14 luglio 2007

padri separati, progetto di legge di Minasso (AN)



Quotidiano di informazione online della provincia di Imperia

Sostegno a padri separati, progetto di legge di Minasso (AN)

“Ho presentato, e sostengo fortemente, il progetto di legge a tutela dei padri separati. Molti padri separati vogliono vivere pienamente e con responsabilità la propria paternità, ma sono penalizzati da un pregiudizio sociale, fortemente radicato anche nella prassi giudiziaria". A dichiararlo è Eugenio Minasso (nella foto), parlamentare di Alleanza Nazionale, che ha presentato un disegno di legge in merito."Al padre è solitamente imposto un dovere prevalentemente economico - continua Minasso - mentre i diritti riconosciuti nell’esercizio del ruolo educativo e formativo dei propri figli sono ancora pochi. La presente proposta di legge fissa, innanzitutto, il principio che lo Stato italiano riconosce l'importanza del ruolo paterno, congiuntamente a quello materno, per la crescita psicofisica dei minori nelle diverse fasi della loro vita. Inoltre la proposta si pone l’obiettivo di assicurare ai padri separati in situazione di difficoltà, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, attraverso la realizzazione di Centri di assistenza e mediazione familiare”.


Di seguito, il testo completo del progetto di legge sulle norme per la tutela dei padri separati presentato in parlamento da Eugenio Minasso.


"Onorevoli Colleghi!

Con riferimento alla cura dei figli, nel nostro Paese è andata, purtroppo, consolidandosi una prassi che identifica il ruolo materno come esclusivo riferimento educativo per i figli minori. Al contrario, molti padri separati vogliono vivere pienamente e con responsabilità la propria paternità, ma sono penalizzati da un pregiudizio sociale, fortemente radicato anche nella prassi giudiziaria. Nella quasi totalità dei casi di separazione tra i coniugi, infatti, i padri si vedono sottrarre repentinamente i propri figli, nonostante la recente approvazione della legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 sull'affidamento condiviso dei genitori, e nonostante il riconoscimento dell'importanza di entrambi i ruoli genitoriali, la dichiarazione della parità di diritti tra i sessi e la tutela dei minori.

Al padre è solitamente imposto un dovere preminentemente 'economico', e minori diritti nell’esercizio del 'ruolo educativo e formativo dei propri figli'. In più del novanta per cento dei casi, il padre è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli (pari in media a 400 euro mensili) e in circa il settanta per cento dei casi la casa d’abitazione viene assegnata alla ex moglie, proprio in quanto affidataria dei figli minori. Se si considera che oltre la metà degli uomini separati con figli minori appartiene alla categoria degli insegnanti, impiegati ed operai, e che l'orientamento dei giudici è di fissare in 'un terzo dello stipendio' il mensile che il padre deve versare per il mantenimento dei figli, è evidente che non solo le donne, ma anche gli uomini che si trovano in questa condizione sono a rischio povertà. L'uomo, innanzitutto, deve cominciare con il cercare una nuova casa in grado di accogliere, anche temporaneamente, i suoi figli, finendo spesso per tornare a vivere con i propri genitori, con quel senso di sconfitta e frustrazione che questo comporta, trovandosi nell'impossibilità pratica di svolgere il ruolo genitoriale come, invece, vorrebbe.

In considerazione di quanto premesso, la presente proposta di legge fissa, innanzitutto, il principio che lo Stato italiano riconosce 1'importanza del ruolo paterno, congiuntamente a quello materno, per la crescita psicofisica dei minori nelle diverse fasi della loro vita; questo riconoscimento è essenziale e determinante per la concreta realizzazione di pari opportunità di diritti tra uomo e donna, nonché per la tutela dei minori, che devono poter mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione.

La necessità di confermare espressamente questo principio deriva dalla consapevolezza della situazione di estrema difficoltà economica e psicologica spesso sofferta dai padri a seguito di procedimenti di separazione. Infatti, frequentemente gli effetti dei contenziosi sui padri separati, li pongono in condizioni di precarietà economica tali da costituire un impedimento al godimento del diritto al ruolo genitoriale, cosi come per il minore a beneficiare della presenza di entrambi i genitori.

La presente proposta si pone, inoltre, l’obiettivo di assicurare ai padri separati in situazione di difficoltà il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, attraverso la promozione ed il sostegno alla realizzazione di Centri di assistenza e mediazione familiare a favore dei padri separati in situazione di difficoltà.

In conclusione, con questa proposta, che intende dare risposte concrete alle giuste istanze finora raccolte unicamente dalle varie associazioni dei padri separati, lo Stato italiano promuove tutte quelle iniziative atte a ristabilire condizioni di effettiva parità di diritti tra uomo e donna nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale in regime di separazione, nonché di tutela del minore nel beneficiare della presenza di entrambi i genitori. In particolare, l’articolo 1 della proposta indica nel riconoscimento dell'importanza del ruolo paterno e nella necessità del mantenimento del rapporto tra genitori e figli anche in caso di separazione, i principi che costituiscono il fondamento della presente proposta di legge.

L'articolo 2 individua quale obiettivo della legge il rafforzamento ed il recupero dell'autonomia materiale e psicologica del padre separato, affinché possa adeguatamente svolgere il proprio ruolo genitoriale, mentre l'articolo 3 specifica le azioni da promuovere e sostenere per il raggiungimento di questo obiettivo. L'articolo 4 individua nei Centri di assistenza e mediazione familiare, la cui realizzazione è affidata dallo Stato e dalle Regioni alle associazioni iscritte all'albo del volontariato o alle organizzazioni non a scopo di lucro di utilità sociale, lo strumento più idoneo a sostegno dei padri separati in situazione di difficoltà, anche attraverso la realizzazione di programmi di assistenza e mediazione familiare, volti a fornire un aiuto concreto ai padri separati che si trovino in condizioni di disagio, sia esso economico o psicofisico. L’articolo 5 prevede norme in materia di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Articolo 1 - (Principi)

1. La Repubblica riconosce l’importanza del ruolo materno e del ruolo paterno nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e promuove tutte le azioni necessarie a favorire il mantenimento di un rapporto significativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la separazione dei coniugi.

Articolo 2 - (Finalità)

l. La Repubblica garantisce ai padri separati la realizzazione di interventi a sostegno del recupero e della conservazione della loro autonomia e per lo svolgimento di un'esistenza dignitosa, presupposto necessario per l'esercizio del proprio ruolo genitoriale.

Articolo 3 - (Azione regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 il Governo:
a) promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante a sostegno dei padri separati ed alla tutela dei minori, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio;
b) favorisce e sostiene attività di tutela e di solidarietà ai padri separati in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione, d’intesa con le Regioni, di Centri di assistenza e mediazione familiare.

Articolo 4 - (Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 2, in particolare, le
Regioni possono istituire dei Centri di assistenza e mediazione familiare.
2. La costituzione dei Centri può avvenire, anche in convenzione con Enti locali singoli o associati, ad opera di associazioni iscritte all'albo del volontariato o di organizzazioni non a scopo di lucro di utilità sociale che hanno almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.
3. Tra le attività realizzate nei Centri sono previsti programmi di
assistenza e mediazione familiare, promossi dagli stessi Centri o da enti locali, singoli o associati, finalizzati a fornire assistenza e sostegno ai padri separati in situazione di difficoltà, ed in particolare:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi, consulenza ed assistenza legale;
c) supporto psicologico tramite percorsi personalizzati di uscita dal disagio e di recupero della propria autonomia;
d) strutture di alloggio nelle quali possono essere ospitati quei padri separati che a causa della separazione hanno perso la propria abitazione e che si trovano in condizioni di grave disagio economico.
4. I Centri svolgono attività di iniziativa culturale e sociale dirette all'informazione e alla sensibilizzazione in merito al pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nella educazione dei figli.

Articolo 5 - (Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la dotazione annuale del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 50 milioni di euro.
2. A copertura dell’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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