4 aprile 2007

Tempi di permanenza dei figli presso entrambi i genitori (Proposta del Coordinamento al Parlamento)



Con la disposizione all’interno delle procedure di separazione/divorzio, di ripartire equamente il tempo di permanenza dei figli presso entrambi i genitori, anche coadiuvati, come culturalmente accade nella famiglia Italiana, dalla presenza dei nonni, si superano i ridotti tempi di visita sino ad oggi previsti. Nelle più comune delle ipotesi , infatti i tempi di visita si concretizzavano nella facoltà (non il diritto del minore o il dovere del genitore) del genitore “non affidatario” di tenere con se la prole solo per 4/5 ore settimanali - non consecutive - oltre a 2 week-end alternati (spesso ridotti a meno di 24 ore continuative).
L’individuazione di un lasso di tempo che si avvicini il più possibile al 50% (pernottamenti inclusi) del tempo complessivo, permette, da una parte, di monitorare e arginare l’eventuale prevaricazione di un genitore, e dall’altra di garantire al minore che il suo diritto (soggettivo) di conservare rapporti significativi con entrambi, non venga disatteso, da nessuno (genitore o magistrato).
Le Associazioni firmatarie chiedono che venga interpretata correttamente la legge:
"Il giudice dispone tempi paritetici di permanenza del minore con ciascuno dei genitori non inferiori a 20/22 settimane all'anno (frazionabili in giorni, settimane, mesi), o quanto più possibile paritetici salvo materiali impedimenti, esplicitamente documentati, dal genitore impossibilitato ad occuparsi del minore.

I tempi saranno individuati considerando anche l'impegno alla disponibilità e alla reperibilità, di entrambi i genitori, per le attività scolastiche, sanitarie, parascolastiche, ludiche e notturne. Eventuali periodi di malattia del minore saranno presi in carico da entrambi i genitori.
L’età dei minori non deve porre alcun ostacolo all’individuazione di paritetici tempi di frequentazione ad eccezione delle fasi di allattamento richieste nei primi mesi di vita.
Il genitore che non agevola o addirittura ostacola la frequentazione del minore con l'altro genitore, deve essere immediatamente sanzionato dal giudice, attraverso il recupero dei tempi di frequentazione; con la reiterazione della volontà ostativa, il giudice provvede all’affidamento del minore all'altro genitore.
Qualora la distanza fra le abitazioni dei genitori non sia agevolmente copribile, sia per la percorrenza chilometrica che per le condizioni della viabilità, o oggettive condizioni non consentano una quotidiana relazione dei figli con entrambii genitori, i tempi di permanenza si alterneranno tra i periodi di impegno e quelli di astensione scolastica. al fine di garantire al minore un tempo complessivo annuo, con ciascuno dei due genitori, pari a circa di 20/22 settimane
(frazionabile in giorni, settimane, mesi).
In caso di trasferimento di un genitore per motivi propri, dovrà essere sancito il domicilio prevalente presso il genitore che è in grado di garantire oltre alle cure, il contesto abituale, la continuità scolastica ed affettiva consolidata durante la convivenza con i genitori.
Il trasferimento di residenza di un genitore non implica il trasferimento della residenza del minore.
Gli eventuali viaggi sostenuti dai genitori per incontrarsi con i figli, ovvero per recarsi a prenderli o riconsegnarli all'altro genitore, devono essere ripartiti tra i genitori. "


Schema di condivisione
dei tempi di cura, di educazione, di istruzione a garanzia di rapporti “significativi” con entrambi i genitori e gli
ascendenti di ciascun ramo genitoriale, quale diritto del minore (art. 155, primo comma.).

Genitori residenti in località limitrofe
Lo schema proposto è esemplificativo e non esaurisce certamente le infinite possibilità di condivisione al 50%, e deve essere di volta in volta adattato alle particolari situazioni logistiche ed esigenze del minore
Salvo accordi fra i genitori, non sul numero di giorni ma su come garantire gli stessi giorni nell’anno solare”

Genitori residenti in località tra loro distanti



In sintesi
Per il periodo scolastico
un fine settimana al mese col genitore collocatario del periodo scolastico alternato a tre con l'altro
Per il periodo estivo
Un fine settimana al mese col genitore collocatario del periodo di vacanza alternato a tre con l’altro
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"Salvo accordi fra i genitori, non sul numero di giorni ma su come garantire
gli stessi giorni nell’anno solare"

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