GARANTIRE AI MINORI LA PRESENZA EQUILIBRATA DI CIASCUN GENITORE E' UN PRECISO DOVERE DELLO STATO.

LEGGE 54/2006 AFFIDO CONDIVISO "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi"

COSTITUZIONE ART 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso"

COSTITUZIONE ART 29 "Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi […] a garanzia dell'unità familiare"

COSTITUZIONE ART.30 "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche […] fuori del matrimonio"

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO "indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione"

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI:

21 gennaio 2010

Al via un'indagine online sulla Violenza Domestica subita dall'uomo

Torniamo ad occuparci di violenza domestica, e più precisamente di quella subita dall'uomo, in occasione della recentissima uscita di un'indagine online ad opera dell'Istituto Studi Giuridici Superiori e del Centro Documentazione Violenza Donne.

Secondo i promotori di questa indagine "La violenza domestica verso gli uomini costituisce un fenomeno sociale in costante espansione, complesso da analizzare in quanto la tendenza degli autori a contenere gli episodi entro le mura domestiche incontra frequentemente la connivenza più o meno passiva delle stesse vittime. Siamo pertanto in presenza di un fenomeno sommerso, del quale non è facile tracciare i contorni.

Una conoscenza approfondita del fenomeno nel suo insieme, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo delle politiche e dei servizi necessari, a partire dalle campagne di sensibilizzazione per arrivare alle contromisure legislative finalizzate a prevenire e/o contenere la violenza."


Il comunicato stampa del Centro Documentazione continua poi: "Va rilevato come inchieste, sondaggi e ricerche che analizzano la violenza di cui è vittima la figura femminile vengono proposte con continuità a livello istituzionale e mediatico, da diversi decenni.
Di contro, non esistono in Italia studi ufficiali a ruoli invertiti: vale a dire approfondimenti sulla violenza agita da soggetti di genere femminile ai danni dei propri mariti o ex mariti, partner ed ex partner, parenti ed affini di vario grado.
E’ proprio questa lacuna – inammissibile sul piano scientifico – che il Centro Studi Giuridici Superiori (CSGS) ed il Centro Documentazione Violenza Donne si propongono di colmare con questa indagine on-line, dopo che un invito al Ministero delle Pari Opportunità  di voler predisporre un’indagine analoga e speculare a quella del 2006, non ha avuto risposta. Il questionario anonimo ricalca fedelmente quello dell'indagine ISTAT 2006 sulla violenza contro le donne, salvo lievi adattamenti resisi necessari per alcuni aspetti specifici dei sessi coinvolti, nei loro rispettivi ruoli (invertiti rispetto all’indagine del 2006)."

Vi rimandiamo al sito dell'indagine per maggiori dettagli e per le note metodologiche:

19 gennaio 2010

ADIANTUM lancia le class action contro Ministero della Giustizia e servizi sociali

La mancata vigilanza sulla puntuale e omogenea applicazione, nei tribunali, della L. 54/2006 (c.d. Affido Condiviso), il conseguente danno esistenziale causato a bambini e genitori, nonchè i negativi effetti patrimoniali, derivanti dalle lunghe e costose battaglie giudiziarie sostenute dai genitori al solo scopo di ottenere un diritto indisponibile, sono alla base della azione collettiva che ADIANTUM intenterà al Ministero della Giustizia. Ma c´è di più. L´azione verrà proposta anche in considerazione dei pessimi "standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, da cui deriva la lesione diretta, concreta e attuale dei predetti interessi" (norma di attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di efficienza delle pubbliche amministrazioni). Sotto accusa, pertanto, il difetto di vigilanza, l´eccessiva burocratizzazione che svilisce la norma, e le attese ingiustificabili che i minori coinvolti sono costretti a subire nell´ambito dei procedimenti giudiziari in materia di affidamento. La prima diffida partirà a breve e, entro 90 giorni, in assenza di segnali positivi da parte del Ministero, scatterà il ricorso al TAR. Centinaia i casi raccolti dall´Osservatorio Nazionale sul condiviso, ben distribuiti in tutto il territorio della Repubblica. A quasi quattro anni dall´entrata in vigore della L. 54, aggirarla sembra ormai diventata una prassi strutturale nei tribunali italiani, con grave nocumento per i minori che sono coinvolti in un sistema di affidamento ancora sostanzialmente mono-genitoriale. E se le cose vanno male nei tribunali ordinari, dove qualche timido segnale positivo arriva da alcune sedi (Venezia, per esempio), la situazione è allarmante nei tribunali minorili, dove un rito che non prevede contraddittorio distrugge ogni anno centinaia di genitori incolpevoli e, sopratutto, i loro bambini, spesso allontanati immotivatamente dalla propria famiglia a seguito di accuse strumentali (il 95% del totale delle accuse di abuso nelle vicende di separazione sono false). E´ allo studio, inoltre, una seconda class action, destinata ad una pluralità di soggetti istituzionali per risarcire i danni che, in numerosi casi documentati, sono gravati su bambini e genitori a causa dell´operato dei servizi sociali, con particolare riferimento alla scarsa efficienza del servizio, che ha eliminato quasi del tutto il sostegno domiciliare alle famiglie, e all´uso abnorme dei poteri a loro attribuiti dall´art. 403 del Codice Civile.
Fonte: Abige Onlus - ADIANTUM

14 gennaio 2010

Recenti interventi della Cassazione riguardo al diritto di visita e all'affidamento condiviso

La Cassazione è intervenuta più volte, di recente, sul tema della separazione. Nell'ultimo mese, a cavallo delle feste natalizie, tre importanti decisione dei giudici della Corte di Cassazione hanno fissato tre importanti paletti nella giurisprudenza delle separazioni, più precisamente riguardo al diritto di visita e alle condizioni per concedere l'affidamento condiviso dei figli.

Riguardo al diritto di visita la Cassazione concede delle possibili deroghe in caso di cattiva salute del bambino. L'ex moglie, affidataria del minore, qualora non rispetti le visite concesse all'ex marito, padre del minore, non sempre commette reato. Infatti, è ammissibile questo comportamento qualora il bambino abbia problemi di salute.
A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 gennaio 2010 con cui ha annullato, con rinvio, la condanna di una mamma che non aveva concesso all’ex marito di vedere il figlio per motivi di salute del piccolo.

Sempre sugli incontri tra padre e figlio, gli Ermellini hanno precisato che non sempre commette reato il padre che, per riuscire a parlare con il figlio che la madre gli tiene lontano, usa la forza.
È quanto si evince da una sentenza depositata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione lo scorso 18 dicembre. In particolare il Collegio di legittimità ha accolto con rinvio il ricorso di un uomo che chiedeva gli venisse applicata la scriminante in relazione al reato di violenza privata (i capi di accusa contemplavano anche i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale legata ad altri episodi), perché questo, in un impeto d’ira, aveva fermato l’automobile dove viaggiavano madre e figlio per cercare di parlare, aveva sostenuto, con il bambino. La donna gli aveva impedito "illegalmente" di incontrarlo per tutto il mese di luglio.

Riguardo alle condizioni per concedere l'affido condiviso i giudici della Corte di Cassazione hanno deciso che il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affidamento condiviso dei figli. Infatti in questi casi il giudice della separazione può derogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore.
Con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009 la Corte ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.
La prima sezione civile ha motivato la decisione affermando che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.

Da: cassazione.net

Non può chiedere il rimpatrio il papà che è stato poco presente

La Cassazione interviene a proposito di sottrazione internazionale di minori. Il rimpatrio del minore non può essere concesso se il genitore che lo chiede non ha esercitato il diritto di visita e non ha quindi partecipato alla vita del bambino.

Intervenendo ancora sul tema dei figli contesi la Cassazione (sentenza n. 252 del 12 gennaio 2010) a pochi giorni di distanza dalla sentenza della Corte di giustizia, ha fissato un altro importante paletto agli spostamenti dei figli fra i paesi d'origine dei genitori. In caso di sottrazione di minore, hanno in sostanza motivato i giudici di legittimità, il genitore non affidatario può pretendere il rimpatrio del figlio solo qualora abbia esercitato precedentemente con regolarità il «diritto di affidamento e di visita». Infatti in caso contrario, a tutela della situazione psicologica del bambino, il tribunale potrebbe legittimamente negare l'istanza. La prima sezione civile della Suprema corte ha accolto con rinvio il ricorso di una mamma che si opponeva al rimpatrio del figlio con il padre in Svizzera perché, aveva sostenuto la donna, l'ex convivente non aveva mai esercitato il diritto di visita e quindi non aveva partecipato alla crescita del figlio. I giudici italiani (il Tribunale dei minori di Milano) avevano accolto l'istanza di rimpatrio presentata dal padre che si era visto sottrarre il figlio dalla compagna molto tempo prima. Contro il decreto la donna ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Un verdetto senza appello quello pronunciato dal Collegio di Piazza Cavour che ha deciso nel merito «respingendo l'istanza di rimpatrio». Fra le preoccupazioni dei giudici milanesi, anche in virtù delle norme poste a garanzia dei minori dalla Convenzione dell'Aja dell'80 e quelle lussemburghesi dello stesso anno, c'era l'impatto psicologico del rimpatrio su un bambino che, di fatto, non ha mai visto il genitore che lo chiedeva. In proposito, si legge in sentenza, «è opportuno richiamare il contenuto delle due convenzioni, di Lussemburgo sull'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minorile e dell'Aja, sulla sottrazione internazionale dei minori». Differenti sono i caratteri e le finalità, «ma pure i presupposti delle due convenzioni: nel primo caso l'assunzione di un provvedimento di affidamento del minore anteriormente al trasferimento illecito o magari, successivamente, un provvedimento dichiarativo dell'illiceità dell'affidamento stesso; nel secondo, non è invece necessario alcun titolo giuridico di affidamento per il genitore».
Di Debora Alberici
Da: TGCOM

09 dicembre 2009

Strasburgo bacchetta la Germania: la legge sugli affidamenti è da cambiare

Sentenza storica oggi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo e giornata di festa per i padri non sposati tedeschi: nel prossimo futuro potrebbero incontrare meno difficoltà nell’esercitare il proprio ruolo nei confronti dei figli.
La Corte Europea dà tre mesi di tempo alla Germania per rivedere la propria legislazione in materia di affidamenti, che considera nel caso di coppie non sposate come vincolante il consenso materno. Un veto che secondo l’Alta Corte dovrebbe evitare infinite battaglie legali, ma che rischia di paralizzare il paese. Oltre un terzo dei bambini nel 2008, infatti, è nato fuori dal matrimonio.
Dati questi che hanno spinto lo stesso neoministro tedesco della giustizia Sabine Leutheusser-Schnarrenberger a impegnarsi per riformare la legge.

Il caso è stato sollevato da un quarantacinquenne di Colonia, che lotta dal 2003 per condividere la custodia della figlia quattordicenne. “Si tratta di una palese violazione dei diritti dell’uomo – commenta il diretto interessato, Horst Zaunegger -. Io vengo discriminato e degradato a genitore di serie B, soltanto in quanto non sono sposato. Sono un padre responsabile, e questo l’ho già dimostrato. Eppure non ho modo di ottenere un affidamento congiunto”.

"Da oggi l'Europa è migliore" scrive il portale www.paternita.info per mano del suo curatore F. Barzagli a proposito di questa notizia. E ancora:
"In alcuni paesi europei ancora molti uomini e bambini separati non valevano niente. Potevano amarsi solo "su permesso".
Nella laboriosa Germania ad esempio i figli di coppie "non sposate"
non avevano ancora garantito il DIRITTO ALLA PATERNITA' in caso di separazione.

Se eri sposato bene.. altrimenti l'affido condiviso veniva concesso solo "previo accordo madre". Il diritto alla bigenitorialità ed alla libertà di essere e di amarsi padre e figlio.. non era una possibilità dei bambini, di tutti, della società, ma una decisione della donna.. E purtroppo molte tiranneggiavano sulle vite altrui.

Di punto in bianco papà e ragazzi che erano stati insieme quotidianamente, per anni, venivano recisi, come un ramo d'albero, tagliati come un braccio che non serve più. Una follia. Alla mercè dei gusti, dello stato d'animo o del momento materno.

Da oggi le cose cambiano.

La sentenza riconosce che i divieti della normativa tedesca sono palesemente una DISCRIMINAZIONE e disattendono la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (articolo 14 sulla discriminazione, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8). La sentenza è stata emessa con sei voti favorevoli ed uno contrario" precisa ancora www.paternita.info.

Un passo avanti verso la vera civiltà, aggiungiamo noi.

01 dicembre 2009

La Sindrome di Alienazione Genitoriale. Articolo medico-scientifico

La Sindrome di alienazione genitoriale stenta a essere riconosciuta nei tribunali italiani. Ci occuperemo nelle prossime settimane dei primi timidi casi accertati di effettivo riconoscimento di questa patologia nelle sentenze di separazione mentre vogliamo ora a segnalare come la comunità medico-scientifica abbia di recente ufficialmente riconosciuto la PAS: pubblichiamo nello specifico un articolo della rivista scientifica "Pediatria Preventiva e Sociale", organo della Sociatà Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale SIPPS apparso sul numero 3-4 2009 a firma di Vittorio Vezzetti, già presidente dell'associazione ADIANTUM, noto pediatra lombardo.

La sindrome di alienazione genitoriale -  PAS: una nuova malattia chiede di affacciarsi nei tribunali?

La PAS è una sindrome cioè una associazione di segni e sintomi, di cui si è avuta da sempre l’impalpabile percezione –specie, ma non solonelle cause di affidamento– ma che è stata identificata compiutamente e concretamente solo nel 1985 da Richard Gardner (1), grandissimo e compianto neuropsichiatra infantile e psicanalista statunitense.
In Italia è stata introdotta dal prof. Gulotta (2), ordinario di psicologia forense dell’Università di Torino; poco importa che, attualmente, essa non sia ancora inserita nel DSM IV: nella maggior parte dei paesi europei essa è accettata e considerata una situazione gravemente pregiudizievole al pari dello stalking.
In Florida è considerata una malattia indipendentemente dal fatto che essa non sia inclusa nel DSM IV. Talora essa può far parte della sindrome di Turkat, o Mother malicious syndrome: una specie di stalking, di atteggiamento persecutorio in cui la volontà di nuocere all’ex partner include tra le sue modalità anche la manipolazione dei figli con gravi ripercussioni (3). La caratteristica principale di questa importantissima sindrome, la PAS, che ci consente di spiegare fenomeni altrimenti non comprensibili, è la campagna di indottrinamento da parte di un genitore – per Gardner la madre in circa il 90% dei casi – associata al contributo personale e attivo da parte del figlio. Il tutto in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosità da parte del bimbo. Gardner per questa osservazione scientifica fu anche accusato di essere sessista ma, ribatteva lo studioso, dire che sono più comunemente le madri ad alienare i figli, equivale a dire che ad aver comportamenti pedofili sono più facilmente gli uomini o che il tumore al seno è malattia più frequentemente femminile: si tratta di semplici osservazioni scientifiche prive di intenti discriminatori.

I soggetti più facilmente condizionabili e plasmabili sono i figli unici o comunque privi di altre figure importanti, con scarsa autonomia e autostima; il bimbo è poco condizionabile fino ai 2 anni, poi la sua plasmabilità aumenta fino ai 7-8 anni per rimanere stazionaria fino ai 15.
Tra gli aspetti più importanti che caratterizzano la sindrome ricordiamo:
1. Campagna denigratoria -che inizia spesso con l’impedimento delle visite e la colpevolizzazione del genitore
2. Sostegno al genitore alienante da parte del bimbo nelle situazioni di conflitto
3. Allargamento della denigrazione e della ostilità verso la famiglia del genitore bersaglio (nonni, zii ecc.)
4. Assenza di senso di colpa anche in riferimento alla strumentalizzazione in campo legale

Gardner ha evidenziato che tale situazione sfocia spesso nella psicopatologia: i bimbi alienati, che si trovano a vivere in situazioni di forte tensione intergenitoriale, soffrono più spesso dei coetanei, in tenera età, di regressione, ansia, paura immotivata del genitore bersaglio e, se più grandi, scarso rendimento scolastico fino all’abbandono degli studi, di sindromi ansioso-depressive, di anoressiabulimia, bullismo, insonnia, enuresi, disturbi psicosomatici. Talora manifestazioni di tipo psichiatrico: schizofrenia, psicosi paranoide, suicidio, tossicodipendenza, alcolismo. La prevenzione consiste soprattutto nello sviluppare relazioni forti e sane con la prole ma per questo è richiesto anche un adeguato tempo di coabitazione.
Ancora oggi, nonostante evidenze scientifiche inoppugnabili circa i vantaggi di una concreta bigenitorialità (4), in Italia il tempo teorico che il genitore non collocatario prevalente trascorre con la prole per decisione del magistrato non supera la media del 17% (con valori medi decisamente inferiori per i bambini sotto i 12 anni, fino a casi limite sotto l’1%.

La scelta del genitore collocatario prevalente, che tra l’altro spesso non avviene in altri Paesi più progrediti, pare ancora risentire di stereotipi culturali che, se da un lato paiono sancire impari opportunità in ambito affidativo per gli uomini, dall’altro consolidano più insidiose e speculari impari opportunità nei settori della vita sociale per il genere femminile: la donna separata fatica a progredire nella vita sociale, lavorativa e culturale anche perchè la magistratura non interviene quasi mai nei confronti dei padri assenti e conforta quindi la figura di mera fattrice e angelo del focolare dell’immaginario popolare.
Ritornando dalla pratica alla teoria: ovviamente non tutti i casi di PAS sono eguali; infatti Gardner distingueva, grazie a una griglia da lui ideata, 3 livelli: lieve, medio, grave.
Tabella 1 - Diagnosi differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale



Ma, una volta diagnosticata la PAS, qual è l’approccio terapeutico? Cosa si può fare?
Sanzioni severe ed immediate erano la risposta di Gardner: multe, notti in guardina per il genitore non ottemperante agli obblighi di visita dell’altro genitore e quindi, non ottenendo risultati, inversione rapida della domiciliazione del bimbo. Un celebre studio di follow up di Gardner, che solo lui poteva effettuare grazie al prestigio che si era conquistato presso i tribunali americani, su 99 bambini alienati dimostrò che nel gruppo di 22 bambini in cui vennero presi drastici provvedimenti (inversione dell’affido o limitazione della frequentazione del genitore alienante) vi fu la attenuazione-fin quasi alla scomparsa- dei disturbi psicologici nel 100% dei casi. Invece peggioramenti si registrarono nel 90% dei casi nel gruppo di 77 bambini in cui non si attuò nessuna misura.
A tal fine Gardner teorizzò e attuò uno schema in 6 tappe -detto transitional site program- per il rapido trasferimento della custodia dei bambini gravemente alienati: questo dimostra che l’immobilismo delle aule giudiziarie molto spesso non coincide col supremo interesse della prole (cambiar la domiciliazione del minore si può e si deve: sistemi bloccati su pregiudizi ideologici non fanno sempre l’interesse dei bambini).
Già, ma chi, fra gli addetti ai lavori, ha letto questi studi e ne ha tratte le debite conclusioni?
Apparentemente non molti se è vero che l’impostazione terapeutica prevalente in Italia è ancor oggi un improbabile percorso di ricostruzione della genitorialità consistente –in assoluto contrasto con l’esperienza di Gardner– in colloqui in ambiente neutro di frequenza mensile, quindicinale o settimanale.
L’auspicio è dunque che, così come per la conoscenza di altre condizioni pregiudizievoli, anche per la sindrome di alienazione genitoriale si verifichi una diffusione analitica dapprima nel mondo scientifico e, subito dopo, anche in quello forense (di PAS parlano 3 progetti di legge depositati alla Camera dei deputati, tra cui il pdl 2209 cui ho personalmente collaborato). Solo così, infatti, si potrà arrivare alla corretta gestione di situazioni di delicatezza estrema, lasciate attualmente troppo spesso alla improvvisazione e alla ipotetica buona volontà degli operatori.

Tabella 2 - Trattamento differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale




I danni da deprivazione genitoriale
Abbiamo visto precedentemente come uno dei fattori determinanti per la prevenzione della pericolosa sindrome di alienazione genitoriale, descritta da Richard Gardner, sia rappresentato dal tempo di coabitazione del genitore bersaglio con la prole.
Sembrerebbe dunque che questo aspetto, oggetto di trattative spesso convulse in fase di separazione coniugale di coppie con figli, rivesta un ruolo importante per la salute mentale dei nostri figli. Ma esiste realmente una prova scientifica del benessere apportato ai figli dal fatto di poter avere rapporti continuativi con ambedue i genitori? Al di là di frasi fatte e scontate “è bello avere due genitori”, esiste una sicura evidenza scientifica dei benefici che ciò apporta ai figli? È dimostrato il danno della monogenitorialità, la nocività della prassi del 17% del tempo di coabitazione? Una mano a dirimere la vexata quaestio ce la dà un articolo fondamentale (4) pubblicato su una delle più importanti riviste pediatriche mondiali - Acta pediatrica - svolto da pediatri ed epidemiologi svedesi e australiani e finalizzato a verificare se il coinvolgimento paterno - concettualizzato come tempo di coabitazione, impegno e responsabilità - abbia influenze positive sullo sviluppo della prole.
Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni. La conclusione è che, dopo aver depurato i dati da variabili socioeconomiche, in 22 studi su 24 si è avuta l’evidenza, con p<0.005, degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali. In particolare si è visto che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile, riduce lo svantaggio economico nei ragazzi.
La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi dove, dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al 25-30% del totale - e non il 17% -, è un appello alle autorità competenti affinchè ampliino i diritti di visita del non collocatario. Pur con la grossa difficoltà derivante dal fatto di riuscire a reperire campioni statisticamente significativi di figli coabitanti solo col padre, caso raro per via delle prassi dei tribunali, -pare che il danno della monogenitorialità colpisca in modo analogo i figli privati della madre (a sottolineare una sostanziale intercambiabilità dei ruoli).
Negli Usa molti studi hanno evidenziato i danni provenienti dall’assenza del padre -o per scelta del genitore o per volontà ostativa della genitrice- e tra questi sottolineerei American Journal of Public Health “I ragazzi con padre assente sono a più alto rischio per comportamenti violenti” e Survey on child health, 1993 U.S. Department of health and human services “Bambini che vivono senza un contatto con il loro padre biologico hanno il doppio delle probabilità di lasciare la scuola”: da questo deriva la necessità scientifica di sanzionare efficacemente sia il genitore che rinuncia al diritto-dovere di visita dei figli (anche se esistono evidenze che la assenza sia meno nociva della alienazione, della sottrazione o del conflitto), sia il genitore che ostacola i contatti della prole con l’altro genitore (5, 6).

Ma questo è un po’ difficile da pensare in Italia dove, in fondo, la deprivazione genitoriale è quasi istituzionalizzata: solo nel 1996, per esempio, al tribunale di Varese era comune che il padre uscisse dalla prima udienza di separazione con un tempo globale di visita della prole pari allo 0.16% del totale: tre ore al sabato pomeriggio! Ancora un mese prima dell’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, sempre al tribunale di Varese, a due bambini di 3 e 5 anni era stato riconosciuto il diritto di vedere il loro papà, che viveva coi nonni paterni al piano di sopra della villetta bifamiliare, ben... 7 ore al sabato: dalle 14 alle 21; nessuna limitazione era stata posta al diritto di poter sentire i passi del papà sul soffitto durante la settimana! Quando, dopo 2 anni di su e giù per le scale, il padre si riconciliò con la madre e tornò a vivere al piano di sotto, il giudice non fece nessuna obiezione al ripristino dei tempi di coabitazione con la prole, a dimostrazione della grande confusione che ancor oggi si fa tra genitorialità e coniugalità: solo il coniuge può essere un buon genitore! Ovviamente nessuna sanzione viene abitualmente comminata al genitore assente: oggi è molto più facile in Italia voler essere genitore assenteista piuttosto che richiedere un maggior coinvolgimento col rischio di esser definiti “conflittuali”. Secondo l’osservatorio nazionale Adiantum (www.adiantum.it) il diritto- dovere di visita si colloca attualmente tra il 15 e il 17% del totale del tempo, molto meno per bambini sotto i 6 anni (posso citare casi sotto l’1% del tempo totale). E se un genitore non collocatario, in causa giudiziale di separazione, vuole essere più presente, ottiene migliori risultati comprando direttamente le ore dall’altro genitore che intentando una causa legale (il cosiddetto fenomeno della mercificazione dei bambini).
Come in tutte le cose anche nei danni da separazione conta il profilo genetico: Battaglia et al., dimostrano con uno studio su 700 gemelli identici norvegesi che i bambini geneticamente predisposti sottoposti a traumi da divisione dai genitori -lutti o separazioni coniugali “difficili”- in tenera età hanno elevate probabilità di soffrire da adulti di crisi di panico per una azione modificatrice sui centri bulbari della respirazione (7). La vulcanica e scientificamente prolifica prof.ssa Spence della Brisbane University ha dimostrato che i danni da deprivazione genitoriale sono quantitativamente equivalenti sia che a latitare sia il padre sia che sia la madre e che, comunque, sono mediamente meno gravi dei danni da conflitto e da alienazione e che i tassi di dissocialità minorile sono maggiori nei figli di coppie formalmente unite ma conflittuali che in quelli di coppie separate (a dimostrazione che ciò che conta non è il divorzio legale ma quello emotivo) (8-10).
I danni, poi, a parità di altre condizioni, prevalgono tra i 3 e i 6 (fobia del genitore, regressione, ansia) e i 10 e i 15 anni (ribellione, bullismo, dipendenze, problemi di rendimento scolastico per un periodo di 2-3 anni, anche se il 10% dei ragazzi sublima la crisi, si iperresponsabilizza e diventa il primo della classe). Sulla base di molte considerazioni prima elaborate, diversi studiosi francesi hanno posto l’accento sul maggiore utilizzo che si dovrebbe fare del cosiddetto affido alternato: al di là di anacronistiche considerazioni stereotipate, tipo quella de “i piccoli nomadi”, l’esperienza della Francia -paese ove il divorzio, come detto, esiste ininterrottamente dal 1792- è assolutamente positiva e fa ritenere che l’affido alternato consenta di eliminare i contenziosi su assegni di mantenimento, diritti di visita, alienazione genitoriale e coinvolgimento di ambedue i genitori.
Secondo Solint (11) questa modalità d’affido consente di incrementare la fiducia nei genitori, mentre per Jacuin e Fabre (12) i risultati globali sono ottimi per prole e genitori, e questi dati sono stati confermati da importanti studi svolti successivamente nei paesi anglosassoni (13): la stabilità degli affetti e dei sentimenti è più importante della stabilità del domicilio, specie in situazioni a rischio. Su oltre 800 studenti, figli di separati, del primo anno della facoltà di psicologia della Ulniversità dell’Arizona il prof. Fabricius alla domanda “A posteriori, quali ritieni dovessero essere i tempi di coabitazione presso i tuoi genitori? ottenne come risposta di gran lunga prevalente “Tempi paritetici”(14).

Bibliografia essenziale

1. Gardner RA. Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29/2 pp. 3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis.
2. Buzzi I. La sindrome di alienazione genitoriale. In Separazione, divorzio e affidamento dei figli, a cura Cigoli V,Gulotta G, Santi G, Milano, Giuffré, 1997 3. Turkat I. The personality disorders: a psychological approach to clinical management. P, New York 1990.
4. Sarkadi A, Kristiansson R, Oberklaid F, Bremberg S. Fathers’ involvement and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. Acta Pædiatrica 2008; 97 (2): 153-8.
5. Rutter M. Parental Psychiatric disorders. Effects on children. Psych Med 1984; 835: 14
6. Rembard J. Attrition among families of divorce: patterns in an outpatient. J American Acc Child Psychiatric 1982; 409: 21.
7. Battaglia M, Pesenti Gritti P, Medland S, et al. A genetically informed study on the association between childhood separation anxiety, sensitivity to CO2, panic disorder and the effect of childhood parental loss. Archives of general psychiatry, 06-01-2009.
8. Spence S, Najman JM, Bor W, et al. Maternal anxiety and depression, poverty and marital relationship factors during early childhood as predictors of anxiety and depressive symptoms in adolescence’, Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines 2002; 43 (4): 457-70.
9. Spence S, Sheffield J, Donovan CL. Preventing adolescent depression: an evaluation of the problem solving for life program. Journal of consulting anc clinical psychology 2003; 71 (1): 3-13.
10. Ingles CJ, Mendez FX, Hidalgo MD, Spence S. The list of social situation problems: reliability and validity in an adolescent spanish-speaking sample. Journal of Psychopatology and behavioral asssessment 2003; 25 (1): 65-74.
11. Solint. L’enfant vulnérable, rètrospective. PUF-Paris, 1980.
12. Jacquin-Fabre. Les parents, le divorce et l’enfant. EST Paris di Guillaurme e Fugue, 1993.
13. M. K. Pruett MK, Ebling R, Insabella GM. Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights. Family Court Review 2004; 42/1: 39-59.
14. Fabricius W, Hall J. Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni. Family And Conciliation Courts Review 2000; 38 (4): 446-61.

30 novembre 2009

L’affido condiviso? «Tradito» dai giudici. Dal quotidiano Avvenire

Da Avvenire - L'affido condiviso? «Non è applicato nei Tribunali». La responsabilità congiunta dei genitori? «Macché: ogni anno agli oltre 90 mila bambini che subiscono una separazione da loro non chiesta viene insegnato brutalmente che c’è un genitore che vince e uno che perde». Una denuncia gravissima, quella contenuta nella lettera che pubblichiamo in questa pagina. E che i più recenti dati Istat in fondo confermano: l’affido condiviso tra genitori, introdotto
nel 2006 e che dovrebbe essere la regola in ogni procedimento di separazione,
viene sancito dai giudici nel 75 per cento dei casi. Media italiana: perché a leggere i dati più nel dettaglio, si scopre che a Lecce siamo al 35 per cento, a Messina al 40, a Catania al 60. «E meno male che ci sono tribunali come quelli di Firenze e Perugia, che con il loro 90 per cento di affidi condivisi tirano su la media», scherza Marino Maglietta, fondatore dell’associazione Crescere Insieme e tra i promotori della legge del 2006.

Ma non è solo una questione di percentuali. Già perché, proprio come rileva tra le righe la lettera di Fabio Barzagli, anche laddove c’è l’affido condiviso – che nello spirito della legge prevede una uguale responsabilità educativa tra genitori e di conseguenza la scomparsa del "genitore prevalente" – moltissimi giudici mettono per iscritto tutto: quando il papà deve andare a prendere a scuola i figli, gli orari e i giorni di visita, quanti sabati in un mese, quante sere alla settimana... «È proprio così: l’affido condiviso per molti giudici è solo un’etichetta, un passaggio formale.

Nella sostanza continua a esserci il genitore con cui il figlio vive e trascorre la maggior parte del tempo, e il genitore che ogni tanto sta con lui», si arrabbia Gian Ettore Gassani, a capo della battagliera Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani (Ami). Spesso i giudici decidono l’affido condiviso ma ne tradiscono lo spirito anche stabilendo (quasi sempre per il padre) l’obbligo dell’assegno di mantenimento, quando invece la legge prevede che i genitori, entrambi affidatari, provvedano a «fornire personalmente al figlio i beni e i
servizi di cui ha bisogno». Un assegno et voilà, si nega al padre la possibilità di decidere volta per volta se al figlio serve una felpa o un giaccone, un libro o un telefonino.
«Una scelta che penalizza il figlio, al quale si toglie la gratificazione di ricevere attenzione ai suoi bisogni da parte di entrambi i genitori e di frequentarli entrambi nel quotidiano», aggiunge Marino Maglietta.
Giudici miopi? «Credo che i giudici agiscano così in perfetta buona fede – continua il presidente di Crescere Insieme –. È lo specchio della vecchia cultura per cui si pensa che in situazioni di contrasto tra i genitori sia meglio stabilire l’affido esclusivo a uno dei due. Ma è un errore: così si esaspera la conflittualità». E le famigerate madri che «non lasciano vedere i figli» ai padri – luogo comune che si sperava ormai in gran parte superata – ritornano sulla scena.

Non è un caso se la legge sull’affido condiviso, ad appena tre anni e mezzo dalla sua approvazione, già necessita di una revisione. Le proposte sono molte, tra cui quella già depositata in Senato, che prevede tra l’altro l’obbligo di passare attraverso un centro di mediazione familiare prima della separazione. «La mediazione permette di superare il conflitto e di arrivare a soluzioni condivise» per il bene dei figli, conferma Goffredo Grassani, presidente della Confederazione dei consultori di ispirazione cristiana. «La legge sull’affido condiviso va integrata – è d’accordo l’avvocato Gian Ettore Gassani dell’Ami –. Per far scendere il tasso di conflittualità tra i coniugi bisogna che nella fase di separazione sia inserito il passaggio della mediazione familiare. Ma occorre anche risolvere il problema dell’impreparazione dei magistrati. Solo in pochissimi tribunali esistono sezioni di magistrati specializzati in diritto di famiglia».


Per chiarezza pubblichiamo anche la lettera al Direttore pubblicata de Avvenire alla quale fa menzione l'articolo:

«Non ci sono genitori vincenti o perdenti»
Caro direttore,
in questi anni ho visto ahimè tante storie di separazioni, ho visto papà di sessant’anni ritrovarsi a vivere in 9 mq; ho visto papà di trent’anni gonfiarsi di panico perché la moglie voleva separarsi e correndo dall’avvocato/a faceva sapere che «i figli sono delle madri» e che devi prepararti con gli assegni perché d’ora in poi saranno loro a far compagnia ai bambini al posto tuo. L’affido condiviso ha iniziato a cambiare le cose; la legge vuole rimettere sui binari giusti la famiglia separata, dove continuare a far valere l’articolo 29 della Costituzione («Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi») e l’articolo 30 («È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli»). Ma l’affido condiviso non è applicato nei tribunali. Ogni anno agli oltre 90.000 bambini che subiscono una separazione viene insegnato che c’è un genitore che vince e uno che perde, un genitore migliore e uno peggiore.
Il migliore avrà l’80% del tempo del figlio, la casa e un assegno per i prossimi 10-15 anni. Così nelle separazioni si finisce per occuparsi di questi interessi, mettendo in secondo piano la famiglia e i figli. Nei tribunali l’affido condiviso non si applica, si applica la «legge inventata» del genitoremigliore e di quello peggiore.
Fabio Barzagli