GARANTIRE AI MINORI LA PRESENZA EQUILIBRATA DI CIASCUN GENITORE E' UN PRECISO DOVERE DELLO STATO.

LEGGE 54/2006 AFFIDO CONDIVISO "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi"

COSTITUZIONE ART 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso"

COSTITUZIONE ART 29 "Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi […] a garanzia dell'unità familiare"

COSTITUZIONE ART.30 "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche […] fuori del matrimonio"

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO "indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione"

PdL 2231/2007 introduce il principio della doppia residenza, affermando che "la nuova formulazione evidenzia la scelta a favore di due case, pur di continuare ad avere due genitori", e ancora: "un’accoglienza del nuovo indirizzo parziale e disomogenea pone l’Italia in serio imbarazzo di fronte al trend che si manifesta con sempre maggiore evidenza negli altri Paesi del mondo occidentale, nei quali i princìpi della bigenitorialità vengono affermati e applicati con sempre maggiore vigore e incisività. Si veda, ad esempio, il caso del Belgio dove, per iniziativa del vice Primo ministro Madame Onkelinx, socialista, è stato introdotto e privilegiato addirittura l’affidamento paritetico: legge 18 luglio 2006, basata sulla doppia residenza, ispirata agli stessi concetti della legge francese n. 305 del 4 marzo 2002, sulla résidence partagée (residenza alternata), ma più avanzata di questa, poiché prevede, in più, che i tempi di permanenza presso i due genitori siano equilibrati".

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14 ottobre 2009

Stereotipi di genere e genitorialità: come ci condizionano

Di solito siamo portati a considerare vittime degli stereotipi di genere le donne, ingabbiate in un pensiero sociale dominante fondamentalmente maschilista. In realtà non è sempre così. In certi ambiti, come quello genitoriale, a essere vittime degli stereotipi di genere sono più spesso gli uomini padri. Dopo aver letto l'articolo vi invitiamo a guardare il video in fondo alla pagina per capire di cosa stiamo parlando: nonostante sia tratto da un film commedia rende molto bene l'idea di stereotipo di genere e di come più o meno inconsciamente la società sia portata a considerare la cura dei bambini una "faccenda da donne".

Cos'è lo stereotipo
Lo stereotipo è un insieme di credenze, rappresentazioni ipersemplificate della realtà e opinioni rigidamente connesse tra di loro, che un gruppo sociale associa a un altro gruppo.
Il termine (dal greco stereòs=rigido e tòpos=impronta), viene introdotto per la prima volta nelle scienze sociali da Walter Lippmann nell’ambito di uno studio sui processi di formazione dell’opinione pubblica (1922). Secondo Lippmann il rapporto conoscitivo con la realtà esterna non è diretto, ma mediato dalle immagini mentali che di quella realtà ciascuno si forma. Tali immagini (gli stereotipi appunto) altro non sono se non delle semplificazioni grossolane e piuttosto rigide che il nostro intelletto costruisce quali “scorciatoie” per comprendere l’infinita complessità del mondo esterno. Proprio la rigidità intellettuale, la scarsa elasticità ci fa applicare le nostre mappe mentali alla realtà, ci fa ricorrere a luoghi comuni e opinioni non verificate. Quelle idee dure a morire: caratteristica degli stereotipi è infatti la loro persistenza anche attraverso le generazioni, quasi indifferente alla realtà che nel frattempo si evolve e modifica le condizioni in cui avevano avuto origine e senso.

Gli stereotipi di genere

Gli stereotipi di genere sono una sottoclasse degli stereotipi. Quando si associa, senza riflettere, una categoria o un comportamento a un genere, si ragiona utilizzando questo tipo di stereotipi. Gli esempi sembrerebbero banali, ma non è così, perché gli stereotipi non solo condizionano le idee di gruppi di individui, ma hanno anche conseguenze sul modo di agire e sulla società. Non è un caso se la maggior parte di noi associa un ingegnere o uno chef a un uomo, mentre secondo le nostre mappe mentali l’insegnante di scuola materna è una donna. Associazioni che nella nostra mente scattano automatiche e che quindi sono molto difficili da estirpare o cambiare. L’uso degli stereotipi di genere conduce infatti a una percezione rigida e distorta della realtà, che si basa su ciò che noi intendiamo per “femminile” e “maschile” e su ciò che ci aspettiamo dalle donne e dagli uomini. Si tratta di aspettative consolidate, e non messe in discussione, riguardo i ruoli che uomini e donne dovrebbero assumere, in qualità del loro essere biologicamente uomini o donne (stereotipi di genere)

19 agosto 2009

Il 28 Settembre la prima Festa Italiana della Paternità

Si svolgerà a Montichiari (prov. di Brescia) la prima Festa Italiana della Paternità e la seconda edizione del Convegno "Paternità come Valore per la Famiglia e per la Società".
Promosso dal Coordinamento Nazionale della Paternità (CNP), l'evento è sponsorizzato da un gruppo di imprenditori del Nord , sensibili ai temi della Paternità. E' il secondo appuntamento ( scadenza biennale) che si svolge sul tema della Peternità. Il primo si è avuto il 24 settembre 2007 ed ha visto una grande partecipazione di pubblico e di autorità.

L'intera giornata sarà dedicata ai temi della Paternità come valore per la Famiglia e per la Società, vista anche in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile (bullismo, alcool e droga) e sostegno alle politiche familiari e giovanili.


Sito ufficiale: www.festadellapaternita.blogspot.com


Sempre più spesso e da troppo tempo il ruolo paterno è strumentalmente escluso dai processi di insegnamento ed educazione dei figli, salvo poi lamentare e colpevolizzare la sua assenza quando accadono episodi di delinquenza giovanile legati a consumo di alcol e droga: nessun patto di Corresponsabilità tra Società e Famiglia, per arginare fenomeni di bullismo giovanile, potrà mai esserci senza la presenza autorevole del Padre, nella Famiglia, nella Scuola, nella Società.

La prima Festa Italiana della Paternità si svolgerà presso il Green Park Boschetti di Montichiari in provincia di Brescia, lunedì 28 settembre 2009.

La mattinata ed il pomeriggio saranno riservate alle Associazioni di Padri e Genitori Separati, Movimenti Maschili e Femminili mentre al pomeriggio si svolgerà, a partire dalle ore 18.00, il Convegno dal titolo: la Paternità è un valore per la Famiglia e per la Società.

Importanti presenze del mondo politico e culturale daranno uno spessore tutto particolare all'evento che già dalle prime battute organizzative si presenta come l'evento dell'anno.
Al termine della conferenza, il titolare della struttura offrirà la cena a tutti i partecipanti la manifestazione.

I primi di settembre sarà reso noto il programma definitivo della festa con presenze ed iniziative che vedranno impegnati gli organizzatori per tutto il giorno, dalle ore 11.00 alle ore 24.00




Patrocinato da:






Comune di
Montichiari


Regione
Lombardia


Consiglio
Regionale
della Liguria


Ente promotore:


Coordinamento Nazionale della Paternità - CNP


Adesioni:


Coordinamenti Nazionali:
FENBI ( Federazione Nazionale per la Bigenitorialità).
CNB (Coordinamento Nazionale per la Bigenitorialità),



Associazioni nazionali e territoriali.


Gesef, PapaseparatiLombardia PSL, Genitori Sottratti per la Bigenitorialità Emilia Romagna, Papà e Mamme Separati di Brescia e Mantova, Papàseparati di Brescia, Figli per Sempre di Varese, Genitori Ancora di Cremona, Assopapà Laut di Roma, Papaseparati e Figli Onlus, Torino.



Movimenti Culturali Nazionali:


CCDU( Comitato Cittadini Diritti Umani), Movimento Libertario Italiano, Movimento Maschile "Uomini 3000", Movimento Maschile "Maschi Selvatici", Movimento Maschile “La Parola degli Uomini”, Lista per il Padre di Claudio Risè, Movimento Politico Le Ali, Campagna culturale "Perchè non Accada".

Gruppi internet:
www.paternita.info, www.comunicazionecondiviso.com, metromaschile.blogspot.com

29 luglio 2009

Padri fondamentali per la crescita dei figli: anche biochimicamente

Interessante scoperta di un gruppo di ricercatori del McGill University Health Centre di Montreal in Canada . I padri sarebbero importanti nella crescita dei figli, non solo per il ruolo educativo ma anche per ragioni biochimiche.

I ricercatori hanno infatti scoperto delle differenze nel cervello, nella socialità, nella personalità e nella risposta a ormoni negli individui cresciuti senza padre.
Nella ricerca, pubblicata sulla rivista New Scientist, è stato utilizzato il topo della California. Questa specie, come l'uomo, è monogama e le coppie tendono ad allevare i figli assieme . I ricercatori hanno separato i giovani topi dai loro padri e misurato i cambiamenti della corteccia prefrontale nei giovani topi, assieme alla loro risposta all'ormone ossitocina . Questo ormone è rilasciato durante le interazioni sociali, regolate anche dalla corteccia prefrontale .

I giovani topi senza padre avevano una risposta minore all'ossitocina così come un cambiamento nell'attività della corteccia prefrontale. Erano meno interessati verso gli altri topi, e si ignoravano tra di loro se messi nella stessa gabbia.
Per i ricercatori, che presenteranno i risultati del loro studio al World Congress of Biological Psychiatry di Parigi, la mancanza del padre scatenerebbe quindi delle reazioni biochimiche che rendono i giovani meno socievoli.

I ricercatori concludono: "Non sappiamo ancora se questi risultati sono applicabili all'essere umano, e se il contatto tra padre e figlio abbia a che fare con la chimica anche nell'uomo".
Certo e’ che anche studi precedenti avevano rivelato l’importanza del padre durante la crescita: le ragazze infatti raggiungo prima la puberta’, diventano sessualmente attive piu’ rapidamente ed hanno piu’ probabilita’ di una gravidanza giovanile se sono cresciute senza il padre.
Inoltre, dei cambiamenti nei livelli e nella risposta all'ossitocina avvengono anche nei padri umani alla nascita di un figlio, come ha dimostrato una ricerca della Bar-Ilan University di Ramat-Gan (Israele).
"Il padre e la madre contribuiscono alla crescita del figlio in modo molto diverso", ha detto Ruth Feldman, autrice dello studio israeliano.
"I padri sembrano essere 'biologicamente programmati' per aiutare ad allevare correttamente i propri figli", ha concluso.
Link all'articolo originale: http://www.newscientist.com/article/mg20327184.000-fathers-arent-dispensable-just-yet.html

27 luglio 2009

La Paternità e la femminilizzazione dei rapporti familiari e affettivi

La Femminilizzazione dei rapporti familiari e affettivi, in corso da qualche decennio, è vista come il nemico da combattere o la panacea di tutti i mali a seconda del punto di vista dell'osservatore: più tipicamente uomo e/o tradizionalista da una parte, o più tipicamente donna e/o progressista dall'altra.
Senza voler entrare in un'analisi sociologica del fenomeno, dal canto nostro ci limitiamo a notare che tale processo, se è servito positivamente a trasformare la famiglia nel luogo privilegiato degli affetti, nel quale cercare riparo e conforto rispetto ai problemi della vita lavorativa e sociale esterna attraverso il dialogo e l'affettività, è servito anche ad appiattire i rapporti familiari a rapporti meramente "affettivi", a minare il valore sociale dell'autorità [cosa questa non sempre e comunque negativa, ma purtroppo foriera di tanti problemi giovanili (vedi bullismo, violenza, criminalità, droghe, ecc.)], e ad eccedere nell'importanza data ai compiti di cura e accudimento dei figli in ambito famigliare (più tipicamente femminili) con il conseguente svilimento dei compiti educativi del padre: la sua funzione tradizionale di guida e di apertura al mondo dei valori e delle regole sociali, tanto importanti per la sana crescita dei figli è messa costantemente in discussione in favore di un modello "piatto", di comunanza tra "fratelli", che rifiuta le regole imposte e i ruoli prestabiliti.
In ambito giudiziario, nei casi di separazione e divorzio, questo svuotamento della figura educativa paterna è evidente; in caso di contrasti tra i genitori si tende a escludere (o limitare) il genitore maschio in nome di un presunto interesse della prole, e l'eccessiva femminilizzazione dei rapporti familiari e affettivi è di certo una delle cause di questa vistosa quanto ingiustificata asimmetria che porta a protrarre senza fine l'accudimento dei figli senza mai arrivare al distacco, alla crescita, all'educazione, per l'appunto.

Questa breve introduzione per arrivare a spendere due parole sul vero motivo di questo articolo:
la presentazione di un commovente video girato qualche tempo fa riguardo all'amore di un padre per il figlio.
E' il caso della famiglia Hoyt, padre sessantacinquenne e figlio quarantenne tetraplegico dalla nascita. Il padre aveva la passione dell'attività fisica e un giorno scoprì che il figlio traeva giovamento dallo stare con lui durante gli allenamenti. Da allora fu un'escalation che lo portò, LI portò, al di là dell'immaginazione... da vedere!




Un giorno un figlio disse al padre: - 'Papà, vuoi fare una maratona con me?' - E il padre rispose prontamente: 'sì'. Entrambi corsero la loro prima maratona. Ancora una volta, il figlio chiese: - 'Papà, vuoi fare una maratona con me?' - E il padre 'Sì, figlio mio'. Un giorno, il figlio chiese al padre: - 'Papà, vuoi farei l' Ironman con me?' (L'Ironman è il triathlon più difficile che esista : 4 km nuoto, 180 km in bicicletta e 42 km corsa). E il papà rispose: 'sì!'. La storia sembra semplice. Fino a quando non si guardano queste immagini ... grande lezione di amore e di umanità.




20 luglio 2009

La Cassazione: commette reato e rischia il carcere il genitore che impedisce all'ex di trascorrere le vacanze col figlio

La Cassazione conferma: rischia il carcere il genitore (più tipicamente il genitore affidatario o collocatario) che, eludendo il provvedimento del giudice civile, impedisce all'altro genitore di tenere con sé il figlio nel periodo stabilito.
La Corte Suprema con sentenza n. 27995/2009 ha confermato la pena stabilita in secondo grado dalla Corte d'Appello di Agrigento (venti giorni reclusione, sostituiti con 760 euro di multa) per la madre che aveva impedito al padre di tenere con sè il figlio minore durante le vacanze come stabilito dal giudice in fase di separazione. (art. 388 del codice penale vedi #1).

La madre si era difesa giustificando la sua azione con lo scarso interesse dimostrato dal marito nell’intrattenere rapporti significativi con il figlio, tanto che il minore non aveva palesato alcuna disponibilità ad allontanarsi dal suo ambiente abituale, per cui la scelta, operata dalla stessa, di impedire al padre di tenere il bambino nel periodo stabilito, determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino stesso.
La Corte ha rilevato che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. Infatti, “eludere” significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nel caso di specie, sarebbe consistita nel rifiuto della madre affidataria di far sì che il bambino trascorresse con il padre il periodo di vacanza prestabilito.

La Corte ha anche sottolineato che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore, ciò proprio in quanto entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.
L’ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del minore.
La Corte ha precisato che nel caso specifico non risulta che l'imputata si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.

La Cassazione ha anche confermato l'accusa di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 del codice penale vedi #2) e di tentata violenza privata (art. 56 e 610 del codice penale vedi #3 e #4) in quanto l'imputata aveva tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrisponderle l’assegno mensile stabilito in sede di separazione.

Note:
#1 Art. 388 Codice penale - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito. [...]
#2 Art. 393 Codice penale - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito con la reclusione fino a un anno. [...]
#3 Art. 56 Codice penale - Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. [...]
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.
#4 Art. 610 Codice penale - Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. [...]