21 dicembre 2006

Prima lettera al Parlamento e CSM



Membri del Parlamento
Ministro di Grazia e Giustizia
Consiglio Superiore della Magistratura

llustrissimo Onorevole,

ci siamo rivolti a Lei per presentarle un grave problema sociale e istituzionale in modo che Lei possa prendere posizione e adoperarsi nelle sedi istituzionali per contribuire a risolverlo:
Nella scorsa legislatura entrambi i rami del Parlamento hanno approvato a larghissima maggioranza la Legge 54/06 sull’affidamento condiviso dei figli nella separazione dei genitori.

La portata innovativa di questo testo di legge – allineato all’orientamento prevalente nei Paesi UE– risiede nel riconoscere direttamente i figli come aventi “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi (genitori, N.d.R.), di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

L'incipit stesso della legge, in apertura del novellato art.155 c.c. si pone l’obiettivo di riequilibrare l'asimmetria giuridica e pedagogica (88% di affidamenti esclusivi) che portava i minori, nella maggioranza dei casi, a perdere progressivamente ogni significativo rapporto col genitore non-affidatario.

Il movimento di genitori e figli che ha promosso e sostenuto la riforma per la tutela dei figli intende richiamare l'attenzione dei parlamentari sulla diffusa parziale inosservanza della novella legislativa nei diversi Tribunali della Repubblica. Negli 8 mesi di vigenza della Legge 54, attraverso nostri Osservatori ne abbiamo monitorato l’andamento e quindi la sua applicazione da parte della magistratura.

Da tale monitoraggio emerge un preoccupante disorientamento di una parte dei giudici e la loro difficoltà a distaccarsi da precedenti consuetudini consolidate, le stesse che la nuova norma intende correggere.
L’orientamento giurisprudenziale emergente in questi 8 mesi mostra un’osservanza “a macchia di leopardo” della nuova normativa, con zone di disapplicazione, in nome di personalissimi convincimenti, che non trovano alcun riscontro nel pensiero del legislatore né in quanto da questi tradotto in norma.

La certezza del Diritto, garanzia costituzionale di ogni cittadino italiano, non può essere subordinata alla variegata osservanza dei singoli magistrati. Non è sostenibile che da casi analoghi scaturiscano sentenze diametralmente opposte a seconda che il caso venga esaminato da questo piuttosto che quel magistrato.

In generale, il disorientamento nasce dall’idea che l’affidamento condiviso sia solo una nuova veste lessicale dell’affidamento congiunto gia' previsto dalla precedente normativa (lo si legge esplicitamente nelle motivazioni delle sentenze) per concedere il quale dovevano essere rispettati vari prerequisiti. Si conclude che tutta la precedente giurisprudenza può essere trasportata e riutilizzata nelle nuove situazioni. La conseguenza è che (per es.Trib. Avellino) “l’affidamento condiviso può essere concesso in un numero limitatissimo di casi” e, in particolare, molti magistrati lo negano a causa della conflittualità, della tenera età dei figli o della distanza tra le abitazioni.

La Legge 54 limita l’affidamento esclusivo alle situazioni in cui un genitore ben preciso – quello da escludere – costituirebbe come genitore motivo di pregiudizio per i figli (art. 155 bis comma 1).
E’ così inequivoco il testo da prevedere all’art. 155 bis comma 2 la possibilità di condanna per lite temeraria del genitore che abbia pretestuosamente o infondatamente accusato l’altro di essere inadatto.
Alla inadempienza “totale” si affianca un’altra forma di inosservanza della legge, meno esplicita, ma non meno grave: stabilire l’affidamento condiviso privandolo di suoi contenuti qualificanti, sostanziali:
1) la presenza equilibrata presso i due genitori – si introduce la "collocazione" dei figli, un concetto
assolutamente assente nella 54/2006, rendendo "collocatario" il precedente genitore "affidatario".
2) l’assegnazione di compiti di cura, comprensivi del profilo economico, a ciascuno di essi.

Oltre al danno per la collettivita' intera - a partire dai figli - è evidente che l'inadempienza costituisce una inaccettabile appropriazione delle competenze del potere legislativo da parte del potere giudiziario.
Interpretare la legge là dove non dice o si contraddice, non è “riscriverla” per poterci leggere ciò che non c'è.

Con una incidenza delle separazioni che tende al numero coppie che si formano ogni anno, si deve garantire ai minori la sicurezza di mantenere - se non la famiglia - almeno relazioni positive con ciascun genitore, onde prevenire ansie, paure e disagi che inducono depressioni, suicidi, tossicodipendenze e comportamenti asociali. Tra Europa e America la perdita della relazione genitore-figli innesca oltre 20,000 suicidi ogni anno.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla disomogeneità di applicazione, alla recrudescenza del vecchio orientamento giurisprudenziale, nonchè alle ipotesi di intervento

Ringraziando per la Sua cortese attenzione, porgiamo i nostri ossequi ed i più fervidi auguri di buon lavoro.


papaseparati.it - A.Ciardiello
crescere-insieme.org - M.Maglietta
fenbi.it - F.Nestola
papaseparatilombardia.org - D.Fumagalli
figlinegati.it - G.Ceccarelli
ciaopapa.it - G.D'Angelo

Comunicazioni: M.Baldassari

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