPESSO SUI LUOGHI COMUNI E SUL PREGIUDIZIO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per questo motivo ANFI approva le innovazioni proposte dai ddl 954 e 2454, coerenti coi risultati della moderna ricerca scientifica, affinchè non si perpetuino gli errori interpretativi della legge 54/06.&lt;br /&gt;A esemplificazione di quanto dico riporto una delle tante sentenze emesse da un tribunale italiano, una di quelle sentenze per cui noi oggi siamo qua a parlare di riforma:&lt;br /&gt;Tribunale di Varese, anno 2007, sentenza 3053/03 dei giudici Carmelo Leotta, Francesco Paganini, Anna Giorgetti:&lt;br /&gt;“questo tribunale per propria giurisprudenza costante, non condivide una frammentazione del tempo del minore eccessiva che costringa di fatto i figli a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante e che comunque il bene primario oggetto della tutela del legislatore è sempre il minore e non certo l'interesse o l'aspettativa del genitore di avere con sé il figlio per lo stesso tempo in termini di computo aritmetico, dell'altro”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal che si evince che per loro stessa ammissione interi Tribunali non basano le sentenze su dati scientifici ma sulla giurisprudenza, per di più locale, in modo da evitare eventuali contaminazioni migliorative dai tribunali viciniori.&lt;br /&gt;Invece ANFI, in virtù del suo approccio scientifico, vede come elemento qualificante dei ddl 957 e 2454 proprio la salvaguardia del diritto dei minori a un rapporto paritetico con ambedue i genitori, salvo casi di impossibilità materiale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RITENIAMO PERTANTO INDISPENSABILE UNA DISAMINA DEI PRINCIPALI STUDI SCIENTIFICI SVOLTI SULL’ARGOMENTO E DI CUI IL LEGISLATORE NON PUÒ NON TENERE CONTO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo studio degli ACTA PEDIATRICA prodotto agli atti dimostra in modo oggettivo e con validazione statistica che il coinvolgimento del padre (la figura comunemente penalizzata dai nostri tribunali) migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'esperienza dei Paesi che hanno scelto la priorità dei tempi paritetici ha confermato la bontà di questo approccio: Svezia, Francia, Belgio, Catalogna, Martinica, Guadalupa, Polinesia francese, Guyana francese e i vari distretti francesi sparsi nel mondo non hanno infatti mai avvertito la necessità di tornare sui propri passi e hanno visto un crollo della conflittualità (in Svezia le giudiziali sono ormai meno dell'uno per cento del totale).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il più importante studio al mondo sull'alternato (puntualizzato che tempi paritetici non significano sempre affido alternato potendosi raggiungere l'obiettivo anche in altra maniera che potrebbe essere indicata dai genitori obbligandoli a presentare un progetto di gestione condivisa della prole come in Bulgaria), il rapporto Raschetti, rammentando la caratteristica dell'adattabilità infantile assai maggiore di quella dell'adulto, ha ossevato che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti, in caso di conflittualità e che i bambini monogenitoriali sono meno socievoli e con minor sviluppo cognitivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nell'interesse ideologico del domicilio prevalente abbiamo visto case assegnate a lattanti di tre mesi che non erano in grado di distinguere il seno da cui erano allattati.&lt;br /&gt;Non risulta del resto che i milioni di bambini nomadi e seminomadi che ancora vivono nel mondo (beduini, tuareg, nomadi dell'Amazzonia e dell'Asia centrale) derivino un danno psichico o di destabilizzazione mentale da questa loro condizione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;INFATTI NEI MOTORI DI RICERCA MEDICA INTERNAZIONALE (LA MEDICINA E' LA SCIENZA CHE DIMOSTRA, AVENDO LA VALUTAZIONE DEL'INDICE DI SIGNIFICATIVITA' STATISTICA MENTRE LA PSICOLOGIA OSSERVA) NON ESISTE UN SOLO STUDIO CHE SUFFRAGHI LA TEORIA ADULTOCENTRICA DELLA NOCIVITA' DELL'ALTERNANZA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ultimo studio psicologico significativo contrario all'alternato è una piccola ricerca del 1999 pubblicato sul Family Court Review che valutava esclusivamente la variabile attaccamento, mentre tutta la letteratura succesiva tesse solo gli elogi dell'alternanza che riscuote consensi anche fra i giovani utenti (studio Fabricius).&lt;br /&gt;Altri punti meritevoli dei ddl 957 e 2454, sono -fra i molti- a nostro avviso:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- l'introduzione, come situazione pregiudizievole, della Alienazione Genitoriale, intesa come condizionamento dei minori all'ostilità verso il genitore c.d. bersaglio, ossia quello non collocatario (da cui l'ulteriore indicazione ad eliminare questa figura). Noi suggeriamo la possibilità di prevedere l'invio degli alienati a programmi terapeutici specifici che, provenendo dagli USA, a breve arriveranno in Italia.&lt;br /&gt;Purtroppo la sensibilità giudiziaria nei confronti dell'Alienazione Genitoriale è scarsissima: noi grazie ad una tesi di laurea siamo risaliti, malgrado il fenomeno abbia proporzioni gigantesche, a soli 14 provvedimenti giudiziari italiani che la citano! Riteniamo solo utile eliminare la parola sindrome non essendo stato ancora chiarito fino ad oggi dalla comunità scientifica internazionale se essa possa essere ritenuta tale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 - Il riconoscimento e il potenziamento della mediazione familiare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-L'incremento dell'aspetto sanzionatorio: attualmente questo aspetto è assolutamente incapace di fornire un deterrente contro le condotte illecite perpetrate dai genitori: la stragrande maggioranza dei 709 ter si conclude con un nulla di fatto e quando c'è una sanzione questa è di solito l'inefficace ammonizione. Chiediamo una specifica di maggior gravità riguardo le false denunce di abusi per le conseguenze devastanti che hanno e la diffusione del fenomeno: uno studio pubblicato nel 2010 sulla prestigiosa Rivista della Società Italiana di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Università di Modena evidenzia che il 92% delle denunce di abusi in corso di separazione è infondata! Inoltre i danni provocati dalla macchina giudiziaria condussero al punto che il trauma&lt;br /&gt;psicologico risultò indistinguibile tra i due gruppi di minori. In pratica (ragionando percentualmente) nel tentativo di punire 8 mostri pedofili il sistema ha rovinato anche le 92 creature innocenti che l’abuso non l’avevano assolutamente subito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Onorevole Presidente, onorevoli Senatori, vi voglio parlare con la mano sul cuore, non da operatore del contenzioso quale non sono ma in modo veramente disinteressato NEL NOME DEI FIGLI di separati che ogni giorno più numerosi visito nel mio ambulatorio di pediatra: non perdiamo le splendide opportunità forniteci da questi disegni di legge. I posteri ve ne saranno grati”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VITTORIO VEZZETTI, MEDICO PEDIATRA, RESPONSABILE SCIENTIFICO ANFI.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-476840479065210674?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/476840479065210674/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/09/anfi-in-senato-per-smontare.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/476840479065210674'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/476840479065210674'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/09/anfi-in-senato-per-smontare.html' title='ANFI in Senato per smontare scientificamente la teoria dei bambini &quot;pacco postale&quot;'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-LXQa68fmyhU/ToTfqbwzY6I/AAAAAAAADHQ/cd7y80S7fDY/s72-c/bimbo-pacco-postale.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-1776162752073438732</id><published>2011-09-08T04:14:00.000-07:00</published><updated>2011-09-08T04:14:28.157-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='parlamento'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Diritto di famiglia: quando il potere giudiziario esautora quello legislativo</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-uTbvFoW4YNY/TmiSe7VYECI/AAAAAAAADGc/GWLFVZ0BG0Y/s1600/Palazzaccio.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-uTbvFoW4YNY/TmiSe7VYECI/AAAAAAAADGc/GWLFVZ0BG0Y/s1600/Palazzaccio.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Agli attacchi del potere giudiziario al potere esecutivo (veri o presunti) eravamo abituati. Ora è la volta di quello legislativo: come esautorare il Parlamento a colpi di sentenze della Corte di Cassazione, come smontare la volontà popolare, che il Parlamento esprime, piegandola a interpretazioni che ne snaturano il significato fino, non formalmente ma nei fatti, ad abrogare leggi emanate dalla Stato.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;E' di questi giorni la notizia che la Corte di Cassazione con sentenza 17191/2011 ha introdotto il principio che nei casi di separazione particolarmente conflittuali l'affidamento condiviso dei figli non debba essere applicato. Contraddicendo in un colpo solo sè stessa e lo spirito del legislatore. Sì, perché lo spirito della legge era quello di considerare l'affidamento dei figli come la situazione migliore per il loro benessere anche e forse ancor di più quando esisteva conflitto tra i genitori. E la stessa Corte di Cassazione l'aveva ribadito, a più riprese: la conflittualità dei genitori (spesso causata ad arte) non può essere requisito valido per non affidare i figli ad entrambi (es. sentenze 16593/2008 e 24841/2010).&lt;br /&gt;Anni di dibattiti parlamentari inutili. Molti operatori del diritto erano da sempre contrari a questa norma e, nonostante la volontà popolare espressa dal Parlamento, il sistema è arrivato a "neutralizzarla", a piegarla alla sua volontà, come se gli operatori del diritto avessero in mano ANCHE il potere legislativo, o almeno il diritto di veto sul suo operato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questi giorni si sta discutendo se abbassare il numero dei parlamentari o se riconsiderare la presenza di due Camere (dei Deputati e dei Senatori) con poteri e funzioni sostanzialmente identici. A considerare le vicende recenti si potrebbe addirittura puntare ad abolire completamente il Parlamento: tanto vale dare anche il potere legislativo a quello giudiziario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visto quanto la Corte di Cassazione non considera le sue stesse sentenze recenti, non ci resta che sperare che questa sentenza venga presto dimenticata dalla stessa.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-1776162752073438732?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/1776162752073438732/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/09/diritto-di-famiglia-quando-il-potere.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1776162752073438732'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1776162752073438732'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/09/diritto-di-famiglia-quando-il-potere.html' title='Diritto di famiglia: quando il potere giudiziario esautora quello legislativo'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-uTbvFoW4YNY/TmiSe7VYECI/AAAAAAAADGc/GWLFVZ0BG0Y/s72-c/Palazzaccio.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-3334104303398070013</id><published>2011-09-01T14:52:00.000-07:00</published><updated>2011-09-03T13:58:06.450-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='parlamento'/><title type='text'>L'Associazione Familiaristi Italiani al Senato</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-MpORgqpQ9yQ/Tl_-MHHdwKI/AAAAAAAADFA/9v7J3ZX0nnY/s1600/parlamento-italiano-small.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-MpORgqpQ9yQ/Tl_-MHHdwKI/AAAAAAAADFA/9v7J3ZX0nnY/s1600/parlamento-italiano-small.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span class="messageBody" data-ft="{&amp;quot;type&amp;quot;:3}"&gt;Comunicazione di Vittorio Vezzetti in commissione giustizia del Senato. Disamina dei principali studi internazionali sull'affido dei minori e confronto con le prassi dei tribunali italiani.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ROMA 19 LUGLIO 2011, SENATO DELLA REPUBBLICA &lt;br /&gt;RELAZIONE DEL DR. VITTORIO VEZZETTI, RESPONSABILE MEDICO-SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI ANFI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Onorevole Presidente, &lt;br /&gt;onorevoli Senatori, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il progetto di legge 957 intende porre soluzione al grave problema della disapplicazione della legge 54/06. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In primo luogo, il Legislatore ha chiaramente previsto che ogni minore abbia diritto a godere di rapporti significativi e continuativi con ambedue i genitori anche dopo la separazione dei medesimi, ma la volontà dei tribunali di merito, sia quelli ordinari che quelli minorili, si è diretta immediatamente verso una sistematica sconfessione di quanto stabilito dal Parlamento. In particolare, secondo la nosra esperienza di ANFI assolutamente collimante coi dati dell'osservatorio nazionale ADIANTUM (che ha raccolto 1.020 sentenze da tutte le regioni italiane, coprendo quasi il 90% dei distretti di corte d’appello), oltre a non riconoscere sempre una concessione formale/nominale dell'istituto dell'affido condiviso, quest'ultimo nei palazzi di giusizia si è tradotto nella semplice individuazione di un genitore collocatario, con assegnazione all'altro genitore di “diritti di visita” assolutamente in linea con quelli vigenti nel regime imperante (affidamento eslcusivo alla madre) ante 2006: 83% del tempo col genitore “collocatario” – figura non prevista nel dettato della legge e di invenzione giurisprudenziale - e 17% col genitore “ non collocatario”. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ripartizione dei tempi muta a seconda dell'età dei minori: sotto gli undici anni diventa del 90% versus il 10. Tempi, il 17 e il 10%, assolutamente teorici e tutt'altro che garantiti stante la ben nota incapacità del sistema giudiziario a fare rispettare i propri provvedimenti e stante l'elasticità dell'interpretazione da parte dei magistrati: in pratica spesso abbiamo osservato che ripetizioni, corsi sportivi, catechismo, piazzati ad hoc nelle ore di spettanza del genitore non collocatario (talora persino azzerando i tempi a disposizione del minore per relazionare con questi) sono stati giustificazioni sufficienti a scongiurare condanne o provvedimenti sanzionatori per il genitore collocatario. Analogo discorso vale per i cosiddetti “genitori assenti” che non vengono di regola sanzionati. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;E' evidente che questa prassi cozza persino con la lingua italiana, non potendosi riconoscere a tali percentuali il carattere di “equilibrato” (i cui sinonimi per qualunque dizionario sono “omogeneo” o “uniforme”) che dovrebbero caratterizzare il rapporto previsto per i minori dalla legge 54/06 con i genitori. &lt;/u&gt;&lt;br /&gt;D'altro canto dobbiamo ammettere che l'affido condiviso in Italia non è mai realmente partito se è vero che il giudice Gloria Servetti, attuale Presidente della sezione Famiglia del Tribunale di Milano, a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge 54/06 già postulava la necessità di un collocatario, la possibilità di rapporti col genitore non collocatario in affido condiviso a carattere quindicinale e il diritto di scelta per il collocatario in quasi tutte le attività (cfr. comunicazione a Spaziomef, 2006 reperibile anche su internet). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella pratica si è continuato ad ammettere che la perdita di contatti con un genitore (quello non affidatario o, come si dice appunto oggi, non collocatario) sia un accettabile dazio che il minore deve pagare alla separazione dei genitori. &lt;br /&gt;Poiché l’ANFI, associazione professionale per sua natura multidisciplinare, crede in un Diritto che tramuti in atti giuridici le conquiste della Scienza e non che adatti queste ultime a prassi obsolete basate spesso sui luoghi comuni e sul pregiudizio, &lt;b&gt;riteniamo indispensabile una disamina dei principali studi scientifici svolti sull’argomento e di cui il legislatore non può non tenere conto. &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Paesi progrediti, dove l'istituto del divorzio è molto più datato che da noi, hanno cercato di ovviare al grave problema della perdita di un genitore dopo la separazione (secondo l’ISTAT 2008, quindi con la legge 54 in vigore, in Italia il 25% dei minori ha perso contatto con uno dei genitori dopo la separazione dei medesimi) promuovendo l'affidamento condiviso con tempi il più possibile paritetici di frequentazione dei genitori. &lt;br /&gt;La correttezza scientifica e l'utilità di questo approccio sono state recentemente confermate da uno studio medico internazionale (il più importante al mondo), validato statisticamente, sull'utilità del coinvolgimento paterno (ACTA PEDIATRICA 97,152-158, FEBBRAIO 2008, Sarkadi et al., Uppsala e Melbourne). Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni, concludendo che in 22 studi su 24 si è avuta l'evidenza (con p&amp;lt;0.005) degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali. &lt;br /&gt;In particolare si è dimostrato in modo oggettivo e con validazione statistica che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile (cfr. allegato 1). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi (Svezia e Australia) dove ,dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al 30-50% del totale (e non il 17% teorico come da noi), è stata un inusuale appello alle autorità competenti affinchè amplino i diritti di visita del non collocatario. &lt;u&gt;&lt;b&gt;Questo studio medico, il più autorevole mai effettuato, pubblicato su una delle più importanti riviste mediche internazionali dimostra l'attuale scorrettezza delle prassi giudiziarie italiane, la loro nocività per i minori coinvolti e la improcrastinabile necessità di modifiche importanti. &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;In alcuni Paesi, poi, la priorità ricercata dal magistrato è ormai l’affido alternato. A distanza di anni i risultati si sono dimostrati ottimi: in Svezia ormai le separazioni giudiziali si sono ridotte a meno dell'1% del totale, non essendoci più dissidi sulle frequentazioni ed essendosi ridotte le dispute sul mantenimento dato il passaggio di fatto a un mantenimento diretto. I tribunali si sono liberati di un dannoso carico di lavoro, grazie alla circostanza che l’accordo di separazione si ottiene in prima udienza e la durata delle poche cause giudiziali è pari a circa sei mesi. &lt;br /&gt;In Belgio e Francia, dove si guarda con ammirazione alla Svezia e dove pure ormai il 24% dei minori vive secondo il regime di alternanza, gli studi su grandi numeri hanno dimostrato benefici notevoli. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;In particolare il rapporto Raschetti, presentato al parlamento transalpino e costituente il più ampio studio psicologico mai eseguito a livello mondiale,sul tema, ha osservato che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti (dovendosi solo regolare i tempi di alternanza) e che i bambini curati da un solo genitore, inoltre, sono meno socievoli e hanno minor sviluppo cognitivo (cfr.allegato 2). &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;L'affido alternato, a dimostrazione che i contesti socio culturali contano meno dei nostri schemi mentali, è la priorità perseguita dal giudice anche in Polinesia francese, nelle isole dell'Oceano indiano della Rèunion e di Mayotte, nella Guadalupa, nella Martinica e nella Guyana francese. &lt;br /&gt;Purtroppo in Italia, dove manca l'esperienza empirica dell'alternato, può ancora capitare di leggere che esso "può compromettere la crescita e provocare traumi in grado di evolvere verso patologie dissociative" (sic). Non di rado i tribunali minorili, così come quelli ordinari, rifiutano il pernottamento dei figli al di sotto dei 3 anni presso il padre, o addirittura richiedono una consulenza tecnica di ufficio per verificare, con atto di chiara discriminazione per sesso, le “attitudini e capacità” del genitore maschio alla cura filiale. L’affido alternato viene spesso definito destabilizzante e nocivo. Ma su che base? Su nessuna che non sia quella dell’epidermicità, del pregiudizio, del luogo comune. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Nei motori di ricerca medico scientifica internazionali che abbiamo a lungo setacciato non esiste infatti un solo lavoro che suffraghi con validazione statistica questa bizzarra teoria. &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche le osservazioni psicologiche provenienti dall'estero sono quasi univoche nell'evidenziare gli effetti positivi e nel destituire di ogni valore le asserzioni dei detrattori del condiviso (vedi, oltre al Raschetti 2010, anche Solint 1980: “L’enfant vulnérable,rètrospective”, PUF-Paris Jacquin-Fabre 1993, in “Les parents, le divorce et l’enfant”,EST Paris di Guillaurme e Fugue M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella 'Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights', in Family Court Review, 42/1, pp. 39-59,2004). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rimanendo in Italia, anche il Prof. Canziani (tre volte Presidente degli neuropsichiatri infantili italiani), trova nel complesso positiva l’esperienza dell’alternato (cfr. “I figli dei divorzi difficili”, Sellerio editore). &lt;br /&gt;I francesi (che hanno il divorzio dal 1789) sono arrivati a questa conclusione già da un pezzo e hanno la doppia residenza sulla carta d'identità dei figli di separati. Ancor prima vi sono arrivati gli svedesi (che conoscono il divorzio dal 1913). La pariteticità dei tempi ha consentito anche di ridurre i contenziosi sugli assegni di mantenimento ed è esitata (come verificato dagli economisti statunitensi) in un maggior benessere per i figli: la possibilità di non mediare il contributo attraverso una persona con cui si è in conflitto e di cui - a torto o ragione - non si ha fiducia, induce infatti a non ridurre ai minimi termini il proprio supporto economico. Oggi la frustrazione dei genitori emarginati e la sperequazione di giudizio aumentano la conflittualità e l'esasperazione al punto che oltre 1000 persone vengono ferite e oltre 100 muoiono ogni anno in Italia in corso di separazione (più che a causa delle varie forme di criminalità organizzata messe assieme: dati FENBI). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A dimostrazione del degrado cui ci ha portato questo sistema basato sulla sperequazione di giudizio e sull’annullamento dell’altra figura genitoriale vogliamo segnalare uno studio pubblicato nel 2010 sulla prestigiosa Rivista della Società Italiana di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Università di Modena: nella casistica degli scienziati il 92% delle denunce di abusi in corso di separazione risultò infondata! Inoltre i danni provocati dalla macchina giudiziaria condussero al punto che il trauma psicologico risultò indistinguibile tra i due gruppi di minori. In pratica (ragionando percentualmente) nel tentativo di punire 8 mostri pedofili il sistema ha rovinato anche i 92 bambini che l’abuso non l’avevano assolutamente subito. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Altri punti meritevoli del ddl 957, sono -fra i molti- a nostro avviso: &lt;br /&gt;1- l'introduzione, come situazione pregiudizievole, della Alienazione Genitoriale, intesa come condizionamento dei minori all'ostilità verso il genitore c.d. bersaglio, ossia quello non collocatario (da cui l'ulteriore indicazione ad eliminare questa figura). Poco conta che, a tutt'oggi, questa sorta di sindrome di Stoccolma che affligge i minori non sia inclusa (al pari di tante situazioni, come lo stalking o il mobbing o il plagio che trovano applicazione in ambito giudiziario) nel DSM IV (è in corso la discussione per l’inserimento nel DSM V): molte istituzioni hanno già provveduto a includerla tra gli elementi negativi: in Liguria già dal 2004 essa è inclusa come elemento di violenza emotiva nelle linee guida sull'abuso dell'infanzia, mentre il Brasile ha appena promulgato (agosto 2010) una legge contro le condotte dei genitori che portano alla insorgenza della Alienazione Genitoriale. Anche a causa di quest’ultima 25.000 minori italiani (ISTAT 2008) perdono oggi il contatto con uno dei due genitori dopo la loro separazione. &lt;br /&gt;Purtroppo la sensibilità giudiziaria nei confronti dell'Alienazione Genitoriale è scarsissima: noi grazie ad una tesi di laurea siamo risaliti, malgrado il fenomeno abbia proporzioni gigantesche, a soli 14 provvedimenti giudiziari italiani che la citano! &lt;br /&gt;Nel momento in cui si intende potenziare il valore dell'audizione del minore non si può non aumentare l'attenzione verso i condizionamenti. &lt;br /&gt;2 - Il riconoscimento e il potenziamento della mediazione familiare (anche se l'attuale sperequazione di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria continuerebbe, se non corretta, a provocare il persistere delle deludenti percentuali di riuscita dei percorsi di mediazione). &lt;br /&gt;3-L'incremento dell'aspetto sanzionatorio: attualmente questo aspetto è assolutamente incapace di fornire un deterrente contro le condotte illecite perpetrate dai genitori: la stragrande maggioranza dei 709 ter si conclude con un nulla di fatto e qaundo c'è una sanzione questa è di solito l'inefficace ammonizione. &lt;br /&gt;Ma i figli dei separati cosa ne pensano? Nello studio del prof. Fabricius (Fabricius W., Hall Jeffrey, 2000 : “ Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni”, Family And Conciliation Courts Review, 38 (4): 446-461, 2000), lo studio più importante mai svolto sul tema, a specifica domanda 800 studenti del primo anno di Psicologia, figli di separati, ritenevano a posteriori che l'affido alternato sarebbe stato il migliore: la percentuale variava tra il 70% di chi non l'aveva provato, e il 93% di chi lo aveva potuto sperimentare. A dimostrazione che la stabilità degli affetti, una volta di più, vale più di quella del domicilio. &lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;Vittorio Vezzetti, Medico Specialista in Pediatria, Responsabile medico scientifico ANFI. &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-3334104303398070013?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/3334104303398070013/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/09/comunicazione-di-vittorio-vezzetti-in.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/3334104303398070013'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/3334104303398070013'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/09/comunicazione-di-vittorio-vezzetti-in.html' title='L&apos;Associazione Familiaristi Italiani al Senato'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-MpORgqpQ9yQ/Tl_-MHHdwKI/AAAAAAAADFA/9v7J3ZX0nnY/s72-c/parlamento-italiano-small.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5180469662958713242</id><published>2011-07-27T04:53:00.000-07:00</published><updated>2011-07-27T04:53:39.597-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='parlamento'/><title type='text'>Audizione al Senato del 26 luglio 2011 (Commissione Giustizia) sulla riforma dell’affido condiviso.</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-jYFCj-j0d9s/Ti_7-imqAZI/AAAAAAAADCQ/eC4lmr7XaXc/s1600/parlamento.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-jYFCj-j0d9s/Ti_7-imqAZI/AAAAAAAADCQ/eC4lmr7XaXc/s1600/parlamento.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Si è tenuta martedì 26 luglio, alle ore 20.30, un’importante audizione presso la Commissione Giustizia del Senato sul ddl 957 di riforma dell’affido condiviso. Notevoli le divergenze tra alcuni relatori.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;La dr.ssa &lt;b&gt;Melita Cavallo&lt;/b&gt; (Tribunale dei minori di Roma) ha ritenuto di puntualizzare il suo disaccordo sulla generalizzazione del tempi paritetici affermando che nella sua opinione essi non funzionano, così come il mantenimento diretto, nei casi conflittuali. Si è detta favorevole, invece, all’implementazione della mediazione familiare e all’introduzione nell’articolato della Alienazione Genitoriale.&lt;/div&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;Il dr.&lt;b&gt; Fabio Nestola&lt;/b&gt; (Fe.N.Bi.) ha chiaramente espresso il concetto che, con le attuali modalità applicative della 54/06, anche l’estensione dell’affido condiviso al 100% dei casi non soddisferebbe le giuste aspettative popolari: l’escamotage del col locatario sta infatti completamente vanificando l’intento del legislatore. Nestola ha anche puntato il dito sul fenomeno delle false accuse, ormai in continua ascesa.&lt;/div&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;I mediatori familiari (SIMEF: dr.ssa &lt;b&gt;Marina Lucardi&lt;/b&gt; e Associazione GEA: dr.ssa &lt;b&gt;Chiara Vendramini&lt;/b&gt;) hanno esposto il loro punto di vista circa la necessità di garanzie di formazione e qualità dei mediatori e riguardo la non obbligatorietà del ciclo di mediazione ma solo del primo passaggio informativo.&lt;/div&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;L’avv. &lt;b&gt;Matteo Santini &lt;/b&gt;(Centro nazionale Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori) si è detto favorevole alle novità proposte dal ddl 957 avanzando qualche riserva sull’introduzione dell’affido a terzi.&lt;/div&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;L’avv. &lt;b&gt;Anna Rita Cattò&lt;/b&gt; (Associazione Figli per i Figli) ha smitizzato la assoluta presunta necessità del domicilio stabile affermando anche che cure paritetiche non significano sempre tempi misurati perfettamente a metà con la calcolatrice.&lt;/div&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;L’Associazione Matrimonialisti Italiani (per tramite degli&lt;b&gt; avvocati Gaetana Paesano e Francesco Genovese&lt;/b&gt;) ha formulato alcune osservazioni tecniche avanzando perplessità sui tempi paritetici e sull’affido alternato definendoli un’impostazione adultocentrica.&lt;/div&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;Il Prof. &lt;b&gt;Massimo Dogliotti&lt;/b&gt; (Consigliere della Corte di Cassazione) si è detto d’accordo sulla necessità di modifiche tese a favorire la condivisione dell’affido e a ridurre la disomogeneità dei provvedimenti mentre il Prof. &lt;b&gt;Gianpiero Turchi &lt;/b&gt;(Docente di Psicologia Clinica all’Università di Padova) ha sottolineato che una buona legge può intervenire efficacemente a difesa dei minori in questo ambito, che la stabilità degli affetti conta più della stabilità del domicilio e che non esiste nessuna evidenza scientifica che l’affido alternato nuoccia ai bambini, anzi semmai li aiuta a crescere aumentando gli ambienti e le occasioni di stimolo. In tal modo si è preparato il terreno all’ultimo intervento della serata e cioè quello di ADIANTUM rappresentato dai dr. &lt;b&gt;Vittorio Vezzetti e Claudio Alberghini.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-weight: normal;"&gt;Il primo ha esposto alcuni fra i più importanti studi mondiali sull’argomento: lo studio Fabricius che osserva il rimpianto dei figli dei separati per non aver potuto godere di ambedue i genitori in maniera eguale, il rapporto Raschetti che dimostra l’applicabilità e la buona riuscita dell’alternato anche per bambini piccolissimi, in caso di conflittualità, lo studio mondiale di Sarkadi del 2008 che dimostra l’importanza e l’utilità del coinvolgimento paterno nella gestione e nella crescita dei figli, lo studio sugli abusi in corso di separazione dell’università di Modena (nella casistica il 92% delle denunce era infondato). Alberghini ha invece parlato dell’importanza di implementare l’istituo della mediazione, anche tramite forme più cogenti non trattandosi di patrimoni giuridicamente indisponibili.&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5180469662958713242?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5180469662958713242/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/07/audizione-al-senato-del-26-luglio-2011.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5180469662958713242'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5180469662958713242'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/07/audizione-al-senato-del-26-luglio-2011.html' title='Audizione al Senato del 26 luglio 2011 (Commissione Giustizia) sulla riforma dell’affido condiviso.'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-jYFCj-j0d9s/Ti_7-imqAZI/AAAAAAAADCQ/eC4lmr7XaXc/s72-c/parlamento.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5069049664668838990</id><published>2011-07-07T01:37:00.000-07:00</published><updated>2011-07-27T04:54:26.747-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>L'ISEE e la convenienza di separarsi</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-0YMNN-6WNuM/ThVwHSZnz1I/AAAAAAAADBs/oYi9AgCRf6A/s1600/poverta-isee.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-0YMNN-6WNuM/ThVwHSZnz1I/AAAAAAAADBs/oYi9AgCRf6A/s1600/poverta-isee.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Articolo di Maurilio Pavese - Fiscalista&lt;br /&gt;L'ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente.  L'attestato contenente l’indicatore I.S.E.E. consente ai cittadini di  accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi  di pubblica utilità.&lt;br /&gt;È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell’anno.&lt;br /&gt;La dichiarazione ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Come  si calcola isee ? Specificato cosa è l'indicatore isee in rete vengono  proposti simulatori software di calcolo isee su come calcolare isee e  non solo. Il software di calcolo isee rilascia sia l'indicatore isee ma  anche quello ise cioè " indicatore situazione economica ", il  coefficiente della scala di equivalenza e l'indice di rendimento  utilizzato nel calcolo isee online.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerando che:&lt;br /&gt;I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia.&lt;br /&gt;Tranne in questi casi:&lt;br /&gt;in caso di separazione legale&lt;br /&gt;se e' stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio&lt;br /&gt;se e' stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice&lt;br /&gt;se uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli&lt;br /&gt;se e' stata proposta domanda di divorzio&lt;br /&gt;se sia in corso un procedimento da cui risulti l’abbandono del coniuge.&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;E' fondamentale che le predette situazioni&amp;nbsp; siano oggetto di un provvedimento del&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; giudice o di un procedimento in corso.&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Facciamo alcuni esempi:&lt;br /&gt;nucleo di tre persone padre madre figlio, casa in affitto a zero euro, redditi del padre 35.000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anno della dichiarazione del modello isee : 2011&lt;br /&gt;Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro&lt;br /&gt;Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 3&lt;br /&gt;Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0&lt;br /&gt;Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO&lt;br /&gt;Nucleo  familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico  genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo  entrambi lavorato per almeno sei mesi : SI&lt;br /&gt;La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO&lt;br /&gt;Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In&lt;br /&gt;caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO&lt;br /&gt;Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 35.000&lt;br /&gt;Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0&lt;br /&gt;Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0&lt;br /&gt;Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0&lt;br /&gt;Valore  ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle  detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si  applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si  considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno  mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risultato del calcolo del modello isee:&lt;br /&gt;Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --&amp;gt; 4.01&lt;br /&gt;Valore ise ( indicatore situazione economica ) --&amp;gt; 35.000&lt;br /&gt;Coefficiente scala di equivalenza --&amp;gt; 2.24&lt;br /&gt;Il vostro indicatore isee --&amp;gt; 1.5.625&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I  coniugi si separano e fermo restando il reddito del padre questi dovrà  versare euro 5.000 per mantenimento coniuge ed euro x&amp;nbsp; per mantenimento  figli.&lt;br /&gt;Nuovo ISEE del padre:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anno della dichiarazione del modello isee : 2011&lt;br /&gt;Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro&lt;br /&gt;Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 1&lt;br /&gt;Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0&lt;br /&gt;Situazione di un solo genitore e figli minorenni : NO&lt;br /&gt;Nucleo  familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico  genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo  entrambi lavorato per almeno sei mesi : NO&lt;br /&gt;La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO&lt;br /&gt;Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In&lt;br /&gt;caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO&lt;br /&gt;Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 35.000&lt;br /&gt;Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0&lt;br /&gt;Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0&lt;br /&gt;Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0&lt;br /&gt;Valore  ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle  detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si  applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si  considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno  mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risultato del calcolo del modello isee:&lt;br /&gt;Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --&amp;gt; 4.01&lt;br /&gt;Valore ise ( indicatore situazione economica ) --&amp;gt; 35.000&lt;br /&gt;Coefficiente scala di equivalenza --&amp;gt; 1&lt;br /&gt;Il vostro indicatore isee --&amp;gt;&amp;nbsp;35.000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nuovo ISEE della madre:&lt;br /&gt;Anno della dichiarazione del modello isee : 2011&lt;br /&gt;Seleziona calcolo isee in lire o euro : euro&lt;br /&gt;Indica numero componenti della famiglia ai fini isee : 2&lt;br /&gt;Numero di eventuali persone con handicap grave permanente o invalidità superiore al 66% in famiglia : 0&lt;br /&gt;Situazione di un solo genitore e figli minorenni : SI&lt;br /&gt;Nucleo  familiare con figli minori nel quale i genitori (o anche l'unico  genitore se la famiglia è formata solo da esso e figli minori) abbiamo  entrambi lavorato per almeno sei mesi : NO&lt;br /&gt;La abitazione della famiglia o nucleo familiare ai fini isee è in : AFFITTO&lt;br /&gt;Canone annuo dell'affitto come si evince dal contratto di locazione. Nel caso di affitto gratis scrivere canone zero. In&lt;br /&gt;caso di usufrutto invece la casa è considerata di proprietà : ZERO&lt;br /&gt;Somma dei redditi irpef di tutto il nucleo familiare : 5.000&lt;br /&gt;Somma del patrimonio mobiliare di tutto il nucleo familiare ad es. c/c bancari, azioni, bot, cct, depositi, ecc. : 0&lt;br /&gt;Valore ici della casa adibita ad abitazione di proprietà dei componenti il nucleo familiare: 0&lt;br /&gt;Indicare l'eventuale mutuo residuo della abitazione principale del nucleo familiare : 0&lt;br /&gt;Valore  ici di altri immobili di proprietà del nucleo familiare, al netto delle  detrazioni di eventuali mutui residui; la detrazione del mutuo si  applica sul singolo immobile e nel caso di differenza negativa si  considera il valore pari a zero, ad esempio valore ici 50mila € meno  mutuo residuo di 70mila € = zero. Alla fine sommare i vari immobili : 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risultato del calcolo del modello isee:&lt;br /&gt;Indice di rendimento utilizzato nel calcolo isee --&amp;gt; 4.01&lt;br /&gt;Valore ise ( indicatore situazione economica ) --&amp;gt; 5.000&lt;br /&gt;Coefficiente scala di equivalenza --&amp;gt; 1.77&lt;br /&gt;Il vostro indicatore isee --&amp;gt; 2.824,86&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’ISEE del nucleo unito 15.625&lt;br /&gt;L’ISEE dei nuclei&amp;nbsp;spezzati 35.000 + 2.824,86 = 37.824,86&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Differenza 37.824,86 – 15.625 = 22.199,86&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conclusioni:&lt;br /&gt;Considerando  il tempo di crisi, &lt;b&gt;visto che una separazione porta un incremento di  22.000 euro circa, si può affermare che è conveniente&lt;/b&gt;.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5069049664668838990?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5069049664668838990/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/07/lisee-e-la-convenienza-di-separarsi.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5069049664668838990'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5069049664668838990'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/07/lisee-e-la-convenienza-di-separarsi.html' title='L&apos;ISEE e la convenienza di separarsi'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-0YMNN-6WNuM/ThVwHSZnz1I/AAAAAAAADBs/oYi9AgCRf6A/s72-c/poverta-isee.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-4602148331880937648</id><published>2011-06-24T01:19:00.000-07:00</published><updated>2011-06-24T01:20:30.411-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><title type='text'>Quando certi avvocati ostacolano le riforme del diritto di famiglia</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-ag-VwrXZ5kU/TgRHn7RiWgI/AAAAAAAADBo/Ip-o4S3vCYk/s1600/avvocatura.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-ag-VwrXZ5kU/TgRHn7RiWgI/AAAAAAAADBo/Ip-o4S3vCYk/s200/avvocatura.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell'Ass. Figli per Sempre.&lt;br /&gt;In questi giorni i tribunali della Lombardia sono stati bombardati da un intensa distribuzione di volantini contrari alle modifiche legislative proposte dal ddl 957. Ciò si unisce a una serie di analoghi attacchi voluti da organismi giuridici (Ass. Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, Organismo Unitario dell’Avvocatura, Camere Minorili Penali) e singoli avvocati come Carlo Rimini.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Il volantino, pieno di inesattezze e grossolanità, è firmato AIAF Lombardia. Non vogliamo soffermarci sui marchiani travisamenti della realtà ma ne segnaliamo uno per tutti: il ddl 957 sarebbe spinto -secondo il volantino- dalle associazioni di padri separati; la relatrice, però, è donna, l'associazione proponente (Crescere Insieme) non ha connotati sessuali e a suo favore si sono dichiarate pure l'Associazione nazionale mamme separate, la Federcasalinghe e l'Associazione donne per le pari opportunità genitoriali.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Noi teniamo piuttosto a sottolineare che per decenni è stato ammesso che la perdita di contatti con un genitore (quello non affidatario o, come si dice oggi, collocatario) fosse un accettabile dazio che il minore doveva pagare alla separazione dei genitori. L'AIAF continua a perpetuare questo vizio di base.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Paesi progrediti hanno cercato invece di ovviare a questo grave problema promuovendo l'affidamento condiviso con tempi il più possibile paritetici di frequentazione dei genitori; la correttezza e l'utilità di questo approccio&amp;nbsp;sono state&amp;nbsp;recentemente confermate da uno studio medico internazionale, validato statisticamente,&amp;nbsp;sull'utilità del coinvolgimento paterno (ACTA PEDIATRICA 97,152-158, FEBBRAIO 2008, Sarkadi et al.,Uppsala e Melbourne). Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni, la conclusione è che, dopo aver depurato i dati da variabili socioeconomiche, in 22 studi su 24 si è avuta l'evidenza (con p&amp;lt;0.005) degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali.  &lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;In particolare, con buona pace dell'AIAF Lombardia, si è visto che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile, riduce lo svantaggio economico nei ragazzi. La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi dove ,dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al&amp;nbsp;30-50% del totale (e non il 17% teorico come da noi) , è un appello alle autorità competenti affinchè amplino i diritti di visita del non collocatario.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;In alcuni Paesi, poi, la priorità ricercata dal magistrato è ormai l’affido alternato.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;A distanza di anni i risultati si sono dimostrati ottimi: in Svezia (dove peraltro non c'è grande sete di contenziosi visto che gli avvocati sono percentualmente l'undicesima parte di quelli presenti in Italia) ormai le separazioni giudiziali si sono ridotte a meno dell'1% del totale (non essendoci più&amp;nbsp;dissidi sulle frequentazioni ed essendosi ridotte le dispute sul mantenimento dato il passaggio di fatto a un mantenimento diretto). I tribunali sono vuoti visto che la consensualizzazione si ottiene in prima udienza e la durata delle poche cause giudiziali è di sei mesi.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;In Belgio e Francia, dove si guarda con ammirazione alla Svezia e dove pure ormai il 24% dei minori vive secondo il regime di alternanza, gli studi su grandi numeri hanno dimostrato benefici notevoli.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;In particolare il rapporto Raschetti, presentato al parlamento transalpino, ha osservato&amp;nbsp;che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti&amp;nbsp;(dovendosi solo regolare i tempi di alternanza) e che i bambini monogenitoriali, inoltre, sono meno socievoli e hanno minor sviluppo cognitivo.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;L'affido alternato, a dimostrazione che i contesti socio culturali&amp;nbsp;contano meno dei nostri schemi mentali, è la priorità perseguita dal giudice anche in Polinesia francese, nelle isole dell'Oceano indiano della Rèunion e di Mayotte, nella Guadalupa, nella Martinica e nella Guyana francese.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Purtroppo in Italia, dove manca l'esperienza empirica dell'alternato, può ancora capitare di leggere&amp;nbsp;a proposito dell'alternato che esso&amp;nbsp;"può significare compromettere la crescita e provocare traumi in grado di evolvere verso patologie dissociative" (sic).  &lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;In particolare in modo assolutamente ascientifico e contrario alle esperienze dei Paesi che utilizzano l'alternato, si sono recentemente scagliati contro&amp;nbsp;questa modalità di affido oltre all'AIAF, &amp;nbsp;le camere minorili penali, l'organismo unitario dell'avvocatura, l'associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia, il sottosegretario Casellati, il prof. Carlo Rimini.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Nei motori di ricerca medico scientifica internazionali, però,&amp;nbsp;non esiste un solo lavoro che suffraghi con validazione statistica questa bizzarra teoria.&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/u&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Anche le osservazioni psicologiche provenienti dall'estero (le uniche che valgano perchè là l'alternanza è stata sperimentata su larga scala) son quasi univoche nell'evidenziare gli effetti positivi e nel destituire di ogni valore le asserzioni dei succitati organismi (vedi, oltre al Raschetti 2010, anche Solint 1980&lt;i&gt;: “L’enfant vulnérable,rètrospective”,PUF-Paris&lt;/i&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="fr-FR"&gt;Jacquin-Fabre 1993&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span lang="fr-FR"&gt;, in “Les parents, le divorce et l’enfant”,EST Paris di Guillaurme e Fugue&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;span lang="en-GB"&gt;M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella '&lt;/span&gt;&lt;span lang="en-GB"&gt;&lt;i&gt;Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights'&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="en-GB"&gt;, in Family Court Review, 42/1, pp. 39-59,2004).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div lang="en-GB" style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Nella sua esperienza personale (modesta per i motivi succitati e cioè per una scarsa diffusione dell'alternato in Italia) anche il Prof. Canziani (tre volte presidente degli neuropsichiatri infantili italiani), con buona pace dell’AIAF trova nel complesso positiva l’esperienza dell’alternato (cfr. “I figli dei divorzi difficili”, Sellerio editore).&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Di nomadi è d’altro canto ancora oggi pieno il mondo, fra l'altro, ed è da vedere se i figli dei pastori erranti per l'Asia, dei beduini, dei tuareg siano più destabilizzati dei nostri che si rimbecilliscono con FB, Play station e IPOD. I francesi (che hanno il divorzio dal 1789) ci sono arrivati da un pezzo e hanno la doppia residenza sulla carta d'identità dei figli di separati.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Ci spieghiamo così come mai la media (assolutamente teorica data la ben nota incapacità del sistema giustizia a far rispettare i propri provvedimenti in modo efficace e tempestivo) della frequentazione del genitore non collocatario sia del 17% del tempo totale e come mai ogni anno 25.000 minori italiani figli di separati perdano contatto con un loro genitore.  &lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;La frustrazione dei genitori emarginati e la sperequazione di giudizio aumentano la conflittualità e l'esasperazione al punto che oltre 1000 persone vengono ferite e oltre 100 muoiono ogni anno in Italia in corso di separazione (più che a causa delle varie forme di criminalità organizzata messe assieme).&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Ma i figli cosa ne pensano? Nello studio Fabricius (Fabricius W.,Hall Jeffrey, 2000&amp;nbsp;: “&amp;nbsp;Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni”, &lt;span style="color: #444444;"&gt;Family And Conciliation Courts Review, 38 (4): 446-461, 2000&lt;/span&gt;), lo studio più importante mai svolto sul tema, a specifica domanda gli studenti del primo anno di Psicologia figli di separati ritenevano, a posteriori, che l'alternato sarebbe dovuto essere l'affido migliore che il giudice avrebbe potuto scegliere: la percentuale variava tra il 70% di chi non l'aveva provato e il 93% di chi lo aveva potuto sperimentare. A dimostrazione che la stabilità degli affetti, perdonateci: quella che lo Stato italiano non sa tutelare, vale più di quella del domicilio.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Il nostro auspicio è verso una nuova forma di avvocatura che voglia recepire con approccio multidisciplinare e tradure in atti giuridici le istanze della scienza e non adattare queste ultime a prassi obsolete.&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;Fonte: &lt;a href="http://www.figlipersempre.com/"&gt;www.figlipersempre.com&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-bottom: 0cm;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-4602148331880937648?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/4602148331880937648/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/06/quando-certi-avvocati-ostacolano-le.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4602148331880937648'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4602148331880937648'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/06/quando-certi-avvocati-ostacolano-le.html' title='Quando certi avvocati ostacolano le riforme del diritto di famiglia'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-ag-VwrXZ5kU/TgRHn7RiWgI/AAAAAAAADBo/Ip-o4S3vCYk/s72-c/avvocatura.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5895034020433395156</id><published>2011-05-03T02:32:00.000-07:00</published><updated>2011-05-03T03:00:17.462-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Stati Generali sulla Giustizia Familiare - Convegno Roma 5/6/7 Maggio</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-Eigo3FO-baM/Tb_LVbrPsiI/AAAAAAAAC7s/8-Boble34D8/s1600/giustizia-familiare.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-Eigo3FO-baM/Tb_LVbrPsiI/AAAAAAAAC7s/8-Boble34D8/s1600/giustizia-familiare.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Gli Stati Generali Sulla Giustizia Familiare prendono vita "dal basso", nascendo dall´iniziativa di numerosi cittadini che si sono riuniti in organizzazioni stabili e non hanno alcun colore politico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chi opera nell'ambito del diritto di famiglia sa che la vita dei genitori che hanno frequentato le aule di un tribunale è stata profondamente segnata da prassi arcaiche e distanti mille miglia dalle loro aspettative di Giustizia Familiare.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La manifestazione vede come protagonista la Società Civile, chiamata a partecipare ad una tre giorni di analisi e critica costruttive, durante la quale ci si potrà confrontare con la Politica, la Magistratura e le professioni che operano in questo ambito delicatissimo e che saranno, a loro volta, disponibili al dialogo e al confronto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La mancata applicazione della L. 54/2006, la negazione del diritto alla Bigenitorialità, l'operato dei tribunali minorili e dei servizi sociali, la responsabilità civile dei magistrati, gli allontanamenti immotivati in case - famiglia e le "adozioni facili", sono soltanto alcuni tra i temi che verranno affrontati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La giornata del 5 e la mattina del 6 Maggio 2011 (Convegno nazionale ANFI - Campidoglio) saranno dedicate alle professioni, mentre nel pomeriggio del 6 e nell´intera giornata del 7 Maggio saranno chiamati ad intervenire i rappresentanti delle associazioni, i cittadini, gli appartenenti al mondo della Politica, della Magistratura e della Cultura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL COMITATO ORGANIZZATORE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per i Radicali: On. Rita Bernardini&lt;br /&gt;Per Genitori Italiani: Tiberio Timperi&lt;br /&gt;Per ADIANTUM: Alessio Cardinale e Tiziana Arsenti&lt;br /&gt;Per la Lega Italiana Divorzio Breve: Diego Sabatinelli e Alessandro Gerardi&lt;br /&gt;Per FENBI: Fabio Nestola&lt;br /&gt;Per ANFI: Carlo Ioppoli &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Definito il programma attraverso il quale si snoderanno i tre giorni di lavori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si comincia il 5 al Campidoglio con interventi tecnici (ma non solo...) destinati ad una platea di avvocati e consulenti familiari. Si prosegue il 6 (sempre al Campidoglio) con relazioni di ampio respiro e l'intervento di rappresentanti del Governo (Sottosegretario Giovanardi) e parlamentari (Gallone, Bernardini, Mussolini), e si chiude il Sabato 7 maggio all'Hotel Palatino (via Cavour, 213/m), in quella che è destinata ad essere la giornata più ricca e rappresentativa per la Società Civile. Sono prev, infatti, ampi spazi di intervento (4 minuti ciascuno) per i genitori che si sono iscritti a parlare e che vogliono raccontare la propria esperienza di Giustizia Familiare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spazio anche alle associazioni regionali, i cui rappresentanti avranno a disposizione 15 minuti ciascuno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eccolo nel dettaglio:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;STATI GENERALI SULLA GIUSTIZIA FAMILIARE&lt;br /&gt;ROMA, 5 – 6 MAGGIO 2011 Campidoglio, Sala della Protomoteca&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;7 MAGGIO 2011 – Hotel Palatino, via Cavour 213/M&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;5 e 6 maggio 2011 – Campidoglio, Sala della Protomototeca&lt;br /&gt;“LA GIUSTIZIA IN NOME DEL MINORE”&lt;br /&gt;Giovedì 5 maggio&lt;br /&gt;ore 8,45 Registrazione iscritti&lt;br /&gt;ore 9,30 Saluti delle Autorità&lt;br /&gt;Avv. Carlo Ioppoli (Congresso ANFI)&lt;br /&gt;Prima sessione – modera Dr. Mauro Alcamisi, Giornalista&lt;br /&gt;ore 10,00 CONFLITTO CONIUGALE ED AFFIDAMENTO CONDIVISO, TRA GESTIONE&lt;br /&gt;GIUDIZIARIA E MEDIAZIONE FAMILIARE&lt;br /&gt;Dr. Luciano Guaglione, Magistrato&lt;br /&gt;ore 10,30 CTU E SERVIZI SOCIALI: CRITICITÀ DEL SISTEMA&lt;br /&gt;Avv. Rita Rossi, Presidente ANFI Emilia Romagna&lt;br /&gt;ore 11,00 DEPRIVAZIONE E ALIENAZIONE GENITORIALE&lt;br /&gt;Dott. Vittorio Vezzetti, pediatra, Responsabile Medico-Scientifico ANFI Nazionale&lt;br /&gt;ore 11,30 L’AFFIDO CONDIVISO NEGATO&lt;br /&gt;Tiberio Timperi, Giornalista e conduttore televisivo&lt;br /&gt;ore 12,00 AFFIDO CONDIVISO: RICORSIVITÀ NELLE STRATEGIE DI DEROGA&lt;br /&gt;Dr. Fabio Nestola, Presidente FeNBi, curatore Centro Studi Separazioni&lt;br /&gt;ore 12,30 PROGETTI DI RIFORMA&lt;br /&gt;Prof. Marino Maglietta, Presidente Crescere Insieme, Consulente&lt;br /&gt;Parlamentare&lt;br /&gt;Pausa dei lavori&lt;br /&gt;Seconda sessione – modera Dr. Mauro Alcamisi&lt;br /&gt;ore 15,00 IL GIUDICE DELLA FAMIGLIA&lt;br /&gt;Avv. Giovanni Giacobbe, Professore Emerito presso LUMSA&lt;br /&gt;ore 15,30 I FIGLI MINORI, MAGGIORENNI O ECONOMICAMENTE NON AUTONOMI, NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO&lt;br /&gt;Prof. Giovanni Arieta, Docente di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Camerino&lt;br /&gt;ore 16,00 L’AUDIZIONE DEI MINORI&lt;br /&gt;Avv. Carlo Ioppoli, Presidente Nazionale ANFI&lt;br /&gt;ore 16,30 L'AVVOCATO DEL MINORE&lt;br /&gt;Avv. Irma Gatti&lt;br /&gt;ore 17,00 BIGENITORIALITÀ, SOSTEGNO E MEDIAZIONE FAMILIARE&lt;br /&gt;Dr.ssa Immacolata Amato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Venerdì 6 maggio&lt;br /&gt;Terza sessione - modera Dr. Mauro Alcamisi&lt;br /&gt;Interverrà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio&lt;br /&gt;Con Delega alla Famiglia On. Sen. Carlo Giovanardi&lt;br /&gt;ore 9,30 CONSULENZA TECNICA: CRITICITÀ, RIPERCUSSIONI NEGATIVE SULLA&lt;br /&gt;TEMPISTICA E SULLE PARTI&lt;br /&gt;Avv. Maria Pia Sabatini&lt;br /&gt;ore 10,00 ASPETTI PSICOLOGICI E PSICOPATOLOGICI DI UN MINORE NEL PERCORSO&lt;br /&gt;DI ACCERTAMENTO DI UN ABUSO&lt;br /&gt;Prof. Francesco Montecchi&lt;br /&gt;ore 10,30 MOBBING GENITORIALE E SINDROME DEL GENITORE MALEVOLO&lt;br /&gt;Dr. Gaetano Giordano, psicoterapeuta, Direttore Scientifico CSSAF&lt;br /&gt;ore 11,00 STALKING: RISULTATI DELLO STUDIO SUL FENOMENO FEMMINILE&lt;br /&gt;Dr.Fabio Nestola, Presidente. FeNBi, curatore Centro Studi Separazioni&lt;br /&gt;ore 11,30 SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, TRAFFICKING E S.S.C.M.&lt;br /&gt;Dr.ssa Yasmin Abo Loha, direttrice dei programmi ECPAT Italia&lt;br /&gt;ore 12,30 CONCLUSIONI E LETTURA DEL DOCUMENTO CULTURALE DEL CONVEGNO&lt;br /&gt;Avv. Carlo Ioppoli (con particolare riferimento al Tribunale della Famiglia e&lt;br /&gt;specializzazione degli avvocati)&lt;br /&gt;Pausa dei lavori&lt;br /&gt;ore 14,30 APERTURA DEI LAVORI, lettura del documento culturale del Congresso ANFI&lt;br /&gt;Avv. Carlo Ioppoli, Presidente ANFI&lt;br /&gt;ore 14,45 AFFIDO CONDIVISO – I COSTI SOCIALI ED ECONOMICI DEL DOMICILIO&lt;br /&gt;PREVALENTE&lt;br /&gt;Prof. Giacomo Rotoli, Docente di Statistica, Università Napoli 2&lt;br /&gt;Dr. Salvatore Garofalo, Area Legislativa ADIANTUM&lt;br /&gt;ore 15,15 AFFIDO CONDIVISO E BIGENITORIALITÀ: STRATEGIE DI DEROGA&lt;br /&gt;Dr. Fabio Nestola, Presidente. FeNBi - Federazione Naz. Bigenitorialità&lt;br /&gt;Antonella Flati e Adriana Tisselli - Movimento Femminile per la Parità&lt;br /&gt;Genitoriale&lt;br /&gt;ore 15,50 DIRITTI NEGATI: L’ESPERIENZA DELLA PRIMA CLASS ACTION DEI&lt;br /&gt;GENITORI E L’IMMINENTE AZIONE PRESSO LA CORTE EUROPEA&lt;br /&gt;Avv. Davide Romano, Responsabile Ufficio Legale ADIANTUM&lt;br /&gt;ore 16,20 L. 54/2006, LE RESISTENZE ALLA SUA AUTENTICA APPLICAZIONE&lt;br /&gt;Sen. Maria Alessandra Gallone, Commissione Giustizia del Senato&lt;br /&gt;On. Alessandra Mussolini, Commissione Bicamerale Infanzia&lt;br /&gt;On. Rita Bernardini, Commissione Giustizia della Camera&lt;br /&gt;ore 17,30 ENTI LOCALI: INTERVENTI DI AIUTO E SUPPORTO&lt;br /&gt;On. Sveva Belviso, Assessore Politiche Sociali Comune di Roma&lt;br /&gt;On. Aldo Forte, Assessore Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio&lt;br /&gt;Giuseppe Rossodivita, Consigliere Regionale del Lazio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sabato 7 maggio&lt;br /&gt;Hotel Palatino, via Cavour 213/M&lt;br /&gt;“Giustizia Familiare: la Società Civile chiama le Istituzioni”&lt;br /&gt;ore 9,30 DIVISIONE DEI RUOLI IN FAMIGLIA, UGUAGLIANZA DI GENERE E&lt;br /&gt;AFFIDAMENTO CONDIVISO&lt;br /&gt;Avv. Vanda Lops, Responsabile del sito divorzionline.it&lt;br /&gt;ore 10,00 AFFIDO CONDIVISO – DISTURBI COMPORTAMENTALI&lt;br /&gt;Dr. Vittorio Vezzetti, Direttore Scientifico ANFI&lt;br /&gt;Dr.ssa Loretta Ubaldi, SIC - Società Italiana Criminologia&lt;br /&gt;Dr. Gaetano Giordano, Centro Studi Separazioni e Affido Minori&lt;br /&gt;ore 11,00 LE MAGLIE LARGHE DELLA GIUSTIZIA FAMILIARE&lt;br /&gt;Alessio Cardinale, Segretario Nazionale ADIANTUM&lt;br /&gt;Tiberio Timperi, Coordinatore del Movimento “Genitori Italiani”&lt;br /&gt;ore 11,30 DIVORZIO BREVE&lt;br /&gt;Diego Sabatinelli, Segretario Lega Italiana Divorzio Breve&lt;br /&gt;Alessandro Gerardi, Tesoriere Lega Italiana Divorzio Breve&lt;br /&gt;Sen. Donatella Poretti, Commissione Affari Sociali del Senato&lt;br /&gt;Dott. Bruno de Filippis, Presidente di Sezione Corte di Appello di Salerno&lt;br /&gt;Pausa dei lavori&lt;br /&gt;ore 14,30 APERTURA SESSIONE POMERIDIANA&lt;br /&gt;Avv. Mario Staderini, segretario Radicali Italiani&lt;br /&gt;On. Ludovico Todini, Consigliere Comune di Roma&lt;br /&gt;ore 15,00 TRIBUNALI E SERVIZI SOCIALI: LA CARENZA DEL DIRITTO ALLA DIFESA&lt;br /&gt;avv. Patrizia Micai&lt;br /&gt;ore 15,30 SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE&lt;br /&gt;Dr. Luigi Zammuto, Presidente AIMEF&lt;br /&gt;ore 16,00 LA VOCE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DELLE ASSOCIAZIONI&lt;br /&gt;LA GIUSTIZIA FAMILIARE RACCONTATA DAI GENITORI E DAI NONNI&lt;br /&gt;testimonianze dirette di genitori, la voce dei rappresentanti delle associazioni&lt;br /&gt;regionali a tutela dei figli&lt;br /&gt;ore 19,30 LETTURA DEL DOCUMENTO DA INVIARE AL GOVERNO, ALLE CAMERE&lt;br /&gt;E ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA&lt;br /&gt;ore 20,00 CHIUSURA LAVORI&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-TS10ph-3DNs/Tb_LfIBAT4I/AAAAAAAAC7w/5j6bhGt7Qe4/s1600/organizzatori.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="60" src="http://4.bp.blogspot.com/-TS10ph-3DNs/Tb_LfIBAT4I/AAAAAAAAC7w/5j6bhGt7Qe4/s400/organizzatori.jpg" width="400" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Siti di riferimento: &lt;a href="http://www.giustiziafamiliare.it"&gt;www.giustiziafamiliare.it&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.adiantum.it"&gt;www.adiantum.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5895034020433395156?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5895034020433395156/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/05/stati-generali-sulla-giustizia.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5895034020433395156'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5895034020433395156'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/05/stati-generali-sulla-giustizia.html' title='Stati Generali sulla Giustizia Familiare - Convegno Roma 5/6/7 Maggio'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-Eigo3FO-baM/Tb_LVbrPsiI/AAAAAAAAC7s/8-Boble34D8/s72-c/giustizia-familiare.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-716428403846177045</id><published>2011-03-29T06:02:00.000-07:00</published><updated>2011-03-29T06:02:13.576-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>In viaggio con papà. I tour operator si accorgono che sta diventando un fenomeno</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-7RcNeK1xEaU/TZHYDpSVroI/AAAAAAAAC2k/LzcXIyYeXjY/s1600/Father-and-Son-main.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-7RcNeK1xEaU/TZHYDpSVroI/AAAAAAAAC2k/LzcXIyYeXjY/s1600/Father-and-Son-main.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Ne hanno contati almeno 35.000: sono i papà divorziati che vanno in vacanza da soli con i figli. E il mercato non si lascia scappare questa nicchia di mercato in ascesa e prepara offerte ad hoc. E' uscito in questi giorni un bell'articolo de La Repubblica che analizza il fenomeno.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;IN VIAGGIO con papà, che guarda con te un vecchio film  mangiando  patatine sul letto, o che ti lascia fare il bagno in  mare anche quando  il soleè sceso. Il 60 per cento dei  bambini vede così la vacanza a tu  per tu con il genitore  maschio, una realtà che cresce di anno in anno  insieme  alle separazioni e che rappresenta una nicchia di mercato   interessante per chi vive di turismo.&lt;br /&gt;I dati arrivano da  Children' s  Tour, il salone specializzato nel turismo under-14, e  dall'  Osservatorio nazionale sul turismo giovanile: nel 2010,  sono stati  35.000 i padri soli partiti insieme ai figli. Un  segmento che oscilla  intorno al 2 per cento, ma che cresce da  cinque anni a questa parte.  «Le cifre sono ancora piccole  ma il mercato le ha già registrate - dice  Paola Ragazzini  di Iscom Group, la ricercatrice che cura i numeri  dell'  Osservatorio - E ha cominciato a praticare verso i papà  single  le stesse politiche riservate alle coppie di genitori:  albergo gratis  per il bambino che dorme nella stessa stanza, o  forti sconti sui  pacchetti completi». L' Emilia Romagna,  con le sue attrezzatissime  sponde, è stata la prima: baby  sitter sempre disponibile in spiaggia,  lezioni di nuoto, pranzi  speciali suddivisi per fasce di età nei  ristoranti in riva  al mare, seggiolini, salvagenti di tutte le taglie e  perfino  passeggini. Oltre ai prezzi, naturalmente, sui quali però   ormai puntano anche altre regioni: nelle Dolomiti, per esempio,  il  turismo estivo è a misura di mini-famiglia, con sconti  del 30 per cento  e oltre per i padri soli e slogan pensati per  conquistare chi durante  l' anno lavora edè troppo  impegnato per dedicare tempo ai figli.  «Queste esperienze a  tu per tu tra padree figli sono molto positive.  Occorre essere  attentissimi, però, quando nel cerchio si inserisce una   persona nuova, la compagna o fidanzata di papà - dice la   psicoterapeuta Maria Rita Parsi - È difficile condividere  l' estate con  qualcuno col quale non c' è mai stata  intimità prima, e non è semplice  far nascere  amicizia con una figura adulta che in nessun caso deve  giocare a  fare la mamma». «Ma i padri sono attentissimi, forse  perché  meno abituati a ritrovarsi a lungo con i bambini -  rassicura Chiara  Rosati, alla guida di bimboinviaggio. com, il  portale su cui si cercano  le vacanze a misura di piccolissimi -  Ormai circa il 20 per cento  delle domande e delle ricerche  è fatto da uomini, che oltre al prezzo e  alla destinazione  vogliono sapere che fare una volta arrivati, si  informano su  musei e parchi acquatici, chiedono se al ristorante dell'  albergo  il figlio potrà avere i suoi piatti preferiti».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il  31 per  cento dei bambini e ragazzi italiani, del resto, è  andato in vacanza  almeno due volte nel 2009, mentre il 76,3 per  cento si è limitato a un  solo periodo: sul mare per i  bambini, insomma, non si taglia. E, di  fatti, il 70 per cento dei  papà sceglie questa opzione, anche se  contemporaneamente  crescono le vacanze (più brevi) nelle città d'   arte. Un mare vicino, facile, amichevole. E possibilmente  italiano,  viste anche le difficoltà burocratiche che  ancora deve affrontare un  genitore solo con i figli al momenti di  espatriare: permessi da  firmare, code, trattative con l' ex  coniuge. Per vedere l' effetto che  fa, ci sono anche le vacanze  di un giorno, come il Daddy Day Camp di  Genova, una giornata di  sport padri-figlie che si tiene in settembre, o  Giopà, lo  spazio che il comune di Milano ha inaugurato nel 2008 per i   weekend e i mercoledì di pioggia. E in Brianza, ad Agrate,  i papà  possono frequentare anche un corso di cucina.          - &lt;i class="author"&gt;VERA SCHIAVAZZI&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-A3M4P3vUF0U/TZHXnz_rwUI/AAAAAAAAC2g/IvdVDmLgSZ0/s1600/papainvacanza.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-A3M4P3vUF0U/TZHXnz_rwUI/AAAAAAAAC2g/IvdVDmLgSZ0/s1600/papainvacanza.png" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-716428403846177045?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/716428403846177045/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/03/in-viaggio-con-papa-i-tour-operator-si.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/716428403846177045'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/716428403846177045'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/03/in-viaggio-con-papa-i-tour-operator-si.html' title='In viaggio con papà. I tour operator si accorgono che sta diventando un fenomeno'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-7RcNeK1xEaU/TZHYDpSVroI/AAAAAAAAC2k/LzcXIyYeXjY/s72-c/Father-and-Son-main.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-7408795675102236307</id><published>2011-02-28T02:00:00.000-08:00</published><updated>2011-02-28T02:00:28.476-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>Intervista a Tiberio Timperi per il mensile FOGLI sulle separazioni</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://lh5.googleusercontent.com/-YM0HprL8ae0/TWttgHgZovI/AAAAAAAACzc/uquQoXOTstA/s1600/tiberiotimperi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-YM0HprL8ae0/TWttgHgZovI/AAAAAAAACzc/uquQoXOTstA/s1600/tiberiotimperi.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Duro, secco e preciso Tiberio Timperi in questa intervista per il mensile Fogli, supplemento sulla famiglia e l'educazione alla rivista &lt;a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Studi_Cattolici"&gt;Studi Cattolici&lt;/a&gt; a cura dell'&lt;a href="http://www.ares.mi.it/"&gt;Associazione Ares&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Ha il tono pacato ma deciso Tiberio Timperi, giornalista «in prestito» al mondo dello spettacolo, mentre parla della sua situazione di separato. La voce si vela di pianto e le parole escono a fatica quando parla del figlio Daniele di cinque anni, avuto dalla ex moglie Orsola Gazzaniga, che vede con «qualche difficoltà».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Si sente un padre di serie B?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Eh sì. Se perdi certi momenti importanti della vita con tuo figlio, sei un genitore di serie B.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;In particolare?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Non potere tutte le sere rimboccargli le coperte, stargli accanto, parlargli, tifare magari per la stessa squadra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Beh, dipende per che squadra.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Mi manca la quotidianità di stargli accanto. Accompagnarlo al campetto di calcio. Curarlo quando&lt;br /&gt;sta male. Tutto questo mi manca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Manca anche a suo figlio?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Lui mi dice che sono il suo miglior amico. E questo mi fa venire le lacrime agli occhi. Non gli fac-&lt;br /&gt;cio mancare niente, però capisce che qualcosa non va. E penso che ne soffra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;E lei?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Sono cresciuto in una famiglia normale, solida, di sani e semplici princìpi: oratorio la domenica,&lt;br /&gt;rispetto per tutti e onestà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Le sono serviti?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Devo ammettere che se non avessi avuto una formazione così solida, non so come avrei sopportato&lt;br /&gt;quello che mi sta accadendo. I miei genitori mi sono sempre stati vicino.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Anche adesso?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Racconto poco a mio padre. Ha 87 anni e non sta tanto bene. Vede poco suo nipote, e questo mi fa&lt;br /&gt;soffrire. Ma tutto sommato, riesco a mascherare bene la situazione. Mia madre se n’è andata tanti&lt;br /&gt;anni fa e mi manca ancora adesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Chi le è stato vicino?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Michele Guardì. L’ho sempre considerato un secondo padre. E infatti mi è stato vicino in silenzio,&lt;br /&gt;solo con sguardi pieni di solidarietà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;E gli altri colleghi?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Non frequento l’ambiente dello spettacolo. Non sono mai sui giornali di gossip, non ho una vita che&lt;br /&gt;fa notizia. E quindi ciascuno resta nel proprio guscio. Ma non è un’accusa. Per nessuno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Lei è credente?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Continuo a essere credente, anche se non sono praticante. Soprattutto, sono rimasto fedele ai valori&lt;br /&gt;fondamentali ereditati dai miei.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;E li ha trasmessi a suo figlio.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Certo: soprattutto onestà e rispetto verso il prossimo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Non fare agli altri... eccetera eccetera?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Esattamente. Voglio che abbia la stessa corazza interiore che mi hanno costruito i miei e che adesso&lt;br /&gt;mi permette di andare avanti e affrontare tutto quello che mi sta accadendo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Gli insegnerà anche a pregare?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Gli insegnerò esattamente quello che ho imparato da mio padre e da mia madre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Che cosa si aspetta dalla Chiesa?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Dalla Chiesa mi aspetto un sostegno morale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Quante volte vede suo figlio?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Mi spettano – secondo il tribunale – tredici giorni e dieci notti al mese. Ma in pratica, non è così.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;E com’è?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;È dovuto intervenire il Tribunale per ripristinare la legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Situazione imbarazzante.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Ho le spalle grosse e una forza interiore granitica. Non&lt;br /&gt;mi fermerò. Anzi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Crede ancora nel matrimonio?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Certo. E credevo nel matrimonio quando mi sono spo-&lt;br /&gt;sato. Quando ho detto sì pensavo fosse per sempre.&lt;br /&gt;Davvero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Si è sposato in chiesa?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;No, in comune. La mia ex moglie aveva appena ottenu-&lt;br /&gt;to l’annullamento dalla Sacra Rota del matrimonio&lt;br /&gt;precedente. E adesso divorzia da me.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Come vive il divorzio?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Come un fallimento. Per questo vorrei che venisse con-&lt;br /&gt;cesso in fretta. Così si risolverebbero subito i problemi&lt;br /&gt;con i figli, senza ostacoli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;La legge sull’affido condiviso è un ostacolo?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;È una legge di alto profilo, ma applicata in maniera&lt;br /&gt;ipocrita. E alla fine discrimina i papà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Il colpevole?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Un femminismo anacronistico dove i padri possono –&lt;br /&gt;e forse devono – cambiare i pannolini, ma non possono&lt;br /&gt;quasi mai avere l’affido del figli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Così, è sceso in campo.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Al grido di «diritto ai figli», voglio mettere a disposizione&lt;br /&gt;la mia popolarità per aiutare chi non ha la possibilità di&lt;br /&gt;farsi sentire, ascoltare. Voglio dare una mano a quelli&lt;br /&gt;che si trovano in mezzo a una strada a causa di un siste-&lt;br /&gt;ma che in caso di separazione privilegia le donne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Lei invece?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Sono titolare di un provvedimento di affido condiviso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Che però non condivide.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Un provvedimento ben fatto e illuminato, ma...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Ma?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Non è stato interpretato a favore di mio figlio. Ma sono problemi molto diffusi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Per esempio?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Le madri possono facilmente ostacolare il rapporto con il padre. Basta un certificato medico o non&lt;br /&gt;rispondere al telefono.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Lo fanno anche i padri.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;In Italia, nel 95% dei casi il figlio viene collocato con la madre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Una giustizia ingiusta.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;La legge funziona solo se c’è buon senso da parte di tutti e due. Ma in caso di separazione giudiziale&lt;br /&gt;non è applicabile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Una legge sfacciatamente dalla parte delle mamma.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Le mamme sanno che il 99,9% delle volte il figlio verrà collocato presso di loro. E molto spesso lo&lt;br /&gt;usano come una forma di vendetta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Un rimedio?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Basterebbe fare come all’estero: l’arresto per il genitore che ostacola l’applicazione&lt;br /&gt;della legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Invece in Italia?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Al massimo una multa di 103 euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Ma qui la mamma è sempre la mamma, anche per la legge.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Appunto. La donna in Italia è super tutelata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;La storia dice il contrario.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Le donne in Italia hanno subìto violenze, soprusi, angherie. Ma non ci possiamo sdebi-&lt;br /&gt;tare solo al momento del divorzio. Perché così arrivano i problemi legali e psicologici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Per le donne, anche quelli economici.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Le madri hanno l’affidamento del figlio nove volte su dieci. E con il bambino otten-&lt;br /&gt;gono anche la casa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;E il padre?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Dopo avere lavorato una vita si trova all’improvviso senza un figlio, senza una casa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Madri parassite.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Non sono tutte così, ovviamente. Ma è una parte della realtà che nessuno vuol vedere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Bambini come arma di ricatto?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;I figli sono un’arma di ricatto solo per chi sa di averli già in mano: in Italia è la madre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Spietato col «sesso debole».&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Ma quale sesso debole! I giudici devono cominciare a stabilire realmente chi è aggre-&lt;br /&gt;dito e chi aggredisce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Addirittura?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Devono essere fatte delle perizie psichiatriche serie. E poi si deve decidere senza pregiudizi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Cioè?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Affidare i bambini anche ai padri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Invece adesso?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Gli ex mariti servono solo per pagare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Papà-bancomat?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Tutto questo deve cambiare. Ci metto la faccia e il cuore. Ma la situazione dev’essere modificata. Per&lt;br /&gt;i figli. E per la famiglia.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;«Mattina e Mezzogiorno in famiglia», ma solo in Tv.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Credo nella famiglia. E nel ruolo di padre. Per questo continuerò a battermi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Contro le ex?&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Contro una legge nobile interpretata con ipocrisia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="https://lh5.googleusercontent.com/-usPMmIHM2g0/R6xmaEhQspI/AAAAAAAAAcM/djbChLZOM6Y/s1600/tiberiotimperi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-usPMmIHM2g0/R6xmaEhQspI/AAAAAAAAAcM/djbChLZOM6Y/s1600/tiberiotimperi.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;i&gt;Tiberio Timperi, conduttore televisivo, giornalista e attore, è nato a Roma nel 1964. Inizia la sua carriera in radio ma presto approda alla TV. In Mediaset lavora al Tg4 e a Studio Aperto, per poi abbandonare lacarriera giornalistica e dedicarsi al mondo dello spettacolo. Nel 2008 ha scritto, assieme all'avvocatessa Maria PiaSabatini, il libro denuncia Amarsi sempre! Sposarsi? sul tema delle separazioni matrimoniali. Divorziato da Orsola Gazzaniga, con la quale ha avuto Daniele, dal 2006 Timperi si batte per i diritti dei papà separati.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-7408795675102236307?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/7408795675102236307/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/02/intervista-tiberio-timperi-per-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/7408795675102236307'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/7408795675102236307'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/02/intervista-tiberio-timperi-per-il.html' title='Intervista a Tiberio Timperi per il mensile FOGLI sulle separazioni'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='https://lh5.googleusercontent.com/-YM0HprL8ae0/TWttgHgZovI/AAAAAAAACzc/uquQoXOTstA/s72-c/tiberiotimperi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5722091070249898862</id><published>2011-02-13T10:45:00.000-08:00</published><updated>2011-02-13T23:50:21.760-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Fatti di sangue e separazioni. Un filo rosso li lega</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-8-dIrxV-Hyg/TVglRwY0krI/AAAAAAAACzI/S8yOZ99P4R0/s1600/sangue-separazioni.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-8-dIrxV-Hyg/TVglRwY0krI/AAAAAAAACzI/S8yOZ99P4R0/s1600/sangue-separazioni.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Periodicamente assistiamo a omicidi/suicidi in ambito separativo. Purtroppo molti sono i casi che la cronaca ci propone in cui un ex coniuge si toglie la vita, magari dopo aver ammazzato figli e/o a volte l'ex partner.&lt;br /&gt;E' un copione che si ripete, con allarmante frequenza. Come si ripete con disarmante puntualità la leggerezza con la quale i media e/o presunti esperti commentano questi apparentemente inspiegabili &lt;i&gt;raptus di follia&lt;/i&gt;.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Sì, perché se la versione fornita del "gesto isolato di un folle" si ripete, senza memoria, ad ogni circostanza simile, logica e obiettività di analisi dovrebbero dirci che se i cosiddetti "gesti isolati" si ripetono a migliaia allora qualcosa nel Sistema probabilmente non funziona.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fuorvianti e superficiali sono le chiavi di lettura che solitamente vengono date ai fatti di cronaca di questo tipo: si parla spesso di "&lt;i&gt;mancata accettazione della fine del rapporto&lt;/i&gt;" da parte dell'ex marito o di &lt;i&gt;disturbo mentale&lt;/i&gt; o ancora di &lt;i&gt;gelosia morbosa&lt;/i&gt;, di quanto gli uomini non accettino il rifiuto, la separazione, e perdano il controllo. Un'analisi più attenta dovrebbe facilmente cogliere, invece, l'aspetto discriminante: la presenza di prole nel rapporto che si sta rompendo. Causa scatenante di questa scia di sangue è infatti spesso lo &lt;b&gt;stupro  delle relazioni&lt;/b&gt; che viene commesso (o minacciato o semplicemente  percepito come conseguenza inevitabile dal genitore maschio che compie  il suicidio o la strage) dal sistema e/o dall'ex partner nei casi di  separazione conflittuale con figli. L’esclusione forzata di fatto dal progetto genitoriale, la riduzione a  ruoli marginali, la cronica limitazione ad un ruolo subalterno rispetto  all’altro genitore, la delegittimazione del ruolo paterno, la  mortificazione, la totale inefficacia delle contromisure giuridiche e lo  status di “intruso” che ne derivano sono le molle che innescano la  spirale di disperazione che può esitare in episodi di cronaca nera. Lo&lt;b&gt; stupro emotivo/emozionale&lt;/b&gt; e la &lt;b&gt;disperazione data dal senso di impotenza&lt;/b&gt; creano il corto circuito che poi sfocia nella strage. Nel condannare fermamente ogni gesto criminoso, appare però  colpevolmente miope continuare a classificare una tale scia di sangue  come "il raptus isolato di un folle". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per approfondire invito caldamente ad analizzare lo studio realizzato da Fabio Nestola e da altri su questo argomento presentato al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia e dal quale ho tratto spunto per queste riflessioni: &lt;a href="http://www.fenbi.it/ConvegnoCriminologiaComo14102010/FDS%207.3.pdf"&gt;http://www.fenbi.it/ConvegnoCriminologiaComo14102010/FDS 7.3.pdf&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5722091070249898862?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5722091070249898862/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/02/fatti-di-sangue-e-separazioni-un-filo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5722091070249898862'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5722091070249898862'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/02/fatti-di-sangue-e-separazioni-un-filo.html' title='Fatti di sangue e separazioni. Un filo rosso li lega'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-8-dIrxV-Hyg/TVglRwY0krI/AAAAAAAACzI/S8yOZ99P4R0/s72-c/sangue-separazioni.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-2534863027082651570</id><published>2011-02-11T15:11:00.000-08:00</published><updated>2011-02-11T15:15:38.645-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Sulle pagelle la firma di entrambi i genitori. Passi avanti nella giusta direzione</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-mOwpbGC9RvE/TVXBpzIov-I/AAAAAAAACzA/Xt1Xy-XxhA4/s1600/pagella.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="106" src="http://3.bp.blogspot.com/-mOwpbGC9RvE/TVXBpzIov-I/AAAAAAAACzA/Xt1Xy-XxhA4/s400/pagella.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;Alcuni anni fa un padre separato, in Sicilia, volle intraprendere una lunga battaglia legale per poter vedere la pagella della figlia che moglie e istituzione scolastica gli negavano in quanto non affidatario. La vicenda giunse in Cassazione dove al padre venne riconosciuto il diritto di visionare la pagella della figlia (che ormai era divenuta maggiorenne e frequentava l'Università):il caso destò così scalpore &lt;span id="fullpost"&gt;che l'allora ministro Moratti promulgò un decreto (ancora oggi poco rispettato) col quale si disponeva che per i genitori separati non vi dovessero essere difficoltà all'accesso alle notizie riguardanti la vita scolastica dei figli.&lt;br /&gt;A seguito di un incontro della sorsa primavera tra la Direzione Didattica di Angera (che dirige diverse scuole primarie ed asili del Basso Verbano in provincia di Varese) e Figlipersempre ONLUS (www.figlipersempre.com) sul valore della bigenitorialità la direttrice dr.ssa Annalisa Capozzi, con grande sensibilità, dispose che sulle pagelle e su tutti i documenti che&lt;br /&gt;implicano scelte educative e formative venisse richiesta la doppia firma (cioè di ambedue i genitori).&lt;br /&gt;E così dall'inizio dell'anno (e sulle pagelle in distribuzione in questi giorni)ad Angera, Ispra, Cadrezzate, Ranco e Taino non campeggia più la obsoleta scritta FIRMA DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI ma FIRMA DEI DUE GENITORI.&lt;br /&gt;"Si auspica che ciò rappresenti un modello per altre scuole", commenta Vittorio Vezzetti pediatra varesino e autore del libro sul mondo della crisi familiare NEL NOME DEI FIGLI (www.nelnomedeifigli.it) che ha già venduto oltre 3000 copie in tutta Italia in meno di tre mesi. "Come spiego nel mio romanzo inchiesta la nostra è tuttora una società monogenitoriale&lt;br /&gt;e passi come questi, nella loro semplicità, rappresentano un mezzo fenomenale per il rinnovamento sociale. Credo sia anche un ottimo segnale il fatto che ormai decine di scuole abbiano acquistato il mio libro, sicuramente molto innovativo, come strumento formativo per il corpo insegnante".&lt;br /&gt;Vezzetti (appena intervistato dalla radio nazionale iraniana) nel periodo 18-20 febbraio presenterà il suo libro in Toscana con patrocinio delle province di Lucca ed Arezzo mentre le presentazioni precedenti hanno già avuto il patrocinio delle province di Foggia, Lecce, Milano e dei Comuni di Parma, Lecce, Milano ed Alessandria.&lt;br /&gt;Fonte: &lt;a href="http://www.varese.net/notizie/attualita/221-angera/12316-llla-direzione-didattica-di-angera-modeo-di-bigenitorialita-doppia-firma.html"&gt;www.varese.net&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-2534863027082651570?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/2534863027082651570/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/02/sulle-pagelle-la-firma-di-entrambi-i.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2534863027082651570'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2534863027082651570'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/02/sulle-pagelle-la-firma-di-entrambi-i.html' title='Sulle pagelle la firma di entrambi i genitori. Passi avanti nella giusta direzione'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/-mOwpbGC9RvE/TVXBpzIov-I/AAAAAAAACzA/Xt1Xy-XxhA4/s72-c/pagella.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-2653945945652804433</id><published>2011-02-10T08:54:00.000-08:00</published><updated>2011-02-13T10:53:45.362-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='documenti'/><title type='text'>Detrazioni figli a carico. Nelle separazioni, in caso di capienza, beneficio a un solo genitore in caso di accordo</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-1H2OdN3JPBI/TVQYknfworI/AAAAAAAACy8/Lb-4gC3E7M4/s1600/ilsole24ore.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-1H2OdN3JPBI/TVQYknfworI/AAAAAAAACy8/Lb-4gC3E7M4/s1600/ilsole24ore.png" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Nell’ipotesi di separazione o divorzio dei coniugi con affidamento congiunto o condiviso dei figli, la detrazione Irpef per carichi di famiglia è equamente ripartita tra i genitori ma agli stessi (genitori) è consentito accordarsi su una diversa misura della ripartizione. In particolare, in caso di incapienza di uno dei genitori, la detrazione può essere fruita – anche per intero – dall’altro genitore. &lt;span id="fullpost"&gt;È quanto, in sintesi, precisato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 143/E/2010. La normativa Con la finanziaria 2007, dopo una parentesi in cui le agevolazioni per i carichi di famiglia erano state delegate alla cosiddetta “no tax family area” nella forma della deduzione dall’imponibile, è stato ripristinato il sistema delle detrazioni (a valere sull’imposta lorda), già previsto nel sistema tributario anteriormente alla riforma dell’Irpef (attuata dalla legge n. 311/2004). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ripristino ha interessato anche talune vecchie regole quali il limite reddituale perché un soggetto sia considerato “a carico” (fissato a un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili); quanto il criterio di computo delle detrazioni rapportato a mese. La nuova detrazione, decrescente al crescere del reddito complessivo, è innovata nelle condizioni di ripartizione tra i genitori nell’ipotesi in cui entrambi producano reddito: l’assegnazione avviene secondo una regola generale che si fonda sulla ripartizione equivalente (a metà, cioè) tra i due genitori con possibile assegnazione in misura integrale al genitore con i redditi maggiori. Per i genitori legalmente ed effettivamente separati è stata, invece, fissata una regola apparentemente complessa: in presenza di affidamento dei figli, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; quindi, nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i genitori, in mancanza di un diverso accordo, nella misura del 50 per cento. La norma si è, poi, preoccupata di gestire l’incapienza di uno dei coniugi sancendo che ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore; il quale, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. Sin dalla circolare n. 15/E/2007, l’Agenzia ebbe a precisare che al verificarsi della condizione di incapienza, la rinuncia alla detrazione da parte del genitore “incapiente”, non avrebbe operato automaticamente ma comportava necessariamente che fosse portata a conoscenza dell’altro genitore attraverso un’intesa tra i genitori i quali devono rendersi reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. La predetta intesa non è, però, obbligatoria e può intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la possibilità di usufruire della detrazione per limiti dell’imposta dovuta, comunichi all’altro la volontà di attribuire la detrazione per l’intera quota. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sullo specifico tema dei genitori separati è, poi, intervenuta la circolare n. 34/E/2008 (par. 1.2) precisando che, in caso di incapienza, la norma stabilisce che la detrazione possa essere attribuita all’altro genitore anche in assenza del requisito valido secondo la regola generale per il trasferimento della detrazione che impone in trasferimento al genitore (beneficiario) produttore del reddito più elevato. In sostanza, la possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito più basso è riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente alla ipotesi in cui l’altro genitore non possa fruirne per incapienza dell’imposta. La risoluzione n. 143/E/2010 L’Agenzia ritorna sul tema e affronta il caso in cui il genitore è affidatario ma senza reddito, chiarendo che la possibilità di trasferire il beneficio della detrazione al coniuge separato (o divorziato) è subordinata alla presenza di un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio. Per gli accordi in esame non è richiesta una particolare forma, ma in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria i genitori devono fornire la prova dell’accordo in base al quale hanno usufruito della detrazione nella misura convenuta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;In Sintesi:&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;1) i genitori separati hanno la facoltà di accordarsi per l’attribuzione della detrazione per carichi di famiglia; 2) la circolare n. 15/E/2007 (par. 1.4.5) ha precisato che nella fissazione della detrazione i genitori separati possono procedere secondo percentuali prefissate (50% e 100%); derogando alle attribuzioni effettuate per legge esclusivamente nei limiti delle predette percentuali; 3) in caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario; deroga = è possibile stipulare un accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione al genitore che ha il reddito più elevato (nella misura del 50% ovvero del 100%); 4) nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%; deroga = è possibile stipulare un accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione al genitore che ha il reddito più elevato (nella misura del 100%); 5) in caso di incapienza, i genitori separati possono attribuire la detrazione anche al genitore con reddito più basso (circolare n. 34/E/2008 par. 1.2); 6) in caso di incapienza, l’attribuzione tra i genitori separati della detrazione è assegnata per intero al secondo genitore a condizione che sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.&lt;br /&gt;Fonte: IlSole24ore &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-GshsVW0pQQs/TVQXxCcsfgI/AAAAAAAACy0/8kslLq7LuX0/s1600/detrazioni-figli-a-carico.bmp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-GshsVW0pQQs/TVQXxCcsfgI/AAAAAAAACy0/8kslLq7LuX0/s1600/detrazioni-figli-a-carico.bmp" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-J8hwljBWSoY/TVQX9H-974I/AAAAAAAACy4/q4vbredcJFM/s1600/detrazioni-figli-a-carico-2.bmp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-J8hwljBWSoY/TVQX9H-974I/AAAAAAAACy4/q4vbredcJFM/s1600/detrazioni-figli-a-carico-2.bmp" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-2653945945652804433?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/2653945945652804433/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/02/detrazioni-figli-carico-nelle.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2653945945652804433'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2653945945652804433'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/02/detrazioni-figli-carico-nelle.html' title='Detrazioni figli a carico. Nelle separazioni, in caso di capienza, beneficio a un solo genitore in caso di accordo'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-1H2OdN3JPBI/TVQYknfworI/AAAAAAAACy8/Lb-4gC3E7M4/s72-c/ilsole24ore.png' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-4110851135024806671</id><published>2011-01-10T00:32:00.000-08:00</published><updated>2011-01-10T00:32:23.326-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>"Tassa sul divorzio" per chi ha figli e si separa in Gran Bretagna</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TSrD6MRey8I/AAAAAAAACxY/PgGENxfcp6s/s1600/images.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TSrD6MRey8I/AAAAAAAACxY/PgGENxfcp6s/s400/images.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Le Coppie sposate con figli potrebbero presto dover affrontare il pagamento di una ‘’tassa’’ in caso di divorzio. La misura, studiata per scoraggiare le separazioni e al tempo stesso per finanziare il sistema che in Gran Bretagna gestisce e supervisiona l’affidamento e il mantenimento dei figli, verrà annunciata a giorni da Maria Miller, sottosegretario conservatore al ministero del Lavoro e delle Pensioni.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"L’obbiettivo - ha detto al Sunday Telegraph un fonte governativa - e’ quello di convincere i genitori che il divorzio debba essere l’ultima soluzione possibile. Tutto il sistema deve essere poi rivisto in favore del concetto di famiglia".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo quanto rivelato dal domenicale vicino ai Tory, Miller dovrebbe chiedere una consultazione pubblica per trovare il modo migliore di tassare i ‘divorziandi’. Il balzello andra’ poi a favore della Child Maintenance and Enforcement Commission (Cmec), l’agenzia che supervisiona il lavoro della Child Support Agency.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La misura verrà annunciata a giorni dal sottogretario a lavoro e pensioni. I soldi andranno al sistema che gestisce l'affidamento dei minori. "L'obiettivo è convincerei genitori che il divorzio debba essere l'ultima soluzione possibile".&lt;br /&gt;fonte: &lt;a href="http://qn.quotidiano.net/esteri/2011/01/09/439709-gran_bretagna_arrivo_tassa_divorzio_figli_separa.shtml"&gt;http://qn.quotidiano.net/esteri/2011/01/09/439709-gran_bretagna_arrivo_tassa_divorzio_figli_separa.shtml&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-4110851135024806671?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/4110851135024806671/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/01/tassa-sul-divorzio-per-chi-ha-figli-e.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4110851135024806671'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4110851135024806671'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2011/01/tassa-sul-divorzio-per-chi-ha-figli-e.html' title='&quot;Tassa sul divorzio&quot; per chi ha figli e si separa in Gran Bretagna'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TSrD6MRey8I/AAAAAAAACxY/PgGENxfcp6s/s72-c/images.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-8616901095487141268</id><published>2010-11-04T02:56:00.000-07:00</published><updated>2010-11-04T02:56:05.240-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>L'assegnazione della casa coniugale può essere impugnata dai legittimi proprietari</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNGZI9Br-rI/AAAAAAAACqw/adOsPkDoJQQ/s1600/assegnazione_casa_coniugale.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="108" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNGZI9Br-rI/AAAAAAAACqw/adOsPkDoJQQ/s400/assegnazione_casa_coniugale.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;L'istituto dell'assegnazione della casa familiare nelle cause di separazione è finalizzato a tutelare l’interesse della prole a conservare l’ambiente domestico in cui è cresciuta. Il titolo di proprietà dell'immobile non decade ma l'uso dell'abitazione viene concesso al coniuge affidatario dei figli che continua a viverci con la prole. Anche in caso di affidamento condiviso il giudice può decidere di assegnare la casa coniugale, "tenendo prioritariamente    conto dell'interesse dei figli".&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;Una sentenza della Cassazione di quest'estate ha però messo in discussione la validità di questo assunto. La Corte era stata chiamata a decidere in merito a una causa che vedeva i suoceri rivendicare la casa assegnata dal giudice alla ex moglie del figlio.&lt;br /&gt;Capita infatti abbastanza di frequente che i genitori di uno dei coniugi concedano agli sposi un appartamento in comodato d'uso. Il problema sorge quando, dopo la separazione tra i due, la casa di proprietà dei genitori resta abitata dall'ex coniuge del proprio figlio, a cui è affidato il nipote.&lt;br /&gt;Secondo la Suprema Corte, con sentenza n.15986/2010, se l'appartamento è concesso in comodato precario, (ossia non è stata specificata una scadenza) o “comodato senza determinazione di durata” (art.1810 c.c.) in cui non è  stato stabilito un termine per la restituzione dell’immobile né tale  termine è desumibile dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, l'occupante è tenuto a lasciarlo anche se ha in affido il figlio.&lt;br /&gt;«Il comodato precario -si legge infatti nella sentenza- è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene».&lt;br /&gt;Trova in questo caso, pertanto, applicazione l'art. 1810 del codice civile, secondo cui:&lt;br /&gt;Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.&lt;br /&gt;Con questa decisione la Cassazione ha così bocciato la sentenza della corte d'appello di Lecce, secondo cui per richiedere la restituzione dell'appartamento i proprietari avrebbero dovuto trovarsi in una condizione di «urgente e impreveduto bisogno». &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-8616901095487141268?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/8616901095487141268/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/11/lassegnazione-della-casa-coniugale-puo.html#comment-form' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8616901095487141268'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8616901095487141268'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/11/lassegnazione-della-casa-coniugale-puo.html' title='L&apos;assegnazione della casa coniugale può essere impugnata dai legittimi proprietari'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNGZI9Br-rI/AAAAAAAACqw/adOsPkDoJQQ/s72-c/assegnazione_casa_coniugale.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-7340552412479527966</id><published>2010-11-03T04:30:00.000-07:00</published><updated>2010-11-03T04:30:07.534-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Il diritto di un genitore di vedere il proprio figlio è un diritto fondamentale dell'uomo</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNFHbmNma2I/AAAAAAAACqs/IK0watqpwkw/s1600/strasburgo-diritti_umani.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNFHbmNma2I/AAAAAAAACqs/IK0watqpwkw/s1600/strasburgo-diritti_umani.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Il diritto di un genitore di vedere il proprio figlio è un diritto fondamentale dell'uomo. A sancirlo e a proteggerlo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che con la sentenza di ieri ha condannato l'Italia "per non aver messo in atto tutte le misure necessarie per garantire ad un padre divorziato la possibilita' di incontrare il proprio figlio".&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;E' Alessandro Piazzi, riminese, l'uomo che è ricorso a Strasburgo e che, dopo un lungo calvario, ha visto riconoscere, dall'Europa, i propri diritti. Ma solamente dopo averle tentate tutte in sede processuale e davanti al Tribunale dei minori di Bologna.&lt;br /&gt;Ma andiamo ai fatti. Dopo il divorzio il figlio era stato affidato alla madre e il Tribunale aveva sancito il diritto di Piazzi di vedere il bambino ogni 15 giorni. Per un po’ le cose sono andate correttamente. Poi tutto è peggiorato drasticamente. Nel senso che per Alessandro Piazzi è stato sempre più difficile vedere il figlio fino a che non si è rivolto dapprima al Tribunale dei minori eppoi alla Corte europea di Strasburgo. «E' intervenuta - dice l'avvocato Maria Pia Amaduzzi - quella che noi chiamiamo sindrome di alienazione familiare. Nel senso che il bambino avvertiva l'inimicizia profonda della madre nei confronti del suo ex marito e il piccolo ha assecondato per mille motivi l'atteggiamento della mamma. La quale, magari, gli diceva: oggi devi andare con tuo padre, ricordati. Era un messaggio subliminale. Una strategia, forse, inconscia ma che colpiva direttamente l'anima del ragazzino». Comincia così il lungo (e costoso) peregrinare di Alessandro: avvocati e ricorsi. Ma sopratutto un viaggio nella sofferenza. Avere un figlio e non poterlo vedere, nonostante la sentenza dei giudici riminesi, significa rovinarsi la vita. Il Tribunale dei minori di Bologna gli dette ragione. E interessò i servizi sociali emiliano-romagnoli che avevano il compito di assicurare le visite del padre. A quel punto, però, la situazione si era incancrenita. Il bambino non voleva vedere più il padre e i rapporti dei genitori erano ovviamente rotti. &lt;br /&gt;Alessandro Piazzi si è ritrovato davanti ad un muro di gomma, e da qui la decisione di ricorrere, come extrema ratio, a Strasburgo.&lt;br /&gt;Nella sentenza, la Corte dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la delicatezza della situazione e le difficolta' incontrate dalle autorita' nel far rispettare le proprie decisioni. Tuttavia ha constatato che 'tutte le autorita' coinvolte non hanno agito tempestivamente'. Inoltre, i giudici europei hanno sottolineato che le autorita' hanno adottato misure 'automatiche e stereotipate senza adattarle al caso specifico, e che di fatto non hanno assicurato all'uomo di poter effettivamente godere del suo diritto a vedere il figlio'.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad Alessandro Piazzi sono stati anche riconosciuti 15 mila euro di danni morali che, con la condanna, lo stato italiano dovra' pagare. &lt;br /&gt;Fonte: ANSA e La Stampa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNFGULfEC4I/AAAAAAAACqk/xOQj-xAu8aA/s1600/corte_diritti_dell-uomo_strasburgo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="133" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNFGULfEC4I/AAAAAAAACqk/xOQj-xAu8aA/s400/corte_diritti_dell-uomo_strasburgo.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è stata istituita nel 1959 a Strasburgo come meccanismo di tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo del 1950. L'importanza della Convenzione, entrata in vigore nel 1953, non risiede unicamente nell'entità dei diritti da questa tutelati ma anche nel sistema di controllo introdotto allo scopo di esaminare le presunte violazioni e vigilare sull'osservanza, da parte degli Stati, degli obblighi derivanti dalla Convenzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalla sua creazione, la Corte ha emesso più di 10 000 sentenze che sono vincolanti per gli Stati condannati e inducono i governi a modificare la propria legislazione o la loro prassi amministrativa in numerosi ambiti. Ogni anno, riceve più di 30 000 nuovi ricorsi. Negli anni, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su violazioni gravissime dei diritti umani, su questioni riguardanti l'essenza stessa dello stato di diritto, nonché su numerosi argomenti sociali quali l'aborto, il suicidio assistito, le perquisizioni corporali, la schiavitù domestica, il diritto di una persona la cui identità genitoriale risulta ignota di conoscere le proprie origini, l'indossare il velo islamico negli istituti scolastici, la tutela delle fonti giornalistiche e la discriminazione nei confronti delle minoranze.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-7340552412479527966?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/7340552412479527966/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/11/il-diritto-di-un-genitore-di-vedere-il.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/7340552412479527966'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/7340552412479527966'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/11/il-diritto-di-un-genitore-di-vedere-il.html' title='Il diritto di un genitore di vedere il proprio figlio è un diritto fondamentale dell&apos;uomo'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNFHbmNma2I/AAAAAAAACqs/IK0watqpwkw/s72-c/strasburgo-diritti_umani.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-1886358724398052082</id><published>2010-11-02T07:16:00.000-07:00</published><updated>2010-11-02T08:03:39.857-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>In arrivo le sanzioni per i genitori separati che ostacolano l'ex?</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNAbRzReCMI/AAAAAAAACqc/VsR9xHLQTos/s1600/CASSAZIONE+7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNAbRzReCMI/AAAAAAAACqc/VsR9xHLQTos/s200/CASSAZIONE+7.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;La Corte di Cassazione ha di recente confermato che il giudice puo' intervenire multando o ammonendo il genitore indisciplinato che, contravvenendo alle regole fissate dall'affidamento condiviso, mantiene un "comportamento inadempiente o pregiudizievole" nei confronti del figlio. &lt;br /&gt;Con la sentenza 21718 la Prima Sezione Civile sancisce definitivamente questo principio, chiamata a intervenire &lt;span id="fullpost"&gt;nel caso di una coppia del beneventano che continuava a litigare su dove dovesse abitare il figlio affidato ad entrambi ma collocarto presso la madre. Entrambi volevano avere con se' il figlio (la moglie aveva persino cambiato residenza spostandola a Colle Sannita sostenendo che la casa era troppo piccola per il nucleo familiare) finche' la Corte d'appello di Napoli, il 12 dicembre 2008, dispose il collocamento del minore presso il padre A. P., applicando la sanzione dell'ammonimento alla madre "richiamata ad attenersi alle modalita' di gestione dell'affidamento".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il caso finiva in cassazione dove i supremi Giudici hanno respinto il ricorso della madre ricordando che l'articolo 709 introdotto dalla legge 54 del 2006 sull'affido condiviso ha l'obiettivo di "fornire uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi piu' frequentemente". Per questo se i genitori continuano a litigare su chi deve tenere il figlio il giudice deve intervenire e fare da arbitro. In caso di gravi inadempienze o di "atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalita' di affidamento" il Giudice può "modificare i provvedimenti in vigore". E ove occorra "puo' ammonire il genitore inadempiente o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa, nonche' disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell'altro genitore".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla sentenza è intervenuto anche l'&lt;a href="http://www.ami-avvocati.it/leggi_articolo.asp?id_articolo=1015"&gt;Associazione Avvocati Matrimonialisti:&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Con la sentenza numero 21718 la Suprema Corte  di Cassazione ha finalmente posto un freno alle migliaia di ricorsi ad  essa inoltrati per contestare le decisioni dei giudici di merito in  ordine ai provvedimenti riguardanti l’affidamento dei minori", commenta  il presidente nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti  Italiani, l’avv. Gian Ettore Gassani. "E’ arrivato il momento di  comprendere – continua - che l’affidamento condiviso non può più essere  messo in discussione dovendo, tale istituto, essere considerato la  regola e non l’eccezione. Ancora oggi nel 40% dei casi di separazione e  divorzio i coniugi configgono sulla legittimità dell’affidamento  condiviso. Oggi per molti genitori i figli restano ancora un ‘bottino di  guerra’; alla base di almeno il 70% dei fatti gravi che si consumano in  famiglia vi è la loro contesa quale causa scatenante. La legge  sull’affidamento condiviso 54/2006 probabilmente stenta a decollare nel  nostro Paese perché non è stato recepito da gran parte degli italiani il  principio sacrosanto della bigenitorialità che, di contro, da anni ha  preso piede in tutta Europa. Occorre altresì contemplare sanzioni  significative e non soltanto simboliche a carico di tutti i genitori  che, con l’alibi di tutelare i figli, frappongono ostacoli al naturale  rapporto dei bambini con l’altro genitore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebbene  nell’80% dei casi i Tribunali diano attuazione alla legge  sull’affidamento condiviso, si può affermare che nei fatti, tale legge  resta una ‘scatola vuota’, priva di qualsivoglia contenuto, perché allo  stato attuale i tempi concessi al genitore ‘non collocatario’ restano  del tutto residuali e sovrapponibili ai tempi in cui vigeva  l’affidamento esclusivo. E’ evidente che anche tra molti addetti ai  lavori, avvocati e magistrati in primis, probabilmente non risultano  chiari il significato e le finalità della legge 54/2006 che ha  introdotto l’affidamento condiviso in Italia".&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-1886358724398052082?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/1886358724398052082/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/11/in-arrivo-le-sanzioni-per-i-genitori.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1886358724398052082'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1886358724398052082'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/11/in-arrivo-le-sanzioni-per-i-genitori.html' title='In arrivo le sanzioni per i genitori separati che ostacolano l&apos;ex?'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNAbRzReCMI/AAAAAAAACqc/VsR9xHLQTos/s72-c/CASSAZIONE+7.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-1243587327473724582</id><published>2010-09-30T04:28:00.000-07:00</published><updated>2010-11-02T07:23:19.474-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Genitori, grandi maestri di felicità</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNAeggc8vHI/AAAAAAAACqg/Vc3-fvyJXCI/s1600/cop.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="150" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNAeggc8vHI/AAAAAAAACqg/Vc3-fvyJXCI/s200/cop.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Ricevo e riporto volentieri questa recensione spontanea di un testo che condivido molto nei contenuti pedagogici...&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;------ &lt;br /&gt;Sto leggendo di questi tempi il libro di Giovanni &lt;br /&gt;Bollea "Genitori, grandi maestri di felicità". E' un gran bel libro, &lt;br /&gt;anche se per i miei "bisogni" di padre in questo momento è un testo &lt;br /&gt;prematuro. Mio figlio ha due anni e sicuramente questo testo è più &lt;br /&gt;adatto a dubbi e perplessità di genitori con figli un po' più grandi &lt;br /&gt;(dai quattro anni mi permetterei di dire). Vi faccio leggere la &lt;br /&gt;prefazione, cosi che possiate capire lo stile di questo psichiatra. Non &lt;br /&gt;spaventatevi dalla sua professione, il testo e quello che dice sono &lt;br /&gt;molto più semplici e comprensibili &lt;br /&gt;---------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A suo tempo dissi che le madri non sbagliano mai, ma non dissi che le &lt;br /&gt;madri hanno sempre ragione. Qual è l’origine di un pensiero soltanto &lt;br /&gt;apparentemente così paradossale? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patologie a parte, nella mia esperienza ho incontrato figli che hanno &lt;br /&gt;dimenticato gli errori delle madri e ricordato indelebilmente quelli &lt;br /&gt;dei padri: per questo si può dire che “le madri non sbagliano mai”. E i &lt;br /&gt;padri invece sbagliano? Se sbagliano, comunque i loro errori vengono &lt;br /&gt;ricordati, soprattutto dai figli maschi. &lt;b&gt;Le ultime ricerche ci dicono &lt;br /&gt;che il 54% di loro è soddisfatto delle madri, mentre solo il 9% dei &lt;br /&gt;padri. &lt;/b&gt;Cosa possiamo dedurne? A domande più specifiche i ragazzi &lt;br /&gt;rispondono di essere insoddisfatti dei padri che non portano a casa uno &lt;br /&gt;stipendio sufficiente rispetto allo standard borghese, o non provvedono &lt;br /&gt;ai loro desideri materiali, come lo sport, una macchina nuova, lo &lt;br /&gt;stereo, abiti firmati, tecnologie sofisticate o semplicemente un nuovo &lt;br /&gt;telefonino. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È evidente a tutti quanto queste confessioni dimostrino un vero e &lt;br /&gt;proprio fallimento culturale, concepito in una profonda mancanza di &lt;br /&gt;valori alternativi. Eppure, oggi, i padri sono molto più vicini di una &lt;br /&gt;volta ai loro figli; basti notare la quantità di carrozzine e &lt;br /&gt;passeggini da loro portati, a volte con un atteggiamento più tenero e &lt;br /&gt;attento di quello delle madri; e poi l’interessamento per la scuola, da &lt;br /&gt;me tanto auspicato, che oggi è aumentato; e così il dialogo, ancora &lt;br /&gt;insufficiente ma più aperto e mirato. Nonostante tutto ciò, nella mente &lt;br /&gt;dei figli l’identikit del padre è modellato su effigi, icone e ritratti &lt;br /&gt;degli eroi vincenti in televisione, negli spot e nei film d’azione: &lt;br /&gt;feticci e simulacri nei quali vogliono a tutti i costi individuare i &lt;br /&gt;propri padri. È tuttavia molto interessante scoprire che pochissimi &lt;br /&gt;vorrebbero cambiare famiglia o averne una diversa. È sconcertante &lt;br /&gt;vedere che la madre non è stata ancora identificata in una figura &lt;br /&gt;“produttiva” sul piano materiale, al di là dello stipendio che riesce a &lt;br /&gt;portare a casa: l’effigie materna resta ancora una sorta di icona. Ma &lt;br /&gt;per lo meno crudele è il cinismo riservato al padre, il quale &lt;br /&gt;naturalmente cercherà di trovare facili scappatoie in una fuga in &lt;br /&gt;avanti per liberarsi dal sentimento di inadeguatezza che lo deprime &lt;br /&gt;quotidianamente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Per i ragazzi riconoscere di non essere soddisfatti di quello che &lt;br /&gt;ricevono dal padre è meglio del rinunciare all’apparire&lt;/b&gt;, scimmiottando &lt;br /&gt;una realtà che li fa sentire “forti” e che, al contrario, li rende &lt;br /&gt;sempre più deboli. La visione costantemente ripetuta del solito modello &lt;br /&gt;consumistico alza uno steccato, costruito giorno per giorno, paletto &lt;br /&gt;dopo paletto, intorno all’immagine del padre, il quale, alla fine, si &lt;br /&gt;troverà davvero di fronte una barricata. Dato poi che gli uomini non &lt;br /&gt;trovano mai quello che cercano, bensì quello che creano, &lt;b&gt;rendiamoci &lt;br /&gt;conto della pericolosità di questo spostamento di valori&lt;/b&gt;. Se non &lt;br /&gt;rendiamo i ragazzi consapevoli della loro identità e delle loro reali &lt;br /&gt;possibilità, essi non riusciranno mai a immaginarsi forti senza &lt;br /&gt;ricchezza, firme e automobili costose. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il padre deve perciò avere un &lt;b&gt;rapporto di empatia con il figlio&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;soprattutto dai dodici-tredici anni fino ai venti. Dai diciassette ai &lt;br /&gt;venti è importantissimo che egli ne comprenda l’esperienza affinché il &lt;br /&gt;figlio si ritenga da lui appoggiato. &lt;b&gt;I figli devono poter dire come si &lt;br /&gt;sentono; e devono fidarsi,&lt;/b&gt; in modo che, nel momento in cui esploderà il &lt;br /&gt;conflitto, ci sia un terreno di confronto comune a disposizione per &lt;br /&gt;risolvere insieme il problema. È così che si può arrivare a percorrere &lt;br /&gt;la strada che li condurrà a desiderare di ricevere e ascoltare i &lt;br /&gt;consigli. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non si arriverebbe a tanto cinismo se il padre riuscisse a riconoscere &lt;br /&gt;molto prima le emozioni del bambino, creando così un’occasione di &lt;br /&gt;intimità. Potendo capire dall’interno quelle emozioni comincerà, poi, a &lt;br /&gt;&lt;b&gt;porre dei limiti ai desideri del figlio&lt;/b&gt; e a poggiare sull’altro piatto &lt;br /&gt;della bilancia i &lt;b&gt;valori fondamentali che stanno nelle sue qualità &lt;br /&gt;morali e intellettive&lt;/b&gt;, strumenti &lt;b&gt;non valutabili in denaro&lt;/b&gt;, ma &lt;br /&gt;essenziali per affrontare la vita e capaci di renderlo più felice, con &lt;br /&gt;un’esistenza migliore. Insieme a &lt;b&gt;valori come l’amore, l’aiuto, la &lt;br /&gt;solidarietà. &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bisogna evitare che diventi emotivamente impedito perché turbato e &lt;br /&gt;preoccupato da discussioni e conflitti che, troppo spesso, esplodono in &lt;br /&gt;famiglia per motivi economici; conflitti nei quali il padre appaia &lt;br /&gt;sminuito da richieste eccessive e sproporzionate al suo guadagno. E &lt;br /&gt;bisogna&lt;b&gt; iniziarlo fin da piccolissimo al confronto con chi vive una &lt;br /&gt;vita fatta soltanto di povertà e dolore&lt;/b&gt;: ciò non lo spaventerà, anzi lo &lt;br /&gt;renderà più consapevole di tutto il positivo che c’è anche soltanto in &lt;br /&gt;una delle &lt;b&gt;sue giornate “felici”, costruite sull’unione delle energie di &lt;br /&gt;padre e madre&lt;/b&gt;. Prospettandogli la possibilità di rendere felici molti &lt;br /&gt;altri bambini: &lt;b&gt;bastano il suo pensiero, i suoi piccoli risparmi e la &lt;br /&gt;condivisione delle sue emozioni. &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se siete interessati, leggete anche la scheda del libro cliccando qui &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fonte: "&lt;a href="http://www.ibs.it/code/9788807818646/bollea-giovanni/genitori-grandi-maestri.html"&gt;genitori grandi maestri di felicità&lt;/a&gt;" di Giovanni Bellea&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-1243587327473724582?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/1243587327473724582/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/genitori-grandi-maestri-di-felicita.html#comment-form' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1243587327473724582'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1243587327473724582'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/genitori-grandi-maestri-di-felicita.html' title='Genitori, grandi maestri di felicità'/><author><name>marcobiondo</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TNAeggc8vHI/AAAAAAAACqg/Vc3-fvyJXCI/s72-c/cop.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-8191927582578412145</id><published>2010-09-27T02:54:00.000-07:00</published><updated>2010-09-27T08:29:30.133-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='parlamento'/><title type='text'>Perché l'Affido Condiviso ha bisogno della Doppia Residenza (DDL 43)</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TKBh_cSrgRI/AAAAAAAACqQ/y-l_Pbtp2J8/s1600/doppia_residenza.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TKBh_cSrgRI/AAAAAAAACqQ/y-l_Pbtp2J8/s1600/doppia_residenza.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;La pari dignità genitoriale nelle coppie separate è senz'altro uno degli elementi fondanti della legge 54/2006 sull'Affido Condiviso: questo nuovo istituto si basa proprio su un equilibrio dei tempi di trascorrenza del figlio con i due genitori. Rendere i tempi equilibrati significa inevitabilmente far venir meno uno dei principi, forse il fondamentale, sul quale si fondava l'isituto dell'affido monogenitoriale precedente: il bambino di genitori separati non avrà più una sola casa, ma si alternerà tra la casa di babbo e quella di mamma.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Insistiamo su questo punto perché lo riteniamo sostanziale e perché i preconcetti attorno all'affido condiviso ancora si basano, si ancorano, sul concetto superato di "&lt;b&gt;unicità del contesto abitativo&lt;/b&gt;". Prima della riforma si riteneva nell'interesse del bambino il preservare questa unicità in virtù dell'attaccamento al luogo, al nido, come unico ambiente degli affetti, delle abitudini di vita, della rete di relazioni, del concetto stesso di stabilità, (es. la sua cameretta, lo spazio dei giochi, il luogo di frequentazione con i compagni di scuola o con gli amici, il senso di sicurezza proprio dell'ambiente familiare, ecc...) a costo di ridurre la frequentazione con l'altra figura genitoriale.&lt;br /&gt;Con la riforma, e quindi con il trascorrere del figlio in maniera significativa anche nella casa dell'altro genitore, si è voluto invertire l'importanza dei valori per il minore: si sacrifica l'unicità del contesto abitativo (diventano due le case) in favore di una maggiore frequentazione con l'altro genitore, il quale, da mero soggetto di diritto di visita, diventa genitore con pari dignità dell'altro, naturalmente sempre nell'interesse del minore.&lt;br /&gt;Il Parlamento, quindi, ha fatto una scelta ben precisa (e costata più di un decennio di discussioni): lo sdoppiamento del nido viene considerato come il sacrificio da affrontare per il bene&amp;nbsp; - &lt;i&gt;considerato maggiore e più importante&lt;/i&gt; - della presenza effettiva e concreta dei due genitori nella vita quotidiana del figlio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TKBoozMOasI/AAAAAAAACqU/lW4kORSKP0c/s1600/cartadidentita.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TKBoozMOasI/AAAAAAAACqU/lW4kORSKP0c/s1600/cartadidentita.jpg" style="cursor: move;" /&gt;&lt;/a&gt;Questa premessa era doverosa per arrivare al punto cruciale di questo articolo: la &lt;b&gt;doppia residenza&lt;/b&gt; anagrafica. In un quadro come sopra descritto e in presenza di un equilibrio di tempi tra le due abitazioni, diventa sostanzialmente arbitrario definire la residenza anagrafica presso l'abitazione di uno dei due genitori. La semplice prevalenza matematica dei tempi (giorni) non dovrebbe essere il discrimine di fronte alla pari dignità dei due contesti abitativi. In Francia ad esempio, la doppia residenza esiste dal 2002, ed è stato un passo successivo all'introduzione dell'affidamento condiviso. E, badate bene, non parliamo di doppio &lt;i&gt;domicilio&lt;/i&gt;, ma di doppia &lt;i&gt;residenza&lt;/i&gt;, in quanto il domicilio non è amministrativamente rilevante, e la residenza dell'individuo ha una rilevaza sostanziale - non solo formale - ed ha ripercussioni sia giuridiche che  pratiche importanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I motivi per i quali, secondo chi scrive, sarebbe auspicabile l'introduzione della doppia residenza anagrafica, anche senza attendere la nuova riforma dell'affido condiviso sono diversi: &lt;br /&gt;- l’indirizzo di  residenza è importante perché a tale indirizzo sono inviate  tutte le notificazioni e le &lt;b&gt;comunicazioni&lt;/b&gt; «&lt;b&gt;ufficiali&lt;/b&gt;» inerenti  la persona. Il fatto che il figlio sia  residente presso l’uno o presso l’altro genitore può avere ripercussioni  pratiche, concrete, importanti sull’esercizio quotidiano della potestà  e dell’affidamento. In questo senso migliorerebbe nel concreto la comunicazione tra i due genitori affidatari, comunicazione che - come è facile intuire - non è sempre semplice, precisa e puntuale.&lt;br /&gt;- l'accesso ad ogni forma di &lt;b&gt;agevolazione&lt;/b&gt;, contributo, sovvenzione pubblica è legato alla composizione anagrafica  della famiglia (cosiddetto «stato di famiglia»): l'indicatore  della situazione economica equivalente (ISEE), ad esempio, si calcola in base alla residenza anagrafica dei componenti della famiglia. Una doppia residenza del bambino permetterebbe la possibilità di agevolazioni economiche a entrambi i genitori, e quindi, indirettamente, maggiori vantaggi anche al figlio. Può sembrare una cosa di poco conto ma, se pensiamo alle fasce meno abbienti, avere accesso a contributi per l'affitto o alle case popolari per entrambi i genitori può rivestire un'importanza non trascurabile.&lt;br /&gt;- Il riconoscimento formale della pari dignità dei due contesti abitativi diminuirebbe i contrasti tra i due genitori separati, riducendo le possibili &lt;b&gt;strumentalizzazioni&lt;/b&gt; dell'uno e dell'altro, con evidente vantaggio  di tutte le parti in gioco, in primo luogo, ovviamente, dei figli.&lt;br /&gt;- L'intenzione del legislatore è chiara: la &lt;b&gt;continuità affettiva&lt;/b&gt; è più importante della continuità abitativa. La doppia residenza non fa altro che ribadire quest'intenzione rinforzando il concetto della pari dignità del contesto abitativo. &lt;br /&gt;- La doppia residenza fungerebbe da &lt;b&gt;bussola per i giudici&lt;/b&gt;, ancora troppo legati al concetto pre-riforma di "genitore prevalente" e "domicilio principale". Il fatto che a tutt'oggi ci sia un indirizzo ufficiale per il bambino (la residenza presso un'abitazione) e che si continui a privilegiare nei tempi la permanenza del bambino presso quella casa hanno un rapporto di causa-effetto talmente fondante che le due cose arrivano a coincidere. I due indirizzi ufficiali dovrebbero servire a interrompere il circolo vizioso in considerazione del fatto che l'indirizzo "ufficiale" non esisterebbe più.&lt;br /&gt;Avendo, con la doppia residenza, le due abitazioni pari dignità anche formale, i Tribunali dovrebbero cominciare a tenere conto dell'eventuale assegnazione della casa coniugale nella gestione dei rapporti economici tra i due genitori (= assegno perequativo mensile). L'articolo 155-quater&amp;nbsp; del Codice Civile come novellato dalla legge 54/2006 cita espressamente, infatti: "Dell’assegnazione il giudice tiene  conto nella    regolazione dei rapporti economici tra i genitori,  considerato l’eventuale titolo di proprietà." L'esperienza ci mostra quanto ciò a tutt'oggi non avvenga e quanto un bene dal valore economico (oltre che affettivo) enorme venga assegnato a una parte o all'altra senza nessun tipo di compensazione, con tutte le conseguenze che questo comporta, indirettamente, anche al minore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Oskar_Peterlinihttp://it.wikipedia.org/wiki/Oskar_Peterlini" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="150" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TKBfw-q8SeI/AAAAAAAACqM/24ogiGmGLtE/s200/200px-Oskar_Peterlini.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Un Disegno di Legge sulla Doppia Residenza è stato presentato in Senato poco prima della fine della scorsa legislatura e di nuovo il primo giorno di quella attuale (DDL 43, 29/04/2008), sempre dal Senatore Peterlini (Südtiroler Volkspartei - Gruppo UDC-SVP-Autonomie).&lt;br /&gt;Tale disegno di legge, che potete trovare per esteso &lt;a href="http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00302037.pdf"&gt;qui&lt;/a&gt;, prevede che "In caso di separazione o di divorzio, i figli affidati ad entrambi i genitori e che trascorrono&lt;br /&gt;periodi di uguale durata presso l’abitazione della madre e del padre hanno la doppia residenza anagrafica e, conseguentemente, l’iscrizione sia nello stato di famiglia anagrafico materno sia in quello paterno. Entrambi gli indirizzi di residenza sono indicati nelle certificazioni e nei documenti d’identita` del minore."&lt;br /&gt;A parer nostro la previsione dell'uguale durata dei tempi trascorsi presso le due abitazioni come requisito per l'applicazione della disposizione rischia di diventare molto restrittiva - limitandola di fatto ad un numero esiguo di casi in quanto la prassi nei Tribunali è ancora purtroppo molto diversa - ma ci sembra comunque un ottimo principio.&lt;br /&gt;Auspichiamo una semplice modifica della seconda riga in siffatta maniera:&lt;br /&gt;"e che trascorrono periodi di tempo presso l’abitazione della madre e del padre sostanzialmente equilibrati".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La palla in Parlamento è lanciata. Alla politica e alla società civile il compito/dovere di raccoglierla.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-8191927582578412145?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/8191927582578412145/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/doppia-residenza-figli-separati.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8191927582578412145'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8191927582578412145'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/doppia-residenza-figli-separati.html' title='Perché l&apos;Affido Condiviso ha bisogno della Doppia Residenza (DDL 43)'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TKBh_cSrgRI/AAAAAAAACqQ/y-l_Pbtp2J8/s72-c/doppia_residenza.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-8313592587122594334</id><published>2010-09-22T02:38:00.000-07:00</published><updated>2010-09-22T02:38:23.779-07:00</updated><title type='text'>Sono già arrivati i patti prematrimoniali in Italia?</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TJnOg-KR1NI/AAAAAAAACpU/IEg6oynHmKQ/s1600/divorzio.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TJnOg-KR1NI/AAAAAAAACpU/IEg6oynHmKQ/s320/divorzio.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Che la legislazione italiana sulla famiglia sia ormai datata penso non ci sia ombra di dubbio. La stessa nostra legge sul divorzio è vecchia di 40 anni e la sua età la dimostra tutta: parlando nei fatti di genitore prevalente e di parte debole (perchè senza reddito) regola una realtà che di fatto non esiste più o quasi. Alcune nuove leggi sono nate tra mille difficoltà, &lt;span id="fullpost"&gt;e tra mille ostacoli cercano di trovare la propria applicazione tra preconcetti e schemi mentali duri a morire, come la legge sull'affidamento condiviso dei figli (L. 54/2006), al punto che in Parlamento si sta già parlando di ritocchi (&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/03/pdl-2209-riforma-affidocondiviso.html"&gt;vedi&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/due-chiacchiere-con-marino-maglietta.html"&gt;vedi&lt;/a&gt;). Di altre riforme si parla da qualche tempo, come l'interessante proposta del Ministro della Giustizia Alfano di togliere dai Tribunali le separazioni coniugali senza figli per regolamentarle dal notaio (&lt;a href="http://www.libero-news.it/news/446387/Separazione_dal_notaio_per_chi_non_ha_figli_.html"&gt;vedi&lt;/a&gt;). Certo l'aspetto amministrativo è sempre la parte più importante e delicata nei divorzi e in questo senso va anche una proposta di legge approdata in Parlamento più di due anni fa sull'istituzione della doppia residenza per i figli di separati (&lt;a href="http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&amp;amp;leg=15&amp;amp;id=00298064&amp;amp;part=doc_dc&amp;amp;parse=no"&gt;vedi&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;Per mettere un freno a molti contenziosi molti vorrebbero veder applicati anche qui da noi, come avviene negli USA, in Australia, in Canada, in Inghilterra e altrove i PATTI PREMATRIMONIALI.&lt;br /&gt;Benché in Italia non siano ancora validi esistono dei casi per i quali la loro nullità diventa relativa. A sostenerlo alcuni avvocati matrimonialisti.&lt;br /&gt;Gli &lt;b&gt;accordi prematrimoniali &lt;/b&gt;non sarebbero, infatti, una   prerogativa esclusivamente statunitense, ma in alcuni casi potrebbero   assumere rilievo giuridico anche nel nostro paese.&lt;br /&gt;"Gli accordi  prematrimoniali non sono sempre nulli per illiceità della  causa – spiega  l'avvocato Iacopo Tozzi, che si occupa di diritto di  famiglia nazionale  e internazionale, anche quando si contrae un  matrimonio non  concordatario le intese tra coniugi possono essere prese  in  considerazione dal giudice in sede di divorzio per la  determinazione  dell'assegno divorziale. Se si effettua un &lt;b&gt;matrimonio concordatario&lt;/b&gt;, poi, gli accordi assumono un'efficacia ancora maggiore". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Il nostro ordinamento non prevede infatti espressamente la nullità &lt;/b&gt;degli   accordi prematrimoniali. Anzi, la giurisprudenza ha stabilito a più   riprese che le intese sono valide in caso di successiva dichiarazione di   nullità del matrimonio davanti ai tribunali ecclesiastici. Non solo.   Una volta ottenuta la delibazione della sentenza, i coniugi potranno   chiedere l'applicazione degli accordi, proprio come qualsiasi altra   scrittura privata. Il &lt;i&gt;leading case&lt;/i&gt; è rappresentato da un   precedente della Cassazione che già nel 1993 aveva stabilito il   principio della validità degli accordi prematrimoniali purché stipulati   in vista o nell'eventualità di una pronuncia di nullità del matrimonio.   In Italia quindi gli accordi prematrimoniali in caso di matrimonio   concordatario possono risultare &lt;b&gt;pienamente efficaci&lt;/b&gt;. Sono   stipulati sia per atto notarile sia per scrittura privata redatta   direttamente tra i coniugi, in virtù del principio di autonomia   negoziale delle parti: la eventuale data certa potrà essere attribuita   con la semplice spedizione tramite raccomandata. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Gli accordi e il matrimonio civile&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;In caso di matrimonio contratto esclusivamente in sede civile,  invece, i  patti non assumeranno valore, non potendo essere il matrimonio  oggetto  di nullità. Ma potranno comunque essere presi in considerazione  in  sede di divorzio, in vista della determinazione dell'assegno a  favore  del coniuge più debole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Valore probatorio in sede ecclesiastica&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;Ampio anche il valore probatorio degli accordi in sede ecclesiastica.   Qui, infatti, le intese assumeranno anche il valore di prova   documentale, capaci di configurare una riserva mentale idonea, insieme   agli altri elementi processuali, a condurre ad una pronuncia di nullità.   &lt;br /&gt;"Mi è capitato in molti casi che un matrimonio venisse dichiarato  nullo  proprio sulla base degli accordi prenuziali – spiega l'avvocato  del  Foro Ecclesiastico, Alfio Alessio Franzoni – perché spesso l'intesa   equivale a una concordata esclusione dell'indissolubilità del vincolo e   questa volontà può essere oggetto di valutazione da parte del giudice   ecclesiastico". Meno restrittivi anche gli standard formali necessari   per la loro validità. Negli Stati Uniti i futuri sposi devono capitolare   analiticamente tutti i beni oggetto dell'accordo, come requisito di   validità dell'atto. In Italia, invece, basterebbe anche un accordo meno   dettagliato. La strada verso il riconoscimento delle intese   prematrimoniali sembra aperta. E, questa volta, senza bisogno di   organizzare "fughe" oltre confine. &lt;br /&gt;Fonte: www.ilSole24Ore.com e &lt;a href="http://noviolenzadonne.blogspot.com/2010/09/gli-accordi-prematrimoniali-possono.html"&gt;http://noviolenzadonne.blogspot.com/2010/09/gli-accordi-prematrimoniali-possono.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vedi anche: &lt;a href="http://www.genitorisottratti.it/2010/04/prevenzione-di-coppia-e-figli.html"&gt;http://www.genitorisottratti.it/2010/04/prevenzione-di-coppia-e-figli.html&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-8313592587122594334?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/8313592587122594334/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/sono-gia-arrivati-i-patti.html#comment-form' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8313592587122594334'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8313592587122594334'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/sono-gia-arrivati-i-patti.html' title='Sono già arrivati i patti prematrimoniali in Italia?'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TJnOg-KR1NI/AAAAAAAACpU/IEg6oynHmKQ/s72-c/divorzio.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-779072261052585117</id><published>2010-09-09T13:59:00.000-07:00</published><updated>2010-09-09T14:03:54.647-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Aiuti economici per i padri separati in difficoltà in un comune del milanese</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TIlLMQqJ3UI/AAAAAAAACiI/bkdPt7E46LE/s1600/padre_separato.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TIlLMQqJ3UI/AAAAAAAACiI/bkdPt7E46LE/s320/padre_separato.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Cornaredo. Dal Comune dieci mila euro ai padri separati.&lt;br /&gt;L’amministrazione cornaredese è la prime a stanziare denaro a favore di quelli che sono stati definiti i nuovi poveri.&lt;br /&gt;Cornaredo, 07 settembre  2010 – Scadrà il 30 settembre il bando per i padri separati voluto  fortemente dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune.&lt;span id="fullpost"&gt;  Un’iniziativa pensata per quei papà che si ritrovano a far fronte a  ingenti e improvvise spese economiche conseguenza della separazione.  Dopo gli appelli della Caritas gli Enti locali rispondono alla nuova  emergenza sociale. I nuovi poveri, che vanno alle mense gratuite e nei  dormitori non sono solo i senza tetto ma anche i padri separati con  difficoltà economiche perché devono mantenere la ex moglie e i figli.  Tra i primi a mettere in campo un sostegno concreto è l’amministrazione  cornaredese che mette ha stanziato ben 10 mila euro. L’iniziativa – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Corrado D’Urbano -, oltre a dare una mano ai nostri concittadini in difficoltà, ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica verso un problema emergente sempre più attuale. Parlandone, forse, anche i nostri padri separati si sentiranno un po’ meno soli di fronte alle difficoltà del nuovo stato sociale derivante dal divorzio. Fra i tanti senzatetto che dormono per strada o nei ricoveri delle grandi città, ci sono i coniugi separati, quelli costretti a pagare altissimi alimenti alla propria famiglia per il mantenimento dei figli e che di conseguenza non arrivano alla fine del mese. Solo a Milano se ne contano più di 50mila”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"La novità è che ciò che accomuna molti di questi padri è l’impossibilità di continuare, dopo la separazione, una vita economicamente autonoma e dignitosa. Non tutti ce la fanno, soprattutto perché lo stipendio percepito non riesce più a coprire le spese legate al mantenimento dei figli, delle ex mogli e quelle di routine. Ultimamente, in tanti hanno deciso di uscire allo scoperto, trovando il coraggio di ammettere le proprie difficoltà economiche, appellandosi alle Caritas e a varie associazioni per la tutela dei genitori separati. Ed ecco che, nel giro di poco tempo, mense gratuite e dormitori non sono più frequentati solamente dai senzatetto. Si tratta di una vera e propria emergenza figlia di un problema sociale, quello della separazione, peggiorata da un problema economico, la crisi finanziaria. E a farne le spese sono proprio i papà – conclude l’assessore Corrado D’Urbano –. Secondo alcuni dati, infatti, un capofamiglia che guadagna fino a mille e 500 euro al mese, stretto tra le spese di mantenimento dei figli e quelle legali, si ritrova spesso a dover vivere con meno di 400 euro. Quando non può contare sui genitori che lo riprendono in casa, finisce per fare la fila davanti alle comunità di religiosi per un pasto caldo o un luogo dove dormire. &lt;br /&gt;Via | &lt;a href="http://www.mi-lorenteggio.com/news/9038"&gt;www.mi-lorenteggio.com&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-779072261052585117?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/779072261052585117/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/aiuti-economici-per-i-padri-separati-in.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/779072261052585117'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/779072261052585117'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/aiuti-economici-per-i-padri-separati-in.html' title='Aiuti economici per i padri separati in difficoltà in un comune del milanese'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TIlLMQqJ3UI/AAAAAAAACiI/bkdPt7E46LE/s72-c/padre_separato.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-6175209445476277681</id><published>2010-09-02T02:42:00.000-07:00</published><updated>2010-09-02T02:49:29.207-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='parlamento'/><title type='text'>Due chiacchiere con Marino Maglietta sul DDL 957</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SkCifSjJJOI/AAAAAAAABFE/jVJxj077EYk/s1600/affido_condiviso_bis.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SkCifSjJJOI/AAAAAAAABFE/jVJxj077EYk/s320/affido_condiviso_bis.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Mentre la Commissione Giustizia del Senato continua l'esame (iniziato il 21.04.10) e la discussione del DDL 957 (c.d. Condiviso Bis) vogliamo riportare una presentazione del disegno di legge fatta dallo stesso prof. Marino Maglietta, presidente dell’associazione Crescere Insieme ed estensore tanto del progetto originario della legge 54/2006 quanto di questa nuova proposta.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Il professore ci tiene da subito a sgombrare il campo da una lettura  della questione affidamento come mera rivendicazione maschile.  “Piuttosto, l’affido condiviso viene incontro a tutti gli elementi  ‘sani’ di una famiglia. In primo luogo il minore, che ha la possibilità  di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Poi quei  padri che si vedono ingiustamente privati della possibilità di occuparsi  dei figli e che vengono ridotti ad una semplice fonte economica. Infine  le donne che saranno beneficiate in termini di opportunità personali da  una più equa ripartizione degli oneri diretti di cura”.&lt;br /&gt;Le novità introdotte dall’affidamento condiviso – illustrate a fondo nell’omonimo &lt;a href="http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.asp?CodiceLibro=239.166" target="_blank"&gt;libro di Maglietta&lt;img class="snap_preview_icon" id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.42/t.gif" style="background-color: transparent; background-image: url(&amp;quot;http://i.ixnp.com/images/v6.42/theme/orange/palette.gif&amp;quot;); background-position: -943px 0pt; background-repeat: no-repeat; border: 0pt none; display: inline; float: none; font-family: &amp;quot;trebuchet ms&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; height: 12px; left: auto; line-height: normal; margin: 0pt ! important; max-height: 2000px; max-width: 2000px; min-height: 0px; min-width: 0px; padding: 1px 0pt 0pt; position: static; text-decoration: none; top: auto; vertical-align: top; visibility: visible; width: 14px;" /&gt;&lt;/a&gt;, appena ripubblicato in edizione aggiornata -&amp;nbsp; sono tante e importanti.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TH9xImj6LtI/AAAAAAAACg8/Fe_HtAje1-s/s1600/marino-maglietta.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TH9xImj6LtI/AAAAAAAACg8/Fe_HtAje1-s/s320/marino-maglietta.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Da un lato &lt;b&gt;si introduce il concetto di doppio&amp;nbsp;riferimento abitativo&lt;/b&gt;&amp;nbsp;e  si prevede che il minore permanga per un tempo comparabile –  tendenzialmente, ma non rigidamente, paritetico – con entrambi i  genitori. Sia il padre che la madre pertanto sono chiamati a prendersi  cura personalmente del bambino; nessuno dei genitori viene “espulso”  dalla sua vita.&lt;br /&gt;Dall’altro cambiano completamente le forme con le quali viene assicurato  il mantenimento economico. Infatti, nell’affidamento esclusivo  tradizionale, il coniuge non affidatario trasferisce un assegno al  coniuge affidatario che ne dispone in modo sostanzialmente libero, senza  che il primo possa entrare assolutamente nel merito di come i soldi  vengono spesi. &lt;b&gt;Nel nuovo modello, invece, sia il padre che la  madre mantengono “direttamente” il figlio, ciascuno per i capitoli di  spesa che gli sono assegnati. Per tali capitoli ogni genitore paga e  decide.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;L’impegno economico richiesto al padre e alla madre è  proporzionale alla rispettiva capacità economica, e l’eventuale  differenza di risorse viene tipicamente gestita giocando sulla  ripartizione dei capitoli.&lt;br /&gt;In buona sostanza l’assegno non è più necessario. Esso permane solo  qualora ci sia uno squilibrio molto forte tra i due redditi, nel qual  caso una perequazione preliminare resta necessaria perché il coniuge  meno abbiente possa adempiere anche lui alla sua parte di mantenimento  diretto; ovvero quando gli impegni lavorativi costringano un genitore a  rinunciare alla gestione diretta e a farsi supplire dall’altro.&lt;br /&gt;Il principio del mantenimento diretto e dei capitoli di spesa è un  tratto distintivo della via italiana all’affido condiviso e pone  teoricamente il nostro modello all’avanguardia anche rispetto a paesi in  cui l’idea della bigenitorialità è da più tempo consolidata. “Dal mio  punto di vista – spiega il professore – il mantenimento diretto è una  questione fondamentale ed il fattore che può maggiormente garantire che  un affidamento condiviso lo sia davvero”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TH9y5l7wWUI/AAAAAAAAChE/iDjKE1UJ8bk/s1600/casa-famiglia.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TH9y5l7wWUI/AAAAAAAAChE/iDjKE1UJ8bk/s320/casa-famiglia.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;Incidentalmente, &lt;b&gt;un effetto della riforma sarebbe quello di  disaccoppiare la questione dell’assegnazione della casa familiare da  quella dell’affido del minore&lt;/b&gt; – nel momento in cui in linea di massima egli è destinato ad abitare per un tempo comparabile con entrambi i genitori.&lt;br /&gt;Infatti, non di rado, in caso di assegnamento esclusivo, la lotta per il  figlio nasconde la battaglia per il controllo dell’abitazione, che,  ottenuto l’affidamento, da esso discende automaticamente.&lt;br /&gt;La legge 54/2006 approvata alla fine della XIV legislatura poteva già  sancire una storica svolta ed archiviare il modello di affidamento  esclusivo così come l’avevamo conosciuto fino a quel momento.&amp;nbsp; Purtroppo  qualcosa è andato storto ed ha fatto sì che già nel 2008 dovesse essere  depositato un nuovo disegno di legge in Senato (n.957 con primo  firmatario il sen. Giuseppe Valentino) per regolamentare ulteriormente  la materia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maglietta ricostruisce le ragioni del fallimento della normativa del  2006, in termini di effettiva efficacia. “Purtroppo in fase di dibattito  parlamentare la legge è stata indebolita da una serie di emendamenti in  apparenza innocui, ma che hanno introdotto dei varchi di cui in modo  malizioso gli operatori del diritto si sono poi serviti per tradire lo  spirito della normativa”. Tra questi il riferimento ad un generico  “interesse del minore” in nome del quale i giudici hanno potuto derogare  a piacere rispetto alle prescrizioni della legge.&lt;br /&gt;E’ così che &lt;b&gt;la percentuale di affidi condivisi stabiliti dalle Corti&amp;nbsp; (78%) è stata inferiore alle attese&lt;/b&gt;,  ma soprattutto laddove l’affido condiviso è stato concesso, esso è  stato quasi sempre svuotato di significato. Si è inventato il concetto  di “genitore collocatario”, non previsto dalla normativa, e si sono  stabiliti assegni e tempi di visita per il genitore “non collocatario”,  secondo la stessa ottica in vigore prima della legge.&amp;nbsp; Tra l’altro la  previsione di un genitore in qualche modo “prevalente” tende a generare  una contesa tra&amp;nbsp; i coniugi per ottenere anche un solo pernottamento in  più del figlio, onde vedersi attribuita la casa in virtù di ciò.&lt;br /&gt;“E’ per questo – spiega Maglietta – che è indispensabile che il  parlamento rimetta mano alla questione per “blindare” l’effettiva  applicazione dell’affido condiviso da parte dei Tribunali.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nuova formulazione renderà inequivoci ed ineludibili i concetti di  doppio riferimento abitativo e di mantenimento diretto ed in ogni caso  chiarificherà come&lt;b&gt; la scelta tra affidamento condiviso ed  affidamento esclusivo non è a discrezione del giudice, ma che  l’esclusione di un genitore dall’affidamento è possibile solo in  presenza di una sua dimostrata pericolosità nei confronti dei figli.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Il disegno di legge sarà discusso in Senato in autunno&lt;/b&gt;, con relatrice &lt;a href="http://www.affaritaliani.it/sociale/legge_affido_alessandra_gallone170810.html" target="_blank"&gt;Alessandra Gallone&lt;img class="snap_preview_icon" id="snap_com_shot_link_icon" src="http://i.ixnp.com/images/v6.42/t.gif" style="background-color: transparent; background-image: url(&amp;quot;http://i.ixnp.com/images/v6.42/theme/orange/palette.gif&amp;quot;); background-position: -943px 0pt; background-repeat: no-repeat; border: 0pt none; display: inline; float: none; font-family: &amp;quot;trebuchet ms&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; height: 12px; left: auto; line-height: normal; margin: 0pt ! important; max-height: 2000px; max-width: 2000px; min-height: 0px; min-width: 0px; padding: 1px 0pt 0pt; position: static; text-decoration: none; top: auto; vertical-align: top; visibility: visible; width: 14px;" /&gt;&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;dopodiché approderà alla Camera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla carta l’ampia trasversalità dell’iniziativa dovrebbe consentire un  percorso agevole, ma la storia della 54/2006, approvata quasi  all’unanimità ma solo dopo essere stata depotenziata da numerosi  emendamenti, obbliga alla prudenza.&lt;br /&gt;“La presenza di una maggioranza di centro-destra – riconosce il  presidente di Crescere Insieme – gioca a favore, considerando che la  precedente legge è stata finalizzata durante il governo 2001-2006 della  Casa delle Libertà, mentre si era arenata nella legislatura precedente a  maggioranza ulivista. E’ innegabile che le resistenze talora esplicite  di alcuni settori del centro-sinistra abbiano rappresentato un fattore  che ha spostato, in questi anni, le preferenze elettorali di molti  genitori”.&lt;br /&gt;“&lt;b&gt;Purtroppo – seguita il professore – la sinistra tende sovente a  delegare la titolarità su certe questioni ad una minoranza  veterofemminista che non è rappresentativa neppure della sua stessa  base. E questo è un grave errore sia tecnico che politico.”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Peraltro, si tratta di un femminismo autolesionista e  autocontraddittorio, in quanto finisce per privilegiare la rendita di  posizione legata ai ruoli sessuali tradizionali, piuttosto che il  superamento degli stessi ed i vantaggi che deriverebbero per le donne se  gli uomini contribuissero maggiormente alla cura diretta dei figli.&lt;br /&gt;Paradigmatiche (e a loro modo agghiaccianti), da questo punto di vista,  le considerazioni della Commissione Nazionale Parità che nel 2002  stigmatizzava l’affido condiviso come un progetto nato “dall’esigenza di  contendere alle donne il possesso e il potere sui figli e sulla  gestione del denaro attribuendo analogo possesso e potere agli uomini” e  “ispirato a contendere alle donne la funzione materna attraverso un  potere di controllo e di intervento del giudice”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo non vuol dire, naturalmente, che anche nel mondo politico di  sinistra l’affido condiviso non abbia ricevuto prestigiosi sostegni, ma  questi non sempre sono stati sufficienti a modellare la linea  complessiva.&lt;br /&gt;Maglietta spiega, ad ogni modo, che le personalità che si sono nel tempo  mobilitate negli anni a favore della riforma attraversano proprio tutto  lo spettro politico, da AN e Lega fino a Rifondazione Comunista.&lt;br /&gt;Oltre al carattere bipartisan, è&lt;b&gt; poi certo significativo il  fatto che l’approccio bigenitoriale nell’affidamento riscuota consensi  largamente favorevoli tanto tra gli uomini quanto tra le donne&lt;/b&gt;. Questo è sicuramente un merito del taglio &lt;i&gt;gender-inclusive&lt;/i&gt; che è stato scelto.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Un gruppo di pressione che ha lavorato contro la riforma è, invece, l’avvocatura,&lt;/b&gt;  che in ottica corporativa ritiene – probabilmente a torto – di avere da  perdere da una formulazione equilibrata del diritto di famiglia. Non è  un caso che sia l’Organizzazione Unitaria degli Avvocati, sia  l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia abbiano preso una  posizione di aperta ostilità contro la legge sull’affido condiviso.&lt;br /&gt;E’ proprio dall’azione di questa lobby che potrebbero venire brutte sorprese in parlamento.&lt;br /&gt;Poi, naturalmente, c’è sempre da combattere contro quella mentalità  conservatrice ancora invalsa tra alcuni parlamentari che fa ritenere  inconcepibile che “un padre riesca a preparare un pasto caldo”.&lt;br /&gt;Insomma, le insidie – inutile nasconderselo – ci sono, inclusa la  possibilità di una fine anticipata della legislatura che riazzererebbe  il percorso del disegno di legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuttavia la posta in gioco è alta. L’affido condiviso – se  correttamente applicato – equivale ad una rivoluzione copernicana nella  gestione delle separazioni e ciò è un fatto di per sé notevole, in un  paese come il nostro così restio all’innovazione sociale e così  soggetto, in generale, alla tirannia dello &lt;i&gt;status quo&lt;/i&gt;.&lt;br /&gt;Marino Maglietta e la sua associazione “Crescere Insieme” hanno avuto il  merito di credere fin dall’inizio che questo tipo di riforma fosse  realizzabile e di accompagnarla con costanza in un percorso politico e  parlamentare durato quasi venti anni.&lt;br /&gt;C’è da augurarsi quindi che nei prossimi mesi il nuovo disegno di  legge possa trovare il più ampio sostegno. Le sue implicazioni culturali  sono profonde e – ci si consenta di osservare – molto liberali.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Dal rifiuto di un “diritto sessuato” e della cristallizzazione  istituzionale dei ruoli di genere, alla contestazione di un esproprio al  “buio” delle risorse di una persona a favore di un’altra&lt;/b&gt;. &lt;b&gt;Quello che molti genitori separati chiedono è, in fondo, “&lt;i&gt;no taxation without representation&lt;/i&gt;”.&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;La nuova legge darà loro una risposta. All’impegno economico  che legittimamente è loro richiesto corrisponderà una presenza effettiva  – in termini di cura e di scelte educative – nella vita dei loro  bambini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via | &lt;a href="http://www.libertiamo.it/2010/09/02/verso-la-legge-bis-sullaffido-condiviso-una-conversazione-con-marino-maglietta/"&gt;www.libertiamo.it&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-6175209445476277681?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/6175209445476277681/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/due-chiacchiere-con-marino-maglietta.html#comment-form' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6175209445476277681'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6175209445476277681'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/due-chiacchiere-con-marino-maglietta.html' title='Due chiacchiere con Marino Maglietta sul DDL 957'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SkCifSjJJOI/AAAAAAAABFE/jVJxj077EYk/s72-c/affido_condiviso_bis.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-6542634794047201963</id><published>2010-09-02T01:21:00.000-07:00</published><updated>2010-09-02T01:22:37.658-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Paga i danni l'ex moglie che non consente al papà di vedere i figli</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TH9eRw9HliI/AAAAAAAACg0/fDpkeJw0wBY/s1600/cassazione.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TH9eRw9HliI/AAAAAAAACg0/fDpkeJw0wBY/s320/cassazione.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Paga i danni  morali all'ex coniuge il genitore affidatario che impedisce, anche per  una sola volta, il diritto di visita ai figli. La Corte di cassazione, &lt;a href="http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/09/sentenza-corte-cassazione-visita-figli.pdf"&gt;con la sentenza di oggi 01/09/2010&lt;/a&gt; ribadisce  l'importanza del rapporto costante con il genitore separato che ha  perso l'opportunità di convivere con i propri figli e dimostra come  disattendere le decisioni prese dal giudice civile in tema di  affidamento e patria potestà possa costare caro.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Gli ermellini  hanno, infatti, confermato la condanna a 3mila euro di risarcimento  decisa dalla Corte d'Appello di Bologna nei confronti di una madre che  si era sottratta all'obbligo&lt;/span&gt;, imposto in sede di separazione, di  far esercitare al padre di una quattordicenne il diritto di visita. Una  inottemperanza – spiega la Cassazione – che deve essere punita anche se  si verifica una sola volta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Ancora più grave dunque il caso della signora che ripetutamente aveva sottratto l'adolescente agli incontri con il padr&lt;/span&gt;e  ostacolando in questo modo – sottolinea il collegio – lo stabilirsi di  rapporti affettivi della figlia con il papà. La signora ha invocato  invano la scriminante dello "stato di necessità" che, a suo avviso,  aveva determinato la sua scelta, basta sul timore - non condiviso dagli  assistenti sociali - di comportamenti scorretti dell'ex marito. La  "disobbedienza" alle decisioni adottate dal giudice civile è costata  dunque alla ricorrente 3mila euro di risarcimento di «danno morale per  aver reso difficoltoso il rapporto tra il padre e la figlia», oltre a   2mila euro di spese legali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qua copia della sentenza: &lt;/div&gt;&lt;a href="http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/09/sentenza-corte-cassazione-visita-figli.pdf"&gt;http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/09/sentenza-corte-cassazione-visita-figli.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fonte: &lt;a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-01/paga-danni-coniuge-consente-174331.shtml"&gt;www.ilsole24ore.com &lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-6542634794047201963?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/6542634794047201963/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/paga-i-danni-lex-moglie-che-non.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6542634794047201963'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6542634794047201963'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/09/paga-i-danni-lex-moglie-che-non.html' title='Paga i danni l&apos;ex moglie che non consente al papà di vedere i figli'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TH9eRw9HliI/AAAAAAAACg0/fDpkeJw0wBY/s72-c/cassazione.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-1435656675298331607</id><published>2010-08-30T08:05:00.000-07:00</published><updated>2010-08-30T08:16:49.536-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='pas'/><title type='text'>La PAS e le critiche alla sua scientificità</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/THvHennqkII/AAAAAAAABt4/v-EGF4U8rkM/s1600/pas.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/THvHennqkII/AAAAAAAABt4/v-EGF4U8rkM/s320/pas.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Mentre la PAS (Sindrome di Alienazione Parentale o Genitoriale) comincia finalmente ad affacciarsi nei Tribunali e in Parlamento (le proposte di modifica dell'attuale legge 54/2006 sull'Affidamento Condiviso vorrebbero vederla riconosciuta) da alcune parti la si critica per la presunta mancata scientificità di questa patologia.&lt;br /&gt;Interessante in questo senso è una lettera aperta scritta del pediatra varesino Vittorio Vezzetti, uno dei maggiori &lt;span id="fullpost"&gt;sostenitori della necessità di studiare e normare questa degenerazione del conflitto separativo, che riportiamo dal sito della sua associazione: &lt;a href="http://www.figlipersempre.com/"&gt;www.figlipersempre.com&lt;/a&gt; che ci aiuta a far chiarezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;PAS SI’… PAS NO! RIFLESSIONI SULLA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella mia vita ho visto negazionisti di ogni specie. Un mio collega, per esempio, pubblica a sue spese libri volti a dimostrare che l’olocausto non è mai avvenuto e che i campi di sterminio sono stati un’invenzione della propaganda anti nazifascista.&lt;br /&gt;Non può sorprendermi più di tanto, quindi, che si trovino anche i negazionisti della sindrome di alienazione genitoriale. Anche se, veramente, a questi mi risulta spesso meno facile attribuire l’attenuante della buona fede.&lt;br /&gt;Chi sostiene l’inesistenza della sindrome in questione, infatti, gioca sulla buona fede e sull’inesperienza del lettore (parecchi abboccano).&lt;br /&gt;Una delle argomentazioni più comuni è che, siccome non si trova in quell’elenco periodicamente aggiornato di malattie psichiatriche che si chiama DSM allora la PAS non esiste. Ciò che non sta nel DSM non esiste! &lt;br /&gt;Bene: non esisterebbero neppure il mobbing o lo stalking su cui tanti Stati hanno elaborato dettagliate leggi. Non esisterebbero neppure il plagio o la Sindrome di Stoccolma di cui, invece, nessuno mette in dubbio l’esistenza. Non esisterebbe il danno da deprivazione genitoriale: la presenza delle due figure genitoriali sarebbe ininfluente! E’ quindi che il fatto che una situazione clinica non sia citata nella vigente edizione del DSM - tale argomentazione è il "cavallo di battaglia" della maggior parte dei detrattori della PAS -, evidentemente, non significa che essa non esista. &lt;br /&gt;Basti pensare che, dalla prima edizione del DSM (datata 1950) a quella attualmente in vigore (datata 1994), le malattie incluse nel trattato sono passate da 112 a 374. Pertanto non possiamo certo pensare a una attendibilità assoluta e atemporale del DSM, cosa cui non credono gli stessi redattori visto che lo aggiornano periodicamente. &lt;br /&gt;Ben 252 malattie – sulla base di mutate situazioni e mutate conoscenze - sono poi entrate a far parte del DSM. Forse che prima non esistevano? Secondo i nostri amici… sì!!&lt;br /&gt;Per spiegare meglio il fatto che la Scienza muta vorrei ricordare, ad esempio, che chi era affetto da morbo di Alzheimer, pedofilia, morbo di Gilles de la Tourette nel 1993 poteva non esserlo più nel 1995, visto che il DSM IV mutò radicalmente i criteri diagnostici. &lt;br /&gt;Oppure rammento che, prima del DSM III, si poneva diagnosi di schizofrenia per tutti i disturbi psicotici precoci. Col DSM III, inoltre, vennero introdotte la bellezza di altre 32 malattie in un colpo solo ! &lt;br /&gt;Mi pare veramente azzardato e antistorico dire quindi che la PAS non esiste solo perché non contemplata nell’elenco attualmente in vigore. &lt;br /&gt;Conosco ad&amp;nbsp; esempio alcuni scienziati di valore che non mettono in dubbio l’esistenza di quella forma di condizionamento che si chiama PAS ma, più semplicemente, dubitano del fatto che possa essere –da un punto di vista scientifico- malattia autonoma a sé stante piuttosto che disturbo associato ad altre condizioni noseologiche. Insomma: essi credono ciecamente alla PAS&amp;nbsp; ma non la inserirebbero nel DSM. Gli ingenui si fanno abbindolare da chi sostiene, spesso in malafede, che ciò che non esiste nel DSM non c’è!&lt;br /&gt;Da un certo punto di vista, paradossalmente, non essere inclusi nel DSM potrebbe quasi essere motivo d’orgoglio: chi c’è finito, infatti, spesso lo ha fatto sotto la spinta di potenti lobbies: &lt;br /&gt;la metà degli psichiatri che hanno partecipato alla stesura dell'ultima edizione del DSM ha avuto rapporti economici (tra il 1989 e il 2004, con ruoli di ricercatore o consulente) con società farmaceutiche. &lt;br /&gt;Si tratta di tutti gli psichiatri che hanno curato la sezione del manuale sui disturbi dell'umore e sulle psicosi, definizioni di disturbi che in quegli anni si sono accompagnate all'impennata nelle vendite di farmaci "appropriati". Queste scoperte hanno fatto tornare in auge, negli ultimi anni, il tema delle "malattie finte", disturbi creati ad hoc (ad esempio, attraverso&amp;nbsp;un semplice "accorciamento" del cut-off per l'inclusione in una diagnosi) per lanciare nuovi farmaci. &lt;br /&gt;Questo, secondo taluni, potrebbe avere facilitato negli anni l’ingresso di situazioni discusse come l’ADHD (Sindrome da deficit di attenzione e iperattività, curata farmacologicamente) a discapito della PAS (che non ha nessuno sponsor tra i colossi dell’industria farmaceutica) nel DSM, negli elenchi OMS e ICD-10. &lt;br /&gt;Se mai la PAS dovesse entrare nel DSM lo avrà fatto per meriti personali: non esiste infatti nessuna azienda farmaceutica che abbia interessi a spingere per l’introduzione della PAS nei manuali.&amp;nbsp; Alcune lobbies minoritarie di professionisti della salute mentale, invece, perderebbero lucrosi quanto inutili cicli psicoterapici volti a normalizzare i rapporti dell’alienato col genitore bersaglio senza prendere in considerazione l’esistenza dell’alienazione.&lt;br /&gt;Altre considerazioni sono poi così inconsistenti e frutto di travisamenti che mi pare difficile non considerare dolosi che non ritengo di dovermi soffermare più di tanto:&lt;br /&gt;leggevo, per esempio, l’affermazione di uno psichiatra pugliese anti-PAS che parlava di tautologia di Gardner: “se un figlio non vuole stare con un genitore è perché l'altro gli ha causato la PAS”. Tutto falso: Gardner parlava di possibile PAS solo in assenza di motivi obiettivi che giustificassero l’avversione verso il bersaglio.&lt;br /&gt;Altra affermazione fuorviante: Gardner non era professore universitario! Solo i professori universitari possono avere intuizioni? Secondo alcuni sì. Non lo erano, però, al momento delle due&amp;nbsp; più rivoluzionarie scoperte della Medicina neppure Jenner e Fleming. Il primo, simpatico medico di campagna del Settecento, vagava tra i contadini inglesi portando con sé il succo delle pustole del vaiolo bovino: aveva notato che chi prendeva il vaiolo bovino guariva e non si ammalava di vaiolo umano. I detrattori, nei paesini, lo accoglievano addirittura a sassate!! Un Gardner ante litteram. Eppure aveva scoperto la prima vaccinazione della storia moderna….&lt;br /&gt;Il secondo, invece, fu nominato professore pochi mesi dopo che aveva notato –da semplice ricercatore in un modesto laboratorio- l’effetto miracoloso di una muffa: nasceva la penicillina!! I colleghi di Oxford rimasero di sasso (vennero comunque premiati anche loro col Nobel, in seguito).&lt;br /&gt;Altra accusa: Gardner era uno speculatore!! Il suo onorario s’aggirava sui 500 dollari l’ora: cifra importante ma comune ad altri professionisti statunitensi dell’epoca. Pensate invece che un noto avvocato divorzista di Milano chiede oggi oltre 900 euro all’ora… e li ha chiesti anche a un mio conoscente.&lt;br /&gt;Altra sciocchezza. La PAS è contro le donne! Gardner, in realtà, difendeva anche le mamme: nella sua casistica nel 10 per cento dei casi il genitore bersaglio dell’avversione immotivata era proprio quello di sesso femminile. Negare che, forse solo per i costumi giudiziari occidentali che fanno della mamma il genitore maggiormente convivente con la prole, il fenomeno sia più comunemente causato dalle donne, non vuol dire fare discriminazione sessuale (quanti comportamenti scorretti sono invece più comunemente perpetrati dai maschi?).&lt;br /&gt;La bufala più clamorosa è che la PAS sia stata ideata per salvare i pedofili: modo demagogico e fuorviante per accalappiare il massimo di adepti. Il fenomeno della denuncia di abusi è infinitesimalmente meno frequente (per fortuna!!) del fenomeno PAS: personalmente ho visto molti alienati ma solo in pochi casi vi era una storia, vera o presunta, di abusi. Secondo Gardner solo nella frazione di alienati gravi era possibile riscontrare, nella misura del 10 per cento, una denuncia autonoma del minore di abusi.&lt;br /&gt;Altra idiozia: la PAS è rifiutata da tutti i Paesi del mondo. Infatti… un recente numero monografico della prestigiosissima American Family Therapy (scusate se è poco) ha ospitato&lt;br /&gt;&amp;nbsp;(http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res536551_Bernet10.pdf) un interessantissimo contributo con decine di voci bibliografiche sul tema. In Inghilterra la famosa Family court review parla con regolarità della PAS. In Francia parecchie sono ormai le tesi di laurea sull’argomento; il professor Barnett di Baltimora ha raccolto in tutto il mondo migliaia di leggi, decreti, sentenze che citano la PAS.&amp;nbsp; Vi risparmio migliaia di citazioni sulla alienazione che andrebbero a superare di gran lunga quelle portate a supporto della sua inconsistenza.&lt;br /&gt;La PAS, a mio modo di vedere, ha solo un punto debole: partendo dal presupposto che i pochi studi caso-controllo effettuati non hanno ricevuto né sponsorizzazioni dall’industria farmaceutica (che non vi ravvede un profitto) né la collaborazione degli uffici giudiziaria la modesta casistica a disposizione che si è potuta racimolare&amp;nbsp; non ha consentito oggettivamente una validazione statistica della condizione. Non, ripeto, per inconsistenza della teoria ma per esiguità del campione richiesto.E’ quindi rimasta a livello di modello psicologico e non di condizione di interesse medico: una teoria come tutta la psicologia. Di cui, però, pochi si sognano oggi di negare in toto il valore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vittorio Vezzetti&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-1435656675298331607?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/1435656675298331607/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/08/la-pas-e-le-critiche-alla-sua.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1435656675298331607'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1435656675298331607'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/08/la-pas-e-le-critiche-alla-sua.html' title='La PAS e le critiche alla sua scientificità'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/THvHennqkII/AAAAAAAABt4/v-EGF4U8rkM/s72-c/pas.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-8740216876558071369</id><published>2010-08-28T05:49:00.000-07:00</published><updated>2010-08-28T05:49:13.235-07:00</updated><title type='text'>DelirataMente: Stella in fabula</title><content type='html'>&lt;a href="http://deliratamente.blogspot.com/2010/08/stella-in-fabula.html?spref=bl"&gt;DelirataMente: Stella in fabula&lt;/a&gt;: "C'era in una 'volta' lei, la chiameremo Celeste. Celeste era bella, di una bellezza misteriosa e pura. Celeste viveva nel buio. Celeste non ..."&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-8740216876558071369?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://deliratamente.blogspot.com/2010/08/stella-in-fabula.html?spref=bl' title='DelirataMente: Stella in fabula'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/8740216876558071369/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/08/deliratamente-stella-in-fabula.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8740216876558071369'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8740216876558071369'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/08/deliratamente-stella-in-fabula.html' title='DelirataMente: Stella in fabula'/><author><name>marcobiondo</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-6174238743088112514</id><published>2010-08-14T15:21:00.000-07:00</published><updated>2010-08-14T15:30:10.090-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Come comunicare correttamente ai figli la decisione di separarsi</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TGcYyrfwUzI/AAAAAAAABtY/QkQEOsG-kK0/s1600/separazioni.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TGcYyrfwUzI/AAAAAAAABtY/QkQEOsG-kK0/s320/separazioni.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Tra le tante tematiche pratiche affrontate dalla &lt;a href="http://www.deabyday.t/"&gt;web tv&lt;/a&gt; della De Agostini ce n'è una che ci sta particolarmente a cuore: come deve avvenire la comunicazione dell'intenzione di separarsi ai nostri figli, soprattutto se piccoli.&lt;br /&gt;A spiegarcelo una psicologa, Angelica Vetrano, e l'Accademia Palermitana di Psicologia Integrata (&lt;a href="http://www.associazioneappi.org/"&gt;www.associazioneappi.org&lt;/a&gt;) in un video che vi invitiamo a seguire e del quale riportiamo qualche stralcio.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;object height="385" width="480"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R57vFGCv3-4?fs=1&amp;amp;hl=it_IT"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/R57vFGCv3-4?fs=1&amp;amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;È bene comunicare la decisione di separarsi ai figli?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Sì, i genitori devono avere l'accortezza di comunicare questa decisione e di farlo adeguando il linguaggio all'età dei figli. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Come comportarsi con i bambini piccoli, inferiori ai 3 anni di età?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Il bambino di questa età non ha ancora le capacità cognitive ed emotive che gli consentono di prefigurarsi i cambiamenti che avverranno nella sua vita. Il bambino di questa età comprende l'esperienza quando la vive in prima persona. In questo caso, la comunicazione dovrebbe avvenire in modo molto semplice, diretto, con frasi brevi, esplicite, per esempio: "Mamma e papà vivranno in case diverse". Non è necessario approfondire o dare troppe nozioni; piuttosto, la cosa importante è dare un'informazione molto concreta a cui il bambino può appigliarsi. Ricordiamo che i bambini piccoli hanno bisogno di essere rassicurati.[...]&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;E con i bambini dai 3 ai 5 anni?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;I bambini di età prescolare hanno bisogno di un'informazione molto concreta sui motivi della separazione. Si deve spiegare in modo concreto e chiaro le reali conseguenze della separazione sulla loro quotidianità. È importante rassicurarli in modo che non siano portati a pensare che la separazione sia colpa loro.[...]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Come relazionarsi, invece, con i bambini in età scolare?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;I bambini fra i 6 e gli 8 anni conoscono già il significato della parola "separazione". In questo caso, è importante accertarsi che comprendano appieno i veri motivi che hanno condotto i genitori a questa scelta. Quello che bisogna evitare è la costruzione di fantasie catastrofiche basate sui racconti dei compagni di classe, di altri bambini o delle persone con cui sono in contatto.[...]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;E con i bambini più grandi?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;I bambini più grandi hanno già sviluppato la capacità di esprimere un giudizio morale, tendono ad avere una loro opinione e può capitare che si schierino con uno dei due genitori. Anche in questo caso è importante che gli ex partner non si nascondano dietro false spiegazioni, perché i bambini di quest'età hanno già la percezione di quello che è già accaduto e hanno bisogno di una chiarezza sulle cause della separazione, [...]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via | &lt;a href="http://www.deabyday.tv/video/ep_come-comunicare-la.html"&gt;www.deabyday.tv&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-6174238743088112514?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/6174238743088112514/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/08/come-comunicare-correttamente-ai-figli.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6174238743088112514'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6174238743088112514'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/08/come-comunicare-correttamente-ai-figli.html' title='Come comunicare correttamente ai figli la decisione di separarsi'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TGcYyrfwUzI/AAAAAAAABtY/QkQEOsG-kK0/s72-c/separazioni.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-6642050232039094531</id><published>2010-08-14T07:07:00.000-07:00</published><updated>2010-08-14T15:30:23.288-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Avere ricordi positivi del padre da piccoli previene lo stress</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TGai8_zrSxI/AAAAAAAABtQ/LLXV2boklk4/s1600/fatherkid.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TGai8_zrSxI/AAAAAAAABtQ/LLXV2boklk4/s320/fatherkid.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Ad affermarlo uno studio della California State University, a Dallas. Secondo lo studio gli uomini che hanno avuto un buon rapporto con il proprio papà sono meno esposti al rischio di farsi 'schiacciare' dallo stress.&lt;br /&gt;Tiri a pallone, giochi in riva al mare, gite in bicicletta, compleanni felici: i ricordi d’infanzia piacevoli con protagonista il proprio papà rendono la vita adulta più facile &lt;span id="fullpost"&gt;da affrontare, soprattutto se molto stressante. Lo rivela uno studio della California State University presentato in occasione del 118esimo incontro annuale dell’American Psychological Association in corso a San Diego.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La stessa relazione tra assenza di stress e ricordi positivi del tempo trascorso durante l'infanzia col padre non si presenta tra le donne, come se per loro avesse meno effetto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Molti degli studi precedenti sul tema dell’influenza dei genitori sulla vita dei figli una volta divenuti adulti - ha detto la psicologa Melanie Mallers - si focalizzano sulla figura materna. Ma, come mostra il nostro lavoro, i padri giocano un ruolo unico e molto importante nella salute mentale a lungo termine dei loro bambini”. Per l’indagine sono stati ‘arruolati’ 912 donne e uomini fra i 25 e i 74 anni, intervistati telefonicamente ogni giorno per una settimana sulle varie esperienze vissute e sul livello di stress che sentivano in quei giorni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai partecipanti è stato anche chiesto di descrivere le loro relazioni infantili con la madre e il padre. Ad esempio, hanno dovuto rispondere a domande quali: “come giudichi il rapporto con tua madre durante gli anni della crescita?”o “quanto tempo e attenzione tua madre ti ha dato quando ne avevi bisogno?”. Le stesse domande sono state fatte sui padri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Analizzando i dati raccolti è emerso [...] un dato interessante: fra gli uomini, ma non fra le donne, coloro che hanno avuto un buon rapporto col padre sono meno esposti al rischio di farsi schiacciare dagli eventi stressanti della vita di tutti i giorni. “Il ruolo dei padri è cambiato radicalmente rispetto a quello vissuto dai partecipanti allo studio più anziani - dice Mallers - oggi sappiamo che hanno un modo unico di interagire con i loro figli, soprattutto se maschi”. E conclude la psicologa: "C’è bisogno di ulteriori ricerche per evidenziare altri possibili influenze del loro ricordo sulla vita dei figli una volta divenuti adulti”.ù&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via | &lt;a href="http://qn.quotidiano.net/salute/2010/08/13/369982-ricordi_papa_piccoli.shtml"&gt;quotidiano.net&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-6642050232039094531?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/6642050232039094531/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/08/avere-ricordi-positivi-del-padre-da.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6642050232039094531'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6642050232039094531'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/08/avere-ricordi-positivi-del-padre-da.html' title='Avere ricordi positivi del padre da piccoli previene lo stress'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TGai8_zrSxI/AAAAAAAABtQ/LLXV2boklk4/s72-c/fatherkid.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-2808939349717867145</id><published>2010-07-23T15:25:00.000-07:00</published><updated>2010-08-14T15:30:39.563-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Recente duro colpo all'immagine dei Servizi Sociali: un giudice coraggioso li bacchetta</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TEob-Vl69GI/AAAAAAAABsQ/mO-1tpvjPlo/s1600/broken-family-glass.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TEob-Vl69GI/AAAAAAAABsQ/mO-1tpvjPlo/s200/broken-family-glass.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Mai come negli ultimi anni l'operato dei Servizi Sociali è stato sotto accusa da parte di una buona fetta dell'opinione pubblica, soprattutto per quanto riguarda l'operato relativo alla gestione dei minori e delle famiglie. E' dei giorni scorsi una coraggiosa sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna che ha contestato l'operato dei Servizi Sociali in merito all'operato con una minore in un contesto di presunto abbandono.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Riportiamo la sentenza integrale:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TEoWsHIKswI/AAAAAAAABsI/IGAjTCiWi80/s1600/repit.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="100" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TEoWsHIKswI/AAAAAAAABsI/IGAjTCiWi80/s200/repit.png" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="CENTER" class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER" class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER" class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER" class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA-ROMAGNA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER" class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;IN BOLOGNA&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;             &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER" class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Il Tribunale in persona dei magistrati&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm; text-align: center;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;dott.       Guido Stanzani                  Presidente rel.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm; text-align: center;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;dott.              Francesco Morcavallo       Giudice&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm; text-align: center;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;dott. sa          Daniela Moretto                Giudice On.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm; text-align: center;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;dott.       Giuseppe Ferrari                Giudice On.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;ha pronunciato la seguente&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;h1 class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;SENTENZA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;b&gt;Oggetto&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;: procedimento &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;ex &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;“artt. 333 e 336 c.c. e 2-5 legge 4 maggio 1983 n. 184” relativo alle minori &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;D.J. &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;e &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;A.L.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; nate in Romania, rispettivamente, il (…) 2003 ed il (…) 2001, figlie di M.L. e di due padri diversi il primo dei quali non noto ed il secondo scomparso da tempo, residenti in Riccione.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;h2&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;E CONCLUSIONI DELLE PARTI&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.63cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;1. &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;In data 8 giugno 2010 questo Tribunale emanava, nel procedimento indicato in epigrafe, decreto provvisorio del seguente testuale tenore:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;“   &lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;in fatto&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;1.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Con ricorso in data 18 marzo 2010 la Procura della Repubblica ha chiesto a questo Tribunale di procedere, ai sensi dell’ art. 8 e ss. legge n. 184 del 1983 e sulla base delle notizie allegate al ricorso stesso da cui si evincerebbe  una situazione di abbandono delle minori tanto da legittimarne l’eventuale declaratoria di adottabilità.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;2.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt; Dalle informazioni pervenute dalla AUSL di Rimini, la Procura ha avuto notizia che&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;- le minori vivono con la madre ed il suo attuale compagno, G.B., titolare di una officina meccanica e proprietario della casa di abitazione;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;- nel corrente mese di marzo, su segnalazione degli insegnanti, veniva verificata la presenza di lividi al volto ed ematomi a &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;D.J.a&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;che la minore dichiarava effetto di percosse di una madre abitualmente manesca e abusante di alcol;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;- ad onta del parere contrario espresso dal Dirigente Scolastico e in un momento di sua assenza, il Servizio provvedeva, ex art. 403 c.c. durante l’orario di scuola  ed avvalendosi della Forza Pubblica, a prelevare la bambina e a collocarla in una Struttura protetta;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;- la coppia di conviventi presenterebbe, a dire del Servizio,“difficoltà di carattere educativo”, donde la “preoccupazione riferita alla figlia maggiore” &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;A.L.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt; rispetto alla quale null’altro si dice.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;3. Apparendo la situazione caratterizzata da aspetti abbastanza peculiari segnatamente sotto il profilo della esigenza della rigorosa valutazione della  proporzione tra i fatti ed il provvedimento assunto in via amministrativa, questo Tribunale procedeva ad una rapida istruttoria convocando, ed interrogando, Direttore Didattico ed insegnanti della scuola frequentata da entrambe le minori, le Assistenti sociali di riferimento e la madre di esse che si avvaleva della difesa di un legale; il Tribunale richiedeva anche alla scuola la redazione di una relazione che perveniva in data 27 maggio 2010.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;in diritto&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;La circostanza che ci si trovi nell’ambito di un procedimento attivato dalla Procura della Repubblica ai sensi della legge n. 184 del 1983 impone, pena la rilevanza di irrimediabili nullità, l’ossequio alla disciplina processual-garantistica imposta dalla legge stessa.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;i&gt;Donde la necessità di statuire e, rispettivamente procedere, sia pur con la massima celerità consentita, alla emanazione delle prescrizioni ed alla disposizione degli incombenti di cui al dispositivo&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;span lang="en-GB"&gt;&lt;i&gt;P.Q.M.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Letti gli artt. 8 ss. l. n. 184 del 1983,&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Dispone l’apertura di un procedimento volto ad accertar&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;i&gt;e &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;l’eventuale stato di abbandono e, in ipotesi, la conseguente dichiarazione di adottabilità&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt; delle minori &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;C. J. e A.L.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;. &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Sospende&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;la madre&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt; dall’esercizio della potestà che attribuisce, in via di totale affidamento, al &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Servizio Sociale del Comune di Rimini.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;i&gt;Nomina&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;il Servizio stesso&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;Tutore provvisorio con i compiti di&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.53cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;i&gt;-  nominare un difensore alle minori che le assista in questo procedimento;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.53cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;i&gt;- mantenere collocata, allo stato, &lt;/i&gt;&lt;i&gt;C.J. presso la Struttura Protetta di attuale domiciliazione; &lt;/i&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.53cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;i&gt;-  regolamentarne i rapporti con la madre, il convivente della stessa e la sorella della minore prevedendo la massima frequenza, anche quotidiana, degli incontri, se richiesta, e col solo limite delle esigenze scolastiche e di vita sociale della minore all’interno della Struttura;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;i&gt;-  procedere ad un approfondimento della coscienza del proprio ruolo da parte della madre e del senso della sua responsabilità personale approfondendone e valutandone ambiente e cultura di riferimento non trascurando la circostanza che la convivenza madre-figlie é iniziata in Italia da un breve periodo temporale e dopo che le seconde hanno trascorso con la nonna in Romania la maggior parte della loro infanzia;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;i&gt;- approfondire, con riferimento all’ambito familiare, caratteristiche di costumi, abitudini  e gestione della quotidianità dei rapporti tra i componenti; &lt;/i&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;i&gt;-  trasmettere una relazione di aggiornamento almeno una settimana prima della data dell’udienza sott’indicata, salvo urgenze.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Convoca&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt; M.L., il Tutore ed il Responsabile della Struttura Protetta ove attualmente collocata &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;C.J.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt; dinanzi al Giudice Onorario &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;dott. Mauro Imparato&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;, delegato per gli incombenti, per il giorno 26 giugno 2010 ad ore 9,30 presso questo Tribunale, in via del Pratello 36, piano 1°, Bologna, per essere sentiti sulle circostanze sovra descritte.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Non si procede alla nomina di un difensore d’ufficio ad M.L. avendo essa già provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;”&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;2.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; All’udienza del 28 giugno 2010, presente il difensore della madre, quest’ultima è stata interrogata riferendo che nel complessivo periodo di allontanamento della figlia è riuscita ad ottenere tre incontri soltanto; è stata anche risentita l’assistente sociale Mancini. All’esito la madre ha chiesto la revoca immediata del provvedimento amministrativo assunto &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;ex&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; art. 403 c.c.; il difensore delle minori termine, non concessogli, per l’esame del fascicolo e il Servizio Tutore la protrazione della situazione in essere.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;b&gt;3.&lt;/b&gt; Deve essere ricordato, per significatività dell’episodio ma anche a supporto della  doverosa segnalazione all’ Autorità competente, che, a fronte di quanto inequivocabilmente disposto dal Tribunale col decreto 8 giugno 2010 (“&lt;i&gt;Nomina&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;il Servizio stesso&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;Tutore provvisorio con i compiti di…regolamentarne i rapporti con la madre, il convivente della stessa e la sorella della minore prevedendo la massima frequenza, anche quotidiana, degli incontri, se richiesta, e col solo limite delle esigenze scolastiche e di vita sociale della minore all’interno della Struttura”&lt;/i&gt;), il Servizio ha informato, con nota del 23 giugno 2010, che “&lt;i&gt;La regolamentazione dei rapporti come disposta dal Decreto…pare al momento prematura e inopportuna&lt;/i&gt;” così dando conferma, tra l’altro, della veridicità dei riferimenti resi dalla madre in corso di secondo interrogatorio dell’inadempimento, cosciente, volontario e illegittimo, all’ordine del Giudice.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;4.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; La locale Procura della Repubblica ha concluso, in data 5 luglio 2010 e per quanto concerne la procedura di adottabilità, chiedendo la “&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;revoca del decreto provvisorio&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;” nonché, con riferimento a quella ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., l’”&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;affidamento di entrambe le minori al Servizio con compiti di predisporre un progetto&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;“ di verifica delle “&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;condizioni del rientro di J. presso la famiglia, mantenendone allo stato l’attuale collocazione e regolamentando i rapporti con la madre&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;” e formulando “&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;prescrizioni”&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; nei suoi confronti.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;h4 class="western"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;MOTIVI in FATTO e in DIRITTO&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;A. &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Esprime &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;in esordio il Tribunale la propria condivisione con l’ orientamento giurisprudenziale secondo il quale costituisce diritto primario, di rango costituzionale,  dell’essere umano in formazione il venir allevato nella propria famiglia con l’effetto che, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore e, cioè, dell’attenuazione o ablazione di quel diritto, non possono avere rilevanza tale da giustificarne di per sé lo stato di abbandono e, quindi,  la dichiarazione di adottabilità, il tipo di condotta dei genitori, i loro dati caratteriali, né il loro modo di intendere la vita o i rapporti umani, essendo necessario l’accertamento della carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore; il tutto con l’ulteriore requisito che la specifica condizione abbia carattere perdurante e non reversibile.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;B. &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Nulla di&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;ciò si ravvisa nella fattispecie dove le risultanze (relazioni del Servizio, documentazione medica, rapporto della scuola, esiti degli interrogatori) segnalano, a tutto concedere, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;- &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;un carattere irascibile e manesco (in via, peraltro, di mera ipotesi) della madre;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;-&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; l’assoluta mancanza di conferme, per certo non conferrmate dal Servizio in corso di procedimento, il cui unico aggiornamento è stato quello di cui si è dato conto &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;sub&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;3.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; di notizie esclusivamente provenienti dalla minore;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;-&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; la non attestazione, da parte della certificazione medica in atti, del collegamento causale tra le due ecchimosi al volto riscontrate e le percosse materne assunte dalla bambina;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;-&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; il mancato collegamento ad atti della madre e da parte della minore stessa, delle ecchimosi all’avambraccio sinistro; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;- &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;l’inesistenza del benché minimo elemento di pregiudizio nei confronti della sorellina maggiore&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; A.L.;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;-&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; la non ravvisabilità, infine, di comportamenti censurabili del convivente della donna; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;id est&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;, di un clima familiare conflittuale e suscettibile di sospetti.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;C.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; A fronte di ciò si deve misconoscere la ravvisabilità dei presupposti, ancorché li si volesse (impropriamente)  intendere nel senso più genericamente ampio, di uno stato di abbandono sol che la fattispecie venga rapportata al modello legale di suo riferimento; ciò che rileva, a maggior ragione, per la posizione della sorella maggiore &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;A.L.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; neppure sfiorata da sospetti di pregiudizi, inipotizzati, conseguenti a comportamenti della madre tenuti in violazione del ruolo di genitore.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;D.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; Nella stessa linea si muove, del resto, la Procura della Repubblica quando chiede la revoca del decreto provvisorio riprodotto in esordio; donde l’effetto dell’emanazione di pronuncia di non luogo a provvedere in ordine all’istanza di accertamento dello stato di abbandono di entrambe le minori.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;E.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; Non condivide, invece, il Tribunale, e per questo non ritiene di accoglierle, le richieste formulate dalla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c..&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Per il che, richiamate sul punto le considerazioni formulate alle precedenti lettere &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;A.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; e &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;B.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; della presente motivazione, l&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;’esito valutativo finale non può che  tradursi, a fronte delle risultanze in atti, nella caducazione immediata (tra l’ altro giuridicamente automatica per assorbimento) del provvedimento assunto in via amministrativa &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;ex &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;art. 403 c.c. con una leggerezza tanto ignara dei primari diritti di stampo costituzionale coinvolti (sembra si ignori che primario diritto del minore è quello alla famiglia e che ogni limitazione costituisce eccezione  da trattare con la massima delle prudenze) quanto incomprensibile sul piano umano; giudizio rafforzato dal comportamento tenuto dal Servizio nella gestione degli incontri tra la minore e i familiari.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.75cm;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;F.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; Il Servizio dovrà curare senza indugi la ricollocazione in famiglia di &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;C. J. ponendo in essere gli incombenti prescrittigli che hanno come presupposto la attribuzione alla madre della potestà col solo limite della quota demandata al Servizio a tutela di entrambe le minori per via dell’ affidamento così come specificato, e delimitato, in dispositivo.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;G. &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Sul piano istruttorio reputa il Tribunale di dover procedere ad un serio approfondimento della complessiva situazione attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica che analizzi gli aspetti psicologici e comportamentali delle minori e degli adulti di riferimento nel contesto familiare non trascurando, per quanto concerne la piccola J., ma anche la sorella, le conseguenze pregiudizievoli derivate, in ipotesi, dal periodo di ingiustificata permanenza della prima nella Comunità.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="CENTER" class="western" lang="en-GB" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;P.Q.M.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" lang="en-GB" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Visto l’art 16  l. n. 185 del 1983,&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;Accerta &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità di C.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;J. e A.L. e, per l’effetto, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;revoca &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;il decreto provvisorio in data 8 giugno 2010 e&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;dichiara non luogo a provvedere&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;ex&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; 2-5 legge 4 maggio 1983 n. 184 in data 18 marzo 2010&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Visti gli artt. 333 s.s. c.c.,&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;dichiarato decaduto &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;il provvedimento amministrativo assunto&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;ex&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; art 403 c.c.,&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt; ordina &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;al Servizio di&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Rimini, Distretto di Riccione, di provvedere &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;senza&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;indugi&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;a ricollocare&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; C.J. in famiglia.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;Affida &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;le minori al&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; Servizio, contestualmente comprimendo sotto questo esclusivo profilo la corrispondente sfera della potestà materna, limitatamente ai &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;compiti &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;di:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;predisporre, e attuare&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;, un progetto di &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;cura&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; e di &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;assistenza&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; psicologica sia a tutela di J. che di A. volto a realizzare il miglior benessere esistenziale di entrambe nella delicata fase dell’avvenuto reinserimento della prima in famiglia.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;Demanda&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; al Servizio il compito di&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;svolgere&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; approfondita opera valutativa della madre, tenendo conto della sua cultura, costumi ed usi di provenienza, circa i civili doveri di comportamento nei confronti delle figlie nella loro educazione e ai fini del miglior inserimento nella attuale società italiana &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;prescrivendo&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; alla madre di collaborare in proposito col Servizio.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;Ammette&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; consulenza tecnica sul seguente &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;quesito&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;“&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Dica l’esperto, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;svolta&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; ogni opportuna indagine, anche presso Pubbliche Strutture avvalendosi, se lo ritenga necessario, dell’ausilio di collaboratori tecnici, e &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;analizzati&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; ambiente familiare, personalità e caratteristiche intellettuali e caratteriali delle minori, della madre e del convivente di essa&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;(a) quali ne siano gli aspetti psicologici e comportamentali ed il grado di sedimentazione &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;nelle relazioni tra di loro, e di ciascuna di esse con la madre ed il convivente di quest’ ultima;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;(b) individui &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;e &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;specifichi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;, con riferimento alla madre, le cause delle difficoltà relazionali riscontrate, in ipotesi, con le figlie e &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;segnali&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; le possibili misure da assumere, nell’interesse di ciascuna delle minori, per una civile maturazione del relativo ruolo da parte della prima;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;(c) valuti &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;se dal trattenimento coatto in Comunità di &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;C.J. siano derivate alla minore conseguenze pregiudizievoli indicando, in caso di risposta affermativa, i più opportuni rimedi;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;(d)&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;svolga&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; identici approfondimenti rispetto ad &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;A.L.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; circa le conseguenze pregiudizievoli derivate alla minore, in ipotesi ed in nesso di causalità, con la vicenda della sorella”.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;b&gt;Nomina C.T.U&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;. il prof. Cesare Piccinini e fissa per attribuzione dell’incarico e giuramento l’udienza del 27 luglio 2010 ad ore 9,30.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Provvedimento provvisoriamente efficace &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;ex &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;art. 741 c.p.c. per tutte le determinazioni assunte ai sensi degli artt. 333  s.s. c.c..&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Si notifichi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; alla madre delle minori.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Si comunichi per esteso&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; a:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;li&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;P.M.  in sede;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Tutore  provvisorio di &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;C.J.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;;  &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;  &lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Responsabile  della Struttura in cui collocata C.J.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/span&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div class="western" style="margin-left: 0.5cm; margin-right: 0.5cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;&lt;i&gt;Si trasmetta&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt; copia integrale di questa sentenza, del decreto provvisorio 8 giugno 2010 e dell’intero fascicolo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini per le iniziative di competenza.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 1cm;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Bologna, 8 luglio 2010&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;Il Presidente est.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="western" style="margin-right: 1cm;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;span style="font-family: Times New Roman,serif;"&gt;&lt;span style="font-size: medium;"&gt;(dott. Guido Stanzani)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;via | www.studiolegaleritarossi.it&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-2808939349717867145?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/2808939349717867145/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/07/recente-duro-colpo-allimmagine-dei.html#comment-form' title='3 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2808939349717867145'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2808939349717867145'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/07/recente-duro-colpo-allimmagine-dei.html' title='Recente duro colpo all&apos;immagine dei Servizi Sociali: un giudice coraggioso li bacchetta'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TEob-Vl69GI/AAAAAAAABsQ/mO-1tpvjPlo/s72-c/broken-family-glass.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-3174602178623767580</id><published>2010-07-07T01:22:00.000-07:00</published><updated>2010-08-31T03:13:55.266-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Matrimoni e divorzi in... cucina</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3XtVuQXI/AAAAAAAABk8/4E7npLBuM_w/s1600/divorce2_full.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3XtVuQXI/AAAAAAAABk8/4E7npLBuM_w/s200/divorce2_full.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;L'avvicinarsi della pausa estiva ci invoglia a pubblicare un articolo dai toni scherzosi e ironici riguardo alle separazioni e ai divorzi, argomento solitamente triste e pieno di risvolti drammatici&amp;nbsp; che vogliamo sdrammatizzare rileggendolo in chiave umoristica.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;L'emancipazione della donna e lo sganciamento dai canonici ruoli di sposa, mamma e casalinga ha portato negli ultimi decenni non pochi stravolgimenti nel tessuto sociale, con conseguenze nel mondo del lavoro, nella legislazione e nella cultura.&lt;br /&gt;Vi proponiamo una lettura ironica di questi cambiamenti attraverso l'arte antica e nobile della culinaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3XtVuQXI/AAAAAAAABk8/4E7npLBuM_w/s1600/divorce2_full.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3XtVuQXI/AAAAAAAABk8/4E7npLBuM_w/s200/divorce2_full.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3GrFGHkI/AAAAAAAABk0/mNu8iMrc1io/s1600/divorce-cake.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3GrFGHkI/AAAAAAAABk0/mNu8iMrc1io/s200/divorce-cake.jpg" width="133" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3bzcPEGI/AAAAAAAABlE/48YiN5g5zbU/s1600/divorcecake.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3bzcPEGI/AAAAAAAABlE/48YiN5g5zbU/s200/divorcecake.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3f026SfI/AAAAAAAABlM/8VXtNxN6_gc/s1600/Baking+by+design+Divorce+Cake+Specialty.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3f026SfI/AAAAAAAABlM/8VXtNxN6_gc/s200/Baking+by+design+Divorce+Cake+Specialty.png" width="134" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3i0ZxmpI/AAAAAAAABlU/b15k1Sm9lS0/s1600/the_wedding_cake_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="130" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3i0ZxmpI/AAAAAAAABlU/b15k1Sm9lS0/s200/the_wedding_cake_1.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3lr2GfNI/AAAAAAAABlc/C6H5JUMmLYk/s1600/the_wedding_cake_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="151" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3lr2GfNI/AAAAAAAABlc/C6H5JUMmLYk/s200/the_wedding_cake_2.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3p-ZP5yI/AAAAAAAABlk/0SvzzQ1KorA/s1600/divorce-cake-9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3p-ZP5yI/AAAAAAAABlk/0SvzzQ1KorA/s200/divorce-cake-9.jpg" width="148" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3sz7zBII/AAAAAAAABls/XDO_VBiWd8U/s1600/DivorceCake7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3sz7zBII/AAAAAAAABls/XDO_VBiWd8U/s200/DivorceCake7.jpg" width="178" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3yMtZW2I/AAAAAAAABl0/zOaSih6AfZs/s1600/divorce_cakes_33.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="169" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3yMtZW2I/AAAAAAAABl0/zOaSih6AfZs/s200/divorce_cakes_33.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ31bQQUNI/AAAAAAAABl8/DGq_d3U75DU/s1600/divorce_cake_mail3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ31bQQUNI/AAAAAAAABl8/DGq_d3U75DU/s200/divorce_cake_mail3.jpg" width="136" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ35b-_jyI/AAAAAAAABmE/SFYMUsLCkUc/s1600/divorce-cake-4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ35b-_jyI/AAAAAAAABmE/SFYMUsLCkUc/s200/divorce-cake-4.jpg" width="185" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ37wCeNII/AAAAAAAABmM/y86GDmeWEwQ/s1600/divorce-cake-8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ37wCeNII/AAAAAAAABmM/y86GDmeWEwQ/s200/divorce-cake-8.jpg" width="150" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4DdUHeLI/AAAAAAAABmU/IuDRWi5hdUs/s1600/divorce-cake-throwing.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4DdUHeLI/AAAAAAAABmU/IuDRWi5hdUs/s200/divorce-cake-throwing.jpg" width="149" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4G57hpsI/AAAAAAAABmc/pAejDTbwUEA/s1600/div3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4G57hpsI/AAAAAAAABmc/pAejDTbwUEA/s200/div3.jpg" width="136" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4KWlMjOI/AAAAAAAABmk/sLkap0AEEfE/s1600/3471590779_d9d6c86031.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="150" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4KWlMjOI/AAAAAAAABmk/sLkap0AEEfE/s200/3471590779_d9d6c86031.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4V_I8waI/AAAAAAAABms/RRJLXMMtoqk/s1600/divorcecake.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4V_I8waI/AAAAAAAABms/RRJLXMMtoqk/s200/divorcecake.png" width="119" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4ZspIBZI/AAAAAAAABm0/P566GUJ5s4Q/s1600/divorce-cake-21167596.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4ZspIBZI/AAAAAAAABm0/P566GUJ5s4Q/s200/divorce-cake-21167596.jpg" width="160" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4cmx4S0I/AAAAAAAABm8/J3N-uZZ0-B4/s1600/article-0-074AF94C000005DC-124_634x1010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="200" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4cmx4S0I/AAAAAAAABm8/J3N-uZZ0-B4/s200/article-0-074AF94C000005DC-124_634x1010.jpg" width="125" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4gkmFUGI/AAAAAAAABnE/oY3aCzH6vxo/s1600/article-0-074AFBBD000005DC-189_634x633.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" height="199" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ4gkmFUGI/AAAAAAAABnE/oY3aCzH6vxo/s200/article-0-074AFBBD000005DC-189_634x633.jpg" width="200" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-3174602178623767580?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/3174602178623767580/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/07/matrimoni-e-divorzi-nella-culinaria.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/3174602178623767580'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/3174602178623767580'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/07/matrimoni-e-divorzi-nella-culinaria.html' title='Matrimoni e divorzi in... cucina'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/TDQ3XtVuQXI/AAAAAAAABk8/4E7npLBuM_w/s72-c/divorce2_full.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-4384617733321232415</id><published>2010-04-20T06:12:00.000-07:00</published><updated>2010-04-20T06:13:43.808-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Dichiarato illegittimo l'Albo Professionale dei Mediatori Familiari</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S82jAtdjNyI/AAAAAAAABck/Ux3sfdiKpXE/s1600/mediazione-familiare.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S82jAtdjNyI/AAAAAAAABck/Ux3sfdiKpXE/s320/mediazione-familiare.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;E' stata dichiarata incostituzionale la legge regionale del Lazio che regola la figura professionale del &lt;b&gt;Mediatore Familiare&lt;/b&gt; e di conseguenza cancellato l'&lt;b&gt;Albo Professionale&lt;/b&gt; dei Mediatori Familiari (sentenza n. 131). La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la Legge regionale n. 26 del 2008 &lt;span id="fullpost"&gt;che indica le norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare: spetta al Parlamento dettare le norme sulle professioni e tale legge invade le competenze statali.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;La legge in questione, definendo la cultura della mediazione familiare, prevede anche l’istituzione presso l’assessorato regionale alle Politiche sociali di un elenco regionale dei mediatori familiari.&lt;br /&gt;La figura del Mediatore Familiare, che si propone di accompagnare le coppie lungo il percorso della separazione e che, fin dalla sua istituzione, ha incontrato notevoli difficoltà a decollare, sembra essere destinata a restare un progetto ancora per un po’ di tempo.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;La legge individuava nel mediatore familiare colui che, si adopera, nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall’ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura, dell’educazione e della responsabilità verso i figli minori”. Istituiva, fra l’altro, presso ogni azienda sanitaria locale, la figura del coordinatore per la mediazione familiare avente la qualifica di mediatore familiare, con il compito di acquisire dati relativi alla condizione familiare attraverso indagini, studi e ricerche presso gli enti locali, i tribunali, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine, le scuole e i consultori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La &lt;b&gt;Corte Costituzionale&lt;/b&gt; ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionale. "L’impianto complessivo, lo scopo e il contenuto delle disposizioni impugnate – scrivono i supremi giudici – rendono palese che l’oggetto di esse deve essere ricondotto propriamente alla materia delle 'professioni'", confermando quanto pronunciato in precedenti sentenze, ovvero che "la potestà legislativa regionale nella materia delle ‘professioni’ deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato". Principio, questo che "si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale". Non solo; i giudici hanno anche precisato che la "istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale".&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-4384617733321232415?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/4384617733321232415/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/04/incostituzionale-albo-mediatori.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4384617733321232415'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/4384617733321232415'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/04/incostituzionale-albo-mediatori.html' title='Dichiarato illegittimo l&apos;Albo Professionale dei Mediatori Familiari'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S82jAtdjNyI/AAAAAAAABck/Ux3sfdiKpXE/s72-c/mediazione-familiare.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-395283884768235154</id><published>2010-03-19T03:19:00.000-07:00</published><updated>2010-03-19T03:22:28.662-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Prove tecniche di Mediazione Familiare in Sicilia: un Protocollo di intesa tra Tribunale e Assessorato alle Politiche Sociali</title><content type='html'>&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S6NKetLCI4I/AAAAAAAABZ0/IJD2ksW727U/s1600-h/mediazione-famigliare.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S6NKetLCI4I/AAAAAAAABZ0/IJD2ksW727U/s320/mediazione-famigliare.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Mentre in Parlamento ristagnano alcuni progetti di legge sulla Mediazione Familiare obbligatoria nelle separazioni (es. &lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/03/pdl-2209-riforma-affidocondiviso.html"&gt;PDL 2209&lt;/a&gt;) in Sicilia la Provincia e il Tribunale di Ragusa hanno di recente firmato un Protocollo d'intesa che istituzionalizza i centri di ascolto sulla bigenitorialità e sulla composizione dei conflitti familiari.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' già in vigore da 5 mesi il protocollo d'intesa fra l'Assessorato alle politiche sociali della Provincia, rappresentato dall'assessore Mandarà e i presidenti dei Tribunali di Modica dr.Tamburini e di Ragusa dr. Duchi, i quali si impegnano, in&lt;br /&gt;udienza presidenziale, ad inviare l'utenza presso il centro di mediazione familiare istituito dalla provincia, per il colloquio informativo sulla pratica della mediazione, puntualizzando che la mediazione è un ulteriore opportunità per la coppia di tutelare il proprio benessere e quello dei figli. Il Tribunale, si impegna, inoltre, a rimandare in mediazione anche quelle coppie la cui alta&lt;br /&gt;conflittualità impedisce o ostacola l'attuazione dei dettami della legge relativa all'affidamento condiviso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Presso questo centro, del tutto gratuito, vi opera attualmente un'equipe di mediatori familiari con formazione riconosciuta dal Forum Europeo Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare,che presto verrà implementato da figure professionali della sfera giuridica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il protocollo si attua attraverso sei articoli:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ART.1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I partecipanti alla rete perseguono il fine comune di rendere armoniosa o non deleteria la continuità dei legami familiari delle coppie in crisi o in conflitto e di dare effettiva attuazione all'indissolubilità del vincolo genitoriale. Il lavoro di ciascun ente partecipante si orienta a promuovere una conoscenza più profonda delle coppie che fruiscono dei servizi e a risvegliare le capacità e le potenzialità più profonde di ognuno, nel massimo rispetto delle specificità di ciascuna persona umana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ART.2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I partecipanti alla rete riconoscono che la strutturazione dei servizi di sostegno o di mediazione familiare attiva momenti di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sul tema delsostegno e della mediazione familiare, attraverso incontri tematici e dibattiti pubblici che saranno organizzati dai titolari della rete e saranno rivolti a coloro che nei vari ambiti e nelle diverse istituzioni sono a contatto&lt;br /&gt;con i disagi familiari,al duplice fine di informare sul tema e di creare un'integrazione fra quanti operano nei settori che riguardano la famiglia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ART.3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'attuale legislazione italiana non prescrive la mediazione familiare obbligatoria,perciò ad accedervi sono quelle coppie orientate a gestire in maniera più costruttiva il conflitto e che sentono maggiormente la responsabilità di tenere fuori dal conflitto i figli.&lt;br /&gt;A tal proposito sarebbe opportuna una riflessione riguardo l'esigenza di prevedere l'obbligo informativo circa la pratica della mediazione che potrebbe dimostrarsi utile per la coppia che si separa. Questo, infatti offrirebbe alla coppia la possibilità di avvalersi di un valido ed efficace strumento di aiuto e di supporto&lt;br /&gt;nella gestione della conflittualità coniugale. uno strumento esistente e al servizio del cittadino che in assenza di tale approccio informativo obbligatorio, rischia,al contrario, di rimanere inutilizzato, vista la naturale reticenza e il normale timore con il quale l'essere umano si avvicina per sua natura a fenomeni poco conosciuti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ART.4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La provincia s'impegna ad assicurare all'interno delle proprie strutture spazi dove attuare servizi di mediazione. L'ambiente destinato alla mediazione dovrà oltre che garantire la privacy dell'utenza, contenere un numero sufficiente di sedie o di poltroncine ed untavolo rotondo o ovale in modo che la disposizione dei&lt;br /&gt;partecipanti,compreso l'esperto,rimanga sempre circolare per assicurare una posizione paritaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ART.5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La provincia Reg.di Ragusa s'impegna a fornire gratuitamente mediatori qualificati disponibili in orari e giorni da concordare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ART.6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tribunale s'impegna nella persona del Presidente ad inviare l'utenza allo sportello famiglia, per il colloquio informativo sulla pratica della mediazione familiare puntualizzando che la mediazione è un'ulteriore opportunità per la coppia di tutelare il proprio benessere e quello dei figli. Inoltre si impegna a rimandare quelle coppie,la cui alta conflittualità impedisce l'attuazione dei dettami della legge relativa all'affidamento condiviso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Accogliendo con entusiasmo ogni proposta istituzionale che vada verso una composizione dei conflitti dei genitori a tutto vantaggio del benessere dei nostri figli, ci limitiamo ad auspicare che tale mediazione familiare diventi presto obbligatoria ma non vincolante per stabilire l'affidamento della prole, che, come dispone già la legge 54/2006, deve essere sempre la regola.&lt;br /&gt;Letta in questa chiave la mediazione istituzionalizzata ci pare un notevole passo avanti verso la bigenitorialità reale e non può che spianare la strada verso la risoluzione dei conflitti, purtroppo spesso causati ad arte.&lt;br /&gt;Accanto al passaggio del tentativo di composizione auspichiamo infatti anche che vengano inseriti ed effettivamente adottati strumenti sanzionatori nei casi di insensibilità genitoriale verso la vera e paritaria bigenitorialità, unico principio che deve muovere tutti i soggetti, dal legislatore alla magistratura, dai servizi sociali ai genitori.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-395283884768235154?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/395283884768235154/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/03/mediazione-famigliare-protocollo-legge.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/395283884768235154'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/395283884768235154'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/03/mediazione-famigliare-protocollo-legge.html' title='Prove tecniche di Mediazione Familiare in Sicilia: un Protocollo di intesa tra Tribunale e Assessorato alle Politiche Sociali'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S6NKetLCI4I/AAAAAAAABZ0/IJD2ksW727U/s72-c/mediazione-famigliare.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-7786393977176379897</id><published>2010-03-09T07:33:00.000-08:00</published><updated>2010-03-09T07:34:12.358-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>Disagio infantile nelle separazioni: tra predisposizione genetica e fattori ambientali</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S5ZoMzCXxcI/AAAAAAAABY8/e2iH_XqbskI/s1600-h/disagio.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S5ZoMzCXxcI/AAAAAAAABY8/e2iH_XqbskI/s320/disagio.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Torniamo ad occuparci di disturbi infantili legati alle separazioni riportando un'approfondimento del pediatra varesino Vittorio Vezzetti sulla relazione tra predisposizione genetica e disagio infantile. L'autore, già presidente dell'Ass. Adiantum e membro esecutivo dell'ass. Figli per Sempre&lt;span id="fullpost"&gt; Onlus, non è nuovo a studi di questo tipo e ha più volte affrontato il tema della Sindrome di Alienazione Genitoriale, della quale ci siamo più volte occupati (&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/12/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html"&gt;vedi&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Genetica e disturbi da Separazione &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;small&gt;Del dott. Vittorio Vezzetti, direttore scientifico ADIANTUM&lt;/small&gt;&lt;/div&gt;E’ risaputo e noto da tempo che vi sono bambini che reagiscono in modo assai diverso ad analoghe o medesime  situazioni di stress legato, per esempio, alla separazione dei genitori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La &lt;b&gt;genetica&lt;/b&gt; individuale pare dunque svolgere un ruolo significativo nel determinare le manifestazioni di disagio infantile e giovanile. Anche nella mia esperienza ho potuto vedere come fratellini di età analoga e sesso uguale potessero reagire in modo assai differente alla separazione dei loro genitori. Esiste una base medico-scientifica a queste osservazioni?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto effettivamente conta l’&lt;b&gt;ambiente&lt;/b&gt; e quanto invece la &lt;b&gt;predisposizione individuale&lt;/b&gt;?  Studi recenti, in continua fase di evoluzione, confermano l’importanza della predisposizione genetica nel modulare l’effetto della esposizione ambientale sulla psiche dei nostri figli. Resta ancora talora  da capire attraverso quali meccanismi agisca la predisposizione genetica, anche se in alcuni casi questi meccanismi biologici sono stati ottimamente documentati. Ad esempio uno studio pubblicato nel 2003 da Caspi et al. (1) su oltre 1000 bambini,  seguiti poi per oltre 20 anni, che erano stati esposti  a situazioni di disagio intrafamiliare –tra cui quello separativo-, ha dimostrato che un particolare assetto genetico legato al metabolismo della serotonina aveva un effetto assai negativo nello sviluppo di una tolleranza del disagio medesimo: in sostanza la carenza –su base genetica- del trasportatore (carrier) del neurotrasmettitore serotonina rendeva i soggetti molto più inclini a sviluppare situazioni di disagio psichico non solo in età giovanile ma anche in età adulta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma, attenzione, un certo profilo genetico legato al metabolismo della dopamina, implicata nel controllo degli impulsi, aveva –sempre nello studio longitudinale di 20 anni di Caspi- un effetto sostanzialmente contrario e quindi protettivo circa la comparsa di antisocialità in bambini maltrattati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uno studio su gemelli effettuato dall’&lt;b&gt;Università Vita Salute San Raffaele di Milano&lt;/b&gt; (2)  ha invece dimostrato che il distacco anche di uno solo dei due genitori aumenta, in bambini geneticamente vulnerabili, il rischio di&amp;nbsp;sviluppare&amp;nbsp;attacchi di panico (DAP) da adulti.). Il concetto di distacco includeva la separazione da uno dei genitori sia per trasferimento, sia per lavoro, sia per decesso che per separazione coniugale con scarse possibilità di frequentazione di un genitore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha spiegato Marco Battaglia, docente di psicopatologia dello sviluppo al San Raffaele: “le implicazioni di questa ricerca sono molteplici sia dal punto di vista della diagnosi precoce sia della prevenzione. Una di queste è che i bambini che manifestano una particolare riluttanza a separarsi dai genitori meritano particolare attenzione: incoraggiarli a fare delle piccole e progressive esperienze di allontanamento può giocare un ruolo preventivo e terapeutico. Sebbene lo studio dimostri l’importanza dei geni per spiegare le relazioni tra ansia da separazione in età di sviluppo e panico in età adulta, modificare l’ambiente e il patrimonio esperienziale dei bambini – anche attraverso programmi psicoterapeutici dedicati – potrebbe non solo curare questi bambini ma anche provocare importanti variazioni nella stessa espressione genetica, cioè nelle modalità con le quali l’informazione nel &lt;b&gt;DNA&lt;/b&gt; viene ‘letta e tradotta’ in proteine, ed in ultima analisi, nei comportamenti. Il metodo gemellare permette di integrare strategie di ricerca proprie della tradizione medica e di quella sociale alle cause delle difficoltà emotive e mentali in diverse fasi della vita. I risultati della ricerca suggeriscono che vi siano due strade separate ed alternative che portano il rischio di sviluppare il disturbo di panico nella prima età adulta: nel primo caso prevalgono gli stessi eventi o fattori ambientali a farne soggetti a rischio in età adulta; nel secondo invece è la predisposizione genetica ad influire maggiormente su una futura malattia”,.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo studio, realizzato in collaborazione con con il Norwegian Institute of Public Health, il Queensland Institute of Medical Research di Brisbane e il Virginia Institute of Psychiatry and Behavioural Genetics di Richmond ha analizzato il fenomeno in più di 700 gemelli del Registro Nazionale Norvegese "perché -prosegue Battaglia -&amp;nbsp;questa strategia permette di separare in modo chiaro il contributo genetico dal contributo ambientale nel rischio di ammalarsi nelle comuni condizioni di patologia: non solo le difficoltà psichiche, dunque, ma anche molte delle comuni malattie fisiche, come quelle cardiovascolari o metaboliche".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attraverso interviste approfondite su eventi di separazione precoci, sulla presenza di sintomi ansiosi nell’arco della vita, gli studiosi hanno cercato di ricostruire la storia di ciascun gemello per conoscere se vi erano nella loro vita eventi o traumi da separazione come ad esempio divorzio dei genitori o morte di uno dei genitori. &lt;br /&gt;In un secondo tempo ciascun gemello è stato sottoposto ad un test di respirazione utile per capire se una persona è a rischio di attacchi di panico. Viene fatta respirare una miscela d’aria arricchita di anidride carbonica al soggetto: se la persona iperventila, cioè respira così velocemente da farlo in maniera inefficace e reagisce con un picco di ansietà, significa che è a rischio di attacchi di panico.&amp;nbsp; In questo modo i ricercatori hanno potuto osservare che le persone con attacchi di panico erano significativamente più numerose tra i gemelli che da piccoli avevano subito dei traumi da separazione. Non solo: i ricercatori hanno anche dimostrato che un lutto o il divorzio dei genitori - ma anche semplicemente l’emigrazione all’estero del padre alla ricerca di un nuovo lavoro - possono modificare la respirazione probabilmente cambiando la fisiologia dall’età infantile in modo relativamente stabile. La mia opinione personale è che, a differenza di quanto comunemente avviene, di queste ricerche dovrebbero tener conto i magistrati quando stabiliscono gli orari di frequentazione dei due genitori dopo la separazione coniugale, ancora oggi spesso ridotti a poche ore teoriche col genitore non col locatario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questi ed altri studi (ad esempio uno di Stein –3- che dimostra l’influenza dei fattori genetici sull’insorgenza di disturbi post traumatici a seguito di visione di episodi di violenza interpersonale) paiono dimostrare l’esistenza di fattori predisponenti difficilmente eludibili che innescherebbero l’antico dibattito tra determinismo (“mi comporto in un certo modo perché è scritto nel mio DNA”) e libero arbitrio (homo faber fortunae sui).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;1&lt;/b&gt;-A. Caspi, J. Mc Clay et al.: &lt;i&gt;Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science. 297,851-4.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;2&lt;/b&gt;-Marco Battaglia, Paola Pesenti-Gritti, Sarah E. Medland, Anna Ogliari, Kristian Tambs, Chiara Spatola, &lt;i&gt;A genetically informed study on the association between childhood separation anxiety, sensitivity to CO2, panic disorder and the effect of childhood parental loss, Arch. Gen. Psychiatry., Gen. 2009&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;3&lt;/b&gt;-Stein M.B., Jang K.L. et al.ii: (2002) , &lt;i&gt;Genetic and enviromental influences on trauma exposure and post traumatic stress disorder symptoms: a twi study. Am.J.Psychiatry,159,1675-81.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-7786393977176379897?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/7786393977176379897/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/03/disagio-infantile-nelle-separazioni-tra.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/7786393977176379897'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/7786393977176379897'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/03/disagio-infantile-nelle-separazioni-tra.html' title='Disagio infantile nelle separazioni: tra predisposizione genetica e fattori ambientali'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S5ZoMzCXxcI/AAAAAAAABY8/e2iH_XqbskI/s72-c/disagio.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-6738027440053608383</id><published>2010-01-21T03:44:00.000-08:00</published><updated>2010-01-21T03:46:11.801-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>Al via un'indagine online sulla Violenza Domestica subita dall'uomo</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S1g64RFAhZI/AAAAAAAABVs/AwW0FtId3V0/s1600-h/violenza-domestica-subita-uomo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S1g64RFAhZI/AAAAAAAABVs/AwW0FtId3V0/s320/violenza-domestica-subita-uomo.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Torniamo ad occuparci di &lt;a href="http://indagine-violenzadomesticasulluomo.blogspot.com/"&gt;violenza domestica&lt;/a&gt;, e più precisamente di quella subita dall'uomo, in occasione della recentissima uscita di un'indagine online ad opera dell'Istituto Studi Giuridici Superiori e del &lt;a href="http://violenza-donne.blogspot.com/"&gt;Centro Documentazione Violenza Donne&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Secondo i promotori di questa indagine "&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;La violenza domestica verso gli uomini costituisce un fenomeno sociale in costante espansione&lt;/b&gt;, complesso da analizzare in quanto la tendenza degli autori a contenere gli episodi entro le mura domestiche incontra frequentemente la connivenza più o meno passiva delle stesse vittime. Siamo pertanto in presenza di un fenomeno sommerso, del quale non è facile tracciare i contorni.&lt;/span&gt;    &lt;br /&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;Una conoscenza approfondita del fenomeno nel suo insieme&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo delle &lt;i&gt;politiche&lt;/i&gt; e dei &lt;i&gt;servizi &lt;/i&gt;necessari, a partire dalle &lt;i&gt;campagne di sensibilizzazione&lt;/i&gt; per arrivare alle contromisure legislative finalizzate a prevenire e/o contenere la violenza."&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;Il comunicato stampa del Centro Documentazione continua poi: "&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;Va rilevato come inchieste, sondaggi e ricerche&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt; che analizzano la violenza di cui è vittima la figura femminile vengono proposte con continuità a livello istituzionale e mediatico, da diversi decenni.&lt;/span&gt;    &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;Di contro, &lt;span&gt;non esistono in Italia studi ufficiali a ruoli invertiti: vale a dire approfondimenti sulla violenza agita da soggetti di genere femminile&lt;/span&gt; ai danni dei propri mariti o ex mariti, partner ed ex partner, parenti ed affini di vario grado.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;E’ proprio questa lacuna – inammissibile sul piano scientifico – che &lt;b&gt;il Centro Studi Giuridici Superiori (CSGS) ed il &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&lt;span style="color: windowtext;"&gt;Centro Documentazione Violenza Donne&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt; si propongono di colmare con questa indagine on-line, dopo che un invito al Ministero delle Pari Opportunità&amp;nbsp; di voler predisporre un’indagine analoga e speculare a quella del 2006, non ha avuto risposta. Il questionario anonimo ricalca fedelmente quello dell'&lt;span&gt;indagine ISTAT 2006 sulla violenza contro le donne&lt;/span&gt;, salvo lievi adattamenti resisi necessari per alcuni aspetti specifici dei sessi coinvolti, nei loro rispettivi ruoli (invertiti rispetto all’indagine del 2006)."&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt;"&gt;Vi rimandiamo al sito dell'indagine per maggiori dettagli e per le note metodologiche:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://indagine-violenzadomesticasulluomo.blogspot.com/"&gt;http://indagine-violenzadomesticasulluomo.blogspot.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="MsoNormal" style="-moz-background-clip: border; -moz-background-inline-policy: continuous; -moz-background-origin: padding; background: white none repeat scroll 0% 0%; line-height: 14pt; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-6738027440053608383?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/6738027440053608383/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/01/violenza-domestica-subita-uomo.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6738027440053608383'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6738027440053608383'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/01/violenza-domestica-subita-uomo.html' title='Al via un&apos;indagine online sulla Violenza Domestica subita dall&apos;uomo'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S1g64RFAhZI/AAAAAAAABVs/AwW0FtId3V0/s72-c/violenza-domestica-subita-uomo.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-8533647029244824825</id><published>2010-01-19T02:08:00.000-08:00</published><updated>2010-01-19T02:10:55.140-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='azioni'/><title type='text'>ADIANTUM lancia le class action contro Ministero della Giustizia e servizi sociali</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S1WE_huTzBI/AAAAAAAABVk/TAkmjf5MRNE/s1600-h/class-action.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S1WE_huTzBI/AAAAAAAABVk/TAkmjf5MRNE/s320/class-action.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;La mancata vigilanza sulla puntuale e omogenea applicazione, nei tribunali, della L. 54/2006 (c.d. Affido Condiviso), il conseguente danno esistenziale causato a bambini e genitori, nonchè i negativi effetti patrimoniali, derivanti dalle lunghe e costose battaglie giudiziarie &lt;span id="fullpost"&gt;sostenute dai genitori al solo scopo di ottenere un diritto indisponibile, sono alla base della azione collettiva che ADIANTUM intenterà al Ministero della Giustizia. Ma c´è di più. L´azione verrà proposta anche in considerazione dei pessimi "standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, da cui deriva la lesione diretta, concreta e attuale dei predetti interessi" (norma di attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di efficienza delle pubbliche amministrazioni). Sotto accusa, pertanto, il difetto di vigilanza, l´eccessiva burocratizzazione che svilisce la norma, e le attese ingiustificabili che i minori coinvolti sono costretti a subire nell´ambito dei procedimenti giudiziari in materia di affidamento. La prima diffida partirà a breve e, entro 90 giorni, in assenza di segnali positivi da parte del Ministero, scatterà il ricorso al TAR. Centinaia i casi raccolti dall´Osservatorio Nazionale sul condiviso, ben distribuiti in tutto il territorio della Repubblica. A quasi quattro anni dall´entrata in vigore della L. 54, aggirarla sembra ormai diventata una prassi strutturale nei tribunali italiani, con grave nocumento per i minori che sono coinvolti in un sistema di affidamento ancora sostanzialmente mono-genitoriale. E se le cose vanno male nei tribunali ordinari, dove qualche timido segnale positivo arriva da alcune sedi (Venezia, per esempio), la situazione è allarmante nei tribunali minorili, dove un rito che non prevede contraddittorio distrugge ogni anno centinaia di genitori incolpevoli e, sopratutto, i loro bambini, spesso allontanati immotivatamente dalla propria famiglia a seguito di accuse strumentali (il 95% del totale delle accuse di abuso nelle vicende di separazione sono false). E´ allo studio, inoltre, una seconda class action, destinata ad una pluralità di soggetti istituzionali per risarcire i danni che, in numerosi casi documentati, sono gravati su bambini e genitori a causa dell´operato dei servizi sociali, con particolare riferimento alla scarsa efficienza del servizio, che ha eliminato quasi del tutto il sostegno domiciliare alle famiglie, e all´uso abnorme dei poteri a loro attribuiti dall´art. 403 del Codice Civile.&lt;br /&gt;Fonte: &lt;a href="http://www.abige.it/"&gt;Abige Onlus&lt;/a&gt; - &lt;a href="http://www.adiantum.it/"&gt;ADIANTUM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-8533647029244824825?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/8533647029244824825/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/01/class-action-servizi-sociali.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8533647029244824825'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8533647029244824825'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/01/class-action-servizi-sociali.html' title='ADIANTUM lancia le class action contro Ministero della Giustizia e servizi sociali'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S1WE_huTzBI/AAAAAAAABVk/TAkmjf5MRNE/s72-c/class-action.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-2280068267543033188</id><published>2010-01-14T05:20:00.000-08:00</published><updated>2010-01-14T08:34:39.878-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Recenti interventi della Cassazione riguardo al diritto di visita e all'affidamento condiviso</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S08Z-Tu-m1I/AAAAAAAABVc/5AOrn4JpjFw/s1600-h/cassazione.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S08Z-Tu-m1I/AAAAAAAABVc/5AOrn4JpjFw/s320/cassazione.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;La Cassazione è intervenuta più volte, di recente, sul tema della separazione. Nell'ultimo mese, a cavallo delle feste natalizie, tre importanti decisione dei giudici della Corte di Cassazione hanno fissato tre importanti paletti nella giurisprudenza delle separazioni, &lt;span id="fullpost"&gt;più precisamente riguardo al diritto di visita e alle condizioni per concedere l'affidamento condiviso dei figli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riguardo al diritto di visita la Cassazione concede delle possibili deroghe in caso di cattiva salute del bambino. L'ex moglie, affidataria del minore, qualora non rispetti le visite concesse all'ex marito, padre del minore, non sempre commette reato. Infatti, è ammissibile questo comportamento qualora il bambino abbia problemi di salute.&lt;br /&gt;A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 gennaio 2010 con cui ha annullato, con rinvio, la condanna di una mamma che non aveva concesso all’ex marito di vedere il figlio per motivi di salute del piccolo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sempre sugli incontri tra padre e figlio, gli Ermellini hanno precisato che non sempre commette reato il padre che, per riuscire a parlare con il figlio che la madre gli tiene lontano, usa la forza.&lt;br /&gt;È quanto si evince da una sentenza depositata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione lo scorso 18 dicembre. In particolare il Collegio di legittimità ha accolto con rinvio il ricorso di un uomo che chiedeva gli venisse applicata la scriminante in relazione al reato di violenza privata (i capi di accusa contemplavano anche i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale legata ad altri episodi), perché questo, in un impeto d’ira, aveva fermato l’automobile dove viaggiavano madre e figlio per cercare di parlare, aveva sostenuto, con il bambino. La donna gli aveva impedito "illegalmente" di incontrarlo per tutto il mese di luglio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riguardo alle condizioni per concedere l'affido condiviso i giudici della Corte di Cassazione hanno deciso che il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affidamento condiviso dei figli. Infatti in questi casi il giudice della separazione può derogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore.&lt;br /&gt;Con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009 la Corte ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.&lt;br /&gt;La prima sezione civile ha motivato la decisione affermando che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da: &lt;a href="http://www.cassazione.net/"&gt;cassazione.net&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-2280068267543033188?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/2280068267543033188/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/01/recenti-interventi-cassazione.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2280068267543033188'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2280068267543033188'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/01/recenti-interventi-cassazione.html' title='Recenti interventi della Cassazione riguardo al diritto di visita e all&apos;affidamento condiviso'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S08Z-Tu-m1I/AAAAAAAABVc/5AOrn4JpjFw/s72-c/cassazione.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-8773435631538856640</id><published>2010-01-14T02:48:00.000-08:00</published><updated>2010-01-14T02:53:36.215-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='sottrazione di minori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Non può chiedere il rimpatrio il papà che è stato poco presente</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S073g3gMFWI/AAAAAAAABVU/ydfXhJyyntA/s1600-h/rimpatrio.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S073g3gMFWI/AAAAAAAABVU/ydfXhJyyntA/s320/rimpatrio.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;La Cassazione interviene a proposito di sottrazione internazionale di minori. Il rimpatrio del minore non può essere concesso se il genitore che lo chiede non ha esercitato il diritto di visita e non ha quindi partecipato alla vita del bambino.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Intervenendo ancora sul tema dei figli contesi la Cassazione (sentenza n. 252 del 12 gennaio 2010) a pochi giorni di distanza dalla sentenza della Corte di giustizia, ha fissato un altro importante paletto agli spostamenti dei figli fra i paesi d'origine dei genitori. In caso di sottrazione di minore, hanno in sostanza motivato i giudici di legittimità, il genitore non affidatario può pretendere il rimpatrio del figlio solo qualora abbia esercitato precedentemente con regolarità il «diritto di affidamento e di visita». Infatti in caso contrario, a tutela della situazione psicologica del bambino, il tribunale potrebbe legittimamente negare l'istanza. La prima sezione civile della Suprema corte ha accolto con rinvio il ricorso di una mamma che si opponeva al rimpatrio del figlio con il padre in Svizzera perché, aveva sostenuto la donna, l'ex convivente non aveva mai esercitato il diritto di visita e quindi non aveva partecipato alla crescita del figlio. I giudici italiani (il Tribunale dei minori di Milano) avevano accolto l'istanza di rimpatrio presentata dal padre che si era visto sottrarre il figlio dalla compagna molto tempo prima. Contro il decreto la donna ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Un verdetto senza appello quello pronunciato dal Collegio di Piazza Cavour che ha deciso nel merito «respingendo l'istanza di rimpatrio». Fra le preoccupazioni dei giudici milanesi, anche in virtù delle norme poste a garanzia dei minori dalla Convenzione dell'Aja dell'80 e quelle lussemburghesi dello stesso anno, c'era l'impatto psicologico del rimpatrio su un bambino che, di fatto, non ha mai visto il genitore che lo chiedeva. In proposito, si legge in sentenza, «è opportuno richiamare il contenuto delle due convenzioni, di Lussemburgo sull'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minorile e dell'Aja, sulla sottrazione internazionale dei minori». Differenti sono i caratteri e le finalità, «ma pure i presupposti delle due convenzioni: nel primo caso l'assunzione di un provvedimento di affidamento del minore anteriormente al trasferimento illecito o magari, successivamente, un provvedimento dichiarativo dell'illiceità dell'affidamento stesso; nel secondo, non è invece necessario alcun titolo giuridico di affidamento per il genitore».&lt;br /&gt;Di Debora Alberici&lt;br /&gt;Da: &lt;a href="http://finanza.tgcom.mediaset.it/giornali/dettaglio_fisco.asp?id=1638969"&gt;TGCOM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-8773435631538856640?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/8773435631538856640/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/01/non-puo-chiedere-il-rimpatrio-il-papa.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8773435631538856640'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8773435631538856640'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2010/01/non-puo-chiedere-il-rimpatrio-il-papa.html' title='Non può chiedere il rimpatrio il papà che è stato poco presente'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/S073g3gMFWI/AAAAAAAABVU/ydfXhJyyntA/s72-c/rimpatrio.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-3225326053670959315</id><published>2009-12-09T15:21:00.000-08:00</published><updated>2009-12-09T15:22:35.806-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>Strasburgo bacchetta la Germania: la legge sugli affidamenti è da cambiare</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SyAwYIoLKAI/AAAAAAAABUo/uqf2OTYsM9w/s1600-h/corte-europea-diritti-dell-uomo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SyAwYIoLKAI/AAAAAAAABUo/uqf2OTYsM9w/s320/corte-europea-diritti-dell-uomo.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Sentenza storica oggi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo e giornata di festa per i padri non sposati tedeschi: nel prossimo futuro potrebbero incontrare meno difficoltà nell’esercitare il proprio ruolo nei confronti dei figli.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;La Corte Europea dà tre mesi di tempo alla Germania per rivedere la propria legislazione in materia di affidamenti, che considera nel caso di coppie non sposate come vincolante il consenso materno. Un veto che secondo l’Alta Corte dovrebbe evitare infinite battaglie legali, ma che rischia di paralizzare il paese. Oltre un terzo dei bambini nel 2008, infatti, è nato fuori dal matrimonio.&lt;br /&gt;Dati questi che hanno spinto lo stesso neoministro tedesco della giustizia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger a impegnarsi per riformare la legge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il caso è stato sollevato da un quarantacinquenne di Colonia, che lotta dal 2003 per condividere la custodia della figlia quattordicenne. “Si tratta di una palese violazione dei diritti dell’uomo – commenta il diretto interessato, Horst Zaunegger -. Io vengo discriminato e degradato a genitore di serie B, soltanto in quanto non sono sposato. Sono un padre responsabile, e questo l’ho già dimostrato. Eppure non ho modo di ottenere un affidamento congiunto”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Da oggi l'Europa è migliore" scrive il portale &lt;a href="http://www.paternita.info/"&gt;www.paternita.info&lt;/a&gt; per mano del suo curatore F. Barzagli a proposito di questa notizia. E ancora:&lt;br /&gt;"In alcuni paesi europei ancora molti uomini e bambini separati non valevano niente. Potevano amarsi solo "su permesso".&lt;br /&gt;Nella laboriosa Germania ad esempio i figli di coppie "non sposate"&lt;br /&gt;non avevano ancora garantito il DIRITTO ALLA PATERNITA' in caso di separazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se eri sposato bene.. altrimenti l'affido condiviso veniva concesso solo "previo accordo madre". Il diritto alla bigenitorialità ed alla libertà di essere e di amarsi padre e figlio.. non era una possibilità dei bambini, di tutti, della società, ma una decisione della donna.. E purtroppo molte tiranneggiavano sulle vite altrui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di punto in bianco papà e ragazzi che erano stati insieme quotidianamente, per anni, venivano recisi, come un ramo d'albero, tagliati come un braccio che non serve più. Una follia. Alla mercè dei gusti, dello stato d'animo o del momento materno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da oggi le cose cambiano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sentenza riconosce che i divieti della normativa tedesca sono palesemente una DISCRIMINAZIONE e disattendono la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (articolo 14 sulla discriminazione, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8). La sentenza è stata emessa con sei voti favorevoli ed uno contrario" precisa ancora www.paternita.info.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un passo avanti verso la vera civiltà, aggiungiamo noi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-3225326053670959315?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/3225326053670959315/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/12/strasburgo-bacchetta-la-germania-la.html#comment-form' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/3225326053670959315'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/3225326053670959315'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/12/strasburgo-bacchetta-la-germania-la.html' title='Strasburgo bacchetta la Germania: la legge sugli affidamenti è da cambiare'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SyAwYIoLKAI/AAAAAAAABUo/uqf2OTYsM9w/s72-c/corte-europea-diritti-dell-uomo.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5178949480766385423</id><published>2009-12-01T14:55:00.000-08:00</published><updated>2009-12-23T14:54:44.414-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='pas'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>La Sindrome di Alienazione Genitoriale. Articolo medico-scientifico</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxWhI7AULVI/AAAAAAAABUQ/w6JItDYqvvA/s1600/pas.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxWhI7AULVI/AAAAAAAABUQ/w6JItDYqvvA/s320/pas.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;La Sindrome di alienazione genitoriale stenta a essere riconosciuta nei tribunali italiani. Ci occuperemo nelle prossime settimane dei primi timidi casi accertati di effettivo riconoscimento di questa patologia nelle sentenze di separazione mentre vogliamo ora a segnalare come la comunità medico-scientifica abbia di recente ufficialmente riconosciuto la PAS: pubblichiamo nello specifico un articolo &lt;span id="fullpost"&gt;della rivista scientifica "Pediatria Preventiva e Sociale", organo della Sociatà Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale &lt;a href="http://www.sipps.it/"&gt;SIPPS&lt;/a&gt; apparso sul numero 3-4 2009 a firma di Vittorio Vezzetti, già presidente dell'associazione &lt;a href="http://www.adiantum.it/"&gt;ADIANTUM&lt;/a&gt;, noto pediatra lombardo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;La sindrome di alienazione genitoriale -&amp;nbsp; PAS: una nuova malattia chiede di affacciarsi nei tribunali?&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La PAS è una sindrome cioè una associazione di segni e sintomi, di cui si è avuta da sempre l’impalpabile percezione –specie, ma non solonelle cause di affidamento– ma che è stata identificata compiutamente e concretamente solo nel 1985 da Richard Gardner (1), grandissimo e compianto neuropsichiatra infantile e psicanalista statunitense.&lt;br /&gt;In Italia è stata introdotta dal prof. Gulotta (2), ordinario di psicologia forense dell’Università di Torino; poco importa che, attualmente, essa non sia ancora inserita nel DSM IV: nella maggior parte dei paesi europei essa è accettata e considerata una situazione gravemente pregiudizievole al pari dello stalking.&lt;br /&gt;In Florida è considerata una malattia indipendentemente dal fatto che essa non sia inclusa nel DSM IV. Talora essa può far parte della sindrome di Turkat, o Mother malicious syndrome: una specie di stalking, di atteggiamento persecutorio in cui la volontà di nuocere all’ex partner include tra le sue modalità anche la manipolazione dei figli con gravi ripercussioni (3). La caratteristica principale di questa importantissima sindrome, la PAS, che ci consente di spiegare fenomeni altrimenti non comprensibili, è la campagna di indottrinamento da parte di un genitore – per Gardner la madre in circa il 90% dei casi – associata al contributo personale e attivo da parte del figlio. Il tutto in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosità da parte del bimbo. Gardner per questa osservazione scientifica fu anche accusato di essere sessista ma, ribatteva lo studioso, dire che sono più comunemente le madri ad alienare i figli, equivale a dire che ad aver comportamenti pedofili sono più facilmente gli uomini o che il tumore al seno è malattia più frequentemente femminile: si tratta di semplici osservazioni scientifiche prive di intenti discriminatori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I soggetti più facilmente condizionabili e plasmabili sono i figli unici o comunque privi di altre figure importanti, con scarsa autonomia e autostima; il bimbo è poco condizionabile fino ai 2 anni, poi la sua plasmabilità aumenta fino ai 7-8 anni per rimanere stazionaria fino ai 15.&lt;br /&gt;Tra gli aspetti più importanti che caratterizzano la sindrome ricordiamo:&lt;br /&gt;1. Campagna denigratoria -che inizia spesso con l’impedimento delle visite e la colpevolizzazione del genitore&lt;br /&gt;2. Sostegno al genitore alienante da parte del bimbo nelle situazioni di conflitto &lt;br /&gt;3. Allargamento della denigrazione e della ostilità verso la famiglia del genitore bersaglio (nonni, zii ecc.)&lt;br /&gt;4. Assenza di senso di colpa anche in riferimento alla strumentalizzazione in campo legale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gardner ha evidenziato che tale situazione sfocia spesso nella psicopatologia: i bimbi alienati, che si trovano a vivere in situazioni di forte tensione intergenitoriale, soffrono più spesso dei coetanei, in tenera età, di regressione, ansia, paura immotivata del genitore bersaglio e, se più grandi, scarso rendimento scolastico fino all’abbandono degli studi, di sindromi ansioso-depressive, di anoressiabulimia, bullismo, insonnia, enuresi, disturbi psicosomatici. Talora manifestazioni di tipo psichiatrico: schizofrenia, psicosi paranoide, suicidio, tossicodipendenza, alcolismo. La prevenzione consiste soprattutto nello sviluppare relazioni forti e sane con la prole ma per questo è richiesto anche un adeguato tempo di coabitazione.&lt;br /&gt;Ancora oggi, nonostante evidenze scientifiche inoppugnabili circa i vantaggi di una concreta bigenitorialità (4), in Italia il tempo teorico che il genitore non collocatario prevalente trascorre con la prole per decisione del magistrato non supera la media del 17% (con valori medi decisamente inferiori per i bambini sotto i 12 anni, fino a casi limite sotto l’1%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La scelta del genitore collocatario prevalente, che tra l’altro spesso non avviene in altri Paesi più progrediti, pare ancora risentire di stereotipi culturali che, se da un lato paiono sancire impari opportunità in ambito affidativo per gli uomini, dall’altro consolidano più insidiose e speculari impari opportunità nei settori della vita sociale per il genere femminile: la donna separata fatica a progredire nella vita sociale, lavorativa e culturale anche perchè la magistratura non interviene quasi mai nei confronti dei padri assenti e conforta quindi la figura di mera fattrice e angelo del focolare dell’immaginario popolare.&lt;br /&gt;Ritornando dalla pratica alla teoria: ovviamente non tutti i casi di PAS sono eguali; infatti Gardner distingueva, grazie a una griglia da lui ideata, 3 livelli: lieve, medio, grave. &lt;br /&gt;&lt;b&gt;Tabella 1 - Diagnosi differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxWbk6sZgZI/AAAAAAAABT4/vzZIh9EiEtQ/s1600/tabella1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxWbk6sZgZI/AAAAAAAABT4/vzZIh9EiEtQ/s640/tabella1.jpg" width="480" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Ma, una volta diagnosticata la PAS, qual è l’&lt;b&gt;approccio terapeutico&lt;/b&gt;? Cosa si può fare?&lt;br /&gt;Sanzioni severe ed immediate erano la risposta di Gardner: multe, notti in guardina per il genitore non ottemperante agli obblighi di visita dell’altro genitore e quindi, non ottenendo risultati, inversione rapida della domiciliazione del bimbo. Un celebre studio di follow up di Gardner, che solo lui poteva effettuare grazie al prestigio che si era conquistato presso i tribunali americani, su 99 bambini alienati dimostrò che nel gruppo di 22 bambini in cui vennero presi drastici provvedimenti (inversione dell’affido o limitazione della frequentazione del genitore alienante) vi fu la attenuazione-fin quasi alla scomparsa- dei disturbi psicologici nel 100% dei casi. Invece peggioramenti si registrarono nel 90% dei casi nel gruppo di 77 bambini in cui non si attuò nessuna misura. &lt;br /&gt;A tal fine Gardner teorizzò e attuò uno schema in 6 tappe -detto &lt;i&gt;transitional site program&lt;/i&gt;- per il rapido trasferimento della custodia dei bambini gravemente alienati: questo dimostra che l’immobilismo delle aule giudiziarie molto spesso non coincide col supremo interesse della prole (cambiar la domiciliazione del minore si può e si deve: sistemi bloccati su pregiudizi ideologici non fanno sempre l’interesse dei bambini).&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Già, ma chi, fra gli addetti ai lavori, ha letto questi studi e ne ha tratte le debite conclusioni?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Apparentemente non molti se è vero che l’impostazione terapeutica prevalente in Italia è ancor oggi un improbabile percorso di ricostruzione della genitorialità consistente –in assoluto contrasto con l’esperienza di Gardner– in colloqui in ambiente neutro di frequenza mensile, quindicinale o settimanale.&lt;br /&gt;L’auspicio è dunque che, così come per la conoscenza di altre condizioni pregiudizievoli, anche per la sindrome di alienazione genitoriale si verifichi una diffusione analitica dapprima nel mondo scientifico e, subito dopo, anche in quello forense (di PAS parlano 3 progetti di legge depositati alla Camera dei deputati, tra cui il pdl 2209 cui ho personalmente collaborato). Solo così, infatti, si potrà arrivare alla corretta gestione di situazioni di delicatezza estrema, lasciate attualmente troppo spesso alla improvvisazione e alla ipotetica buona volontà degli operatori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Tabella 2 - Trattamento differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxWd6UF4gsI/AAAAAAAABUA/nDvl_2x1rkc/s1600/tabella2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxWd6UF4gsI/AAAAAAAABUA/nDvl_2x1rkc/s640/tabella2.jpg" width="480" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;I danni da deprivazione genitoriale&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Abbiamo visto precedentemente come uno dei fattori determinanti per la prevenzione della pericolosa sindrome di alienazione genitoriale, descritta da Richard Gardner, sia rappresentato dal tempo di coabitazione del genitore bersaglio con la prole.&lt;br /&gt;Sembrerebbe dunque che questo aspetto, oggetto di trattative spesso convulse in fase di separazione coniugale di coppie con figli, rivesta un ruolo importante per la salute mentale dei nostri figli. Ma esiste realmente una prova scientifica del benessere apportato ai figli dal fatto di poter avere rapporti continuativi con ambedue i genitori? Al di là di frasi fatte e scontate “è bello avere due genitori”, esiste una sicura evidenza scientifica dei benefici che ciò apporta ai figli? È dimostrato il danno della monogenitorialità, la nocività della prassi del 17% del tempo di coabitazione? Una mano a dirimere la vexata quaestio ce la dà un articolo fondamentale (4) pubblicato su una delle più importanti riviste pediatriche mondiali - Acta pediatrica - svolto da pediatri ed epidemiologi svedesi e australiani e finalizzato a verificare se il coinvolgimento paterno - concettualizzato come tempo di coabitazione, impegno e responsabilità - abbia influenze positive sullo sviluppo della prole.&lt;br /&gt;Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni. La conclusione è che, dopo aver depurato i dati da variabili socioeconomiche, in 22 studi su 24 si è avuta l’evidenza, con p&amp;lt;0.005, degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali. In particolare si è visto che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile, riduce lo svantaggio economico nei ragazzi.&lt;br /&gt;La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi dove, dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al 25-30% del totale - e non il 17% -, è un appello alle autorità competenti affinchè ampliino i diritti di visita del non collocatario. Pur con la grossa difficoltà derivante dal fatto di riuscire a reperire campioni statisticamente significativi di figli coabitanti solo col padre, caso raro per via delle prassi dei tribunali, -pare che il danno della monogenitorialità colpisca in modo analogo i figli privati della madre (a sottolineare una sostanziale intercambiabilità dei ruoli).&lt;br /&gt;Negli Usa molti studi hanno evidenziato i danni provenienti dall’assenza del padre -o per scelta del genitore o per volontà ostativa della genitrice- e tra questi sottolineerei American Journal of Public Health “I ragazzi con padre assente sono a più alto rischio per comportamenti violenti” e Survey on child health, 1993 U.S. Department of health and human services “Bambini che vivono senza un contatto con il loro padre biologico hanno il doppio delle probabilità di lasciare la scuola”: da questo deriva la necessità scientifica di sanzionare efficacemente sia il genitore che rinuncia al diritto-dovere di visita dei figli (anche se esistono evidenze che la assenza sia meno nociva della alienazione, della sottrazione o del conflitto), sia il genitore che ostacola i contatti della prole con l’altro genitore (5, 6).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma questo è un po’ difficile da pensare in Italia dove, in fondo, la &lt;i&gt;deprivazione genitoriale&lt;/i&gt; è quasi istituzionalizzata: solo nel 1996, per esempio, al tribunale di Varese era comune che il padre uscisse dalla prima udienza di separazione con un tempo globale di visita della prole pari allo 0.16% del totale: tre ore al sabato pomeriggio! Ancora un mese prima dell’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, sempre al tribunale di Varese, a due bambini di 3 e 5 anni era stato riconosciuto il diritto di vedere il loro papà, che viveva coi nonni paterni al piano di sopra della villetta bifamiliare, ben... 7 ore al sabato: dalle 14 alle 21; nessuna limitazione era stata posta al diritto di poter sentire i passi del papà sul soffitto durante la settimana! Quando, dopo 2 anni di su e giù per le scale, il padre si riconciliò con la madre e tornò a vivere al piano di sotto, il giudice non fece nessuna obiezione al ripristino dei tempi di coabitazione con la prole, a dimostrazione della grande confusione che ancor oggi si fa tra genitorialità e coniugalità: solo il coniuge può essere un buon genitore! Ovviamente nessuna sanzione viene abitualmente comminata al genitore assente: oggi è molto più facile in Italia voler essere genitore assenteista piuttosto che richiedere un maggior coinvolgimento col rischio di esser definiti “conflittuali”. Secondo l’osservatorio nazionale Adiantum (www.adiantum.it) il diritto- dovere di visita si colloca attualmente tra il 15 e il 17% del totale del tempo, molto meno per bambini sotto i 6 anni (posso citare casi sotto l’1% del tempo totale). E se un genitore non collocatario, in causa giudiziale di separazione, vuole essere più presente, ottiene migliori risultati comprando direttamente le ore dall’altro genitore che intentando una causa legale (il cosiddetto fenomeno della mercificazione dei bambini).&lt;br /&gt;Come in tutte le cose anche nei danni da separazione conta il profilo genetico: Battaglia et al., dimostrano con uno studio su 700 gemelli identici norvegesi che i bambini geneticamente predisposti sottoposti a traumi da divisione dai genitori -lutti o separazioni coniugali “difficili”- in tenera età hanno elevate probabilità di soffrire da adulti di crisi di panico per una azione modificatrice sui centri bulbari della respirazione (7). La vulcanica e scientificamente prolifica prof.ssa Spence della Brisbane University ha dimostrato che i danni da deprivazione genitoriale sono quantitativamente equivalenti sia che a latitare sia il padre sia che sia la madre e che, comunque, sono mediamente meno gravi dei danni da conflitto e da alienazione e che i tassi di dissocialità minorile sono maggiori nei figli di coppie formalmente unite ma conflittuali che in quelli di coppie separate (a dimostrazione che ciò che conta non è il divorzio legale ma quello emotivo) (8-10). &lt;br /&gt;I danni, poi, a parità di altre condizioni, prevalgono tra i 3 e i 6 (fobia del genitore, regressione, ansia) e i 10 e i 15 anni (ribellione, bullismo, dipendenze, problemi di rendimento scolastico per un periodo di 2-3 anni, anche se il 10% dei ragazzi sublima la crisi, si iperresponsabilizza e diventa il primo della classe). Sulla base di molte considerazioni prima elaborate, diversi studiosi francesi hanno posto l’accento sul maggiore utilizzo che si dovrebbe fare del cosiddetto affido alternato: al di là di anacronistiche considerazioni stereotipate, tipo quella de “i piccoli nomadi”, l’esperienza della Francia -paese ove il divorzio, come detto, esiste ininterrottamente dal 1792- è assolutamente positiva e fa ritenere che l’affido alternato consenta di eliminare i contenziosi su assegni di mantenimento, diritti di visita, alienazione genitoriale e coinvolgimento di ambedue i genitori. &lt;br /&gt;Secondo Solint (11) questa modalità d’affido consente di incrementare la fiducia nei genitori, mentre per Jacuin e Fabre (12) i risultati globali sono ottimi per prole e genitori, e questi dati sono stati confermati da importanti studi svolti successivamente nei paesi anglosassoni (13): la stabilità degli affetti e dei sentimenti è più importante della stabilità del domicilio, specie in situazioni a rischio. Su oltre 800 studenti, figli di separati, del primo anno della facoltà di psicologia della Ulniversità dell’Arizona il prof. Fabricius alla domanda “A posteriori, quali ritieni dovessero essere i tempi di coabitazione presso i tuoi genitori? ottenne come risposta di gran lunga prevalente “Tempi paritetici”(14). &lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;Bibliografia essenziale&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;1. Gardner RA. Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29/2 pp. 3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis.&lt;br /&gt;2. Buzzi I. La sindrome di alienazione genitoriale. In Separazione, divorzio e affidamento dei figli, a cura Cigoli V,Gulotta G, Santi G, Milano, Giuffré, 1997 3. Turkat I. The personality disorders: a psychological approach to clinical management. P, New York 1990.&lt;br /&gt;4. Sarkadi A, Kristiansson R, Oberklaid F, Bremberg S. Fathers’ involvement and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. Acta Pædiatrica 2008; 97 (2): 153-8. &lt;br /&gt;5. Rutter M. Parental Psychiatric disorders. Effects on children. Psych Med 1984; 835: 14 &lt;br /&gt;6. Rembard J. Attrition among families of divorce: patterns in an outpatient. J American Acc Child Psychiatric 1982; 409: 21. &lt;br /&gt;7. Battaglia M, Pesenti Gritti P, Medland S, et al. A genetically informed study on the association between childhood separation anxiety, sensitivity to CO2, panic disorder and the effect of childhood parental loss. Archives of general psychiatry, 06-01-2009. &lt;br /&gt;8. Spence S, Najman JM, Bor W, et al. Maternal anxiety and depression, poverty and marital relationship factors during early childhood as predictors of anxiety and depressive symptoms in adolescence’, Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines 2002; 43 (4): 457-70. &lt;br /&gt;9. Spence S, Sheffield J, Donovan CL. Preventing adolescent depression: an evaluation of the problem solving for life program. Journal of consulting anc clinical psychology 2003; 71 (1): 3-13. &lt;br /&gt;10. Ingles CJ, Mendez FX, Hidalgo MD, Spence S. The list of social situation problems: reliability and validity in an adolescent spanish-speaking sample. Journal of Psychopatology and behavioral asssessment 2003; 25 (1): 65-74. &lt;br /&gt;11. Solint. L’enfant vulnérable, rètrospective. PUF-Paris, 1980. &lt;br /&gt;12. Jacquin-Fabre. Les parents, le divorce et l’enfant. EST Paris di Guillaurme e Fugue, 1993. &lt;br /&gt;13. M. K. Pruett MK, Ebling R, Insabella GM. Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights. Family Court Review 2004; 42/1: 39-59. &lt;br /&gt;14. Fabricius W, Hall J. Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni. Family And Conciliation Courts Review 2000; 38 (4): 446-61.&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5178949480766385423?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5178949480766385423/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/12/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5178949480766385423'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5178949480766385423'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/12/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html' title='La Sindrome di Alienazione Genitoriale. Articolo medico-scientifico'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxWhI7AULVI/AAAAAAAABUQ/w6JItDYqvvA/s72-c/pas.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5575321178342169118</id><published>2009-11-30T01:52:00.000-08:00</published><updated>2009-11-30T02:23:15.185-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='affido condiviso'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>L’affido condiviso? «Tradito» dai giudici. Dal quotidiano Avvenire</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxOW1TpkwxI/AAAAAAAABTo/efndQSE4tNU/s1600/kid-holding-ears-because-of-parents-argument-over-drinking.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxOW1TpkwxI/AAAAAAAABTo/efndQSE4tNU/s320/kid-holding-ears-because-of-parents-argument-over-drinking.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Da &lt;a href="http://www.avvenire.it/"&gt;Avvenire&lt;/a&gt; - L'affido condiviso? «Non è applicato nei Tribunali». La responsabilità congiunta dei genitori? «Macché: ogni anno agli oltre 90 mila bambini che subiscono una separazione da loro non chiesta viene insegnato brutalmente che c’è un genitore che vince e uno che perde». Una denuncia gravissima, &lt;span id="fullpost"&gt;quella contenuta nella lettera che pubblichiamo in questa pagina. E che i più recenti dati Istat in fondo confermano: l’affido condiviso tra genitori, introdotto&lt;br /&gt;nel 2006 e che dovrebbe essere la regola in ogni procedimento di separazione,&lt;br /&gt;viene sancito dai giudici nel 75 per cento dei casi. Media italiana: perché a leggere i dati più nel dettaglio, si scopre che a Lecce siamo al 35 per cento, a Messina al 40, a Catania al 60. «E meno male che ci sono tribunali come quelli di Firenze e Perugia, che con il loro 90 per cento di affidi condivisi tirano su la media», scherza Marino Maglietta, fondatore dell’associazione Crescere Insieme e tra i promotori della legge del 2006.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma non è solo una questione di percentuali. Già perché, proprio come rileva tra le righe la lettera di Fabio Barzagli, anche laddove c’è l’affido condiviso – che nello spirito della legge prevede una uguale responsabilità educativa tra genitori e di conseguenza la scomparsa del "genitore prevalente" – moltissimi giudici mettono per iscritto tutto: quando il papà deve andare a prendere a scuola i figli, gli orari e i giorni di visita, quanti sabati in un mese, quante sere alla settimana... «È proprio così: l’affido condiviso per molti giudici è solo un’etichetta, un passaggio formale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella sostanza continua a esserci il genitore con cui il figlio vive e trascorre la maggior parte del tempo, e il genitore che ogni tanto sta con lui», si arrabbia Gian Ettore Gassani, a capo della battagliera Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani (Ami). Spesso i giudici decidono l’affido condiviso ma ne tradiscono lo spirito anche stabilendo (quasi sempre per il padre) l’obbligo dell’assegno di mantenimento, quando invece la legge prevede che i genitori, entrambi affidatari, provvedano a «fornire personalmente al figlio i beni e i&lt;br /&gt;servizi di cui ha bisogno». Un assegno et voilà, si nega al padre la possibilità di decidere volta per volta se al figlio serve una felpa o un giaccone, un libro o un telefonino.&lt;br /&gt;«Una scelta che penalizza il figlio, al quale si toglie la gratificazione di ricevere attenzione ai suoi bisogni da parte di entrambi i genitori e di frequentarli entrambi nel quotidiano», aggiunge Marino Maglietta.&lt;br /&gt;Giudici miopi? «Credo che i giudici agiscano così in perfetta buona fede – continua il presidente di Crescere Insieme –. È lo specchio della vecchia cultura per cui si pensa che in situazioni di contrasto tra i genitori sia meglio stabilire l’affido esclusivo a uno dei due. Ma è un errore: così si esaspera la conflittualità». E le famigerate madri che «non lasciano vedere i figli» ai padri – luogo comune che si sperava ormai in gran parte superata – ritornano sulla scena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è un caso se la legge sull’affido condiviso, ad appena tre anni e mezzo dalla sua approvazione, già necessita di una revisione. Le proposte sono molte, tra cui quella già depositata in Senato, che prevede tra l’altro l’obbligo di passare attraverso un centro di mediazione familiare prima della separazione. «La mediazione permette di superare il conflitto e di arrivare a soluzioni condivise» per il bene dei figli, conferma Goffredo Grassani, presidente della Confederazione dei consultori di ispirazione cristiana. «La legge sull’affido condiviso va integrata – è d’accordo l’avvocato Gian Ettore Gassani dell’Ami –. Per far scendere il tasso di conflittualità tra i coniugi bisogna che nella fase di separazione sia inserito il passaggio della mediazione familiare. Ma occorre anche risolvere il problema dell’impreparazione dei magistrati. Solo in pochissimi tribunali esistono sezioni di magistrati specializzati in diritto di famiglia».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per chiarezza pubblichiamo anche la lettera al Direttore pubblicata de Avvenire alla quale fa menzione l'articolo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Non ci sono genitori vincenti o perdenti»&lt;br /&gt;Caro direttore,&lt;br /&gt;in questi anni ho visto ahimè tante storie di separazioni, ho visto papà di sessant’anni ritrovarsi a vivere in 9 mq; ho visto papà di trent’anni gonfiarsi di panico perché la moglie voleva separarsi e correndo dall’avvocato/a faceva sapere che «i figli sono delle madri» e che devi prepararti con gli assegni perché d’ora in poi saranno loro a far compagnia ai bambini al posto tuo. L’affido condiviso ha iniziato a cambiare le cose; la legge vuole rimettere sui binari giusti la famiglia separata, dove continuare a far valere l’articolo 29 della Costituzione («Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi») e l’articolo 30 («È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli»). Ma l’affido condiviso non è applicato nei tribunali. Ogni anno agli oltre 90.000 bambini che subiscono una separazione viene insegnato che c’è un genitore che vince e uno che perde, un genitore migliore e uno peggiore.&lt;br /&gt;Il migliore avrà l’80% del tempo del figlio, la casa e un assegno per i prossimi 10-15 anni. Così nelle separazioni si finisce per occuparsi di questi interessi, mettendo in secondo piano la famiglia e i figli. Nei tribunali l’affido condiviso non si applica, si applica la «legge inventata» del genitoremigliore e di quello peggiore.&lt;br /&gt;Fabio Barzagli&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5575321178342169118?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5575321178342169118/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/laffido-condiviso-tradito-dai-giudici.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5575321178342169118'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5575321178342169118'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/laffido-condiviso-tradito-dai-giudici.html' title='L’affido condiviso? «Tradito» dai giudici. Dal quotidiano Avvenire'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SxOW1TpkwxI/AAAAAAAABTo/efndQSE4tNU/s72-c/kid-holding-ears-because-of-parents-argument-over-drinking.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-6791944281949696486</id><published>2009-11-23T08:37:00.000-08:00</published><updated>2010-01-29T06:05:00.300-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cultura'/><title type='text'>Il ruolo dei padri del terzo millennio: tra evoluzione sociale e immobilismo culturale</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Swq1s_O1ReI/AAAAAAAABTQ/IX2uF_cz0aA/s1600/padre2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Swq1s_O1ReI/AAAAAAAABTQ/IX2uF_cz0aA/s320/padre2.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Dell'evoluzione della paternità e della scarsa percezione sociale di questo cambiamento abbiamo parlato anche in altro &lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2008/10/evoluzione-paternita-e-percezione.html"&gt;articolo&lt;/a&gt;. Quello che segnaliamo ora sono due riconoscimenti giuridici e scientifici che le cose stanno cambiando riguardo alla paternità: una ricerca sulla paternità e una nuova sentenza del Tribunale di Firenze sui congedi parentali.&lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Dal &lt;a href="http://www.corriere.it/cronache/09_novembre_07/Padri-figli-Il-lavoro-flessibile-da-inventare-Non-solo-per-le-donne-fabio-cutri_d0842930-cb6e-11de-8d35-00144f02aabc.shtml"&gt;Corriere&lt;/a&gt;:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MILANO -&lt;/b&gt; Accompagnarli a scuola? Sa­rebbe bello se la riunione non cominciasse alle otto e mezza. Andare a vedere gli allenamenti di calcio o ascoltare i primi «Do» della lezione di pianoforte? Ma è vietato lasciare l’uffi­cio a metà pomeriggio. Almeno la sera si potrebbe giocare un po’ prima di ce­na? Impossibile se fino alle otto si resta chiusi in sala riunioni per il punto della giornata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;RITMI INCOCILIABILI -&lt;/b&gt; Padri e figli, scene quotidiane di inconciliabili­tà tra i ritmi di la­voro e quelli di una famiglia. Tut­to normale, o quasi. Perché adesso gli uomi­ni hanno voglia di cambiare e tra­scorrere più tem­po con i propri bambini. Lo affer­ma uno studio britannico realiz­zato dalla Equali­ty and Human Ri­ghts Commis­sion: il 54 per cento dei neopa­pà si dice insod­disfatto in quan­to non riesce a ve­dere abbastanza i figli e, in genera­le, il 62 per cento degli uomini sarebbe disposto a ridur­re l’orario d’ufficio per dedicarsi a loro. I papà in carriera si scoprono più scon­tenti delle mamme: solo il 46 per cento è convinto di trascorrere al lavoro un numero accettabile di ore, contro il 61 per cento delle donne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;IMMAGINE CHE CAMBIA -&lt;/b&gt; Una cosa è certa, l’immagine della pa­ternità sta cambiando. «Da almeno un quindicennio è in atto un mutamento culturale — afferma la sociologa Chiara Saraceno —. Gli uomini hanno capito che cosa si perdono nel delegare l’edu­cazione dei figli alle donne. Sono so­prattutto i giovani a rendersi conto che per essere un buon papà non basta esse­re un buon lavoratore: creare un rappor­to quotidiano con i bambini è il modo migliore per costruire un legame pro­fondo quando saranno adulti». [...]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;La storica sentenza del Tribunale di Firenze:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Sì al congedo dei papà anche due mesi prima del parto&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da &lt;a href="http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/cronaca/padri-parto/padri-parto/padri-parto.html"&gt;Repubblica&lt;/a&gt;:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;FIRENZE&lt;/b&gt; - Cinque mesi di congedo di paternità due dei quali, se richiesto, anche precedenti alla nascita del figlio. La sezione lavoro del Tribunale di Firenze ha emesso una sentenza destinata a cambiare la vita delle famiglie che aspettano un bambino. Ma anche di quelle che lo hanno fatto da poco. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fino ad ora infatti l'Inps riconosceva al padre la possibilità di restare a casa con l'80% dello stipendio per tre mesi, successivi al parto della compagna. Troppo poco, secondo il giudice, perché la legge dota quel genitore di un diritto autonomo e speculare a quello della madre. E allora se la lavoratrice può astenersi dal suo impiego per cinque mesi, in base alla cosiddetta maternità obbligatoria, avrà diritto a farlo anche il padre. L'uomo potrà ottenere tutto il periodo se la madre è casalinga, è in malattia oppure è una lavoratrice autonoma che non usufruisce del diritto all'astensione. Altrimenti prenderà un concedo che sommato a quello della compagna non può superare i cinque mesi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non solo. Il giudice fiorentino ha riconosciuto la possibilità di "andare in paternità" anche da un mese o due precedenti alla presunta data del parto, e di conseguenza per i quattro o tre successivi. La decisione parte da un cambiamento di principio dettato anche dalla Corte Costituzionale. Un tempo il periodo di maternità era pensato per salvaguardare la salute della madre. Adesso si intende anche come tutela di quella del bambino. E allora il ruolo del padre diventa fondamentale, anche se si è ancora in fase di gestazione. Aiutare la compagna incinta nell'ultimo periodo della gravidanza vuol dire anche occuparsi del nascituro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A chiedere la decisione del giudice fiorentino, in questo caso il presidente della sezione lavoro Giampaolo Muntoni, è stata una coppia in cui la donna, lavoratrice autonoma e vicepresidente della Cna fiorentina, ha avuto una malattia importante. "Il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità - spiegano i legali della coppia, Leonardo Marconi e Claudio Gardelli - dispone che il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal suo impiego per tutta la durata del congedo di maternità. Di fatto però, anche in base ad interpretazioni successive, non è stato mai riconosciuto fino in fondo. Figurarsi che su un uomo va all'Inps per esercitare il diritto di flessibilità troverà solo moduli in cui è previsto un periodo di paternità di tre mesi. E l'Inps non protocolla documenti che non siano suoi moduli". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adesso quelle carte dovranno essere cambiate. La sentenza farà giurisprudenza, da ora in avanti sarà un'arma a disposizione di quelle famiglie che non si vedranno riconoscere i 5 mesi di paternità. E non solo per loro. "Teoricamente - dicono sempre i due avvocati - anche chi nell'ultimo anno ha avuto un figlio potrà chiedere all'Inps di essere rimborsato per i mesi di congedo non goduti dal padre. Del resto è quanto è successo al nostro assistito e sua moglie, che hanno avuto una bambina nell'agosto del 2007".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il video della notizia:&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EK7nscHnM_A&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/EK7nscHnM_A&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-6791944281949696486?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/6791944281949696486/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/il-ruolo-dei-padri-del-terzo-millennio.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6791944281949696486'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/6791944281949696486'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/il-ruolo-dei-padri-del-terzo-millennio.html' title='Il ruolo dei padri del terzo millennio: tra evoluzione sociale e immobilismo culturale'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Swq1s_O1ReI/AAAAAAAABTQ/IX2uF_cz0aA/s72-c/padre2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-8971793216250982764</id><published>2009-11-23T03:39:00.000-08:00</published><updated>2009-11-23T03:47:08.611-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='azioni'/><title type='text'>I diritti dei minori tra buone intenzioni e business, tra delusioni e proteste</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Swp1sAurI7I/AAAAAAAABTI/71rMt2_YfDM/s1600/diritti-infanzia.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Swp1sAurI7I/AAAAAAAABTI/71rMt2_YfDM/s320/diritti-infanzia.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Si è tenuta in questi giorni a Napoli una Conferenza organizzata dal Ministero del Lavoro per il ventennale della Convenzione &lt;u&gt;sui Diritti dell’Infanzia, firmata a New York&lt;/u&gt; nel 1989.&lt;b&gt; &lt;/b&gt;La Conferenza Nazionale sull'Infanzia voleva essere "l’occasione per trarre un bilancio dei risultati raggiunti negli ultimi anni nonché proporre nuovi obiettivi, &lt;span id="fullpost"&gt;non solo alle istituzioni, ma a tutto il mondo impegnato nella promozione dei diritti dell’infanzia e dovrà rappresentare &amp;nbsp;un momento istituzionale di ascolto, elaborazione e partecipazione su temi che interessano non soltanto gli “addetti ai lavori”, ma anche bambini, &amp;nbsp;ragazzi e famiglie".&amp;nbsp; Nelle intenzioni degli organizzatori doveva essere "un momento importante di incontro tra saperi e poteri, conoscenze professionali e responsabilità politico-istituzionali, esperienze associative e rappresentanze sociali, aperto alla partecipazione di tutti".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In realtà la delusione per i risultati in questo particolare e delicato ambito sono state parecchie, per la Conferenza e per l'operato di questi vent'anni.&lt;br /&gt;Il Pres. dell'Ass. FeNBi (Fed. Naz. per la Bigenitorialità) F. Nestola dichiara senza troppi giri di parole che "non è possibile parlare di famiglia e genitorialità senza prevedere un tavolo specifico sui minori contesi nelle separazioni, argomento assolutamente centrale, anche in termini di incidenza numerica, per molteplici criticità dalle quali nascono altrettante violazioni dei diritti dell'infanzia: centrale per il sostegno alla genitorialità in costanza di matrimonio ma anche per la cronica negazione della bigenitorialità col sopraggiungere della crisi di coppia, per le asimmetrie ideologiche e valutative, per la labilità del concetto stesso di “prevalente interesse del minore” e l'uso strumentale che ne viene fatto, per l'interruzione giuridica del progetto genitoriale, per il fenomeno dei falsi abusi, per le sottrazioni internazionali, per le modalità di ascolto del minore, per le limitazioni della responsabilità genitoriale e gli incontri protetti, per l'inadeguatezza dei servizi territoriali, per le modalità operative del Tribunale per i Minorenni, per la possibilità di secretare gli atti e prendere provvedimenti inaudita altera parte, per la mancanza di un Tribunale unico della Famiglia, per la mancanza di un albo che abiliti gli psicologi dell'età evolutiva, per la carenza di criteri oggettivi nelle perizie, per il riconoscimento della PAS, per la carenza di formazione specifica degli operatori, e tanto altro ancora".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prosegue poi nella sua lucida e dura critica: "La Conferenza Nazionale sui Diritti dell'infanzia si è trasformata nella Conferenza Nazionale sui problemi economici degli operatori che si occupano di infanzia.&lt;br /&gt;Progetti approvati ma finanziati con anni di ritardo, start-up a cura delle ATS o delle singole associazioni, scuole senza strumenti e senza personale, progetti interrotti per mancanza di fondi, problemi fiscali del terzo settore, il ruolo degli istituti bancari, precarietà dei servizi, professionalità legate ai contratti a termine, differenza negli stanziamenti fra nord e sud d'Italia, etc. &lt;br /&gt;Tutti problemi reali e degni della massima considerazione, ma poco pertinenti col ventennale della Convenzione ONU. Ancora una volta, la conferma di come i problemi dei minori siano sottoordinati rispetto ai problemi degli adulti, anche di quegli adulti che si occupano di infanzia. &lt;br /&gt;Se il congresso avesse avuto per titolo “Problemi e bisogni degli operatori a sostegno dell'infanzia” nulla da eccepire; visto che invece si doveva, in teoria, discutere dei diritti previsti dalla CRC, qualche perplessità rimane".&lt;br /&gt;"Non so, forse ho sbagliato indirizzo" - prosegue Nestola - da qualche parte a Napoli si discuteva di infanzia, ma sono andato nel posto sbagliato.  &lt;br /&gt;L'impressione è che, in un consesso riunitosi da tutta Italia per discutere dei diritti dell'infanzia, se fosse arrivato il Ministro Tremonti a dichiarare che avrebbe triplicato gli stanziamenti, il Congresso si sarebbe sciolto dopo due ore con una moltitudine di operatori in festa a fare la ola.&lt;br /&gt;Non vorrei essere indotto a pensare che - in fondo - sia poco importante discutere dei dettagli del problema, mentre diventi assolutamente prevalente discutere dei fondi stanziati per potersi occupare del problema".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questa ricorrenza è stata anche l'occasione per diverse associazioni sparse su tutto il territorio nazionale che si occupano dei diritti dei bambini dopo la separazione dei genitori per manifestare la propria protesta davanti ai Tribunali di diverse città italiane (protesta che abbiamo appoggiato anche noi). La contemporaneità delle manifestazioni e la scelta della data non sono state certo casuali. Diffuso è il disagio che sono costretti a vivere i figli quando i genitori si separano e gli organizzatori della protesta  hanno denunciato "senza retorica i soprusi, le aberrazioni e le violenze che il &lt;b&gt;Divorzificio&lt;/b&gt; e l'&lt;u&gt;enorme business&lt;/u&gt; della "tutela dell'Infanzia" auto-produce, per accaparrarsi i finanziamenti stanziati dalle istituzioni preposte all'Infanzia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30.000 minori ospitati in case di accoglienza, per lo più sottratti ai loro genitori senza un'attenta verifica delle loro capacità, con un esercito di operatori sociali (in maggioranza in sub-appalto attraverso protocolli bilaterali) privi d’idonea qualifica professionale e di adeguata esperienza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Migliaia di padri in incontri protetti, madri in ostaggio di cooperative e centri di accoglienza, bambini utilizzati solo come fonte di reddito, con il preciso obiettivo di ospitarli il più a lungo possibile: questo il meccanismo infernale che fa &amp;nbsp;girare il business della &lt;b&gt;tutela dei minori&lt;/b&gt;."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pesanti critiche sono state rivolte anche nei confronti della non&amp;nbsp; corretta applicazione della legge 54/2006 sull'Affido Condiviso dei figli e "sulle vergognose resistenze culturali dei giudici nell’affidare comunque alla madre la collocazione, la casa coniugale e l’assegno di mantenimento, con frequentazioni “ad ore”, in barba al sacrosanto principio della Bigenitorialità, sancito dalla legge stessa.&lt;br /&gt;Quando lo Stato pretende di sostituirsi ai genitori e getta dalla finestra anche l’insostituibile figura e presenza de genitori e dei nonni - in teoria per il bene dei bambini, in pratica per un controllo sociale sul cittadino e sui suoi bisogni - cessa ogni garanzia del Diritto. Con un dispendio di risorse pubbliche quantificabili in milioni di euro, spesi dalle amministrazioni locali senza mai rendere pubblici i bilanci né le "associazioni" beneficiarie che gestiscono il business.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(per maggiori informazioni sulla protesta:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.gesef.org/20-novembre-giornata-mondiale-dellinfanzia-manifestazioni-di-protesta-in-tuttitalia-per-i-diritti-ne"&gt;http://www.gesef.org/20-novembre-giornata-mondiale-dellinfanzia-manifestazioni-di-protesta-in-tuttitalia-per-i-diritti-ne&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.genitorisottratti.it/2009/11/in-tante-citta-italianepresenti.html"&gt;http://www.genitorisottratti.it/2009/11/in-tante-citta-italianepresenti.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-8971793216250982764?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/8971793216250982764/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/i-diritti-dei-minori.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8971793216250982764'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8971793216250982764'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/i-diritti-dei-minori.html' title='I diritti dei minori tra buone intenzioni e business, tra delusioni e proteste'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Swp1sAurI7I/AAAAAAAABTI/71rMt2_YfDM/s72-c/diritti-infanzia.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-5035895866868879404</id><published>2009-11-17T08:19:00.000-08:00</published><updated>2009-12-23T14:54:59.230-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='documenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='pas'/><title type='text'>Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 4a e ultima PARTE</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s1600/divorcepic_int.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s320/divorcepic_int.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;4a e ultima PARTE &lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;4a PARTE - La PAS: i pro e i contro - Conclusioni&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;La PAS:  i pro e i contro&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Sindrome di Alienazione Genitoriale solo di recente è entrata nel novero degli argomenti di interesse della psicologia italiana. I pareri non sono concordi. Dal momento che è stato lo stesso Gardner a dare voce a questa difformità di giudizi, è corretto prendere atto delle sue considerazioni. A suo giudizio “per alcuni, specialmente l’accusa nelle cause per affidamento, non esiste un’entità come la PAS, che e’ solo una teoria , o che e’ la “teoria di Gardner ”. Altri sostengono che ho inventato la teoria, sottintendendo che si tratta del frutto della mia immaginazione. L’argomento principale addotto a giustificazione di questa posizione e’ che non appare nel DSM-IV. I comitati del DSM sono comprensibilmente abbastanza conservatori riguardo all’inclusione di fenomeni clinici descritti di recente e richiedono molti anni di ricerche e pubblicazioni prima di prendere in considerazione l’inclusione di un disturbo, e questo e’ giusto. La PAS esiste! Qualunque avvocato coinvolto in cause di affidamento può testimoniarlo. Professionisti di salute mentale e legali devono averla osservata. Può darsi che non abbiano voglia di riconoscerla. E’ possibile che le diano un altro nome (come “alienazione parentale”). Ma ciò non ne esclude l’esistenza...Ci sono alcuni che sostengono che la PAS non e’ veramente una sindrome. Questa critica, come molte, si sente specialmente in tribunale nel contesto di cause per l’affidamento dei figli. &amp;nbsp; E’ un argomento spesso sostenuto da coloro che sostengono che la PAS non esiste. La PAS è un disturbo molto specifico. Una sindrome è, per definizione medica, un gruppo di sintomi che si presentano insieme e che caratterizzano un disturbo specifico. I sintomi, per quanto apparentemente disparati, possono essere raggruppati insieme per una eziologia comune o una causa basilare sottostante. Inoltre c’è compattezza riguardo a questo gruppo in quanto la maggioranza, se non tutti i sintomi, appaiono insieme. Di conseguenza c’è una specie di purezza che una sindrome possiede che non si può trovare in altre sindromi. Per esempio una persona che soffre di polmonite da pneumococco può avere dolori al petto, tosse, espettorato purulento e febbre. Tuttavia un singolo individuo può anche avere la malattia senza che si manifestino tutti questi sintomi. La sindrome è più spesso “pura” perché la maggior parte dei sintomi, se non tutti, prevedibilmente si manifestano.... La PAS è caratterizzata da un gruppo di sintomi che di solito appaiono insieme nel bambino, specialmente nei casi di media e grave entità.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Questi includono: &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ol&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Una campagna di denigrazione.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Razionalizzazioni deboli, assurde o futili per spiegare la denigrazione.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Mancanza di ambivalenza.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Il fenomeno del “pensatore indipendente”&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Sostegno al genitore alienante nel conflitto parentale&amp;nbsp;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Assenza di senso di colpa riguardo alla crudeltà verso il genitore alienato e   alla sua utilizzazione nel conflitto legale.&amp;nbsp;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;La presenza di sceneggiature “prese a prestito”&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Allargamento dell’animosità verso gli amici e/o la famiglia estesa del genitore alienato.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Generalmente i bambini che sono vittime della PAS manifestano la maggior parte di questi sintomi o anche tutti. Ciò accade, in modo quasi uniforme, nei casi di media e grave entità. Tuttavia nei casi lievi è possibile che non tutti gli otto sintomi siano evidenti. Quando i casi lievi si aggravano è altamente probabile che la maggior parte dei sintomi o tutti si manifestino. Questa compattezza ha come conseguenza che tutti i bambini che soffrono di PAS si rassomiglino. E’ a causa di queste considerazioni che la PAS è una diagnosi relativamente “pura” che può facilmente essere fatta da coloro che non abbiano qualche motivo per non voler vedere quello che è proprio davanti a loro. Come per altre sindromi, c’è una causa alla base: una programmazione da parte di un genitore alienante con contributi da parte del bambino programmato. E’ per questo motivo che la PAS è davvero una sindrome, ed è una sindrome secondo la migliore definizione medica del termine.... Una falsa accusa di violenza sessuale è talvolta considerata un derivato o effetto della PAS. Un’accusa di questo genere può servire come arma estremamente efficace nelle cause per l’affidamento. Ovviamente la presenza di tali false accuse non preclude l’esistenza di autentica violenza sessuale, anche nel contesto della PAS... In anni recenti alcuni osservatori hanno usato l’espressione PAS per riferirsi ad una falsa accusa di violenza sessuale nel contesto di una controversia per l’affidamento. In alcuni casi le due espressioni sono usate come sinonimi.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Questa è una percezione erronea della PAS. Nella maggior parte dei casi in cui è presente la PAS, non viene mossa alcuna accusa di violenza sessuale. In alcuni casi, comunque, specialmente dopo che alcune manovre di esclusione sono fallite, emerge l’accusa di abuso sessuale. L’accusa di violenza sessuale, dunque, è spesso una conseguenza o derivato della PAS ma certamente non è un sinonimo. Inoltre vi sono casi di divorzio in cui l’accusa di violenza sessuale può presentarsi senza una preesistente PAS. In tali circostanze, naturalmente, si deve prendere in seria considerazione la possibilità che vi sia stata violenza sessuale, specialmente se l’accusa è precedente alla separazione coniugale. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Un altro fattore attivo nel bisogno di negare la PAS e di relegarla al livello di teoria, è il suo collegamento con le accuse di violenza sessuale. L. De Cataldo Neuburger spesso menziona la circostanza che l’accusa che l’accusa di violenza sessuale è una conseguenza possibile o derivato della PAS. Secondo la sua esperienza l’accusa di violenza sessuale non è presente nella maggior parte dei casi di PAS. Ci sono alcuni tuttavia, che equiparano la PAS all’accusa di violenza sessuale o ad una falsa accusa di violenza sessuale. Quando nel contesto di una PAS emerge un’accusa di violenza sessuale, specialmente dopo il fallimento di una serie di manovre di esclusione, è molto più probabile che l’accusa sia falsa piuttosto che vera.” E’ utile che chi avrà il compito di investigare per diagnosticare questa sindrome sappia che non è stata "scoperta" come si scopre una malattia, ma che è stata costruita ed in un certo senso "inventata" da Gardner.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Conclusioni&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il fenomeno PAS quanto è conosciuto nella realtà italiana? I segnali che arrivano dalla ricerca e dalla letteratura disegnano una situazione non del tutto rassicurante per i seguenti motivi:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Non sembra ancora compiutamente acquisita da parte dei professionisti deputati a valutare queste situazioni una conoscenza approfondita della materia ed un aggiornamento continuo sulla letteratura internazionale.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;La valutazione deve essere affidata a persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia, requisito che spesso, in pratica, non viene soddisfatto.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Se manca una specifica conoscenza dello strumento, è facile confondere con una situazione di alienazione genitoriale il giustificato o giustificabile desiderio di un figlio di stare con uno dei genitori, quando l'altro è considerato negativamente. Anche nelle famiglie normalmente unite, e in assenza di manipolazioni o denigrazione, i figli possono allearsi con un genitore e rifiutare l’altro. Dal momento che il clima rovente e persecutorio delle separazioni spesso induce gli attori della contesa ad attribuire le cause di qualsiasi disagio all’azione ostile della fazione avversa, l’accusa di aver ’alienato’ il figlio potrebbe essere anche solo un malevolo sospetto corredato da apparenze. Per non parlare del concetto di programmazione. E’ naturale che un genitore, per educare il figlio, gli trasmetta la sua realtà, e che questa realtà possa essersi profondamente alterata riguardo all’ex partner, dopo la separazione. Perciò diventa impossibile distinguere quello che in buona fede il genitore trasmette al figlio a scopo educativo, e quanto egli faccia con l’intento doloso di allontanare il figlio dall’altro genitore (Gulotta, 1998, 2009).&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;E’ vero che il termine PAS ha iniziato a circo­lare all'interno dei Tribunali italiani, ma le sentenze al riguardo sono molto rare, non esi­ste ancora un chiaro riconoscimento della Sindrome da parte della giurisprudenza e quindi ancora non ci sono elementi sufficienti per effettuare un monitoraggio della situazione&amp;nbsp;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;E’ molto difficile l’esatta decifrazione di queste vicende che come dato condiviso, lasciano intravedere la presenza di un disegno più o meno coscientemente elaborato, in genere dalla madre, per ‘liberare’ la bambina da un padre ritenuto inadeguato e riportarla definitivamente in contesto ritenuto più appropriato.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si tratta di un quadro, purtroppo frequente, che potrebbe richiamare un altro costrutto, la “Sindrome della Madre Malevola” (Malicious Mother Syndrome) elaborata e descritta dal prof. Ira Daniel Turkat, Ph.D. (Clinica Psichiatrica dell’Università di Stato della Florida 1995, 1999) caratterizzata dal bisogno/desiderio di recidere il legame padre-figlio2. Per raggiungere lo scopo di impedire al padre un normale ed affettuoso rapporto coi figli, gli si attribuiscono comportamenti perversi che hanno come scopo non solo quello di ottenere l’affidamento del figlio, ma anche quello di fare del minore una proprietà esclusiva da cui il padre è completamente tagliato fuori. Questo processo si struttura in una varietà di azioni intraprese dalla madre al fine di allontanare fisicamente e psicologicamente il figlio dal genitore. Si va dalla calunnia diretta a quella più subdola, da un comportamento teso a sminuire la figura paterna agli occhi del bambino alla denuncia di abuso sessuale, dall’escludere il padre dal contatto con le persone, come i professionisti, ai quali la madre si rivolge per portare a buon fine i suoi piani, alla giustificazione del comportamento alienante come necessario per il bene al bambino che secondo la madre (e chi meglio di lei lo può sapere) vive il padre come stressante. Ostacolare il rapporto padre-figlio, impedire la continuità del rapporto affettivo con il genitore significa introdurre un elemento di grave disturbo per lo sviluppo psico-fisico del minore. La madre affetta dalla sindrome della “Madre Malevola” agisce, in pratica, mettendo in atto una sorta di boicottaggio fisico (ponendo ostacoli agli incontri) e psicologico (denigrando la figura paterna) quasi impossibile da contrastare e talvolta da provare; soprattutto se si considera che il rapporto del genitore affidatario è praticamente quotidiano ed esclusivo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La sentenza Cass. pen., sez. III, n.121/07 fa esplicito richiamo alla necessità di considerare le “dinamiche parentali” laddove afferma che soprattutto nei casi di presunto abuso intrafamiliare e’ necessario che il perito incaricato della valutazione sia consapevole della possibilità che le accuse di abuso sessuale rivolte ad uno dei due genitori, solitamente il padre, possano essere il frutto e l’espressione dell’accesa conflittualità genitoriale nella quale il minore è chiamato – anche attraverso manovre e istanze inconsapevoli agli stessi protagonisti – a schierarsi al fianco di uno dei due. Sono questi i casi delle cosiddette Sindrome da Alienazione Parentale o della Madre Malevola, due patologie relazionali che possono presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali a causa di un grave fraintendimento della realtà. In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una co-costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni - la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del fattoide, ovvero ad una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo. Analizzando questa sindrome, possiamo affermare che anche l’avvocato che si occupa di famiglia e minori può essere vittima di un inganno o essere oggetto di manipolazioni.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;E allora qual è la funzione dell’avvocato tra i doveri deontologici e le ipotesi di inganno? Uno dei doveri deontologici importanti è legato alla formazione specialistica e multidisciplinare che gli consenta di sospettare, e quindi approfondire alcune dinamiche,( anche a mezzo di altre figure professionali), che come abbiamo visto sono patologiche ma assolutamente ben celate. Un altro dovere deontologico è quello di collaborare con glia altri operatori, al fine di giungere a quella verità che consenta non solo una effettiva tutela del minore, ma anche un possibile recupero del soggetto abusante che evidentemente abbisogna di un sostegno psico-terapeutico. Un buon avvocato è tenuto ad agire sempre e direttamente nell’interesse del cliente, ma la sua competenza tecnica, specifica e multidisciplinare, deve non solo garantire e tutelare il diritto del minore, ma deve, altresì, allontanare il rischio di strumentalizzazioni da parte del cliente, cui conseguirebbe un pregiudizio per minore stesso.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;L’avvocato specializzato, che sente su di se’ anche un ruolo sociale, non avrà una visione miope, ma una visione globale che, terrà conto di tante variabili, a volte sfumature, utili alla ricerca della verità. Dobbiamo tendere ad una verità che non sia solo una verità processuale. Nietzshe diceva: tutti abbiamo paura della verità” ….. “errore non è cecità, ma viltà; ogni progresso, ogni passo innanzi nel cammino verso la conoscenza è frutto del coraggio” e questo deve essere segno indicatore di un avvocato responsabile, che grazie alla sua competenza può evitare di essere al servizio di chicchessia. Questo forse permetterà a tanti minori, di uscire dal tunnel o, di intravedere alla fine una luce, che non rappresenti, però, l’ennesimo treno in arrivo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;1a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html"&gt;Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_17.html"&gt;I sintomi - Le conseguenze - Le terapie&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_8108.html"&gt;PAS e normativa italiana  Le false denunce&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-5035895866868879404?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/5035895866868879404/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_2614.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5035895866868879404'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/5035895866868879404'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_2614.html' title='Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 4a e ultima PARTE'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s72-c/divorcepic_int.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-404237429710653931</id><published>2009-11-17T08:13:00.000-08:00</published><updated>2009-12-23T14:55:12.062-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='documenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='pas'/><title type='text'>Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 3a PARTE</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s1600/divorcepic_int.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s320/divorcepic_int.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3a PARTE &lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;3a PARTE - PAS e normativa italiana - Le false denunce&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;PAS e normativa italiana&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Con la legge 54/2006 composta da cinque articoli, il legislatore ha rivoluzionato il diritto di famiglia introducendo il principio della ‘condivisione genitoriale’, che vede gli operatori del settore impegnati nell’affrontare problematiche che oltre al mondo del diritto, coinvolgono principi etici, sociali e culturali relativi alla posizione del minore nella famiglia e nella società in cui vive. L’innovazione maggiormente evidente riguarda il richiamo dell’opinione pubblica al rispetto di un’eguaglianza sostanziale tra i genitori anche quando la conflittualità e le tensioni agiscono come spinte divergenti, pregiudicando la posizione dei minori che ne sono coinvolti. Il messaggio sotteso è che soltanto il rispetto di una totale par condicio nei confronti del figlio possa salvaguardare il diritto del minore a vedere rispettato, nel caso di separazione tra i genitori, il miglior rapporto possibile con ciascuno di essi (oltre che con i parenti di entrambi i rami). Si tratta di un principio che è stato giusto ribadire perchè troppe volte disatteso dalle parti in conflitto. Inoltre il nuovo scenario si dimostra non soltanto rispondente all’evoluzione del nostro tessuto sociale, ma si allinea altresì con la normativa europea che già da tempo aveva indicato che l’autorità parentale debba continuare ad essere esercitata dal padre e dalla madre anche dopo la separazione e che ciascuno dei genitori debba assumere l’impegno di coltivare le relazioni personali del minore con l’altro genitore anche in condizioni di separazione.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Quanto all’operatività di questi principi, spetterà al Giudice emanare i provvedimenti che siano maggiormente rispondenti all’interesse del minore, fermo restando, tuttavia, che l’affidamento “condiviso” deve ormai ritenersi la soluzione prescelta dal legislatore come regola generale, e dunque prioritaria rispetto all’affidamento monogenitoriale. Nel rispetto di questa prescrizione di base, il genitore che si oppone all’affidamento condiviso deve fornire elementi validi, requisito che di norma si verifica attraverso una consulenza tecnica d’ufficio che coinvolgerà genitori e figli. Questa è la teoria. La pratica è un’altra cosa. Questa legge offre una “visione ottimistica” della separazione, almeno per quanto concerne l’aspettativa di genitori ancora in grado di prendere decisioni razionali e rispettose dei diritti dei figli quando la separazione mette in gioco meccanismi ostativi che rendono difficile differenziare i problemi legati alla conflittualità della coppia da quelli relativi al proprio ruolo di genitori responsabili. L’esperienza giudiziaria e clinica mostra una realtà diversa, dove prevale un clima di odio e rivendicazioni che impedisce l’apertura psicologica necessaria per dare un senso non distruttivo alla fine del matrimonio. La nuova normativa che impone come regola generale l’affidamento bigenitoriale ha imposto anche un cambiamento delle armi e del clima della belligeranza tra i coniugi dal momento che le ragioni prima sufficienti ad assicurare l’affidamento esclusivo della prole (e degli annessi e connessi) adesso non bastano più.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Da qui l’escalation della conflittualità, l’inasprimento del clima della separazione e del ricorso a più radicali ‘mezzi di contrasto’ che, se necessario, possono arrivare anche alla falsa accusa di abuso sessuale sul figlio. In altri termini, il momento della separazione può essere utilizzato dagli ex coniugi per mettere in atto una serie di violenze, estorsioni e ritorsioni reciproche che azzerano l’intento ‘risanante’ della legge sull’affidamento condiviso. Secondo alcuni autori la PAS potrebbe addirittura essere definita una ‘patologia iurigena’, cioè una conseguenza paradossale, un effetto secondario del contesto giudiziario nella gestione della conflittualità familiare. Che il più delle volte il ricorso alla PAS sia strumentale lo si desume dal fatto che il genitore che la invoca, normalmente, non verbalizza direttamente e apertamente le riserve che ha nei confronti dell'altro genitore, non si rivolge a consulenti o a terapeuti per trovare una via di uscita, rifiuta gli incontri e discussioni che permetterebbero una risoluzione dei problemi o una soluzione per liberare il bambino dal conflitto di lealtà, vengono rifiutati anche incontri assistiti da personale professionale. Il genitore manipolatore persegue lo scopo di distruggere il rapporto tra il bambino e l'altro genitore, perciò non mostra nessuno interesse a collaborare con professionisti per la risoluzione dei problemi; anzi, al contrario, fa parte della sua strategia portare dalla sua parte l'operatore. Non è raro che cerchi di influenzare le modalità di comportamento e le procedure degli assistenti sociali e periti. Per esempio, rifiuta la partecipazione al colloquio con l'altro genitore o insiste per essere presente durante gli incontri tra l'altro genitore ed il bambino. In entrambi i casi all'esperto vengono tolte le fonti di informazione più preziose perchè nel primo caso diventa impossibile osservare il rapporto tra i due genitori, nel secondo, l'interazione tra bambino e genitore rifiutato in assenza del genitore manipolatore.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Esperti che resistono ai tentativi di manipolazione vengono declassificati o rifiutati con la giustificazione che l'assistente sociale non ha capito la personalità del genitore ‘cattivo’, non ha capito i suoi trucchi, si è fatto manipolare. Questa è la reazione abituale quando i risultati della perizia non soddisfano le sue aspettative e se non si possono interrompere i contatti con i periti, vengono perseguiti con ricorsi di servizio al fine di farli sostituire. Il contesto giuridico italiano, se solo si consideri che la sindrome da alienazione genitoriale è un disturbo che insorge essenzialmente nel caso di controversie per l’affidamento dei figli si presenta quindi come un terreno ideale per alimentare la conflittualità, dal momento che, come osserva Gulotta, invece di proporre soluzioni impostate sul ‘sistema famiglia’ con al centro l’interesse del minore, avanza rimedi per i singoli protagonisti della vicenda. E’ in questo scenario che si sviluppa questa Sindrome, un comportamento, per alcuni, al limite del patologico, per altri, patologico, finalizzato ad aumentare la probabilità di vedersi affidare il figlio minorenne secondo una modalità esclusiva che aliena, di fatto, l’altro genitore dalla vita del figlio.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;Le false denunce&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sul problema delle false denunce esiste una vasta letteratura che è concorde nel ritenere che questo preoccupante fenomeno aumenterebbe nel corso di dispute legali per divorzio e affidamento dei figli, quando motivi di risentimento nei confronti dell’altro coniuge o dinamiche intersoggettive disturbate possono portare a sviluppare fantasie di alterato rapporto genitoriale che possono arrivare fino all’accusa di abuso per colpevolizzare l’ex compagno e ottenere così l’affidamento del figlio. Queste situazioni rappresenterebbero il campo elettivo di manifestazione della Parental Alienation Syndrome che vede come parti attive il bambino ed il genitore ‘alienante’,sul quale il piccolo concentra tutte le proprie energie psichiche mentre la vittima è il genitore indebitamente accusato. Come spiega la teoria, in queste situazioni l’accusante ‘programma’ il figlio inducendolo a dare corpo a false accuse di maltrattamento o, nei casi più gravi, di natura sessuale, in ciò facilitato dall’autonoma capacità del bambino di generare fantasie sessuali, dalla sua elevata suggestionabilità, dalla molteplicità delle informazioni a disposizione (TV,film, fumetti ecc.) che permettono al bambino di acquisire o approfondire conoscenze sul sesso senza bisogno di averne esperienza diretta.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si dovrebbe quindi essere prudenti nell’accettazione di una accusa, a maggior ragione se presentata in concomitanza di una crisi coniugale, se i disturbi del figlio vengono unicamente descritti dal genitore, se il bambino lancia accuse colleriche prive di un riscontro emotivo, se si mostra preoccupato riguardo al sesso,senza però manifestazioni ansiose, depressive o regressive o,infine, quando parla dell’abuso soltanto su sollecitazione del genitore ‘alienante’ dal quale ricerca una conferma al proprio racconto. Il problema sicuramente più serio è lo psichismo del bambino, tanto più indifferenziato quanto più è piccolo, insieme alla notevole capacità immaginativa.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;L’organizzazione egocentrica delle strutture cognitive ed espressive, tipica dell’età prescolare, gli impedisce di operare distinzioni fra reale ed immaginario, tra mondo interno ed esterno, con un’elevata probabilità che, raccontando un determinato fatto, mescoli liberamente e imprevedibilmente elementi fantastici e dati oggettivi. Dall’inizio dell’età scolare fino alla pre- adolescenza, questo egocentrismo cede lentamente il passo al ‘pensiero operativo’ di Piaget, con una sempre più raffinata capacità di discernimento e capacità di agire autonomamente senza essere influenzato dalla volontà di altri, agendo quindi attivamente sui propri processi mentali indirizzandoli e finalizzandoli in base a ben precisi scopi, anche se questi ultimi non sono sempre immediati e materiali. Sebbene la questione della fabulazione sembra praticamente superata, può però subentrare la problematica dell’interpretazione della realtà, se non addirittura la menzogna consapevole.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Una falsa denuncia può, quindi, sorgere nella mente del minore per meccanismi non coscienti, quando, per la sua età, non è in grado di distinguere tra fantasia e realtà, oppure quando presenta idee deliranti di carattere sessuale, o quando interpreta erroneamente un fatto o le domande dell’adulto, o quando colma vuoti di memoria con informazioni che ne possano dare un senso. Un bambino in età prescolare può però poi fornire false denunce di abuso subite da un genitore o perché suggestionato dall’altro genitore, o perché, trovandosi nello stadio edipico, può tendere ad interpretare erroneamente le cure del genitore, o perché i suoi processi di pensiero sono confusi dalla prevalenza del processo primario o perché può essere investito dalle identificazioni proiettive del genitore dominante nella sua cura e custodia.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Altre volte, invece, una falsa accusa può sorgere nella mente del bambino per meccanismi coscienti, quando già conosce il significato della menzogna e la costruisce in seguito a frustrazioni o disappunto, da cui la necessità di cercare di comprendere se abbia eventuali motivi relazionali per mentire. Fra questi si può innanzitutto citare la disperazione del minore che, attraverso la menzogna, cerca di uscire da una difficile situazione familiare, situazione in cui può anche subire la forzatura da parte del genitore che ha eventualmente chiesto la separazione. L’esistenza dall’infanzia fino alla pre-adolescenza, di una correlazione tra livello di maturazione del minore e la qualità affettiva dell’ambiente familiare, in condizioni di crisi familiare, può rendere difficile per il bambino elaborare propri punti di vista e proprie scelte sia per l’ansia che la situazione di fragilità familiare gli procura, sia per il timore di perdere appoggi e punti di riferimento già molto precari. Infatti, in queste situazioni conflittuali,il minore può essere indotto a dichiarazioni non veritiere, perché diviene un ‘intermediario trasparente’ tra i coniugi, manipolato o suggestionato dal genitore che può aver sviluppato una fantasia di abuso, e quindi può essere portato a mentire per lealtà, fornendo racconti precisi e dettagliati che rimangono identici anche con il passare del tempo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Va inoltre considerato che un bambino fra sei e nove anni, quando la competenza del giudizio morale non è ancora sufficientemente sviluppata, può facilmente giungere ad un uso strumentale ed egoistico delle proprie accresciute capacità mentali, giungendo a mentire unicamente per compiacere il genitore a cui è più legato e punire l’altro, fermamente convinto di aver agito giustamente. Il numero delle intenzionali false rivelazioni di abuso sessuale del minore sarebbe inoltre andato aumentando in relazione al grande risalto che i media danno al fenomeno, che favorisce una maggiore possibilità di elaborazione fantastica di informazioni non sufficientemente mediate dall’ambiente, fino ad arrivare a veri e propri fenomeni di ‘contagio di gruppo’. I bambini piccoli possono poi incorrere in menzogne deliberate quanto quelli più grandi, bugie create per ottenere qualche vantaggio personale, per risolvere un contenzioso affettivo con un genitore, attuando, una sorta di vendetta, o per coprire la loro vita sessuale. In queste situazioni i loro comportamenti sono guidati dall’immaginazione incontrollata, da una proiezione di pensieri e desideri fantasiosamente trasformati in realtà. Altre volte si può trattare di una vera e propria forma di ‘mitomania infantile’.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;1a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html"&gt;Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_17.html"&gt;I sintomi - Le conseguenze - Le terapie&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4a parte&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_2614.html"&gt;La PAS: i pro e i contro  Conclusioni&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-404237429710653931?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/404237429710653931/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_8108.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/404237429710653931'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/404237429710653931'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_8108.html' title='Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 3a PARTE'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s72-c/divorcepic_int.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-1059236820078857707</id><published>2009-11-17T08:05:00.000-08:00</published><updated>2009-12-23T14:55:24.469-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='documenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='pas'/><title type='text'>Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 2a PARTE</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s1600/divorcepic_int.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s320/divorcepic_int.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2a PARTE &lt;br /&gt;&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;2a PARTE - PAS: i sintomi, le conseguenze, le terapie&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;I sintomi&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La diagnosi di Pas si basa sulla osservazione di otto sintomi primari nel bambino:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1) Campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante verso l’altro genitore. Nella Pas il genitore programmante non solo non mette in discussione questa mancanza di rispetto, ma può arrivare a favorirla.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;2) Razionalizzazione debole dell’astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o anche solo superficiali.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;3) Mancanza di ambivalenza, ulteriore elemento sintomatico, per il quale il genitore rifiutato è descritto dal bambino come “tutto negativo “, mentre l’altro viene visto come “tutto positivo”.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;4) Il fenomeno del pensatore indipendente indica la determinazione del bambino ad affermare di essere una persona che sa pensare in modo indipendente, con la propria testa, e di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione senza influenza del genitore programmante.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;5) L’appoggio automatico al genitore alienante è una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante, in qualunque genere di conflitto si venga a creare.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;6) L’assenza di senso di colpa, da parte del bambino;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;7) Gli scenari presi a prestito sono affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente, come l’uso di parole o situazioni normalmente non conosciute da un bambino di quell’età per descrivere le colpe del genitore escluso.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;8) L’estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;LE CONSEGUENZE&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gardner affermava che l’instillazione incontrollata di PAS è una vera e propria forma di violenza emotiva, capace di produrre significative psicopatologie sia nel presente che nella vita futura dei bambini coinvolti.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;QUALI?&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;esame della realtà alterato;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;narcisismo;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;mancanza di rispetto per l’autorità, estesa anche a figure non genitoriali;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;paranoia;&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;psicopatologie legate all’identità di genere.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: large;"&gt;&lt;b&gt;LE TERAPIE&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Pas può presentarsi, nel momento diagnostico, con differenti livelli di gravità (lieve, moderato o grave). E’ responsabilità del terapeuta scegliere l’approccio adeguato e la potrà evolvere:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;a) nel senso risolutivo (scomparsa dei sintomi e remissione completa);&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;b) nel senso migliorativo (con sollievo sintomatologico e remissione parziale);&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;c) nel senso di una stabilizzazione (in costanza di gravità della sintomatologia;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;d) nel senso peggiorativo (aggravamento della patologia, fini allo stato di morte vivente della relazione tra genitore alienato e figlio).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Inutile affermare che la migliore terapia, risiede nella prevenzione. Si può affermare che, “è” l’attuale sistema sociale di gestione del conflitto coniugale a creare il problema, e che l’unica via d’uscita è entrare in una cultura della “condivisione della genitorialità”. Uscire da un sistema globale di antagonismi dove i figli vengono percepiti come non-persone, ma come mezzi per acquisire maggiore potere nel conflitto, oppure come strumento per dare sfogo e soddisfazione a sentimenti di rabbia e disagio propri della sola coppia coniugale. Come sottolineano Caffo. Camerini, Florit “Un ruolo di assoluta importanza nelle dinamiche conflittuali tra i genito­ri separati e, dunque, anche nell'eventualità dell'instaurarsi di false denun­ce è rivestito dai professionisti che, a vario titolo, entrano nelle questioni relative all'affidamento dei figli (consulenti tecnici, psicoterapeuti, avvoca­ti, magistrati, mediatori, educatori) e rischiano di colludere con il genitore alienante1”. Anche l'esperto incaricato della valutazione rischia di alimentare l'inte­resse di una delle parti e di esacerbare il conflitto tra i genitori a discapito del bambino. Per evitare di incorrere in questi errori, l'indagine deve essere condotta.... non attraverso la semplice correlazione tra l'ipotesi accusatoria e il sintomo osservato.” Per arrivare ad una corretta valutazione della situazione e’ necessario che l’esaminatore conduca una ricerca dettagliata per controllare a quale categoria appartengano le accuse del bambino, cioè, autentica PAS o autentica violenza e/o negligenza. In alcune situazioni questa differenziazione può non essere facile, specialmente quando vi e’ stata della violenza e/o negligenza sulla quale viene ‘costruita’ la PAS. Per questo motivo e’ spesso cruciale una indagine attenta per fare una diagnosi esatta.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Colloqui congiunti con tutte le parti in causa in tutte le combinazioni possibili di solito aiutano a scoprire la verità in situazioni del genere. E’ importante che chi conduce l’esame si renda conto che un genitore che inculca la PAS in un bambino commette una forma di violenza emozionale in quanto questa programmazione può produrre nel bambino non solo una alienazione permanente da un genitore affettuoso, ma anche turbe psichiatriche. Un genitore che programma sistematicamente e immotivatamente un bambino per spingerlo ad una condizione di continua denigrazione e rifiuto dell’altro genitore determina la rottura di un legame psicologico che potrebbe, nella maggioranza dei casi, rivelarsi di grande importanza per il bambino, nonostante la separazione o il divorzio dei genitori. I genitori che esibiscono questi comportamenti alienanti, rivelano un grave deficit nel loro ruolo genitoriale, un deficit che dovrebbe essere preso in seria considerazione dal tribunale nel decidere lo stato di primo affidatario. L’accusa di un genitore di violenza fisica e/o sessuale nei confronti di un bambino tende, comprensibilmente, ad essere considerata dal tribunale un valido motivo per assegnare la custodia al genitore che denuncia il fatto. In effetti, la violenza emozionale e’ molto più difficile da giudicare obbiettivamente, specialmente perché assume molte forme, spesso sottili e difficili da verificare in un tribunale. Non occorre sottolineare l’importanza, determinante, che in questi casi assume la scelta dell’esperto incaricato di effettuare questa valutazione.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il requisito che deve essere richiesto e attentamente verificato nel caso di affidamento di consulenze e perizie è quello della sua specifica e verificata competenza. Ma non si può dire che questo standard venga di norma applicato. A dispetto della complessità del compito l’esperienza giudiziaria spesso dimostra che il tribunale tende a prendere per buone valutazioni condotte senza la necessaria preparazione professionale con la conseguenza, certa, di contribuire ad una decisione non solo ingiusta ma pericolosamente contraria all’interesse del minore.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;1a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html"&gt;Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_8108.html"&gt;PAS e normativa italiana  Le false denunce&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4a parte&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_2614.html"&gt;La PAS: i pro e i contro  Conclusioni&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-1059236820078857707?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/1059236820078857707/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_17.html#comment-form' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1059236820078857707'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/1059236820078857707'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_17.html' title='Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 2a PARTE'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s72-c/divorcepic_int.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-8669205351515459928</id><published>2009-11-17T07:49:00.000-08:00</published><updated>2009-12-23T14:55:37.274-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='documenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='pas'/><title type='text'>Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 1a PARTE</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s1600/divorcepic_int.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s320/divorcepic_int.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Considerando che il numero di minori coinvolti nella separazione dei genitori [91.000 all'anno - Istat 2007] è in preoccupante e costante aumento, diventa indispensabile un'approfindita conoscenza da parte degli operatori delle patologie che più frequentemente si manifestano in ambito separativo. Tra queste la più rilevante è sicuramente la PAS o Sindrome di Alienazione Genitoriale. Pubblichiamo la relazione dell'avv. Kadia Di Cagno tenuta all'importante Convegno tenutosi a fine settembre 2009 a Foggia: PAS - Sindrome di Alienazione Genitoriale Intervento giuridico e psicologico.&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Riteniamo questo intervento molto importante essenzialmente per due motivi:&lt;br /&gt;- l'importanza del relatore (Vive Presidente della Camera Minorile di Bari)&lt;br /&gt;- il tema affrontato, poco riconosciuto in ambito giuridico&lt;br /&gt;- l'accento sul ruolo chiave dell'avvocato, ammettendo senza mezzi termini che spesso la costruzione dell'abuso avviene strumentalmente: "E’ inquietante l’eccessiva facilità con cui, in questi casi, ci si convince che di abuso si tratta solo perché di abuso si è cominciato a parlare, soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, trasformandosi, poi, in una vera e propria strategia legale." e di come in altri casi l'avvocato diventi alleato inconscio di un disegno vendicativo di uno dei due genitori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Divideremo in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;1a PARTE : Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’infanzia può essere abusata in molti modi, non necessariamente fisici o visibili. Sebbene l’abuso sessuale sia la forma più evidente di violenza, esiste una gamma svariata di comportamenti molto più subdoli e difficili da scoprire che, devastano il minore perché costituiscono un attacco destabilizzante alla personalità e, provocano gravi conseguenze sul processo di crescita. E’ difficile credere che tali condotte abbiano una matrice familiare, considerato che la famiglia dovrebbe rappresentare un ambito di potenziale protezione, essendo un sistema generato da vincoli di tipo affettivo, in cui agiscono o dovrebbero agire sentimenti positivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In realtà, la famiglia, può diventare un ambiente ostile e pericoloso per l’integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte, spesso minori. Se analizziamo un momento patologico della vita della famiglia, cioè la crisi della”coppia coniugale”, in molti casi verificheremo l’insorgere del “conflitto genitoriale”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo le statistiche, ogni anno 70.000 bambini entrano nel tunnel della conflittualità coniugale e giuridica. Basti pensare all’aumento sia di false accuse ai padri per violenze ai minori, spesso strumentali alla richiesta della decadenza della potestà genitoriale, sia all’impressionante prodursi di gesti sempre più vicini alla follia da parte di genitori coinvolti in aspre conflittualità processuali. E’ inquietante l’eccessiva facilità con cui, in questi casi, ci si convince che di abuso si tratta solo perché di abuso si è cominciato a parlare, soprattutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, trasformandosi, poi, in una vera e propria strategia legale. Oggi, è importante parlarne, perché incombe il tremendo rischio di una “normalizzazione della cultura del conflitto e della mistificazione dei bisogni affettivi”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A questo proposito, analizzeremo la &lt;b&gt;Sindrome da alienazione genitoriale&lt;/b&gt;, che costituisce un valido modello di genitore distruttivo, il quale rende quel tunnel una strada senza uscita, una vera e propria trappola in cui i figli diventano ostaggi. La Sindrome di alienazione genitoriale o PAS, dall’acronimo di Parental Alienation Syndrome, descritta e sistematizzata per primo da Richard Gardner, è una delle più gravi patologie da separazione, un disturbo psicologico che può insorgere nei figli, a seguito del loro coinvolgimento in separazioni conflittuali, non appropriatamente mediate. Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienante) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di “lavaggio del cervello” o “programmazione”, poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. E’ proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di &lt;b&gt;PAS&lt;/b&gt;. In presenza di reali abusi o trascuratezza, detta diagnosi non è applicabile.&lt;br /&gt;La Pas è prodotta da una programmazione dei figli da parte di un genitore patologico (alienante), un sistematico lavaggio del cervello che porta i figli a perdere il contatto con la realtà degli affetti e ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l’altro genitore (alienato). Le tecniche di programmazione prevedono l’uso di espressioni: denigratorie riferite all’altro genitore; false accuse di trascuratezza; false accuse di violenza o abuso anche sessuale; costruzione di una realtà virtuale familiare di terrore e vessazione. Tutto ciò genera nei figli profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio verso il genitore alienato, quindi si alleano con il genitore “sofferente” e si mostrano contagiati da questa sofferenza, esprimendo in modo apparentemente autonomo astio, disprezzo e denigrazione contro il genitore alienato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_17.html"&gt;I sintomi - Le conseguenze - Le terapie&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3a parte:&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_8108.html"&gt;PAS e normativa italiana  Le false denunce&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4a parte&lt;br /&gt;&lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas_2614.html"&gt;La PAS: i pro e i contro  Conclusioni&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-8669205351515459928?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/8669205351515459928/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8669205351515459928'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/8669205351515459928'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/sindrome-alienazione-genitoriale-pas.html' title='Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 1a PARTE'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwLFze08NII/AAAAAAAABTA/Mcev2T7PNYs/s72-c/divorcepic_int.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-97857303499827562</id><published>2009-11-17T00:45:00.000-08:00</published><updated>2009-11-17T00:48:38.343-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='tribunali'/><title type='text'>La Cassazione conferma: il trasferimento arbitrario del genitore affidatario è reato</title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwJijQ9bwvI/AAAAAAAABS4/otsbl3BvM90/s1600/cassazione3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwJijQ9bwvI/AAAAAAAABS4/otsbl3BvM90/s320/cassazione3.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Continua la linea dura dei tribunali contro l'allontanamento dei figli dall'altro genitore ad opera del genitore affidatario. Dopo le sentenze di quest'estate sempre nella stessa direzione (delle quali abbiamo parlato in questo &lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/07/arrivano-i-primi-no-dei-tribunali-ai.html"&gt;articolo&lt;/a&gt;) si è di recente pronunciata la Cassazione affermando che commette reato l'ex moglie che allontana il figlio minore &lt;span id="fullpost"&gt;dal padre, anche qualora ella sia affidataria del figlio, anche nel caso in cui abbia comunicato all'ex dove si trova e nonostante abbia fatto sì che il minore abbia mantenuto costanti rapporti telefonici con il padre. &lt;br /&gt;La Cassazione ha ribadito la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava nei confronti di una madre affidataria le accuse di aver sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo, portandolo in Sardegna (“luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo”). Infatti, dice ancora la Cassazione “il ruolo di genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie” (sentenza n. 42370 del 4 novembre 2009).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E ancora “Risponde del delitto di &lt;b&gt;sottrazione di persona incapace&lt;/b&gt; (art. 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesti dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma”. Si legge ancora “ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sè contro la volontà dell'altro genitore”.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-97857303499827562?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/97857303499827562/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/reato-trasferimento-affidatario.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/97857303499827562'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/97857303499827562'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/reato-trasferimento-affidatario.html' title='La Cassazione conferma: il trasferimento arbitrario del genitore affidatario è reato'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwJijQ9bwvI/AAAAAAAABS4/otsbl3BvM90/s72-c/cassazione3.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-2326136546417015249</id><published>2009-11-16T03:57:00.000-08:00</published><updated>2009-12-03T02:20:52.844-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>Psicosi pedofilia e separazioni: tra false accuse, mostri presunti, business e danni sui bambini</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwE7xDarwEI/AAAAAAAABSw/9W0kDM8WD0U/s1600/presuntocolpevole.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwE7xDarwEI/AAAAAAAABSw/9W0kDM8WD0U/s200/presuntocolpevole.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Che quello separazioni sia un mondo fatto di ripicche e vendette tra adulti sulla pelle dei bambini è un fatto noto, come altrettanto noto è che diventa un luogo di anarchia giuridica e morale, tra leggi inapplicate, buchi legislativi, palestra di conflitti e di accuse inventate. Proprio sulla deriva di questo ultimo aspetto è di recente uscito un libro ad opera del criminologo Luca Steffenoni, del quale riportiamo alcuni stralci di recensioni e un video.&lt;br /&gt;(sul fenomeno delle false accuse strumentali di violenza nelle separazioni abbiamo anche parlato in altro &lt;a href="http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/02/il-pm-carmen-pugliese-svela-la-verita.html"&gt;articolo&lt;/a&gt;)&lt;span id="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwE7lpfX90I/AAAAAAAABSo/15o6AKhn1kg/s1600/steffenoni.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwE7lpfX90I/AAAAAAAABSo/15o6AKhn1kg/s320/steffenoni.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;L'autore&lt;/b&gt;: Luca Steffenoni, criminologo e scrittore, svolge la sua attività di studioso e consulente in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e comunitarie. Libero professionista, partecipa a ricerche della Comunità Europea nel campo della prevenzione, della vittimologia, dei flussi migratori e della recidiva dei padri incestuosi. Si è occupato tra l’altro di linguaggio e di comunicazione del messaggio preventivo per campagne di sensibilizzazione sociale nei paesi europei ed è consulente per autori che si cimentano nell’ambito letterario a sfondo criminologico.&lt;br /&gt;E’ stato direttore del Centro di ricerca e counseling Psicologia e Benessere. E’ stato redattore della rivista Delitti &amp;amp; Misteri, insieme a molti dei più interessanti tra gli scrittori noir e giallisti italiani (tra gli altri Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli e Massimo Carlotto) dove ha scritto di delitti classici e di numerosi temi di attualità criminale.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Il sito &lt;/b&gt;dell'autore: &lt;a href="http://www.lucasteffenoni.com/"&gt;www.lucasteffenoni.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Il libro&lt;/b&gt;: Presunto colpevole. La fobia del sesso e i troppi casi di malagiustizia (ed. Chiarelettere)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;Recensioni:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;small&gt;da &lt;b&gt;Libero&lt;/b&gt; - Lucia Esposito&lt;/small&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;Può capitare a chiunque di svegliarsi e scoprire di essere diventato un mostro. Succede che un giorno, all’improvviso, tutto quello che avevi fino alla sera prima –la famiglia, gli amici, il lavoro– si trasforma in un grande buco nero che ti ingoia e ti cancella. Non esisti più. L’accusa di aver molestato un minore è più di una condanna penale. E una sentenza di morte. Il criminologo Luca Steffenoni ha scritto un libro (“Presunto colpevole”, edito da Chiarelettere) che tutti – insegnanti, giudici, psicologi e genitori – dovrebbero leggere per cambiare prospettiva e vedere cosa c’ è dietro l’allarme pedofilia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un libro che squarcia il silenzio e parla dell’interesse economico mascherato dall’ amore per i più piccoli di molte associazioni. Enti. Istituti ed esperti. Ci sono bambini strappati alle famiglie che diventano adulti negli orfanotrofi, un sistema giudiziario che non funziona, insegnanti che finiscono in carcere vittime di psicosi collettive, uomini sbattuti in cella solo sulla base di perizie psicologiche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E perfino di sogni. Com’è successo a don Giorgio Carli, condannato a sette anni e sette mesi dalla Corte d’appello di Bolzano dopo un processo basato sull’ attività onirica della donna che lo aveva denunciato. Incriminato perché uno psicoterapeuta aveva interpretato i sogni della vittima. Ci sono tante storie cominciate con un’accusa di molestie sessuale, continuate con una condanna e terminate con  un’assoluzione troppo spesso tardiva. Vite annientate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Basta poco per far scattare una denuncia. Salvatore Lucanto ha passato due anni e mezzo in carcere per aver violentato la figlia e la cugina. Poi è stato assolto. L’accusa, che si basava sui disegni fatti dalla figlia davanti alla psicologa, cadde quando divennero chiari i metodi utilizzati per ottenere le prove: «La signora mi ha detto che devo disegnare un fantasma e chiamarlo pisello», aveva dichiarato la bambina all’uscita dell’audizione protetta. Un altro imputato è riuscito a salvarsi da un’accusa rivelatasi falsa solo perché aveva avuto l’idea originale di farsi tatuare il pene con un’immagine che la presunta abusata non ha saputo descrivere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La situazione peggiora quando, nel ’96, cambia la legge sulla violenza sessuale e viene introdotta una norma che disciplina gli atti (come le molestie e tutte quelle azioni in cui non c’è contatto genitale) che rischiavano di restare esclusi dal reato di violenza. ‘Ma è atto sessuale lasciare in mutande i bimbi che si sono bagnati durante una festa? Fare il bidet ai figli? Osservare le parti intime se necessitano di cure? Fare la doccia con il proprio bimbo? «Eppure», scrive Steffenoni, «tutti questi fatti sono entrati nei processi come sintomo di abuso e ritenuti spesso sufficienti a giustificare condanne o l’allontanamento dei piccoli dai propri genitori». Nei processi si parte dal presupposto che i bambini raccontano sempre la verità, ma spesso le loro testimonianze sono confuse e condizionate dalle domande degli psicologi che stanno sempre più assumendo il ruolo di poliziotti. Il criminologo parte da un dato: ogni anno arrivano 5 mila denunce da parte di scuole, centri d’ascolto, servizi sociali e Asl. I casi concreti sono 845. Significa che una buona fetta delle segnalazioni si rivelano se non false, almeno fantasiose. Sovente frutto di psicosi o di vendette contro l’ex coniuge. Chi viene accusato ha poche possibilità di difesa e il processo ha quasi sempre un esito scontato. È l’accusato che deve dimostrare la propria innocenza, non l’accusa che deve portare elementi certi. Meglio essere arrestati per omicidio: l’indulto si applica a chi uccide un bimbo ma non a chi è accusato di averlo palpeggiato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sullo sfondo di “Presunto colpevole”, tutte le storie di bimbi sottratti, di papà ingiustamente condannati, c’è l’inquietante cornice entro cui si muovono i procedimenti giudiziari per abusi sessuali: il cosiddetto “sistema antiabusi”, un mondo autoreferenziale, fatto di consulenti, psicologi, esperti. Spesso improvvisati, centri di assistenza ai quali compete la prima e anche l’ultima parola nei procedimenti giudiziari. Ci sono tra i 26mila e i 28mila bambini che vivono negli istituti fino alla maggiore età. Strappati alle famiglie per mille cause: perfino l’indigenza di genitori affettuosi e premurosi diventa un  buon motivo per portare via i piccoli. Stato, Regioni, Province e Comuni danno finanziamenti per circa 200 euro al giorno per ogni bimbo. Per un totale di 1898 milioni di euro all’anno. Ogni bimbo in istituto costa 75mila euro all’anno. Siamo sicuri che questi istituti facciano solo sempre l’interesse dei piccolini? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;small&gt;Da &lt;b&gt;Il secolo d'Italia&lt;/b&gt; - di Massimiliano Griner&lt;/small&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;Fino agli anni novanta, racconta Steffenoni, la pedofilia veniva combattuta con i vecchi, cari metodi tradizionali: intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestro di pubblicazioni oscene, pedinamenti di sospetti. Metodi lenti, costosi, ma molto efficaci. Inchiodati da prove irrefutabili – come l’imprenditore triestino Moncini, beccato dal FBI all’aeroporto di Manhattan dopo un intenso scambio di telefonate con un agente infiltrato – i pedofili finivano dritti in galera dopo un semplice, regolare processo. Erano soggetti pericolosi, ma nessuno li considerava come accade oggi diabolicamente astuti, imprendibili e dotati di coperture che li ponevano al di là della legge e di ogni prevenzione.&lt;br /&gt;Poi, la svolta. Aiutata anche da un crollo della natalità, che rende i bambini rari, e quindi talmente preziosi da essere soffocati di attenzioni dai genitori. Nel 1996 il codice penale vede giustamente aumentare i suoi articoli, perché dopo decenni, si riesce a far passare il concetto che la violenza carnale non è un banale delitto contro la morale, ma un reato contro la persona, e che compiere atti sessuali con minori di quattordici anni è sempre un reato. Peccato che poi la legge, nella sua stringata ambiguità, non precisi cosa si intenda con “atti sessuali”. L’ambiguità ha lasciato che nella prassi giuridica entrasse in gioco il concetto di “abuso”, semanticamente ancora più vasto e di definizione ancora più equivoca e incerta. Quando poi dagli abusi l’attenzione si è spostata ai loro sintomi, ancora più fumosi, la frittata era fatta. La lotta alla pedofilia era diventata campo d’azione degli psicologi, i soli abilitati nel delicato compito di scrutare nella psiche delle piccole vittime, alla ricerca del “rimosso”. Neanche a farlo apposta, quello scorcio di anni ’90 è anche il periodo in cui la corporazione degli psicologi riesce ad allargare legalmente le proprie fila, riconoscendo come professionisti della psiche anche individui privi di requisiti professionali adeguati. E questo trascurando che la psicologia non è una scienza esatta, né vuole esserlo.&lt;br /&gt;È comunque in questa classe di candidati alla disoccupazione intellettuale che si andrà ad attingere per formare esperti nell’arte di decifrare le labili tracce lasciate dagli abusi. Compito delicato, tale da richiedere un esperto competente, in modo che il minore non patisca ulteriori sofferenze. Peccato che spesso si traduca nel forzare i bambini a dichiarare ciò che ci si aspetta da loro, spesso in cambio della promessa di rivedere il genitore da cui sono stati divisi.&lt;br /&gt;Intanto in campo appariva una nuova figura di pedofilo: scaltro, diabolico, sinuoso, capace di nascondersi nella società senza lasciare tracce delle sue losche azioni, neanche fosse Fantomas. Così, mentre l’isteria cresceva, la sommatoria di ambiguità e sciatteria generava procedure che avrebbero impressionato Kafka. «Tanto la fase inquirente quanto quella del giudizio – scrive Steffanoni – si sono trasformate nel regno dell’aleatorio se non del surreale, dove tutto e il suo contrario può essere affermato.» Caduto il discrimine secondo cui solo ciò che è falsificabile ha valore scientifico, ogni cosa e il suo contrario può costituire un capo d’accusa. «Il bambino accusa l’adulto? Dunque è stato abusato. Non lo accusa? Ha paura, vuole difenderlo, vuole rimuovere l’abuso. Non ricorda gli eventi e si contraddice? Normale, dimenticanze da shock per il trauma subito. Ricorda meticolosamente ogni particolare, tanto da sospettare che sia stato “preparato” un po’ troppo? I fatti d’abuso si fissano nel profondo della psiche e riemergono con precisione se sollecitati.» Se il caso più recente è quello dell’asilo di Rignano Flaminio, quello più eclatante ha avuto inizio qualche anno fa a Bolzano. Protagonista, il sacerdote quarantenne don Giorgio Carli, amatissimo dalla sua comunità, portato in tribunale da una ex parrocchiana ventottenne. L’accusa fa riferimento ad episodi che avrebbero avuto inizio quando la ragazza aveva nove anni, e si sarebbero protratti fino ai quindici. Tra altre pratiche innominabili, il sacerdote avrebbe costretto un altro ragazzino ad avere rapporti con lei, mentre filmava le scene indossando un paio di guanti neri. Il ragazzino, ormai diventato adulto, ha negato, ma inutilmente. In appello il sacerdote è stato condannato a oltre sette anni di carcere.&lt;br /&gt;Questa volta l’ipnosi – o più precisamente, la “distensione immaginativa”, come la chiamano i cosiddetti esperti –, non ha riportato alla luce episodi rimossi. Ad essere resuscitato dagli abissi della coscienza è stato un suo sogno. Nel sogno la ragazza si vedeva violentata da marocchini in un bar sulla cui insegna c’era scritto “San Giorgio”. Lo stesso nome del parroco che ha deciso di denunciare. «Quel sogno – ha scritto Ferdinando Camon, che si è interessato al caso con la sua consueta attenzione – è sembrato determinante. Ma se fosse determinante, sarebbe il primo caso in cui un colpevole risulterebbe incastrato da un sogno, o peggio, da una fantasia. È qui la rivoluzione: nell’attribuire al mondo dei sogni la funzione di garanzia sul mondo reale, tanto forte da reggere una condanna pesante.»&lt;br /&gt;Intanto le vittime di procedimenti imbastiti sul niente si moltiplicano, e quel che è peggio, sempre più famiglie vengono spezzate. Non di rado si arriva all’assurdo giuridico che il padre prosciolto da ogni accusa si veda negata la restituzione dei figli. Che di queste tragedie inutili sono quelli che pagano, con laceranti separazioni, il prezzo più alto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;small&gt;da &lt;b&gt;La Stampa&lt;/b&gt; - di Raggaella Silipo&lt;/small&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;«Questo libro nasce da un’esigenza morale» dice il criminologo Luca Steffenoni, autore di Presunto Colpevole. La fobia del sesso e i troppi casi di malagiustizia (appena uscito per Chiarelettere, pp.272, euro14). «In tanti anni di lavoro per i tribunali ho visto troppe accuse ingiuste di pedofilia, con soluzioni tardive e danni psicologici ed economici enormi: un abisso di errori e orrori giudiziari che mi hanno obbligato a far sentire la mia voce».&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il libro prova a raccontare quello che non vediamo. Una macchina burocratica che vale milioni di euro («ogni bambino sottratto alla famiglia paga lo stipendio a dieci tra psicologi e tecnici» dice Steffenoni). Un affare per associazioni, centri d’assistenza, consulenti, psicologi. E tante storie di affetti distrutti, di violenza psicologica (genitori divisi, bambini affidati, interrogatori infiniti).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;«La macchina della giustizia è sfuggita di mano a tutti-dice Steffenoni- I magistrati che si occupano di minori sono pochi, un mondo chiuso sorretto da un associazionismo a cui deve riscontro. Dall’altra parte c’è un clima emotivo e fanatico contro i pedofili. Ma il paradosso è che il vero pedofilo spesso sfugge alla giustizia o patteggia pene irrisorie». Se davvero l’interesse ultimo di tutti gli attori in causa è difendere i bambini, i fatti raccontati da Steffenoni documentano il contrario. «Bisogna bloccare la macchina. Basta errori, questo problema ci riguarda tutti».&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;small&gt;Da &lt;b&gt;ANSA&lt;/b&gt;&lt;/small&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;L'ultimo caso clamoroso&amp;nbsp;è stato quello dell'imprenditore di Guidonia arrestato in Brasile con l'accusa di essere un pedofilo per aver baciato sulla bocca la figlioletta. Dopo giorni di carcere, con il rischio di essere condannato fino a 15 anni,&amp;nbsp;è fortunatamente ritornato in libertà. Luca Steffenoni, criminologo, ha indagato il fenomeno della pedofilia e ha scoperto che anche in Italia sono moltissimi i casi di malagiustizia.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Un tema talmente delicato quello affrontato che l'editore ha ritenuto opportuno inserire una nota editoriale per spiegare che non si tratta di un libro sulla pedofilia ma sulla violenza sui bambini, anche su quella che spesso ruota attorno al cosidetto sistema antiabusi, per capire cosa c'è dentro e dietro l'allarme pedofilia e le vicende processuali.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L'autore ha preso in esame molti casi giudiziari e ha riscontrato che molto spesso i pubblici ministeri adottano una sorta di teorema: il bambino non mente mai. A questo proposito ha esaminato alcune inchieste del pm milanese Pietro Forno che ha sostenuto l'esistenza di due tipi di rivelazione: quella diretta e quella mascherata. La prima&amp;nbsp;è quella del bambino ormai adolescente che racconta i fatti, la seconda&amp;nbsp;è quella che si manifesta con un disagio psicologico. Secondo Steffenoni per un genitore accusato sarebbe meglio avere a che fare con la prima tipologia perché si tratterebbe di verificare l'attendibilità dell'accusa. In realtà, però, analizzando molti casi anche questa tipologia&amp;nbsp;è rischiosa perché spesso il minore prima accusa, poi ritratta, quindi racconta a metà e infine conferma la prima versione. Per molti pm, però, il minore racconta sempre la verità, anche davanti ad evidenti contraddizioni.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il libro prova a raccontare una macchina burocratica che vale milioni di euro. Un affare per molti: associazioni, centri di assistenza, consulenti, psicologi. Già all'atto della denuncia i bambini vengono portati via alla famiglia e in moltissime occasioni, come ha testimoniato Steffenoni, anche dopo l'assoluzione dei genitori rimangono nei centri protetti per anni. Le ragioni del libro - ha scritto in premessa l'autore - sono quelle di dare voce a chi non ne ha e non ne ha avuta ''stretto tra un'informazione che privilegia l'arresto e dimentica l'assoluzione e un'opinione pubblica che baratta le storture del sistema con l'illusoria convinzione che si tratti pur sempre di eccezioni''.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;b&gt;Aggiornamento:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Interessante recensione su: &lt;a href="http://www.legnostorto.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26722&amp;Itemid=29"&gt;www.legnostorto.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ecco alcuni passaggi:&lt;br /&gt;Il criminologo parte da un dato statistico inoppugnabile: ogni anno arrivano 5 mila denunce di pedofilia da parte di scuole, centri d’ascolto, servizi sociali e Asl. Tuttavia, i casi in cui si giunge ad una condanna sono in media annuale, dal 1996 (anno della nuova legge contro la violenza sessuale) circa 850: soltanto il 17% dei casi denunciati si risolve in una sentenza di colpevolezza. Esiste quindi una netta discrepanza fra il numero di denunce e quello di condanne, che induce a ritenere come la stragrande maggioranza dei casi presunti di pedofilia siano del tutto immaginari, frutto di psicosi o vendette private.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le cause delle false accuse di pedofilia sono essenzialmente due: psicosi ed interessi personali. Anzitutto, lo Steffenoni documenta una mentalità diffusa che tende a vedere una forma di abuso sessuale anche in gesti del tutto naturali e corretti (come lavare proprio figlio o baciarlo), e che conduce con sé determinate ossessioni basate su stereotipi, quali la nozione del “sacerdote pedofilo”. Statistiche erronee se non falsificate diffuse dai media ed un’attenzione morbosa riguardo a fatti di cronaca concernenti la pedofilia conducono ad un clima isterico, in cui è sufficiente un semplice sospetto od una voce per condurre ad una denuncia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inoltre, la grande maggioranza delle false accuse di pedofilia provengono da ex mogli e sono dovute a precisi interessi economici e familiari. Infatti, l’80% di tutte le denunce di pedofilia provengono dall’ex coniuge, quasi sempre la donna, e per di più, ad ulteriore testimonianza della loro inconsistenza, diventano operative soltanto dopo che un tribunale civile ha deciso provvedimenti giudicati dall’ex moglie quali insoddisfacenti. È quello che può accadere con l’affido condiviso o la somma fissata per l’assegno di mantenimento: per vendetta, o per meglio ottenere ciò che desidera, l’ex moglie, o talvolta sua madre, accusa l’ex marito di violenza sul figlio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le due cause scatenanti le false accuse di pedofilia, la psicosi e l’interesse personale, debbono la loro esistenza per la massima parte alle attività di associazioni ed autentiche alle lobbies “anti-abuso” ed “anti-violenza”. Esse contribuiscono a diffondere un timore irrazionale riguardante presunte violenze domestiche, ed assieme a promuovere una severità eccessiva e squilibrata nelle leggi e nei processi concernenti casi di violenza sessuale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La conseguenza di ciò è l’accettazione acritica da parte di larga parte della popolazione d’affermazioni infondate sulla diffusione massiccia della pedofilia, in realtà secondo Steffanoni molto più rara di quanto non sostengano allarmistiche ed interessate “statistiche” fornite da associazioni sedicenti “anti-violenza”, di scarso o nullo contenuto scientifico. Inoltre, a causa del clima formatosi e delle leggi vigenti, la facilità con cui le imputazioni sono credute, e la durezza con cui i presunti colpevoli sono perseguiti, rende agevole e proficuo rivolgere false accuse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le due cause scatenanti le false accuse di pedofilia, la psicosi e l’interesse personale, debbono la loro esistenza per la massima parte alle attività di associazioni ed autentiche alle lobbies “anti-abuso” ed “anti-violenza”. Esse contribuiscono a diffondere un timore irrazionale riguardante presunte violenze domestiche, ed assieme a promuovere una severità eccessiva e squilibrata nelle leggi e nei processi concernenti casi di violenza sessuale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Queste lobbies “anti-violenza” hanno una motivazione assieme ideologica ed economica nella promozione delle proprie attività. Da una parte, esse sono spesso fortemente condizionate dall’ideologia femminista e quindi dai suoi stereotipi sulla presunta brutalità maschile e dall’ossessione per i fenomeni di violenza domestica, che viene enfatizzata ben oltre la sua effettiva dimensione. Dall’altra, questa rete di centri di assistenza, società “no profit”, onlus, case di accoglienza ecc. traggono i loro finanziamenti, per intero od in misura essenziale, da enti pubblici. Tali associazioni ed istituti e le persone che vi lavorano hanno quindi interesse diretto a far sì che l’allarme sociale e l’attenzione giudiziaria verso la pedofilia permangano elevati, affinché l’afflusso di fondi prosegua. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando la denuncia per pedofilia perviene alla magistratura, una serie di fattori intervengono a distorcere il procedimento processuale ed a fare dell’imputato un “presunto colpevole”. In primo luogo, la legislazione nazionale in materia di violenza sessuale è formulata in maniera ambigua, cosicché l’abuso viene ad essere definito non oggettivamente (in relazione ad un fatto obiettivo) ma soggettivamente (in rapporto alla “sensazione” provata dalla presunta “vittima”). In altri termini, la legge italiana sullo stupro può essere interpretata ed applicata condannando per violenza carnale unicamente sulla base delle dichiarazioni della “vittima”, ed anche per gesti e comportamenti non attinenti direttamente alla sfera sessuale. La situazione è infatti peggiorata quando, nel 1996 è entrata in vigore la nuova legge sulla violenza sessuale, mediante l’introduzione di una norma che persegue atti in cui non esiste contatto genitale, espressa in termini vaghi e generici, tale da rendere qualificabile quale una “violenza” anche atti del tutto innocenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In secondo luogo, il sistema giudiziario è malamente organizzato nell’affrontare i casi di pedofilia. Si ha una sovrapposizione di competenze fra il tribunale dei minori ed il tribunale ordinario, con il prevalere del primo, l’accusa è molto avvantaggiata rispetto alla difesa (il pm appartiene egli stesso alla magistratura, il difensore invece è un avvocato), ed i consulenti ed i periti a cui si ricorre provengono dalle lobbies “anti-violenza” di cui si è detto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’esito di tutto ciò è che chi viene accusato ha scarse possibilità di difesa, cosicché il processo ha quasi sempre un esito scontato con la condanna dell’imputato. È infatti l’accusato che deve dimostrare la propria innocenza, non l’accusa che deve portare prove della sua colpevolezza, con il rovesciamento del classico e razionale principio giuridico della presunzione d’innocenza: senza prove contrarie, si è innocenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I processi spesso sono decisi unicamente sulla base di quanto sostengono i bambini, i quali sono oltretutto molto più vulnerabili degli adulti a svariate forme di pressione, compiute dalle varie parti coinvolte nel sostenere l’accusa. Il bimbo nel processo di pedofilia è sovente subornato da un parente, specialmente la madre, che vuole far condannare l’imputato e si serve della fiducia del figlio e dello strettissimo rapporto d’affetto per convincerlo a produrre affermazioni del cui significato effettivo può persino non essere consapevole. Tale plagio del minore può anche avvenire ad opera dello psicologo o dal “consulente” nominato dal tribunale, membro di una qualche associazione od onlus “anti-violenza”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le soluzioni proposte da Steffanoni sono articolate, e giustamente rivolte a ciascuno dei vari attori del processo sopra delineato. In primo luogo, egli suggerisce d’evitare la propagazione di un allarme sociale esagerato nei confronti della pedofilia, chiarendo come si tratti di un fenomeno molto meno diffuso di quanto comunemente non si creda. In secondo luogo, il criminologo propone un rapporto dei tribunali e delle autorità pubbliche ben diverso da quello attuale nei confronti delle varie associazioni, onlus, centri sedicenti “anti- violenza”, che risultano essere sovente ideologizzati ed economicamente interessati alla diffusione di un clima da “caccia alle streghe” riguardo alla pedofilia. In terzo luogo, risulta indispensabile ritornare al procedimento processuale classico, che si basa sulla coincidenza delle prove, abbandonando totalmente un’impostazione giuridica e magistratuale nella quale l’imputato è “presunto colpevole”, e che per di più si fonda su soggettivi e discutibili indizi di natura psicologica anziché su riscontri obiettivamente determinati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’insegnamento del libro di Steffenoni è persino paradossale. La pedofilia appare essere relativamente rara, mentre invece è molto più diffusa la violenza sui minori, e sugli adulti, provocata dalla lotta alla pedofilia stessa. L’idea di combattere la “violenza sessuale” finisce con il provocare un numero di vittime di violenza, giudiziaria in questo caso, molto superiore a quello degli stupri di bambini. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steffenoni su Antenna 3 Nord Est – Sapori Quotidiani&lt;br /&gt;&lt;object height="344" width="425"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M7L65MiN4nI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/M7L65MiN4nI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intervista di &lt;a href="http://www.ghigliottina.it/"&gt;Ghigliottina.it&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;object height="344" width="425"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oJcw4pHKSxQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/oJcw4pHKSxQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1174490388107793322-2326136546417015249?l=comunicazionecondiviso.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/feeds/2326136546417015249/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/psicosi-pedofilia-separazioni.html#comment-form' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2326136546417015249'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1174490388107793322/posts/default/2326136546417015249'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2009/11/psicosi-pedofilia-separazioni.html' title='Psicosi pedofilia e separazioni: tra false accuse, mostri presunti, business e danni sui bambini'/><author><name>Giorgiogal</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12301017300575041691</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='27' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SNe4W_kKl-I/AAAAAAAAA3Q/SqYJHE7Q4HA/S220/iosicilia.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/SwE7xDarwEI/AAAAAAAABSw/9W0kDM8WD0U/s72-c/presuntocolpevole.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1174490388107793322.post-3410032754164414953</id><published>2009-11-13T15:08:00.000-08:00</published><updated>2009-11-13T15:16:36.583-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='media'/><title type='text'>Giustizia e famiglia: quando i bambini vengono allontanati dai famigliari. Inchiesta di Panorama</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Sv3mvJRwznI/AAAAAAAABSg/_VdktAIYHqs/s1600-h/bimba-giustizia.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/_oqS7n0QEWXE/Sv3mvJRwznI/AAAAAAAABSg/_VdktAIYHqs/s400/bimba-giustizia.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;Mai come in questo periodo si è parlato del dramma dei bambini st
