26 settembre 2007

Tribunale di Bari - luglio 2006



Separazione personale – Affidamento dei figli ad entrambi i genitori (cd. condiviso) – Diritto del minore alla bigenitorialità - Esigenza di non stravolgere il suo consolidato assetto di vita – Contemperamento – Necessità (Cod. civ., art. 155).Separazione personale – Affidamento dei figli ad entrambi i genitori (cd. condiviso) – Assegnazione della casa familiare – Criterio – Maggior tempo che il figlio trascorrerà con uno dei genitori (Cod. civ., artt. 155 e 155-quater).

TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 11 luglio 2006; D. c. F..

«In tema di affidamento condiviso della prole, la regolamentazione dei rapporti genitore-figli vuole contemperare il diritto del minore alla bigenitorialità con la esigenza che il suo attuale consolidato assetto di vita risulti il meno possibile alterato; fermo restando che la disposta regolamentazione è suscettibile di tutte le modifiche che in futuro, anche prossimo, si rendessero necessarie o solo opportune» (massima affidamentocondiviso.it) (1)

«In tema di assegnazione della casa familiare, l’attribuzione del godimento esclusivo della stessa spetterà al genitore con cui il minore trascorrerà la maggior parte del proprio tempo, essendo conforme all’interesse dei figli che questi continuino a vivere nel loro consueto habitat domestico per il tempo in cui rimarranno con il predetto genitore» (massima affidamentocondiviso.it) (2)




I l P r e s i d e n t e

sciogliendo al riserva di cui al verbale di udienza del */*/2006 nella procedura di separazione personale dei coniugi D. G. e F. V. (n. ****/** R.G.);

letti gli atti, sentite le parti ed i loro difensori;

dà i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 708 cpc):

1-autorizza i coniugi a vivere separati con l’obbligo di rispettarsi e di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza;

2-affida, ai sensi dell’art. 155 c.c. (n.t.), il figlio minore G. (n. **/*/**) ad entrambi i genitori e:

I) dispone che il minore rimanga con la madre:

-a) il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì di ogni settimana dalle 17,30 alle 19,30 e per il week-end – a settimana alterne – dalle ore 10,30 del sabato alle 20,00 della domenica successiva;

-b) nel periodo natalizio un anno a cominciare da quello in corso dalle ore 10,00 del 23/12 alle ore 20,00 del 3/1 e così per gli anni successivi;

-c) nel periodo pasquale dalle ore 10,00 del giorno di pasqua alle ore 20,00 del lunedì dell’angelo di tutti gli anni dispari;

-d) nel periodo estivo per 15 giorni a luglio e/o ad agosto, da individuarsi dai coniugi entro il 30/6 precedente (e per l’anno in corso entro il 20/7/2006);

II) dispone che la D. si faccia carico di tutte le esigenze del figlio durante il tempo della sua permanenza presso di lei, comprese quelle alimentari;

III) dispone che per il tempo restante il minore rimanga con il padre, il quale si curerà di tutte le sue restanti necessità di istruzione, educazione e mantenimento;

IV) spiega che la regolamentazione vuole contemperare il diritto del minore alla bigenitorialità con la esigenza che il suo attuale consolidato assetto di vita risulti il meno alterato possibile (da circa un anno il ragazzo convive, insieme alla sorella, con il solo padre e a carico di questo non sono emerse notazioni di inadeguatezza educativa); ricorda inoltre che la regolamentazione è suscettibile di tutte le modifiche che in futuro anche prossimo si rendessero necessarie o solo opportune;

V) dispone che ciascun genitore eserciti in maniera esclusiva la potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, rimanendo confermato che invece le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai coniugi di comune accordo;

3-attribuisce il godimento della casa familiare sita in A., via *** ** (di proprietà del genitore del F.), con i mobili ivi esistenti, al F. L., essendo conforme all’interesse del minore che egli continui a vivere nel suo consueto habitat domestico per il tempo in cui rimane con il padre (tempo che è maggiore di quello che trascorrerà con la madre); dispone che la D. possa ritirare i propri effetti personali, che ancora ivi si trovassero, entro il 31/8/2006;

4-tenuto conto delle statuizioni di cui sopra e nel rispetto del principio secondo il quale ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerati i criteri determinativi indicati dall’art. 155, quarto comma, cc (n.t.), valutata altresì la capacità lavorativa della ricorrente, pone a carico della D. l’obbligo di versare al F., a decorrere dal 1/8/2006, la somma mensile di €. 100,00 per contributo al mantenimento del figlio minore;

5-dispone che il pagamento dell’assegno – soggetto ad adeguamento annuale ISTAT – avvenga entro il giorno 5 di ogni mese;

6- nomina giudice istruttore della causa il dott. Labellarte e fissa per il giorno **-**-**, ora di rito, l’udienza di comparizione e trattazione della causa innanzi a lui;

e

1) dispone che questa ordinanza sia comunicata al P.M.;

2) assegna alla parte ricorrente il termine del giorno 14-10-06 per il deposito di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’art. 163 cpc, terzo comma, n. 2) 3), 4) 5) e 6);

3) assegna alla parte convenuta il termine del giorno 14-11-06 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, cpc, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio;

4) avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio.

Si comunichi.

Bari, 10 luglio 2006

Il Presidente

Depositato in Cancelleria il 11 LUG 2006.


Fonte: apparso su http://www.affidamentocondiviso.it

0 commenti:

Posta un commento

Partecipa alla discussione: lascia un tuo commento

Related Posts with Thumbnails

PARTECIPA!

[ FIRMA LA CARTA ETICA PER LA BIGENITORIALITA ]/