GARANTIRE AI MINORI LA PRESENZA EQUILIBRATA DI CIASCUN GENITORE E' UN PRECISO DOVERE DELLO STATO.

LEGGE 54/2006 AFFIDO CONDIVISO "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi"

COSTITUZIONE ART 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso"

COSTITUZIONE ART 29 "Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi […] a garanzia dell'unità familiare"

COSTITUZIONE ART.30 "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche […] fuori del matrimonio"

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO "indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione"

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01 dicembre 2009

La Sindrome di Alienazione Genitoriale. Articolo medico-scientifico

La Sindrome di alienazione genitoriale stenta a essere riconosciuta nei tribunali italiani. Ci occuperemo nelle prossime settimane dei primi timidi casi accertati di effettivo riconoscimento di questa patologia nelle sentenze di separazione mentre vogliamo ora a segnalare come la comunità medico-scientifica abbia di recente ufficialmente riconosciuto la PAS: pubblichiamo nello specifico un articolo della rivista scientifica "Pediatria Preventiva e Sociale", organo della Sociatà Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale SIPPS apparso sul numero 3-4 2009 a firma di Vittorio Vezzetti, già presidente dell'associazione ADIANTUM, noto pediatra lombardo.

La sindrome di alienazione genitoriale -  PAS: una nuova malattia chiede di affacciarsi nei tribunali?

La PAS è una sindrome cioè una associazione di segni e sintomi, di cui si è avuta da sempre l’impalpabile percezione –specie, ma non solonelle cause di affidamento– ma che è stata identificata compiutamente e concretamente solo nel 1985 da Richard Gardner (1), grandissimo e compianto neuropsichiatra infantile e psicanalista statunitense.
In Italia è stata introdotta dal prof. Gulotta (2), ordinario di psicologia forense dell’Università di Torino; poco importa che, attualmente, essa non sia ancora inserita nel DSM IV: nella maggior parte dei paesi europei essa è accettata e considerata una situazione gravemente pregiudizievole al pari dello stalking.
In Florida è considerata una malattia indipendentemente dal fatto che essa non sia inclusa nel DSM IV. Talora essa può far parte della sindrome di Turkat, o Mother malicious syndrome: una specie di stalking, di atteggiamento persecutorio in cui la volontà di nuocere all’ex partner include tra le sue modalità anche la manipolazione dei figli con gravi ripercussioni (3). La caratteristica principale di questa importantissima sindrome, la PAS, che ci consente di spiegare fenomeni altrimenti non comprensibili, è la campagna di indottrinamento da parte di un genitore – per Gardner la madre in circa il 90% dei casi – associata al contributo personale e attivo da parte del figlio. Il tutto in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosità da parte del bimbo. Gardner per questa osservazione scientifica fu anche accusato di essere sessista ma, ribatteva lo studioso, dire che sono più comunemente le madri ad alienare i figli, equivale a dire che ad aver comportamenti pedofili sono più facilmente gli uomini o che il tumore al seno è malattia più frequentemente femminile: si tratta di semplici osservazioni scientifiche prive di intenti discriminatori.

I soggetti più facilmente condizionabili e plasmabili sono i figli unici o comunque privi di altre figure importanti, con scarsa autonomia e autostima; il bimbo è poco condizionabile fino ai 2 anni, poi la sua plasmabilità aumenta fino ai 7-8 anni per rimanere stazionaria fino ai 15.
Tra gli aspetti più importanti che caratterizzano la sindrome ricordiamo:
1. Campagna denigratoria -che inizia spesso con l’impedimento delle visite e la colpevolizzazione del genitore
2. Sostegno al genitore alienante da parte del bimbo nelle situazioni di conflitto
3. Allargamento della denigrazione e della ostilità verso la famiglia del genitore bersaglio (nonni, zii ecc.)
4. Assenza di senso di colpa anche in riferimento alla strumentalizzazione in campo legale

Gardner ha evidenziato che tale situazione sfocia spesso nella psicopatologia: i bimbi alienati, che si trovano a vivere in situazioni di forte tensione intergenitoriale, soffrono più spesso dei coetanei, in tenera età, di regressione, ansia, paura immotivata del genitore bersaglio e, se più grandi, scarso rendimento scolastico fino all’abbandono degli studi, di sindromi ansioso-depressive, di anoressiabulimia, bullismo, insonnia, enuresi, disturbi psicosomatici. Talora manifestazioni di tipo psichiatrico: schizofrenia, psicosi paranoide, suicidio, tossicodipendenza, alcolismo. La prevenzione consiste soprattutto nello sviluppare relazioni forti e sane con la prole ma per questo è richiesto anche un adeguato tempo di coabitazione.
Ancora oggi, nonostante evidenze scientifiche inoppugnabili circa i vantaggi di una concreta bigenitorialità (4), in Italia il tempo teorico che il genitore non collocatario prevalente trascorre con la prole per decisione del magistrato non supera la media del 17% (con valori medi decisamente inferiori per i bambini sotto i 12 anni, fino a casi limite sotto l’1%.

La scelta del genitore collocatario prevalente, che tra l’altro spesso non avviene in altri Paesi più progrediti, pare ancora risentire di stereotipi culturali che, se da un lato paiono sancire impari opportunità in ambito affidativo per gli uomini, dall’altro consolidano più insidiose e speculari impari opportunità nei settori della vita sociale per il genere femminile: la donna separata fatica a progredire nella vita sociale, lavorativa e culturale anche perchè la magistratura non interviene quasi mai nei confronti dei padri assenti e conforta quindi la figura di mera fattrice e angelo del focolare dell’immaginario popolare.
Ritornando dalla pratica alla teoria: ovviamente non tutti i casi di PAS sono eguali; infatti Gardner distingueva, grazie a una griglia da lui ideata, 3 livelli: lieve, medio, grave.
Tabella 1 - Diagnosi differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale



Ma, una volta diagnosticata la PAS, qual è l’approccio terapeutico? Cosa si può fare?
Sanzioni severe ed immediate erano la risposta di Gardner: multe, notti in guardina per il genitore non ottemperante agli obblighi di visita dell’altro genitore e quindi, non ottenendo risultati, inversione rapida della domiciliazione del bimbo. Un celebre studio di follow up di Gardner, che solo lui poteva effettuare grazie al prestigio che si era conquistato presso i tribunali americani, su 99 bambini alienati dimostrò che nel gruppo di 22 bambini in cui vennero presi drastici provvedimenti (inversione dell’affido o limitazione della frequentazione del genitore alienante) vi fu la attenuazione-fin quasi alla scomparsa- dei disturbi psicologici nel 100% dei casi. Invece peggioramenti si registrarono nel 90% dei casi nel gruppo di 77 bambini in cui non si attuò nessuna misura.
A tal fine Gardner teorizzò e attuò uno schema in 6 tappe -detto transitional site program- per il rapido trasferimento della custodia dei bambini gravemente alienati: questo dimostra che l’immobilismo delle aule giudiziarie molto spesso non coincide col supremo interesse della prole (cambiar la domiciliazione del minore si può e si deve: sistemi bloccati su pregiudizi ideologici non fanno sempre l’interesse dei bambini).
Già, ma chi, fra gli addetti ai lavori, ha letto questi studi e ne ha tratte le debite conclusioni?
Apparentemente non molti se è vero che l’impostazione terapeutica prevalente in Italia è ancor oggi un improbabile percorso di ricostruzione della genitorialità consistente –in assoluto contrasto con l’esperienza di Gardner– in colloqui in ambiente neutro di frequenza mensile, quindicinale o settimanale.
L’auspicio è dunque che, così come per la conoscenza di altre condizioni pregiudizievoli, anche per la sindrome di alienazione genitoriale si verifichi una diffusione analitica dapprima nel mondo scientifico e, subito dopo, anche in quello forense (di PAS parlano 3 progetti di legge depositati alla Camera dei deputati, tra cui il pdl 2209 cui ho personalmente collaborato). Solo così, infatti, si potrà arrivare alla corretta gestione di situazioni di delicatezza estrema, lasciate attualmente troppo spesso alla improvvisazione e alla ipotetica buona volontà degli operatori.

Tabella 2 - Trattamento differenziale dei tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale




I danni da deprivazione genitoriale
Abbiamo visto precedentemente come uno dei fattori determinanti per la prevenzione della pericolosa sindrome di alienazione genitoriale, descritta da Richard Gardner, sia rappresentato dal tempo di coabitazione del genitore bersaglio con la prole.
Sembrerebbe dunque che questo aspetto, oggetto di trattative spesso convulse in fase di separazione coniugale di coppie con figli, rivesta un ruolo importante per la salute mentale dei nostri figli. Ma esiste realmente una prova scientifica del benessere apportato ai figli dal fatto di poter avere rapporti continuativi con ambedue i genitori? Al di là di frasi fatte e scontate “è bello avere due genitori”, esiste una sicura evidenza scientifica dei benefici che ciò apporta ai figli? È dimostrato il danno della monogenitorialità, la nocività della prassi del 17% del tempo di coabitazione? Una mano a dirimere la vexata quaestio ce la dà un articolo fondamentale (4) pubblicato su una delle più importanti riviste pediatriche mondiali - Acta pediatrica - svolto da pediatri ed epidemiologi svedesi e australiani e finalizzato a verificare se il coinvolgimento paterno - concettualizzato come tempo di coabitazione, impegno e responsabilità - abbia influenze positive sullo sviluppo della prole.
Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni. La conclusione è che, dopo aver depurato i dati da variabili socioeconomiche, in 22 studi su 24 si è avuta l’evidenza, con p<0.005, degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali. In particolare si è visto che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile, riduce lo svantaggio economico nei ragazzi.
La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi dove, dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al 25-30% del totale - e non il 17% -, è un appello alle autorità competenti affinchè ampliino i diritti di visita del non collocatario. Pur con la grossa difficoltà derivante dal fatto di riuscire a reperire campioni statisticamente significativi di figli coabitanti solo col padre, caso raro per via delle prassi dei tribunali, -pare che il danno della monogenitorialità colpisca in modo analogo i figli privati della madre (a sottolineare una sostanziale intercambiabilità dei ruoli).
Negli Usa molti studi hanno evidenziato i danni provenienti dall’assenza del padre -o per scelta del genitore o per volontà ostativa della genitrice- e tra questi sottolineerei American Journal of Public Health “I ragazzi con padre assente sono a più alto rischio per comportamenti violenti” e Survey on child health, 1993 U.S. Department of health and human services “Bambini che vivono senza un contatto con il loro padre biologico hanno il doppio delle probabilità di lasciare la scuola”: da questo deriva la necessità scientifica di sanzionare efficacemente sia il genitore che rinuncia al diritto-dovere di visita dei figli (anche se esistono evidenze che la assenza sia meno nociva della alienazione, della sottrazione o del conflitto), sia il genitore che ostacola i contatti della prole con l’altro genitore (5, 6).

Ma questo è un po’ difficile da pensare in Italia dove, in fondo, la deprivazione genitoriale è quasi istituzionalizzata: solo nel 1996, per esempio, al tribunale di Varese era comune che il padre uscisse dalla prima udienza di separazione con un tempo globale di visita della prole pari allo 0.16% del totale: tre ore al sabato pomeriggio! Ancora un mese prima dell’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, sempre al tribunale di Varese, a due bambini di 3 e 5 anni era stato riconosciuto il diritto di vedere il loro papà, che viveva coi nonni paterni al piano di sopra della villetta bifamiliare, ben... 7 ore al sabato: dalle 14 alle 21; nessuna limitazione era stata posta al diritto di poter sentire i passi del papà sul soffitto durante la settimana! Quando, dopo 2 anni di su e giù per le scale, il padre si riconciliò con la madre e tornò a vivere al piano di sotto, il giudice non fece nessuna obiezione al ripristino dei tempi di coabitazione con la prole, a dimostrazione della grande confusione che ancor oggi si fa tra genitorialità e coniugalità: solo il coniuge può essere un buon genitore! Ovviamente nessuna sanzione viene abitualmente comminata al genitore assente: oggi è molto più facile in Italia voler essere genitore assenteista piuttosto che richiedere un maggior coinvolgimento col rischio di esser definiti “conflittuali”. Secondo l’osservatorio nazionale Adiantum (www.adiantum.it) il diritto- dovere di visita si colloca attualmente tra il 15 e il 17% del totale del tempo, molto meno per bambini sotto i 6 anni (posso citare casi sotto l’1% del tempo totale). E se un genitore non collocatario, in causa giudiziale di separazione, vuole essere più presente, ottiene migliori risultati comprando direttamente le ore dall’altro genitore che intentando una causa legale (il cosiddetto fenomeno della mercificazione dei bambini).
Come in tutte le cose anche nei danni da separazione conta il profilo genetico: Battaglia et al., dimostrano con uno studio su 700 gemelli identici norvegesi che i bambini geneticamente predisposti sottoposti a traumi da divisione dai genitori -lutti o separazioni coniugali “difficili”- in tenera età hanno elevate probabilità di soffrire da adulti di crisi di panico per una azione modificatrice sui centri bulbari della respirazione (7). La vulcanica e scientificamente prolifica prof.ssa Spence della Brisbane University ha dimostrato che i danni da deprivazione genitoriale sono quantitativamente equivalenti sia che a latitare sia il padre sia che sia la madre e che, comunque, sono mediamente meno gravi dei danni da conflitto e da alienazione e che i tassi di dissocialità minorile sono maggiori nei figli di coppie formalmente unite ma conflittuali che in quelli di coppie separate (a dimostrazione che ciò che conta non è il divorzio legale ma quello emotivo) (8-10).
I danni, poi, a parità di altre condizioni, prevalgono tra i 3 e i 6 (fobia del genitore, regressione, ansia) e i 10 e i 15 anni (ribellione, bullismo, dipendenze, problemi di rendimento scolastico per un periodo di 2-3 anni, anche se il 10% dei ragazzi sublima la crisi, si iperresponsabilizza e diventa il primo della classe). Sulla base di molte considerazioni prima elaborate, diversi studiosi francesi hanno posto l’accento sul maggiore utilizzo che si dovrebbe fare del cosiddetto affido alternato: al di là di anacronistiche considerazioni stereotipate, tipo quella de “i piccoli nomadi”, l’esperienza della Francia -paese ove il divorzio, come detto, esiste ininterrottamente dal 1792- è assolutamente positiva e fa ritenere che l’affido alternato consenta di eliminare i contenziosi su assegni di mantenimento, diritti di visita, alienazione genitoriale e coinvolgimento di ambedue i genitori.
Secondo Solint (11) questa modalità d’affido consente di incrementare la fiducia nei genitori, mentre per Jacuin e Fabre (12) i risultati globali sono ottimi per prole e genitori, e questi dati sono stati confermati da importanti studi svolti successivamente nei paesi anglosassoni (13): la stabilità degli affetti e dei sentimenti è più importante della stabilità del domicilio, specie in situazioni a rischio. Su oltre 800 studenti, figli di separati, del primo anno della facoltà di psicologia della Ulniversità dell’Arizona il prof. Fabricius alla domanda “A posteriori, quali ritieni dovessero essere i tempi di coabitazione presso i tuoi genitori? ottenne come risposta di gran lunga prevalente “Tempi paritetici”(14).

Bibliografia essenziale

1. Gardner RA. Recent trends in divorce and custody litigation. The Academy Forum, 29/2 pp. 3-7. New York: The American Academy of Psychoanalysis.
2. Buzzi I. La sindrome di alienazione genitoriale. In Separazione, divorzio e affidamento dei figli, a cura Cigoli V,Gulotta G, Santi G, Milano, Giuffré, 1997 3. Turkat I. The personality disorders: a psychological approach to clinical management. P, New York 1990.
4. Sarkadi A, Kristiansson R, Oberklaid F, Bremberg S. Fathers’ involvement and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. Acta Pædiatrica 2008; 97 (2): 153-8.
5. Rutter M. Parental Psychiatric disorders. Effects on children. Psych Med 1984; 835: 14
6. Rembard J. Attrition among families of divorce: patterns in an outpatient. J American Acc Child Psychiatric 1982; 409: 21.
7. Battaglia M, Pesenti Gritti P, Medland S, et al. A genetically informed study on the association between childhood separation anxiety, sensitivity to CO2, panic disorder and the effect of childhood parental loss. Archives of general psychiatry, 06-01-2009.
8. Spence S, Najman JM, Bor W, et al. Maternal anxiety and depression, poverty and marital relationship factors during early childhood as predictors of anxiety and depressive symptoms in adolescence’, Journal of Child Psychology and Psychiatry and allied disciplines 2002; 43 (4): 457-70.
9. Spence S, Sheffield J, Donovan CL. Preventing adolescent depression: an evaluation of the problem solving for life program. Journal of consulting anc clinical psychology 2003; 71 (1): 3-13.
10. Ingles CJ, Mendez FX, Hidalgo MD, Spence S. The list of social situation problems: reliability and validity in an adolescent spanish-speaking sample. Journal of Psychopatology and behavioral asssessment 2003; 25 (1): 65-74.
11. Solint. L’enfant vulnérable, rètrospective. PUF-Paris, 1980.
12. Jacquin-Fabre. Les parents, le divorce et l’enfant. EST Paris di Guillaurme e Fugue, 1993.
13. M. K. Pruett MK, Ebling R, Insabella GM. Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights. Family Court Review 2004; 42/1: 39-59.
14. Fabricius W, Hall J. Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni. Family And Conciliation Courts Review 2000; 38 (4): 446-61.

30 novembre 2009

L’affido condiviso? «Tradito» dai giudici. Dal quotidiano Avvenire

Da Avvenire - L'affido condiviso? «Non è applicato nei Tribunali». La responsabilità congiunta dei genitori? «Macché: ogni anno agli oltre 90 mila bambini che subiscono una separazione da loro non chiesta viene insegnato brutalmente che c’è un genitore che vince e uno che perde». Una denuncia gravissima, quella contenuta nella lettera che pubblichiamo in questa pagina. E che i più recenti dati Istat in fondo confermano: l’affido condiviso tra genitori, introdotto
nel 2006 e che dovrebbe essere la regola in ogni procedimento di separazione,
viene sancito dai giudici nel 75 per cento dei casi. Media italiana: perché a leggere i dati più nel dettaglio, si scopre che a Lecce siamo al 35 per cento, a Messina al 40, a Catania al 60. «E meno male che ci sono tribunali come quelli di Firenze e Perugia, che con il loro 90 per cento di affidi condivisi tirano su la media», scherza Marino Maglietta, fondatore dell’associazione Crescere Insieme e tra i promotori della legge del 2006.

Ma non è solo una questione di percentuali. Già perché, proprio come rileva tra le righe la lettera di Fabio Barzagli, anche laddove c’è l’affido condiviso – che nello spirito della legge prevede una uguale responsabilità educativa tra genitori e di conseguenza la scomparsa del "genitore prevalente" – moltissimi giudici mettono per iscritto tutto: quando il papà deve andare a prendere a scuola i figli, gli orari e i giorni di visita, quanti sabati in un mese, quante sere alla settimana... «È proprio così: l’affido condiviso per molti giudici è solo un’etichetta, un passaggio formale.

Nella sostanza continua a esserci il genitore con cui il figlio vive e trascorre la maggior parte del tempo, e il genitore che ogni tanto sta con lui», si arrabbia Gian Ettore Gassani, a capo della battagliera Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani (Ami). Spesso i giudici decidono l’affido condiviso ma ne tradiscono lo spirito anche stabilendo (quasi sempre per il padre) l’obbligo dell’assegno di mantenimento, quando invece la legge prevede che i genitori, entrambi affidatari, provvedano a «fornire personalmente al figlio i beni e i
servizi di cui ha bisogno». Un assegno et voilà, si nega al padre la possibilità di decidere volta per volta se al figlio serve una felpa o un giaccone, un libro o un telefonino.
«Una scelta che penalizza il figlio, al quale si toglie la gratificazione di ricevere attenzione ai suoi bisogni da parte di entrambi i genitori e di frequentarli entrambi nel quotidiano», aggiunge Marino Maglietta.
Giudici miopi? «Credo che i giudici agiscano così in perfetta buona fede – continua il presidente di Crescere Insieme –. È lo specchio della vecchia cultura per cui si pensa che in situazioni di contrasto tra i genitori sia meglio stabilire l’affido esclusivo a uno dei due. Ma è un errore: così si esaspera la conflittualità». E le famigerate madri che «non lasciano vedere i figli» ai padri – luogo comune che si sperava ormai in gran parte superata – ritornano sulla scena.

Non è un caso se la legge sull’affido condiviso, ad appena tre anni e mezzo dalla sua approvazione, già necessita di una revisione. Le proposte sono molte, tra cui quella già depositata in Senato, che prevede tra l’altro l’obbligo di passare attraverso un centro di mediazione familiare prima della separazione. «La mediazione permette di superare il conflitto e di arrivare a soluzioni condivise» per il bene dei figli, conferma Goffredo Grassani, presidente della Confederazione dei consultori di ispirazione cristiana. «La legge sull’affido condiviso va integrata – è d’accordo l’avvocato Gian Ettore Gassani dell’Ami –. Per far scendere il tasso di conflittualità tra i coniugi bisogna che nella fase di separazione sia inserito il passaggio della mediazione familiare. Ma occorre anche risolvere il problema dell’impreparazione dei magistrati. Solo in pochissimi tribunali esistono sezioni di magistrati specializzati in diritto di famiglia».


Per chiarezza pubblichiamo anche la lettera al Direttore pubblicata de Avvenire alla quale fa menzione l'articolo:

«Non ci sono genitori vincenti o perdenti»
Caro direttore,
in questi anni ho visto ahimè tante storie di separazioni, ho visto papà di sessant’anni ritrovarsi a vivere in 9 mq; ho visto papà di trent’anni gonfiarsi di panico perché la moglie voleva separarsi e correndo dall’avvocato/a faceva sapere che «i figli sono delle madri» e che devi prepararti con gli assegni perché d’ora in poi saranno loro a far compagnia ai bambini al posto tuo. L’affido condiviso ha iniziato a cambiare le cose; la legge vuole rimettere sui binari giusti la famiglia separata, dove continuare a far valere l’articolo 29 della Costituzione («Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi») e l’articolo 30 («È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli»). Ma l’affido condiviso non è applicato nei tribunali. Ogni anno agli oltre 90.000 bambini che subiscono una separazione viene insegnato che c’è un genitore che vince e uno che perde, un genitore migliore e uno peggiore.
Il migliore avrà l’80% del tempo del figlio, la casa e un assegno per i prossimi 10-15 anni. Così nelle separazioni si finisce per occuparsi di questi interessi, mettendo in secondo piano la famiglia e i figli. Nei tribunali l’affido condiviso non si applica, si applica la «legge inventata» del genitoremigliore e di quello peggiore.
Fabio Barzagli

23 novembre 2009

Il ruolo dei padri del terzo millennio: tra evoluzione sociale e immobilismo culturale

Dell'evoluzione della paternità e della scarsa percezione sociale di questo cambiamento abbiamo parlato anche in altro articolo. Quello che segnaliamo ora sono due riconoscimenti giuridici e scientifici che le cose stanno cambiando riguardo alla paternità: una ricerca sulla paternità e una nuova sentenza del Tribunale di Firenze sui congedi parentali.

Dal Corriere:
MILANO - Accompagnarli a scuola? Sa­rebbe bello se la riunione non cominciasse alle otto e mezza. Andare a vedere gli allenamenti di calcio o ascoltare i primi «Do» della lezione di pianoforte? Ma è vietato lasciare l’uffi­cio a metà pomeriggio. Almeno la sera si potrebbe giocare un po’ prima di ce­na? Impossibile se fino alle otto si resta chiusi in sala riunioni per il punto della giornata.


RITMI INCOCILIABILI - Padri e figli, scene quotidiane di inconciliabili­tà tra i ritmi di la­voro e quelli di una famiglia. Tut­to normale, o quasi. Perché adesso gli uomi­ni hanno voglia di cambiare e tra­scorrere più tem­po con i propri bambini. Lo affer­ma uno studio britannico realiz­zato dalla Equali­ty and Human Ri­ghts Commis­sion: il 54 per cento dei neopa­pà si dice insod­disfatto in quan­to non riesce a ve­dere abbastanza i figli e, in genera­le, il 62 per cento degli uomini sarebbe disposto a ridur­re l’orario d’ufficio per dedicarsi a loro. I papà in carriera si scoprono più scon­tenti delle mamme: solo il 46 per cento è convinto di trascorrere al lavoro un numero accettabile di ore, contro il 61 per cento delle donne.

IMMAGINE CHE CAMBIA - Una cosa è certa, l’immagine della pa­ternità sta cambiando. «Da almeno un quindicennio è in atto un mutamento culturale — afferma la sociologa Chiara Saraceno —. Gli uomini hanno capito che cosa si perdono nel delegare l’edu­cazione dei figli alle donne. Sono so­prattutto i giovani a rendersi conto che per essere un buon papà non basta esse­re un buon lavoratore: creare un rappor­to quotidiano con i bambini è il modo migliore per costruire un legame pro­fondo quando saranno adulti». [...]


La storica sentenza del Tribunale di Firenze:
Sì al congedo dei papà anche due mesi prima del parto

Da Repubblica:
FIRENZE - Cinque mesi di congedo di paternità due dei quali, se richiesto, anche precedenti alla nascita del figlio. La sezione lavoro del Tribunale di Firenze ha emesso una sentenza destinata a cambiare la vita delle famiglie che aspettano un bambino. Ma anche di quelle che lo hanno fatto da poco.

Fino ad ora infatti l'Inps riconosceva al padre la possibilità di restare a casa con l'80% dello stipendio per tre mesi, successivi al parto della compagna. Troppo poco, secondo il giudice, perché la legge dota quel genitore di un diritto autonomo e speculare a quello della madre. E allora se la lavoratrice può astenersi dal suo impiego per cinque mesi, in base alla cosiddetta maternità obbligatoria, avrà diritto a farlo anche il padre. L'uomo potrà ottenere tutto il periodo se la madre è casalinga, è in malattia oppure è una lavoratrice autonoma che non usufruisce del diritto all'astensione. Altrimenti prenderà un concedo che sommato a quello della compagna non può superare i cinque mesi.

Non solo. Il giudice fiorentino ha riconosciuto la possibilità di "andare in paternità" anche da un mese o due precedenti alla presunta data del parto, e di conseguenza per i quattro o tre successivi. La decisione parte da un cambiamento di principio dettato anche dalla Corte Costituzionale. Un tempo il periodo di maternità era pensato per salvaguardare la salute della madre. Adesso si intende anche come tutela di quella del bambino. E allora il ruolo del padre diventa fondamentale, anche se si è ancora in fase di gestazione. Aiutare la compagna incinta nell'ultimo periodo della gravidanza vuol dire anche occuparsi del nascituro.

A chiedere la decisione del giudice fiorentino, in questo caso il presidente della sezione lavoro Giampaolo Muntoni, è stata una coppia in cui la donna, lavoratrice autonoma e vicepresidente della Cna fiorentina, ha avuto una malattia importante. "Il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità - spiegano i legali della coppia, Leonardo Marconi e Claudio Gardelli - dispone che il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal suo impiego per tutta la durata del congedo di maternità. Di fatto però, anche in base ad interpretazioni successive, non è stato mai riconosciuto fino in fondo. Figurarsi che su un uomo va all'Inps per esercitare il diritto di flessibilità troverà solo moduli in cui è previsto un periodo di paternità di tre mesi. E l'Inps non protocolla documenti che non siano suoi moduli".

Adesso quelle carte dovranno essere cambiate. La sentenza farà giurisprudenza, da ora in avanti sarà un'arma a disposizione di quelle famiglie che non si vedranno riconoscere i 5 mesi di paternità. E non solo per loro. "Teoricamente - dicono sempre i due avvocati - anche chi nell'ultimo anno ha avuto un figlio potrà chiedere all'Inps di essere rimborsato per i mesi di congedo non goduti dal padre. Del resto è quanto è successo al nostro assistito e sua moglie, che hanno avuto una bambina nell'agosto del 2007".

Il video della notizia:


I diritti dei minori tra buone intenzioni e business, tra delusioni e proteste

Si è tenuta in questi giorni a Napoli una Conferenza organizzata dal Ministero del Lavoro per il ventennale della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, firmata a New York nel 1989. La Conferenza Nazionale sull'Infanzia voleva essere "l’occasione per trarre un bilancio dei risultati raggiunti negli ultimi anni nonché proporre nuovi obiettivi, non solo alle istituzioni, ma a tutto il mondo impegnato nella promozione dei diritti dell’infanzia e dovrà rappresentare  un momento istituzionale di ascolto, elaborazione e partecipazione su temi che interessano non soltanto gli “addetti ai lavori”, ma anche bambini,  ragazzi e famiglie".  Nelle intenzioni degli organizzatori doveva essere "un momento importante di incontro tra saperi e poteri, conoscenze professionali e responsabilità politico-istituzionali, esperienze associative e rappresentanze sociali, aperto alla partecipazione di tutti".

In realtà la delusione per i risultati in questo particolare e delicato ambito sono state parecchie, per la Conferenza e per l'operato di questi vent'anni.
Il Pres. dell'Ass. FeNBi (Fed. Naz. per la Bigenitorialità) F. Nestola dichiara senza troppi giri di parole che "non è possibile parlare di famiglia e genitorialità senza prevedere un tavolo specifico sui minori contesi nelle separazioni, argomento assolutamente centrale, anche in termini di incidenza numerica, per molteplici criticità dalle quali nascono altrettante violazioni dei diritti dell'infanzia: centrale per il sostegno alla genitorialità in costanza di matrimonio ma anche per la cronica negazione della bigenitorialità col sopraggiungere della crisi di coppia, per le asimmetrie ideologiche e valutative, per la labilità del concetto stesso di “prevalente interesse del minore” e l'uso strumentale che ne viene fatto, per l'interruzione giuridica del progetto genitoriale, per il fenomeno dei falsi abusi, per le sottrazioni internazionali, per le modalità di ascolto del minore, per le limitazioni della responsabilità genitoriale e gli incontri protetti, per l'inadeguatezza dei servizi territoriali, per le modalità operative del Tribunale per i Minorenni, per la possibilità di secretare gli atti e prendere provvedimenti inaudita altera parte, per la mancanza di un Tribunale unico della Famiglia, per la mancanza di un albo che abiliti gli psicologi dell'età evolutiva, per la carenza di criteri oggettivi nelle perizie, per il riconoscimento della PAS, per la carenza di formazione specifica degli operatori, e tanto altro ancora".

Prosegue poi nella sua lucida e dura critica: "La Conferenza Nazionale sui Diritti dell'infanzia si è trasformata nella Conferenza Nazionale sui problemi economici degli operatori che si occupano di infanzia.
Progetti approvati ma finanziati con anni di ritardo, start-up a cura delle ATS o delle singole associazioni, scuole senza strumenti e senza personale, progetti interrotti per mancanza di fondi, problemi fiscali del terzo settore, il ruolo degli istituti bancari, precarietà dei servizi, professionalità legate ai contratti a termine, differenza negli stanziamenti fra nord e sud d'Italia, etc.
Tutti problemi reali e degni della massima considerazione, ma poco pertinenti col ventennale della Convenzione ONU. Ancora una volta, la conferma di come i problemi dei minori siano sottoordinati rispetto ai problemi degli adulti, anche di quegli adulti che si occupano di infanzia.
Se il congresso avesse avuto per titolo “Problemi e bisogni degli operatori a sostegno dell'infanzia” nulla da eccepire; visto che invece si doveva, in teoria, discutere dei diritti previsti dalla CRC, qualche perplessità rimane".
"Non so, forse ho sbagliato indirizzo" - prosegue Nestola - da qualche parte a Napoli si discuteva di infanzia, ma sono andato nel posto sbagliato.
L'impressione è che, in un consesso riunitosi da tutta Italia per discutere dei diritti dell'infanzia, se fosse arrivato il Ministro Tremonti a dichiarare che avrebbe triplicato gli stanziamenti, il Congresso si sarebbe sciolto dopo due ore con una moltitudine di operatori in festa a fare la ola.
Non vorrei essere indotto a pensare che - in fondo - sia poco importante discutere dei dettagli del problema, mentre diventi assolutamente prevalente discutere dei fondi stanziati per potersi occupare del problema".

Questa ricorrenza è stata anche l'occasione per diverse associazioni sparse su tutto il territorio nazionale che si occupano dei diritti dei bambini dopo la separazione dei genitori per manifestare la propria protesta davanti ai Tribunali di diverse città italiane (protesta che abbiamo appoggiato anche noi). La contemporaneità delle manifestazioni e la scelta della data non sono state certo casuali. Diffuso è il disagio che sono costretti a vivere i figli quando i genitori si separano e gli organizzatori della protesta hanno denunciato "senza retorica i soprusi, le aberrazioni e le violenze che il Divorzificio e l'enorme business della "tutela dell'Infanzia" auto-produce, per accaparrarsi i finanziamenti stanziati dalle istituzioni preposte all'Infanzia.

30.000 minori ospitati in case di accoglienza, per lo più sottratti ai loro genitori senza un'attenta verifica delle loro capacità, con un esercito di operatori sociali (in maggioranza in sub-appalto attraverso protocolli bilaterali) privi d’idonea qualifica professionale e di adeguata esperienza.

Migliaia di padri in incontri protetti, madri in ostaggio di cooperative e centri di accoglienza, bambini utilizzati solo come fonte di reddito, con il preciso obiettivo di ospitarli il più a lungo possibile: questo il meccanismo infernale che fa  girare il business della tutela dei minori."

Pesanti critiche sono state rivolte anche nei confronti della non  corretta applicazione della legge 54/2006 sull'Affido Condiviso dei figli e "sulle vergognose resistenze culturali dei giudici nell’affidare comunque alla madre la collocazione, la casa coniugale e l’assegno di mantenimento, con frequentazioni “ad ore”, in barba al sacrosanto principio della Bigenitorialità, sancito dalla legge stessa.
Quando lo Stato pretende di sostituirsi ai genitori e getta dalla finestra anche l’insostituibile figura e presenza de genitori e dei nonni - in teoria per il bene dei bambini, in pratica per un controllo sociale sul cittadino e sui suoi bisogni - cessa ogni garanzia del Diritto. Con un dispendio di risorse pubbliche quantificabili in milioni di euro, spesi dalle amministrazioni locali senza mai rendere pubblici i bilanci né le "associazioni" beneficiarie che gestiscono il business.

(per maggiori informazioni sulla protesta:
http://www.gesef.org/20-novembre-giornata-mondiale-dellinfanzia-manifestazioni-di-protesta-in-tuttitalia-per-i-diritti-ne
http://www.genitorisottratti.it/2009/11/in-tante-citta-italianepresenti.html

17 novembre 2009

Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 4a e ultima PARTE


4a e ultima PARTE

Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato:



INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA

4a PARTE - La PAS: i pro e i contro - Conclusioni


La PAS: i pro e i contro
La Sindrome di Alienazione Genitoriale solo di recente è entrata nel novero degli argomenti di interesse della psicologia italiana. I pareri non sono concordi. Dal momento che è stato lo stesso Gardner a dare voce a questa difformità di giudizi, è corretto prendere atto delle sue considerazioni. A suo giudizio “per alcuni, specialmente l’accusa nelle cause per affidamento, non esiste un’entità come la PAS, che e’ solo una teoria , o che e’ la “teoria di Gardner ”. Altri sostengono che ho inventato la teoria, sottintendendo che si tratta del frutto della mia immaginazione. L’argomento principale addotto a giustificazione di questa posizione e’ che non appare nel DSM-IV. I comitati del DSM sono comprensibilmente abbastanza conservatori riguardo all’inclusione di fenomeni clinici descritti di recente e richiedono molti anni di ricerche e pubblicazioni prima di prendere in considerazione l’inclusione di un disturbo, e questo e’ giusto. La PAS esiste! Qualunque avvocato coinvolto in cause di affidamento può testimoniarlo. Professionisti di salute mentale e legali devono averla osservata. Può darsi che non abbiano voglia di riconoscerla. E’ possibile che le diano un altro nome (come “alienazione parentale”). Ma ciò non ne esclude l’esistenza...Ci sono alcuni che sostengono che la PAS non e’ veramente una sindrome. Questa critica, come molte, si sente specialmente in tribunale nel contesto di cause per l’affidamento dei figli.   E’ un argomento spesso sostenuto da coloro che sostengono che la PAS non esiste. La PAS è un disturbo molto specifico. Una sindrome è, per definizione medica, un gruppo di sintomi che si presentano insieme e che caratterizzano un disturbo specifico. I sintomi, per quanto apparentemente disparati, possono essere raggruppati insieme per una eziologia comune o una causa basilare sottostante. Inoltre c’è compattezza riguardo a questo gruppo in quanto la maggioranza, se non tutti i sintomi, appaiono insieme. Di conseguenza c’è una specie di purezza che una sindrome possiede che non si può trovare in altre sindromi. Per esempio una persona che soffre di polmonite da pneumococco può avere dolori al petto, tosse, espettorato purulento e febbre. Tuttavia un singolo individuo può anche avere la malattia senza che si manifestino tutti questi sintomi. La sindrome è più spesso “pura” perché la maggior parte dei sintomi, se non tutti, prevedibilmente si manifestano.... La PAS è caratterizzata da un gruppo di sintomi che di solito appaiono insieme nel bambino, specialmente nei casi di media e grave entità.

Questi includono:
  1. Una campagna di denigrazione.
  2. Razionalizzazioni deboli, assurde o futili per spiegare la denigrazione.
  3. Mancanza di ambivalenza.
  4. Il fenomeno del “pensatore indipendente”   
  5. Sostegno al genitore alienante nel conflitto parentale 
  6. Assenza di senso di colpa riguardo alla crudeltà verso il genitore alienato e alla sua utilizzazione nel conflitto legale. 
  7. La presenza di sceneggiature “prese a prestito”
  8. Allargamento dell’animosità verso gli amici e/o la famiglia estesa del genitore alienato.
Generalmente i bambini che sono vittime della PAS manifestano la maggior parte di questi sintomi o anche tutti. Ciò accade, in modo quasi uniforme, nei casi di media e grave entità. Tuttavia nei casi lievi è possibile che non tutti gli otto sintomi siano evidenti. Quando i casi lievi si aggravano è altamente probabile che la maggior parte dei sintomi o tutti si manifestino. Questa compattezza ha come conseguenza che tutti i bambini che soffrono di PAS si rassomiglino. E’ a causa di queste considerazioni che la PAS è una diagnosi relativamente “pura” che può facilmente essere fatta da coloro che non abbiano qualche motivo per non voler vedere quello che è proprio davanti a loro. Come per altre sindromi, c’è una causa alla base: una programmazione da parte di un genitore alienante con contributi da parte del bambino programmato. E’ per questo motivo che la PAS è davvero una sindrome, ed è una sindrome secondo la migliore definizione medica del termine.... Una falsa accusa di violenza sessuale è talvolta considerata un derivato o effetto della PAS. Un’accusa di questo genere può servire come arma estremamente efficace nelle cause per l’affidamento. Ovviamente la presenza di tali false accuse non preclude l’esistenza di autentica violenza sessuale, anche nel contesto della PAS... In anni recenti alcuni osservatori hanno usato l’espressione PAS per riferirsi ad una falsa accusa di violenza sessuale nel contesto di una controversia per l’affidamento. In alcuni casi le due espressioni sono usate come sinonimi.

Questa è una percezione erronea della PAS. Nella maggior parte dei casi in cui è presente la PAS, non viene mossa alcuna accusa di violenza sessuale. In alcuni casi, comunque, specialmente dopo che alcune manovre di esclusione sono fallite, emerge l’accusa di abuso sessuale. L’accusa di violenza sessuale, dunque, è spesso una conseguenza o derivato della PAS ma certamente non è un sinonimo. Inoltre vi sono casi di divorzio in cui l’accusa di violenza sessuale può presentarsi senza una preesistente PAS. In tali circostanze, naturalmente, si deve prendere in seria considerazione la possibilità che vi sia stata violenza sessuale, specialmente se l’accusa è precedente alla separazione coniugale.

Un altro fattore attivo nel bisogno di negare la PAS e di relegarla al livello di teoria, è il suo collegamento con le accuse di violenza sessuale. L. De Cataldo Neuburger spesso menziona la circostanza che l’accusa che l’accusa di violenza sessuale è una conseguenza possibile o derivato della PAS. Secondo la sua esperienza l’accusa di violenza sessuale non è presente nella maggior parte dei casi di PAS. Ci sono alcuni tuttavia, che equiparano la PAS all’accusa di violenza sessuale o ad una falsa accusa di violenza sessuale. Quando nel contesto di una PAS emerge un’accusa di violenza sessuale, specialmente dopo il fallimento di una serie di manovre di esclusione, è molto più probabile che l’accusa sia falsa piuttosto che vera.” E’ utile che chi avrà il compito di investigare per diagnosticare questa sindrome sappia che non è stata "scoperta" come si scopre una malattia, ma che è stata costruita ed in un certo senso "inventata" da Gardner.


Conclusioni
Il fenomeno PAS quanto è conosciuto nella realtà italiana? I segnali che arrivano dalla ricerca e dalla letteratura disegnano una situazione non del tutto rassicurante per i seguenti motivi:
  • Non sembra ancora compiutamente acquisita da parte dei professionisti deputati a valutare queste situazioni una conoscenza approfondita della materia ed un aggiornamento continuo sulla letteratura internazionale.
  • La valutazione deve essere affidata a persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia, requisito che spesso, in pratica, non viene soddisfatto.
  • Se manca una specifica conoscenza dello strumento, è facile confondere con una situazione di alienazione genitoriale il giustificato o giustificabile desiderio di un figlio di stare con uno dei genitori, quando l'altro è considerato negativamente. Anche nelle famiglie normalmente unite, e in assenza di manipolazioni o denigrazione, i figli possono allearsi con un genitore e rifiutare l’altro. Dal momento che il clima rovente e persecutorio delle separazioni spesso induce gli attori della contesa ad attribuire le cause di qualsiasi disagio all’azione ostile della fazione avversa, l’accusa di aver ’alienato’ il figlio potrebbe essere anche solo un malevolo sospetto corredato da apparenze. Per non parlare del concetto di programmazione. E’ naturale che un genitore, per educare il figlio, gli trasmetta la sua realtà, e che questa realtà possa essersi profondamente alterata riguardo all’ex partner, dopo la separazione. Perciò diventa impossibile distinguere quello che in buona fede il genitore trasmette al figlio a scopo educativo, e quanto egli faccia con l’intento doloso di allontanare il figlio dall’altro genitore (Gulotta, 1998, 2009).
  • E’ vero che il termine PAS ha iniziato a circo­lare all'interno dei Tribunali italiani, ma le sentenze al riguardo sono molto rare, non esi­ste ancora un chiaro riconoscimento della Sindrome da parte della giurisprudenza e quindi ancora non ci sono elementi sufficienti per effettuare un monitoraggio della situazione 
  • E’ molto difficile l’esatta decifrazione di queste vicende che come dato condiviso, lasciano intravedere la presenza di un disegno più o meno coscientemente elaborato, in genere dalla madre, per ‘liberare’ la bambina da un padre ritenuto inadeguato e riportarla definitivamente in contesto ritenuto più appropriato.
Si tratta di un quadro, purtroppo frequente, che potrebbe richiamare un altro costrutto, la “Sindrome della Madre Malevola” (Malicious Mother Syndrome) elaborata e descritta dal prof. Ira Daniel Turkat, Ph.D. (Clinica Psichiatrica dell’Università di Stato della Florida 1995, 1999) caratterizzata dal bisogno/desiderio di recidere il legame padre-figlio2. Per raggiungere lo scopo di impedire al padre un normale ed affettuoso rapporto coi figli, gli si attribuiscono comportamenti perversi che hanno come scopo non solo quello di ottenere l’affidamento del figlio, ma anche quello di fare del minore una proprietà esclusiva da cui il padre è completamente tagliato fuori. Questo processo si struttura in una varietà di azioni intraprese dalla madre al fine di allontanare fisicamente e psicologicamente il figlio dal genitore. Si va dalla calunnia diretta a quella più subdola, da un comportamento teso a sminuire la figura paterna agli occhi del bambino alla denuncia di abuso sessuale, dall’escludere il padre dal contatto con le persone, come i professionisti, ai quali la madre si rivolge per portare a buon fine i suoi piani, alla giustificazione del comportamento alienante come necessario per il bene al bambino che secondo la madre (e chi meglio di lei lo può sapere) vive il padre come stressante. Ostacolare il rapporto padre-figlio, impedire la continuità del rapporto affettivo con il genitore significa introdurre un elemento di grave disturbo per lo sviluppo psico-fisico del minore. La madre affetta dalla sindrome della “Madre Malevola” agisce, in pratica, mettendo in atto una sorta di boicottaggio fisico (ponendo ostacoli agli incontri) e psicologico (denigrando la figura paterna) quasi impossibile da contrastare e talvolta da provare; soprattutto se si considera che il rapporto del genitore affidatario è praticamente quotidiano ed esclusivo.

La sentenza Cass. pen., sez. III, n.121/07 fa esplicito richiamo alla necessità di considerare le “dinamiche parentali” laddove afferma che soprattutto nei casi di presunto abuso intrafamiliare e’ necessario che il perito incaricato della valutazione sia consapevole della possibilità che le accuse di abuso sessuale rivolte ad uno dei due genitori, solitamente il padre, possano essere il frutto e l’espressione dell’accesa conflittualità genitoriale nella quale il minore è chiamato – anche attraverso manovre e istanze inconsapevoli agli stessi protagonisti – a schierarsi al fianco di uno dei due. Sono questi i casi delle cosiddette Sindrome da Alienazione Parentale o della Madre Malevola, due patologie relazionali che possono presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali a causa di un grave fraintendimento della realtà. In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una co-costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni - la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del fattoide, ovvero ad una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo. Analizzando questa sindrome, possiamo affermare che anche l’avvocato che si occupa di famiglia e minori può essere vittima di un inganno o essere oggetto di manipolazioni.

E allora qual è la funzione dell’avvocato tra i doveri deontologici e le ipotesi di inganno? Uno dei doveri deontologici importanti è legato alla formazione specialistica e multidisciplinare che gli consenta di sospettare, e quindi approfondire alcune dinamiche,( anche a mezzo di altre figure professionali), che come abbiamo visto sono patologiche ma assolutamente ben celate. Un altro dovere deontologico è quello di collaborare con glia altri operatori, al fine di giungere a quella verità che consenta non solo una effettiva tutela del minore, ma anche un possibile recupero del soggetto abusante che evidentemente abbisogna di un sostegno psico-terapeutico. Un buon avvocato è tenuto ad agire sempre e direttamente nell’interesse del cliente, ma la sua competenza tecnica, specifica e multidisciplinare, deve non solo garantire e tutelare il diritto del minore, ma deve, altresì, allontanare il rischio di strumentalizzazioni da parte del cliente, cui conseguirebbe un pregiudizio per minore stesso.

L’avvocato specializzato, che sente su di se’ anche un ruolo sociale, non avrà una visione miope, ma una visione globale che, terrà conto di tante variabili, a volte sfumature, utili alla ricerca della verità. Dobbiamo tendere ad una verità che non sia solo una verità processuale. Nietzshe diceva: tutti abbiamo paura della verità” ….. “errore non è cecità, ma viltà; ogni progresso, ogni passo innanzi nel cammino verso la conoscenza è frutto del coraggio” e questo deve essere segno indicatore di un avvocato responsabile, che grazie alla sua competenza può evitare di essere al servizio di chicchessia. Questo forse permetterà a tanti minori, di uscire dal tunnel o, di intravedere alla fine una luce, che non rappresenti, però, l’ennesimo treno in arrivo.

1a parte:
Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato

2a parte:
I sintomi - Le conseguenze - Le terapie

3a parte:
PAS e normativa italiana Le false denunce

Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 3a PARTE


3a PARTE

Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato:



INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA

3a PARTE - PAS e normativa italiana - Le false denunce


PAS e normativa italiana
Con la legge 54/2006 composta da cinque articoli, il legislatore ha rivoluzionato il diritto di famiglia introducendo il principio della ‘condivisione genitoriale’, che vede gli operatori del settore impegnati nell’affrontare problematiche che oltre al mondo del diritto, coinvolgono principi etici, sociali e culturali relativi alla posizione del minore nella famiglia e nella società in cui vive. L’innovazione maggiormente evidente riguarda il richiamo dell’opinione pubblica al rispetto di un’eguaglianza sostanziale tra i genitori anche quando la conflittualità e le tensioni agiscono come spinte divergenti, pregiudicando la posizione dei minori che ne sono coinvolti. Il messaggio sotteso è che soltanto il rispetto di una totale par condicio nei confronti del figlio possa salvaguardare il diritto del minore a vedere rispettato, nel caso di separazione tra i genitori, il miglior rapporto possibile con ciascuno di essi (oltre che con i parenti di entrambi i rami). Si tratta di un principio che è stato giusto ribadire perchè troppe volte disatteso dalle parti in conflitto. Inoltre il nuovo scenario si dimostra non soltanto rispondente all’evoluzione del nostro tessuto sociale, ma si allinea altresì con la normativa europea che già da tempo aveva indicato che l’autorità parentale debba continuare ad essere esercitata dal padre e dalla madre anche dopo la separazione e che ciascuno dei genitori debba assumere l’impegno di coltivare le relazioni personali del minore con l’altro genitore anche in condizioni di separazione.

Quanto all’operatività di questi principi, spetterà al Giudice emanare i provvedimenti che siano maggiormente rispondenti all’interesse del minore, fermo restando, tuttavia, che l’affidamento “condiviso” deve ormai ritenersi la soluzione prescelta dal legislatore come regola generale, e dunque prioritaria rispetto all’affidamento monogenitoriale. Nel rispetto di questa prescrizione di base, il genitore che si oppone all’affidamento condiviso deve fornire elementi validi, requisito che di norma si verifica attraverso una consulenza tecnica d’ufficio che coinvolgerà genitori e figli. Questa è la teoria. La pratica è un’altra cosa. Questa legge offre una “visione ottimistica” della separazione, almeno per quanto concerne l’aspettativa di genitori ancora in grado di prendere decisioni razionali e rispettose dei diritti dei figli quando la separazione mette in gioco meccanismi ostativi che rendono difficile differenziare i problemi legati alla conflittualità della coppia da quelli relativi al proprio ruolo di genitori responsabili. L’esperienza giudiziaria e clinica mostra una realtà diversa, dove prevale un clima di odio e rivendicazioni che impedisce l’apertura psicologica necessaria per dare un senso non distruttivo alla fine del matrimonio. La nuova normativa che impone come regola generale l’affidamento bigenitoriale ha imposto anche un cambiamento delle armi e del clima della belligeranza tra i coniugi dal momento che le ragioni prima sufficienti ad assicurare l’affidamento esclusivo della prole (e degli annessi e connessi) adesso non bastano più.

Da qui l’escalation della conflittualità, l’inasprimento del clima della separazione e del ricorso a più radicali ‘mezzi di contrasto’ che, se necessario, possono arrivare anche alla falsa accusa di abuso sessuale sul figlio. In altri termini, il momento della separazione può essere utilizzato dagli ex coniugi per mettere in atto una serie di violenze, estorsioni e ritorsioni reciproche che azzerano l’intento ‘risanante’ della legge sull’affidamento condiviso. Secondo alcuni autori la PAS potrebbe addirittura essere definita una ‘patologia iurigena’, cioè una conseguenza paradossale, un effetto secondario del contesto giudiziario nella gestione della conflittualità familiare. Che il più delle volte il ricorso alla PAS sia strumentale lo si desume dal fatto che il genitore che la invoca, normalmente, non verbalizza direttamente e apertamente le riserve che ha nei confronti dell'altro genitore, non si rivolge a consulenti o a terapeuti per trovare una via di uscita, rifiuta gli incontri e discussioni che permetterebbero una risoluzione dei problemi o una soluzione per liberare il bambino dal conflitto di lealtà, vengono rifiutati anche incontri assistiti da personale professionale. Il genitore manipolatore persegue lo scopo di distruggere il rapporto tra il bambino e l'altro genitore, perciò non mostra nessuno interesse a collaborare con professionisti per la risoluzione dei problemi; anzi, al contrario, fa parte della sua strategia portare dalla sua parte l'operatore. Non è raro che cerchi di influenzare le modalità di comportamento e le procedure degli assistenti sociali e periti. Per esempio, rifiuta la partecipazione al colloquio con l'altro genitore o insiste per essere presente durante gli incontri tra l'altro genitore ed il bambino. In entrambi i casi all'esperto vengono tolte le fonti di informazione più preziose perchè nel primo caso diventa impossibile osservare il rapporto tra i due genitori, nel secondo, l'interazione tra bambino e genitore rifiutato in assenza del genitore manipolatore.

Esperti che resistono ai tentativi di manipolazione vengono declassificati o rifiutati con la giustificazione che l'assistente sociale non ha capito la personalità del genitore ‘cattivo’, non ha capito i suoi trucchi, si è fatto manipolare. Questa è la reazione abituale quando i risultati della perizia non soddisfano le sue aspettative e se non si possono interrompere i contatti con i periti, vengono perseguiti con ricorsi di servizio al fine di farli sostituire. Il contesto giuridico italiano, se solo si consideri che la sindrome da alienazione genitoriale è un disturbo che insorge essenzialmente nel caso di controversie per l’affidamento dei figli si presenta quindi come un terreno ideale per alimentare la conflittualità, dal momento che, come osserva Gulotta, invece di proporre soluzioni impostate sul ‘sistema famiglia’ con al centro l’interesse del minore, avanza rimedi per i singoli protagonisti della vicenda. E’ in questo scenario che si sviluppa questa Sindrome, un comportamento, per alcuni, al limite del patologico, per altri, patologico, finalizzato ad aumentare la probabilità di vedersi affidare il figlio minorenne secondo una modalità esclusiva che aliena, di fatto, l’altro genitore dalla vita del figlio.

Le false denunce
Sul problema delle false denunce esiste una vasta letteratura che è concorde nel ritenere che questo preoccupante fenomeno aumenterebbe nel corso di dispute legali per divorzio e affidamento dei figli, quando motivi di risentimento nei confronti dell’altro coniuge o dinamiche intersoggettive disturbate possono portare a sviluppare fantasie di alterato rapporto genitoriale che possono arrivare fino all’accusa di abuso per colpevolizzare l’ex compagno e ottenere così l’affidamento del figlio. Queste situazioni rappresenterebbero il campo elettivo di manifestazione della Parental Alienation Syndrome che vede come parti attive il bambino ed il genitore ‘alienante’,sul quale il piccolo concentra tutte le proprie energie psichiche mentre la vittima è il genitore indebitamente accusato. Come spiega la teoria, in queste situazioni l’accusante ‘programma’ il figlio inducendolo a dare corpo a false accuse di maltrattamento o, nei casi più gravi, di natura sessuale, in ciò facilitato dall’autonoma capacità del bambino di generare fantasie sessuali, dalla sua elevata suggestionabilità, dalla molteplicità delle informazioni a disposizione (TV,film, fumetti ecc.) che permettono al bambino di acquisire o approfondire conoscenze sul sesso senza bisogno di averne esperienza diretta.

Si dovrebbe quindi essere prudenti nell’accettazione di una accusa, a maggior ragione se presentata in concomitanza di una crisi coniugale, se i disturbi del figlio vengono unicamente descritti dal genitore, se il bambino lancia accuse colleriche prive di un riscontro emotivo, se si mostra preoccupato riguardo al sesso,senza però manifestazioni ansiose, depressive o regressive o,infine, quando parla dell’abuso soltanto su sollecitazione del genitore ‘alienante’ dal quale ricerca una conferma al proprio racconto. Il problema sicuramente più serio è lo psichismo del bambino, tanto più indifferenziato quanto più è piccolo, insieme alla notevole capacità immaginativa.

L’organizzazione egocentrica delle strutture cognitive ed espressive, tipica dell’età prescolare, gli impedisce di operare distinzioni fra reale ed immaginario, tra mondo interno ed esterno, con un’elevata probabilità che, raccontando un determinato fatto, mescoli liberamente e imprevedibilmente elementi fantastici e dati oggettivi. Dall’inizio dell’età scolare fino alla pre- adolescenza, questo egocentrismo cede lentamente il passo al ‘pensiero operativo’ di Piaget, con una sempre più raffinata capacità di discernimento e capacità di agire autonomamente senza essere influenzato dalla volontà di altri, agendo quindi attivamente sui propri processi mentali indirizzandoli e finalizzandoli in base a ben precisi scopi, anche se questi ultimi non sono sempre immediati e materiali. Sebbene la questione della fabulazione sembra praticamente superata, può però subentrare la problematica dell’interpretazione della realtà, se non addirittura la menzogna consapevole.

Una falsa denuncia può, quindi, sorgere nella mente del minore per meccanismi non coscienti, quando, per la sua età, non è in grado di distinguere tra fantasia e realtà, oppure quando presenta idee deliranti di carattere sessuale, o quando interpreta erroneamente un fatto o le domande dell’adulto, o quando colma vuoti di memoria con informazioni che ne possano dare un senso. Un bambino in età prescolare può però poi fornire false denunce di abuso subite da un genitore o perché suggestionato dall’altro genitore, o perché, trovandosi nello stadio edipico, può tendere ad interpretare erroneamente le cure del genitore, o perché i suoi processi di pensiero sono confusi dalla prevalenza del processo primario o perché può essere investito dalle identificazioni proiettive del genitore dominante nella sua cura e custodia.

Altre volte, invece, una falsa accusa può sorgere nella mente del bambino per meccanismi coscienti, quando già conosce il significato della menzogna e la costruisce in seguito a frustrazioni o disappunto, da cui la necessità di cercare di comprendere se abbia eventuali motivi relazionali per mentire. Fra questi si può innanzitutto citare la disperazione del minore che, attraverso la menzogna, cerca di uscire da una difficile situazione familiare, situazione in cui può anche subire la forzatura da parte del genitore che ha eventualmente chiesto la separazione. L’esistenza dall’infanzia fino alla pre-adolescenza, di una correlazione tra livello di maturazione del minore e la qualità affettiva dell’ambiente familiare, in condizioni di crisi familiare, può rendere difficile per il bambino elaborare propri punti di vista e proprie scelte sia per l’ansia che la situazione di fragilità familiare gli procura, sia per il timore di perdere appoggi e punti di riferimento già molto precari. Infatti, in queste situazioni conflittuali,il minore può essere indotto a dichiarazioni non veritiere, perché diviene un ‘intermediario trasparente’ tra i coniugi, manipolato o suggestionato dal genitore che può aver sviluppato una fantasia di abuso, e quindi può essere portato a mentire per lealtà, fornendo racconti precisi e dettagliati che rimangono identici anche con il passare del tempo.

Va inoltre considerato che un bambino fra sei e nove anni, quando la competenza del giudizio morale non è ancora sufficientemente sviluppata, può facilmente giungere ad un uso strumentale ed egoistico delle proprie accresciute capacità mentali, giungendo a mentire unicamente per compiacere il genitore a cui è più legato e punire l’altro, fermamente convinto di aver agito giustamente. Il numero delle intenzionali false rivelazioni di abuso sessuale del minore sarebbe inoltre andato aumentando in relazione al grande risalto che i media danno al fenomeno, che favorisce una maggiore possibilità di elaborazione fantastica di informazioni non sufficientemente mediate dall’ambiente, fino ad arrivare a veri e propri fenomeni di ‘contagio di gruppo’. I bambini piccoli possono poi incorrere in menzogne deliberate quanto quelli più grandi, bugie create per ottenere qualche vantaggio personale, per risolvere un contenzioso affettivo con un genitore, attuando, una sorta di vendetta, o per coprire la loro vita sessuale. In queste situazioni i loro comportamenti sono guidati dall’immaginazione incontrollata, da una proiezione di pensieri e desideri fantasiosamente trasformati in realtà. Altre volte si può trattare di una vera e propria forma di ‘mitomania infantile’.

1a parte:
Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato

2a parte:
I sintomi - Le conseguenze - Le terapie

4a parte
La PAS: i pro e i contro Conclusioni

Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 2a PARTE


2a PARTE

Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato:



INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA

2a PARTE - PAS: i sintomi, le conseguenze, le terapie


I sintomi
La diagnosi di Pas si basa sulla osservazione di otto sintomi primari nel bambino:
1) Campagna di denigrazione, nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante verso l’altro genitore. Nella Pas il genitore programmante non solo non mette in discussione questa mancanza di rispetto, ma può arrivare a favorirla.
2) Razionalizzazione debole dell’astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o anche solo superficiali.
3) Mancanza di ambivalenza, ulteriore elemento sintomatico, per il quale il genitore rifiutato è descritto dal bambino come “tutto negativo “, mentre l’altro viene visto come “tutto positivo”.
4) Il fenomeno del pensatore indipendente indica la determinazione del bambino ad affermare di essere una persona che sa pensare in modo indipendente, con la propria testa, e di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione senza influenza del genitore programmante.
5) L’appoggio automatico al genitore alienante è una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante, in qualunque genere di conflitto si venga a creare.
6) L’assenza di senso di colpa, da parte del bambino;
7) Gli scenari presi a prestito sono affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente, come l’uso di parole o situazioni normalmente non conosciute da un bambino di quell’età per descrivere le colpe del genitore escluso.
8) L’estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.


LE CONSEGUENZE
Gardner affermava che l’instillazione incontrollata di PAS è una vera e propria forma di violenza emotiva, capace di produrre significative psicopatologie sia nel presente che nella vita futura dei bambini coinvolti.

QUALI?
  • esame della realtà alterato;
  • narcisismo;
  • indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia;
  • mancanza di rispetto per l’autorità, estesa anche a figure non genitoriali;
  • paranoia;
  • psicopatologie legate all’identità di genere.
LE TERAPIE
La Pas può presentarsi, nel momento diagnostico, con differenti livelli di gravità (lieve, moderato o grave). E’ responsabilità del terapeuta scegliere l’approccio adeguato e la potrà evolvere:
a) nel senso risolutivo (scomparsa dei sintomi e remissione completa);
b) nel senso migliorativo (con sollievo sintomatologico e remissione parziale);
c) nel senso di una stabilizzazione (in costanza di gravità della sintomatologia;
d) nel senso peggiorativo (aggravamento della patologia, fini allo stato di morte vivente della relazione tra genitore alienato e figlio).
Inutile affermare che la migliore terapia, risiede nella prevenzione. Si può affermare che, “è” l’attuale sistema sociale di gestione del conflitto coniugale a creare il problema, e che l’unica via d’uscita è entrare in una cultura della “condivisione della genitorialità”. Uscire da un sistema globale di antagonismi dove i figli vengono percepiti come non-persone, ma come mezzi per acquisire maggiore potere nel conflitto, oppure come strumento per dare sfogo e soddisfazione a sentimenti di rabbia e disagio propri della sola coppia coniugale. Come sottolineano Caffo. Camerini, Florit “Un ruolo di assoluta importanza nelle dinamiche conflittuali tra i genito­ri separati e, dunque, anche nell'eventualità dell'instaurarsi di false denun­ce è rivestito dai professionisti che, a vario titolo, entrano nelle questioni relative all'affidamento dei figli (consulenti tecnici, psicoterapeuti, avvoca­ti, magistrati, mediatori, educatori) e rischiano di colludere con il genitore alienante1”. Anche l'esperto incaricato della valutazione rischia di alimentare l'inte­resse di una delle parti e di esacerbare il conflitto tra i genitori a discapito del bambino. Per evitare di incorrere in questi errori, l'indagine deve essere condotta.... non attraverso la semplice correlazione tra l'ipotesi accusatoria e il sintomo osservato.” Per arrivare ad una corretta valutazione della situazione e’ necessario che l’esaminatore conduca una ricerca dettagliata per controllare a quale categoria appartengano le accuse del bambino, cioè, autentica PAS o autentica violenza e/o negligenza. In alcune situazioni questa differenziazione può non essere facile, specialmente quando vi e’ stata della violenza e/o negligenza sulla quale viene ‘costruita’ la PAS. Per questo motivo e’ spesso cruciale una indagine attenta per fare una diagnosi esatta.
Colloqui congiunti con tutte le parti in causa in tutte le combinazioni possibili di solito aiutano a scoprire la verità in situazioni del genere. E’ importante che chi conduce l’esame si renda conto che un genitore che inculca la PAS in un bambino commette una forma di violenza emozionale in quanto questa programmazione può produrre nel bambino non solo una alienazione permanente da un genitore affettuoso, ma anche turbe psichiatriche. Un genitore che programma sistematicamente e immotivatamente un bambino per spingerlo ad una condizione di continua denigrazione e rifiuto dell’altro genitore determina la rottura di un legame psicologico che potrebbe, nella maggioranza dei casi, rivelarsi di grande importanza per il bambino, nonostante la separazione o il divorzio dei genitori. I genitori che esibiscono questi comportamenti alienanti, rivelano un grave deficit nel loro ruolo genitoriale, un deficit che dovrebbe essere preso in seria considerazione dal tribunale nel decidere lo stato di primo affidatario. L’accusa di un genitore di violenza fisica e/o sessuale nei confronti di un bambino tende, comprensibilmente, ad essere considerata dal tribunale un valido motivo per assegnare la custodia al genitore che denuncia il fatto. In effetti, la violenza emozionale e’ molto più difficile da giudicare obbiettivamente, specialmente perché assume molte forme, spesso sottili e difficili da verificare in un tribunale. Non occorre sottolineare l’importanza, determinante, che in questi casi assume la scelta dell’esperto incaricato di effettuare questa valutazione.
Il requisito che deve essere richiesto e attentamente verificato nel caso di affidamento di consulenze e perizie è quello della sua specifica e verificata competenza. Ma non si può dire che questo standard venga di norma applicato. A dispetto della complessità del compito l’esperienza giudiziaria spesso dimostra che il tribunale tende a prendere per buone valutazioni condotte senza la necessaria preparazione professionale con la conseguenza, certa, di contribuire ad una decisione non solo ingiusta ma pericolosamente contraria all’interesse del minore.

1a parte:
Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato

3a parte:
PAS e normativa italiana Le false denunce

4a parte
La PAS: i pro e i contro Conclusioni