26 settembre 2007

Tribunale di Chieti - giugno 2006 - collocamento paritario



Separazione personale – Affidamento dei figli – Affidamento ad entrambi i genitori (c.d. condiviso) – Eguale permanenza del minore presso l’abitazione dei genitori – Legittimità (Cod. civ., art. 155).
Separazione personale – Affidamento dei figli – Affidamento ad entrambi i genitori (c.d. condiviso) – Regola generale – Affidamento monogenitoriale – Mera ipotesi residuale (Cod. civ., artt. 155 e 155-bis).


TRIBUNALE DI CHIETI; ordinanza 28 giugno 2006; Giudice istruttore MEDICA, D.F. c. C..

«In tema di affidamento condiviso del figlio minore, il giudice, decidendo sui tempi e sulle modalità della sua presenza presso ciascun genitore, salvo diverso accordo intervenuto tra le parti, può disporre la eguale permanenza del minore presso entrambi i genitori (Fattispecie in cui il figlio della coppia aveva tre anni e le abitazioni dei genitori distavano all’incirca sei chilometri)» (massima affidamentocondiviso.it) (1)

«A seguito dell’entrata in vigore della novella introdotta con la legge n. 54/2006, di immediata applicazione anche ai procedimenti pendenti, la regola è ormai quella dell’affidamento condiviso, essendo l’affidamento esclusivo mera ipotesi residuale, da adottare solo quando il tribunale ritenga contrario all’interesse del minore l’affido ad uno dei due genitori» (massima affidamentocondiviso.it) (2)


__________

(1) Nella specie, il giudice istruttore, ai sensi dell’art. 709, ult. co., c.p.c., ha disposto che il figlio della coppia «trascorra con la madre i giorni di lunedì e martedì e con il padre il mercoledì ed il giovedì, pernottando nei giorni sopra indicati presso il genitore cui è affidato. Il minore trascorrerà con l’uno e poi con l’altro genitore, alternativamente, il fine settimana, dal sabato mattina al lunedì mattina, trascorrendo sempre il venerdì con il genitore a cui non spetta il fine settimana, pernottando presso lo stesso».

Identica regolamentazione è stata dettata con riguardo al periodo feriale, nel senso esattamente che il «bambino trascorrerà con uno dei genitori il periodo che va dal 1 al 16 luglio, con l’altro quello dal 17 al 31 luglio, quindi con il primo il periodo dal 1 al 15 agosto e con l’altro quello dal 16 al 31 agosto».

Di rilievo è quella parte della pronuncia con cui il giudice, attesa la eguale permanenza del minore presso entrambi i genitori, ha revocato la statuizione che poneva a carico del padre l’obbligo di corrispondere all’altro genitore un assegno mensile di Euro 200,00, onerando entrambi i genitori del mantenimento in forma diretta del minore.

Deve osservarsi che l’assetto di interessi, relativamente al rapporto genitori-figlio, adottato dal Tribunale di Chieti si discosta dall’orientamento maggioritario manifestato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina; per la prima, vedi Trib. Bologna, sentenza 22 maggio 2006 e 10 aprile 2006, entrambi pubblicati n questa Rivista, secondo cui «L’affidamento del figlio ad entrambi i genitori non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra il figlio e ciascuno dei genitori, quanto piuttosto l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza; ne consegue che i genitori si dovranno impegnare nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia, nel rispetto delle esigenze e delle richieste della minore»; App. Bologna, decreto 17 maggio 2006, pubblicato in questa Rivista, che, decidendo sul gravame proposto avverso un provvedimento presidenziale che aveva disposto la dimora dei figli presso ciascun genitore a settimane alterne, statuiva che «l’affidamento condiviso comporta una comune responsabilizzazione della coppia genitoriale che non necessariamente si esplica nella forma, adottata nel provvedimento presidenziale, dell’affidamento alternato. La convivenza dei figli con i genitori a settimane alterne può in effetti comportare problemi anche pratici tali da rendere la modalità non rispondente all’interesse dei figli».

Per la dottrina, cfr. CASABURI, I nuovi istituti di diritto di famiglia (norme processuali ed affidamento condiviso): prime istruzioni per l’uso. Parte II: Il nuovo regime sull’affidamento, p. 46, secondo cui «va ricordato che lo stesso art. 155 comma 2, cit. precisa che il giudice “determina i tempi e le modalità della loro (dei figli) presenza presso ciascun genitore”. È qui – anzi – il vero contenuto dell’affidamento congiunto, che, come già l’affidamento congiunto (quale ricostruito dalla giurisprudenza), non comporta affatto una impossibile convivenza del minore con entrambi i genitori, e neanche una sorta di affidamento alternato realizzato o con continui trasferimenti del minore dall’uno all’altro dei genitori, o con la stessa alternanza dei genitori presso l’abitazione in cui solo il figlio continuerebbe a vivere stabilmente (sicché la casa coniugale resterebbe la muta testimone di tali singolari e continui traslochi di persone e masserizie)».

Nello stesso senso, anche i lavori preparatori alla riforma, così come si evince dal discorso pronunciato dall’On. Paniz (relatore al testo unificato alle proposte di legge) alla Camera dei deputati nel corso della seduta del 10 marzo 2005, secondo cui l’affidamento condiviso «non significa 50 per cento del tempo del figlio con ciascun genitore né 50 per cento delle competenze, né ping pong tra due case, ma conservazione di effettiva responsabilità genitoriale per entrambi i genitori» (cfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, Resoconto Sommario e Stenografico, seduta n. 600, 10 marzo 2005, p. 2)

Viceversa, in senso conforme alla pronuncia in esame, cfr. Trib. Bari, ordinanza 18 aprile 2006, ined., la quale, nella premessa che «l’affidamento condiviso è possibile solo se ciascuno dei coniugi abbia a disposizione una vera e propria casa, munita dei conforts minimi, che consentano al minore di trovarsi a suo agio e di potere esplicare agevolmente tutte le attività indicate dal nuovo art. 155 c.c.», ha disposto che i figli minori della coppia (di 13 e 11 anni) rimanessero con il padre da lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 15,00 alle ore 18,30, nonché – a settimane alterne – per il fine settimana, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 18,30 della domenica successiva. In dottrina, vedi FINOCCHIARO, Assegno versato direttamente ai maggiorenni, in Guida al diritto, 11, p. 40, secondo cui è possibile, in base alla nuova normativa, che «non venga adottato alcun provvedimento circa l’affidamento della casa familiare, prevedendosi che in questa continui ad abitare la prole, alternandosi, invece, periodicamente, in essa, i genitori».

(2) La seconda massima della pronuncia in rassegna esprime un principio di diritto oramai consolidato nella giurisprudenza di merito, in merito al rapporto esistente tra l’affidamento del minore ad entrambi i genitori (la regola) e l’affidamento esclusivo (l’eccezione) [C. PADALINO].


Fonte: apparso su http://www.affidamentocondiviso.it

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