4 aprile 2007

Tabelle riassuntive proposte da Coordinamento Comunicazione Condiviso al Parlamento




Affidamento e tempi di cura

“ L’Affidamento Condiviso del minore come soluzione prioritaria da adottare nel suo esclusivo interesse, prevedendo l’Affidamento Esclusivo solo in presenza di comportamenti pregiudizievoli, documentati e accertati sin dal periodo precedente alla richiesta di separazione, al fine di evitare, a ridosso del procedimento giudiziario, la formulazione di denuncie, finalizzate a privare il minore nel suo diritto “ "Il giudice dispone tempi paritetici di permanenza del minore con ciascuno dei genitori non inferiori a 20/22 settimane all’anno (frazionabili in giorni, settimane, mesi), o quanto più possibile paritetici salvo materiali e documentati impedimenti esplicitamente espressi dal genitore impossibilitato ad occuparsi del minore.

I tempi saranno individuati considerando anche l'impegno alla disponibilità e alla reperibilità, di entrambi i genitori, per le attività scolastiche, sanitarie, parascolastiche, ludiche e notturne. Eventuali periodi di malattia del minore saranno presi in carico da entrambi i genitori.
L’età dei minori non deve porre alcun ostacolo all’individuazione di paritetici tempi di frequentazione ad eccezione delle fasi di allattamento richieste nelle prime fasi di vita.
Il genitore che non agevola o addirittura ostacola la frequentazione del minore con l'altro genitore, deve essere immediatamente sanzionato dal giudice, attraverso il recupero dei tempi di frequentazione; il reiterato comportamento ostativo comporta l’affidamento all’altro genitore.
Qualora la distanza fra le abitazioni dei genitori non sia agevolmente copribile sia per la percorrenza chilometrica che per le condizioni della viabilità, i tempi di permanenza si alterneranno tra i periodi di impegno e quelli di astensione scolastica. al fine di garantire al minore un tempo complessivo annuo, con ciascuno dei due genitori, pari a circa di 20/22 settimane (frazionabile in giorni, settimane, mesi).



In caso di trasferimento di un genitore per motivi propri, dovrà essere sancito il domicilio prevalente presso il genitore che è in grado di garantire oltre alle cure, il contesto socio-culturale, la continuità scolastica ed affettiva consolidata durante la convivenza con i genitori.
Il trasferimento di residenza di un genitore non implica il trasferimento della residenza del minore.
Gli eventuali viaggi sostenuti dai genitori per incontrarsi con i figli, ovvero per recarsi a prenderli o riconsegnarli all'altro genitore, devono essere ripartiti tra i genitori.
Vanno riconosciute al genitore costretto a spostarsi, le spese di viaggio e quelle di vitto e alloggio decorosi, minimo-necessarie.

Profilo economico
“Il giudice individua il reddito “al netto delle imposte” conseguito da entrambi i genitori o che potenzialmente ogni genitore è in grado di produrre sulla scorta delle proprie potenzialità lavorative. A tal fine richiederà che venga presentata l’ultima dichiarazione dei redditi.
Per i lavoratori dipendenti dovrà verificare l’omogeneità tra l’ultima dichiarazione fiscale e l’ultima busta paga al fine di rilevare eventuali cambiamenti reddituali (migliorativi o peggiorativi) rispetto all’anno precedente a cui fa riferimento la dichiarazione fiscale.
Per i lavoratori autonomi il giudice in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate attiva una consulenza tecnica o un’indagine tributaria.
Il giudice richiede i costi sostenuti dalla famiglia per il mantenimento dei minori e in assenza si atterrà a “Tabelle Ministeriali” che illustrino statisticamente il costo del figlio in Italia determinato dall’età del minore, dal livello reddituale dei genitori e dal territorio geografico in cui risiede la famiglia.
Il costo del figlio dovrà essere la somma tra la quota fissa che ogni genitore sostiene nell’interesse del minore indipendentemente dai tempi di permanenza con lo stesso, e la quota variabile influenzata dai tempi di permanenza.
Il giudice identifica i tempi di permanenza del minore con ciascuno dei due genitori decisi nella procedura di separazione, attribuendo un valore percentuale calcolato tra i tempi con un genitore e il tempo totale del minore.
Il giudice, disponendo le voci economiche e i tempi di permanenza individuati in misura percentuale, calcola il mantenimento diretto di ognuno dei due genitori, suddivide le spese scolastiche, sanitarie e straordinarie (preventivamente concordate) in misura proporzionale al reddito dei due genitori e rileva la necessità di un eventuale assegno periodico attraverso la formula che segue da rendere disponibile anche alla società civile, affinché il valore dell’eventuale
assegno periodico possa avere un identità certa e assoluta.


Assegnazione della casa coniugale
“La casa coniugale dovrà essere assegnata nell’interesse dei figli, i quali ne usufruiranno con il genitore titolare della proprietà.
Qualora la casa coniugale sia in comproprietà tra entrambi i coniugi il regolamento della casa avverrà ponendo a carico del genitore che ne vorrà usufruire un indennizzo che potrà essere compensato con gli altri regolamenti economici scaturiti dalla separazione.
L’indennizzo,affinché sia considerato adeguato alla proprietà usufruita, non potrà discostarsi dai valori locali suggeriti dagli operatori del mercato delle locazioni immobiliari“.

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