26 settembre 2007

Corte d'Appello di Trento - agosto 2006



Separazione personale – Ordinanza presidenziale – Reclamo – Limiti – Errori decisionali evidenti – Rilevanza – Attività istruttoria – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 708). Separazione personale – Affidamento del figlio ad entrambi i genitori – Regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario – Necessità (Cod. civ., art. 155).

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; ordinanza 24 agosto 2006; Pres. NUZZI; Rel. SANTANIELLO, B. R. c. B. M.. Conferma Trib. Trento ordinanza 3 agosto 2006.

«In tema di impugnazione avverso l’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., stante il carattere necessariamente sommario delle decisioni presidenziali e, conseguentemente, i limiti dei poteri di controllo affidati al Giudice del reclamo, possono assumere rilievo ed essere eliminati soltanto errori decisionali evidenti e frutto di una non corretta valutazione degli elementi di massima acquisiti nella fase iniziale del processo di separazione, senza alcuna anticipazione dell’istruttoria vera e propria demandata al Giudice istruttore» (massima affidamentocondiviso.it) (1)

«In tema di affidamento dei figli minori, al fine di eliminare possibili occasioni di scontro tra i genitori, appare opportuno, a tutela della posizione dei minori, ufficializzare l’ambito temporale del diritto di visita del genitore non collocatario, tenendo conto dell’accordo delle parti» (massima affidamentocondiviso.it) (2)


__________

(1) Nella specie, la Corte territoriale, in applicazione del riferito principio di diritto, ha disatteso le censure avanzate dal padre-reclamante, sul rilievo che le statuizioni adottate dal Presidente del Tribunale apparivano adeguate per regolamentare i rapporti tra le parti in attesa che, con l’espletamento della fase istruttoria, si acquisissero maggiori informazioni idonee a giustificare, se del caso, una diversa modulazione delle condizioni di separazione (sia in tema di rapporti personali che patrimoniali).

La Corte d’appello ha rilevato, altresì, che era mancato anche il tempo materiale di verifica sul campo della possibilità delle parti di dare attuazione ad una gestione condivisa dei figli, specificando che siffatta gestione «non può significare immediata e capillare assunzione di decisioni unanimi in ordine alla quotidianità».

(2) Nella specie, mentre il Tribunale aveva stabilito che i figli rimanessero con il padre «dalla mattina del sabato alle ore 19 della domenica a settimane alterne ed un pomeriggio feriale dalle 16 alle 20», la Corte d’appello si è limitata a specificare che «i minori staranno con il padre dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica ed il pomeriggio di ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 20», non ritenendo opportuno modificare quanto deliberato dal Presidente del Tribunale nel senso richiesto dal reclamante (che chiedeva la decorrenza del fine settimana dal venerdì sera anziché dal sabato), anche in considerazione dell’età dei bambini e degli impegni lavorativi del padre, tenuto al rispetto di turni di servizio anche notturni.

In senso conforme, vedi Cass. 8 settembre 2005, n. 17882, est. Felicetti, pubblicata, per esteso, in questa Rivista, secondo cui l’art. 155 c.c. vecchia formulazione - ma il principio è applicabile, evidentemente, anche al nuovo testo della disposizione normativa, così come modificata dalla legge n. 54/2006 – impone, in caso di contrasto tra le parti, di dettare precise e vincolanti modalità di incontro e frequentazione genitore-figli, demandando, se mai, la loro deroga, all’accordo, volta per volta, raggiunto dai genitori, in correlazione all’eventuale emergere di esigenze particolari.

**********

LA CORTE DI Appello DI TRENTO

SEZIONE FERIALE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

1. Dott. Florindo Nuzzi Presidente

2. Dott. Carmine Pagliuca Consigliere

3. Dott. Bernardetta Santaniello Consigliere rel.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto a ruolo in data */*/2006 al n. ***/06 R.G. C.C. promosso con ricorso presentato

DA

B. R., rappresentato e difeso dall’ avv. Silva Fronza di Trento, con domicilio presso lo studio della medesima in via Dogana 1, per delega a margine del ricorso

RECLAMANTE

CONTRO

B. M. G., rappresentata e difesa dall’ avv. Stefano Pantezzi di Trento, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in via Travai 18, per delega a margine del ricorso di primo grado

RESISTENTE

E CON L’ INTERVENTO DEL

PROCURATORE GENERALE

OGGETTO: Reclamo ex art. 708 cpc

...........

Il Presidente del Tribunale di Trento, in rapporto al ricorso per separazione presentato in data 28/4/2006 da B. M.G. nei confronti di B. R., emetteva il provvedimento dd. 3/8/2006, con cui, dato atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione e dell’indisponibilità delle parti a definire in modo consensuale la vertenza, adottava i necessari provvedimenti provvisori rimettendo gli atti al G.I. all’udienza dell’ */**/2006 per la successiva trattazione.

Il Presidente, tenuto conto che dall’unione delle parti erano nati due bambini, rispettivamente di sei e tre anni, così disciplinava i rapporti alla luce delle richieste avanzate dalle stesse:

- i minori erano affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la propria residenza unitamente alla madre nella casa coniugale;

- il padre poteva tenere con sé i figli dalla mattina di sabato alla ore 19 della domenica a settimane alterne ed un pomeriggio feriale dalle 16 alle 20;

- la regolamentazione delle future vacanze (natalizie, pasquali ed estive 2007) era demandata al G.I.;

- il B. era tenuto a versare un assegno mensile di € 700,00 per il mantenimento dei figli, a rimborsare alla B. l’80% delle spese mediche e scolastiche degli stessi, a versare alla controparte un assegno mensile di € 300,00 fino al reperimento di adeguata sistemazione lavorativa e comunque fino al 31/12/2006, il tutto a decorrere dal maggio 2006 (mese successivo alla presentazione della domanda di separazione) nonché continuare a sostenere il pagamento della rata di € 800,00 al mese per il mutuo contratto per l’ acquisto della casa.

Il B. con ricorso depositato il 7/8/2006 proponeva reclamo avverso detto provvedimento, deducendo i seguenti motivi di censura:

a) omessa decisione presidenziale in ordine alla disciplina delle vacanze estive 2006, tanto che la B., in contrasto con lo statuito affidamento condiviso, aveva comunicato che avrebbe portato i figli al mare dal 23/8 al 2/9/2006, arrogandosi ogni decisione al riguardo;

b) ingiustificata limitazione della decorrenza del fine settimana dal sabato anziché dal venerdì sera ed in ogni caso omessa determinazione dell’ ora di prelievo dei figli il sabato mattina;

c) eccessiva determinazione del quantum degli oneri economici a suo carico in contrasto con il reddito documentato e comunque scarsa chiarezza in merito alla durata dell’ obbligo di pagamento dell’ assegno in favore della B..

Questa si costituiva in giudizio per sollecitare la sostanziale conferma del provvedimento reclamato, evidenziando che il B. non aveva mai avanzato pretese di vacanze con i figli per l’estate in corso, pur avendo avuto tutto il tempo per farlo, che reputava adeguata, in rapporto all’età dei minori ed alle relative esigenze scolastiche, la delimitazione del fine settimana al sabato ed alla domenica, dando atto che aveva concordato con il marito di individuare nel giovedì il giorno feriale infrasettimanale di incontro tra lo stesso ed i bambini e proponendo di fissare l’orario di prelievo del sabato alle ore 10 per assicurare la tranquilla preparazione dei minori.

Il Procuratore Generale, richiamando le conclusioni scritte in atti, aveva ritenuto meritevoli di accoglimento solo le richieste del reclamante connesse alla puntuale determinazione dei periodi in cui i minori dovevano stare con il padre, instando per il resto per la conferma delle statuizioni presidenziali.

In via preliminare, va evidenziato il carattere necessariamente sommario delle decisioni presidenziali e conseguentemente i limiti dei poteri di controllo affidati al giudice del reclamo, con la conseguenza che possono assumere rilievo ed essere eliminati soltanto errori decisionali evidenti e frutto di una non corretta valutazione degli elementi di massima acquisiti nella fase iniziale del processo di separazione, senza alcuna anticipazione dell’ istruttoria vera e propria demandata al G.I..

Ciò premesso, deve escludersi che in questa sede possano trovare accoglimento le richieste del B., in quanto le statuizioni adottate dal Presidente del Tribunale appaiono adeguate per regolamentare i rapporti tra le parti, in sintonia con le richieste complessivamente versate in causa ed in attesa che, con l’espletamento della fase istruttoria, si acquisiscano maggiori informazioni idonee a giustificare, se necessario, una diversa modulazione delle condizioni di separazione.

D’ altra parte, nel caso concreto, in assenza di decisioni palesemente ingiustificate alla luce degli atti e della normativa applicabile, è mancato anche il tempo materiale di verifica sul campo della possibilità delle parti di dare attuazione alla gestione condivisa dei figli, gestione che non può significare immediata e capillare assunzione di decisioni unanimi in ordine alla quotidianità.

Si osserva che il casus belli, costituito dalla comunicazione al reclamante da parte del procuratore della B. del periodo di vacanze che la stessa avrebbe trascorso al mare con i bambini, non è idoneo ad inficiare la correttezza del provvedimento impugnato né costituisce violazione dello stesso: al riguardo, è appena il caso di evidenziare che lo stesso B. non ha mai avanzato richiesta di regolamentazione delle vacanze estive 2006 (nella comparsa di costituzione in primo grado il reclamante si era limitato a chiedere che fosse stabilito l’obbligo per le parti di comunicarsi i periodi prescelti per l’estate 2007 entro l’aprile dello stesso anno), nonostante che l’udienza presidenziale si sia tenuta alla fine dello scorso luglio, nell’evidente consapevolezza che la questione poteva considerarsi superata, tanto che il Presidente si è limitato a demandare tale regolamentazione per tutte le vacanze future al G.I. in mancanza di richieste degli interessati.

Va inoltre aggiunto che la vacanza al mare, evidentemente programmata dalla B. prima dell’ udienza presidenziale, costituisce un sicuro vantaggio per i bambini e non può essere letta come una violazione dei diritti di visita paterna se non in un’esasperata ottica di contrapposizione che non tiene conto della delicatezza del momento di transizione e della necessità di decrementare le tensioni proprio nell’interesse dei minori.

In linea con le conclusioni prese dal P.G. e proprio in considerazione della necessità di eliminare possibili occasioni di scontro, appare opportuno, a tutela della posizione dei minori, ufficializzare l’ambito temporale del diritto di visita del B., così come concordato dalle parti ed indicato nella memoria difensiva della B., facendo decorrere il fine settimana dalle ore 10 del sabato fino alle ore 19 della domenica e stabilendo che il pomeriggio infrasettimanale sia quello del giovedì dalle ore 16 alle ore 20: si ritiene infatti che non vi è motivo per modificare allo stato quanto deliberato dal Presidente del Tribunale anche in considerazione dell’età dei bambini e degli impegni lavorativi del B., tenuto al rispetto di turni di servizio anche notturni.

La natura della vertenza ed il carattere interlocutorio della fase non consentono alcuna statuizione in ordine alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da B. R. avverso il provvedimento presidenziale dd. 3/8/2006 con la specificazione che i minori staranno con il padre dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica a settimane alterne ed il pomeriggio di ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 20.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trento 24 agosto 2006

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE

(Dott.B.Santaniello) (Dott.F.Nuzzi)




Fonte: apparso su http://www.affidamentocondiviso.it





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