26 settembre 2007

Corte d'Appello di Trento - giugno 2006 (forte conflittualità tra i genitori)



Separazione personale – Ordinanza presidenziale – Reclamo – Limiti – Errori decisionali evidenti – Rilevanza – Attività istruttoria – Esclusione(Cod. proc. civ., art. 708)
Separazione personale – Forte conflittualità tra i coniugi ed i rispettivi nuclei familiari – Affidamento esclusivo della figlia – Illegittimità – Affidamento ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso uno di essi – Necessità (Cod. civ., artt. 155 e 155-quater)
Separazione personale – Potestà genitoriale – Situazione di forte conflitto tra i genitori – Questioni di ordinaria amministrazione – Esercizio disgiunto – Legittimità
(Cod. civ., art. 155)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO;
ordinanza 5 giugno 2006; Pres. CHIMENZ; Rel. SANTANIELLO, R. c. J.B.. Riforma Trib. Trento ordinanza 11 maggio 2006.

«In tema di impugnazione avverso l’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., stante il carattere necessariamente sommario del predetto provvedimento e, conseguentemente, i limiti dei poteri di controllo affidati al Giudice del reclamo, possono assumere rilievo ed essere eliminati soltanto errori decisionali evidenti e frutto di una non corretta valutazione degli elementi di massima acquisiti nella fase iniziale del processo di separazione, senza alcuna anticipazione dell’istruttoria vera e propria demandata al Giudice istruttore» (massima affidamentocondiviso.it) (1)



«In tema di affidamento dei figli minori, la forte conflittualità esistente tra i coniugi ed i rispettivi nuclei familiari non costituisce motivo sufficiente per disattendere la scelta prioritaria dell’affidamento condiviso, secondo la recente riforma degli artt. 155 ss. c.c., onde privilegiare l’affidamento della figlia in via esclusiva alla madre; ferma restando, in ipotesi di tenera età della minore, la sua collocazione prevalente presso l’abitazione di uno dei genitori, risultando pregiudizievole una modifica dell’assetto raggiunto dopo la fine della convivenza tra i genitori, che costituirebbe solo fonte di nuovo disagio per la stessa» (massima affidamentocondiviso.it) (2)

«In tema di affidamento dei figli minori, in presenza di una situazione di forte conflitto tra i genitori, è opportuno che l’esercizio della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione avvenga in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura dei minori» (massima affidamentocondiviso.it) (3)

__________

(1) Nella specie, la Corte territoriale, in applicazione del riferito principio di diritto, ha disatteso le articolare richieste istruttorie avanzate dal padre-reclamante (consulenza psicologica sulla minore e sulla capacità genitoriale della madre, nonché acquisizione di una relazione aggiornata del Servizio Sociale), poiché le stesse avrebbero dovuto trovare adeguato riscontro nella fase davanti al Giudice istruttore.

In senso conforme, vedi i decreti recentemente pronunciati da App. Bologna, rispettivamente, in data 8/17 maggio 2006, tutti pubblicati, per esteso, in questa Rivista, secondo cui, nel giudizio di reclamo ex art. 708, co. 4, c.p.c., possono assumere rilievo «unicamente profili di erroneità dell’ordinanza presidenziale immediatamente rilevabili, e non da accertare a mezzo di complessa attività istruttoria».

La Corte territoriale di Bologna ha enunciato il suindicato principio di diritto sulla base della seguente motivazione: «L’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c. è un provvedimento avente natura ed efficacia meramente incidentale nel processo di separazione personale, ed è fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza; è volto a dettare una regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, e nei confronti dei figli nella pendenza del giudizio, nel corso del quale è previsto lo svolgimento dell’attività istruttoria e nella cui decisione finale sono destinati ad essere assorbiti».

(2) Con la seconda massima in rassegna, i Giudici d’appello dimostrano di aderire al maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui la forte, accesa o esasperata conflittualità tra i coniugi non costituisce motivo sufficiente per ritenere che «l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore» (arg. ex art. 155-bis c.c.).

Deve osservarsi che la Corte d’appello di Trento ha colto appieno la ratio della legge n. 54/2006, nel senso esattamente di favorire l’acquisizione da parte dei genitori della capacità di gestire una genitorialità effettivamente condivisa (e, quindi, favorire un cambiamento culturale nei rapporti genitore-figlio); per lo effetto, dopo aver disposto, in riforma dell’ordinanza presidenziale, l’affidamento della figlia ad entrambi i genitori, la stessa Corte ha auspicato che: «la comune e paritaria corresponsabilità dei genitori nella cura della figlia possa far maturare negli stessi la necessità di mantenere rapporti civili, dimostrando con i fatti e non a parole l’effettiva volontà di farsi carico del benessere della stessa».

In giurisprudenza, sull’irrilevanza della situazione di conflitto tra i coniugi ai fini dell’attribuzione dell’affidamento dei figli ad entrambi i coniugi, vedi Trib. Ascoli Piceno, decreto 13 marzo 2006; App. Bologna, decreto 17 maggio 2006, secondo cui «In tema di affidamento della prole, la scelta operata dal legislatore a favore dell’affidamento condiviso non consente di ritenere la conflittualità tra i genitori elemento sufficiente, di per sé solo, a disporre l’affidamento esclusivo; l’inevitabile, e, in certa misura, fisiologica diversità di scelte educative tra i genitori è connaturata all’affidamento condiviso e, di per sé, non consente di superare la scelta della soluzione preferenziale adottata dal legislatore»; Trib. Catania, ordinanza 1 giugno 2006, secondo cui: «la legge di riforma ha inteso prevedere come regola quella che prima era un’eccezione, riaffermando così il diritto dei minori alla bigenitorialità; ne consegue che l’affidamento condiviso non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché altrimenti tale istituto avrebbe solo un’applicazione residuale, coincidente con il vecchio affidamento congiunto, e ciò, anche, considerando che uno dei coniugi potrebbe strumentalmente innescare, in via unilaterale, i conflitti al fine, magari, di orientare il decidente verso un affidamento monogenitoriale»; nonché Trib. Catania, ordinanza 18 maggio 2006; tutti i suindicati provvedimenti sono stati pubblicati, per esteso, in questa Rivista, cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.

In senso conforme alla pronuncia in rassegna, sia consentito rinviare, ove ritenuto, a PADALINO, L’affidamento condiviso dei figli, Torino, 2006, p. 114, ove è stato rilevato l’evidente disfavore manifestato dal legislatore nei confronti dell’affidamento esclusivo.

Sulla funzione «promozionale» della legge n. 54/2006, vedi, in giurisprudenza, Trib. minorenni Trento, decreto 11 aprile 2006, pubblicato in questa Rivista, cui si rimanda per gli ulteriori approfondimenti.

(3) In argomento, QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in Familia, 2006, 3, p. 406, afferma che: «Il significato da attribuire alla prevista possibile attribuzione di un esercizio separato della potestà in ordine alle “questioni di ordinaria amministrazione” pare, allora, da intendere, da un lato, come rimedio destinato ad entrare in funzione, a favore di uno dei coniugi, nel caso di sistematico discostamento dell’altro genitore, nelle scelte quotidiane (ovviamente di un qualche rilievo), dall’altro, come precisazione tale da consentire al giudice quella articolazione di competenze tra i genitori – sempre nei limiti delle scelte destinate a non incidere in modo decisivo sulla vita del figlio – che, originariamente, era testualmente prevista nella p.d.l. n. 66».

In senso conforme alla massima in rassegna, sia consentito rinviare nuovamente a PADALINO. op. cit., p. 53, ove si afferma che l’ipotesi derogatoria all’esercizio congiunto della potestà potrà aversi, soltanto, nei casi in cui si sia verificata una forte conflittualità tra i coniugi, e non anche per il solo fatto che il minore venga stabilmente collocato presso uno dei genitori. [C. PADALINO]

***********

La Corte d'Appello di Trento, Sezione Prima, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

1)Dott. Giuseppe Chimenz Presidente

2)Dott. Paola De Falco Consigliere

3)Dott. Bernardetta Santaniello Consigliere Rel.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento in grado di appello iscritto a ruolo al n. 110/06 C.C. promosso con ricorso depositato in data 22/5/2006

DA

F. G., rappresentato e difeso dall' avv.

RECLAMANTE

CONTRO

J. B. R., rappresentata e difesa dall' avv. Roberta Toldo di Rovereto, con domicilio eletto presso lo studio dell’ avv.

RESISTENTE

E CON L’ INTERVENTO DEL

PROCURATORE GENERALE, nella persona del dott. Stefano Diez

OGGETTO / Separazione giudiziale

Reclamo avverso l’ ordinanza 11/5/2006 del Presidente del Tribunale di Trento, notificata il 19/5/2006

*******

Il Presidente del Tribunale di Trento, a seguito del ricorso per separazione presentato in data 27/2/2006 da J. B.R. nei confronti dell’odierno reclamante, stante l’esito negativo del tentativo di conciliazione ed in mancanza della disponibilità delle parti ad una soluzione consensuale, adottava i provvedimenti provvisori diretti a disciplinare i rapporti tra i coniugi e l’affidamento della figlia minore L. di anni quattro, fissando udienza davanti al G.I. per la fase di trattazione della vertenza.

In particolare il Presidente, tralasciato qualsiasi provvedimento in ordine all’assegnazione della casa coniugale, per la quale era stato sottoscritto solo un preliminare di vendita ed erano insorti contrasti tra i due acquirenti in merito alla risoluzione o al mantenimento del contratto:

- affidava la figlia alla madre, con il diritto/dovere per il padre di tenerla con sé un pomeriggio alla settimana ed il sabato o la domenica a settimane alterne, nonché per due settimane non consecutive nelle vacanze estive, eventualmente anche con i nonni paterni, ed anche in caso di impedimento lavorativo della moglie e della sorella unilaterale della stessa, avvalendosi se necessario dell’aiuto dei nonni;

- poneva inoltre a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento della minore con il versamento di un assegno mensile rivalutabile di € 250,00 e con l’accollo del 50% delle spese mediche e scolastiche;

- demandava al Servizio Sociale di proseguire nell’attività di monitoraggio già disposta dal Tribunale per i minorenni, in precedenza investito dal reclamante per eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale della B..

La decisione, in merito all’affidamento della minore ed alla disciplina del diritto di visita del padre, risultava sommariamente motivata dalla forte conflittualità caratterizzante i rapporti tra i coniugi ed i rispettivi nuclei familiari, in un contesto in cui il Presidente poneva tuttavia l’accento sulla responsabilità per il padre di partecipare attivamente alle decisioni di maggior rilievo concernenti l’educazione, cura ed istruzione della figlia e sulla possibilità di esercitare disgiuntamente la potestà genitoriale nei confronti di terzi (scuola, insegnati, medici, etc.).

Con il reclamo il F. evidenziava che quanto statuito dal Presidente del Tribunale collideva con le previsioni della l. 54/06, non sussistendo valide ragioni per non disporre l’affidamento condiviso a tutela dell’interesse della minore ed anzi emergendo profili di inaffidabilità della figura materna; aggiungeva che il provvedimento era caratterizzato da una motivazione contraddittoria ed illogica e finiva per privilegiare la controparte senza valorizzare adeguatamente il forte legame esistente tra la minore e la famiglia del padre, idonea ad assicurarle una maggiore stabilità di cura ed assistenza anche in considerazione del lavoro svolto dalla B. con reiterate turnazioni notturne; riteneva inoltre ingiustificata la forte compressione del suo diritto di visita in contrasto anche con le richieste avanzate dalla stessa controparte.

Chiedeva pertanto che, previa ampia istruttoria con espletamento di consulenza psicologica sulla minore e sulla capacità genitoriale della madre ed acquisizione di relazione aggiornata del Servizio Sociale, le statuizioni adottate dal Presidente del Tribunale fossero modificate con affido della minore ad entrambi i genitori, con ampliamento dei tempi di frequentazione tra lui, i nonni e la minore, con revoca dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento e ripartizione paritaria degli oneri economici tra i due coniugi e con imposizione del divieto di espatrio della figlia senza il consenso di entrambi i genitori.

Si costituiva in questa sede la B. per sollecitare il rigetto del reclamo e la conferma dei provvedimenti presidenziali, evidenziandone il carattere provvisorio e comunque la correttezza sostanziale in considerazione della forte conflittualità esistente tra le parti e del prevalente interesse di tutela della minore.

Interveniva il Procuratore Generale, dichiarandosi favorevole ad un ampliamento del diritto di visita del reclamante anche per le ferie estive ed all’imposizione dell’assenso di entrambi i genitori per eventuali spostamenti all’estero della minore; in via subordinata instava per la conferma del provvedimento impugnato.

Questa Corte ritiene che il reclamo proposto sia parzialmente fondato e debba trovare accoglimento nei limiti di seguito specificati.

In via preliminare, va evidenziato il carattere necessariamente sommario delle decisioni presidenziali e conseguentemente i limiti dei poteri di controllo affidati al giudice del reclamo, con la conseguenza che possono assumere rilievo ed essere eliminati soltanto errori decisionali evidenti e frutto di una non corretta valutazione degli elementi di massima acquisiti nella fase iniziale del processo di separazione, senza alcuna anticipazione dell’istruttoria vera e propria demandata al G.I.

Ciò premesso, si rileva che nella fattispecie concreta la scelta di privilegiare l’affidamento della minore in via esclusiva alla madre non appare giustificata dagli elementi acquisiti e dalla storia personale della minore, la quale dopo la cessazione della convivenza dei genitori e fino al momento della scelta operata in sede di separazione ha sostanzialmente frequentato liberamente anche la casa paterna senza subire particolare pregiudizio rispetto a quello cui è stata indebitamente esposta per l’irresponsabile condotta di entrambi i genitori e dei relativi familiari, alla luce delle denunce fatte da entrambi gli schieramenti.

Non vi è pertanto specifico motivo per disattendere la scelta prioritaria dell’affidamento condiviso, secondo la recente riforma degli artt. 155 e seg. cc, ferma restando, in relazione all’età della minore, che da poco ha compiuto i quattro anni, la sua collocazione prevalente presso l’abitazione della madre, risultando pregiudizievole una modifica dell’assetto raggiunto dopo la fine della convivenza tra i genitori, in quanto costituirebbe solo fonte di nuovo disagio per la stessa.

È auspicabile che la comune e paritaria corresponsabilità dei genitori nella cura della figlia possa far maturare negli stessi la necessità di mantenere rapporti civili, dimostrando con i fatti e non a parole l’effettivo volontà di farsi carico del benessere della stessa, raggiungendo possibilmente una definizione consensuale della separazione: è comunque opportuno in ragione dell’attuale situazione di forte conflitto che l’esercizio della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione avvenga in modo disgiunto da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura della minore.

Per quanto riguarda l’estensione del diritto di visita padre/figlia, non risultano addotte e non sono emerse ragioni che ne giustifichino la compressione rispetto a quanto finora avvenuto con eliminazione della possibilità che la minore dorma nella casa della famiglia paterna.

Va quindi fissato, anche in adesione al parere espresso dal Procuratore Generale, il seguente prospetto dei periodi in cui la minore starà con il padre o con i nonni paterni, compatibilmente con gli impegni lavorativi del primo e tenuto conto dell’età della minore:

- un fine settimana, comprendente il sabato e la domenica con relativo pernottamento, a settimane alterne;

- un pomeriggio nella settimana in cui L. trascorre il fine settimana con il padre;

- due pomeriggi nella settimana in cui L. trascorre il fine settimana con la madre;

- due settimane non consecutive nel periodo delle vacanze estive;

- tre giorni nelle vacanze natalizie comprendenti alternativamente il Natale o il Capodanno;

- due giorni nelle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;

- eventuali altri giorni in cui la B., per motivi di lavoro, non possa accudire la figlia direttamente o a tramite la sorella, Assabio Natalie.

In relazione alle altre doglianze espresse dal reclamante, si ritiene che:

- le articolate richieste istruttorie debbano trovare adeguato riscontro nella fase ancora da svolgere davanti al G.I.;

- debba essere confermato l’obbligo per il padre di corrispondere alla controparte l’assegno di mantenimento fissato dal Presidente in ragione del fatto che la minore è collocata prevalentemente presso la casa materna;

- non sia stata operata alcuna compressione dei rapporti nonni/nipote dal momento che è stato espressamente previsto che quando la minore è con il padre possa liberamente frequentare anche i nonni;

- non sussistano le condizioni per limitare la facoltà della B. di far ricorso all’aiuto e sostegno della sorella, stante la modestia ed il carattere occasionale dell’episodio denunciato dal reclamante in rapporto ad un piccolo livido riscontrato sulla figlia e ricondotto da questa ad un intervento sanzionatorio della zia;

- il problema dei turni di lavoro della B., con la conseguente difficoltà di programmare gli spostamenti della minore, risulti adeguatamente affrontato dal competente Servizio Sociale in base alla delega ricevuta, come emerge dalla relazione trasmessa in data 14/6/2006;

- sia invece opportuno, in ragione della diversa nazionalità di origine delle parti, disporre che eventuali viaggi all’estero della minore avvengano con il consenso espresso di entrambi i genitori, come richiesto anche dal Procuratore Generale.

La natura della vertenza ed il carattere interlocutorio della fase non consentono alcuna statuizione in ordine alle spese.

P.Q.M.

In parziale riforma dell’ordinanza presidenziale impugnata ed in parziale accoglimento del reclamo proposto

Dispone

l’affidamento condiviso della minore L. ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso l’abitazione della madre e con autorizzazione ai genitori all’esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni ordinaria amministrazione

stabilisce

che gli incontri della minore con il padre siano così disciplinati:

- un fine settimana, comprendente il sabato e la domenica con relativo pernottamento, a settimane alterne;

- un pomeriggio nella settimana in cui L. trascorre il fine settimana con il padre;

- due pomeriggi nella settimana in cui L. trascorre il fine settimana con la madre;

- due settimane non consecutive nel periodo delle vacanze estive;

- tre giorni nelle vacanze natalizie comprendenti alternativamente il Natale o il Capodanno;

- due giorni nelle vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;

- eventuali altri giorni in cui la B., per motivi di lavoro, non possa accudire la figlia direttamente o a tramite la sorella, Assabio Natalie;

dispone

che eventuali viaggi all’estero della minore avvengano previo il consenso di entrambi i genitori

conferma

per il resto il provvedimento impugnato.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio Sociale del Comune di Trento per opportuna conoscenza in relazione ai compiti da svolgere.

Trento 15 giugno 2006

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE

(Dott.B.Santaniello) (Dott.G.Chimenz)


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