2 ottobre 2007

Interrogazione Mazzoni sull'applicazione della legge 54/2006



Erminia MAZZONI (UDC) illustra la propria interrogazione, con la quale intende evidenziare come la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante norme sull'affidamento condiviso dei figli nel caso di separazione tra i coniugi, a più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, risulti ancora scarsamente osservata nei diversi Tribunali.


Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01503
presentata da
ERMINIA MAZZONI
martedì 25 settembre 2007 nella seduta n.210


MAZZONI. -

Al Ministro della giustizia.

- Per sapere - premesso che:

nella precedente legislatura il Parlamento ha approvato la legge 8 febbraio
2006, n. 54, recante norme sull'affidamento condiviso dei figli nel caso di
separazione tra i coniugi;
la finalità di tale legge è quella di garantire ai figli il diritto alla
bigenitorialità anche dopo la separazione dei genitori; il dettato
normativo, infatti, riconosce ai minori il diritto di mantenere un rapporto
continuativo ed equilibrato sia con il padre che con la madre e di
continuare a ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi;
con la novella dell'articolo 155 del codice civile il legislatore ha inteso
porre fine alla prassi giurisprudenziale degli affidamenti esclusivi, che,
nella maggior parte dei casi, portava ad un progressivo allontanamento del
minore dal genitore non affidatario, con danno soprattutto per i minori che,
come dimostrato da numerosi studi scientifici, per uno sviluppo armonico
della propria personalità hanno bisogno di mantenere rapporti significativi
con entrambi i genitori;
tuttavia, a più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, questa
legge risulta ancora scarsamente osservata nei diversi Tribunali della
Repubblica, incontrando le resistenze degli operatori del diritto, ancorati
a prassi giurisprudenziali consolidate che tendono a preferire,
nell'interesse del minore, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori;
tale orientamento è in totale contrasto con lo spirito della legge 54/06,
che prevede il ricorso all'affidamento esclusivo come ipotesi residuale,
limitandolo alle sole ipotesi in cui il genitore non affidatario potrebbe
arrecare pregiudizio al figlio; è così chiaro il testo della norma da
prevedere anche la condanna per lite temeraria nei confronti del genitore
che pretestuosamente accusi l'altro di essere pregiudizievole per la prole;
dalla recente giurisprudenza in materia emerge un atteggiamento disomogeneo
sul territorio nazionale, gravemente lesivo del principio della certezza del
diritto -:
di quali dati statistici disponga in relazione all'applicazione della legge
n. 54 del 2006 e, ove dovessero emergere situazioni abnormi, se intenda
adottare iniziative ispettive.



Il sottosegretario Luigi LI GOTTI risponde all'interrogazione





TESTO DELLA RISPOSTA



In risposta all'interrogazione dell'onorevole Mazzoni, relativa
all'applicazione dell'affido condiviso di cui alla legge 8 febbraio 2006, n.
54, faccio presente che il Ministro ha già compiuto i necessari passi per
avviare una verifica sull'attuazione della nuova normativa.
In particolare, ha dato disposizioni alla Direzione Generale di Statistica
di effettuare un monitoraggio sull'affidamento dei figli nell'ambito dei
processi di separazione ed ha anche assegnato al Dipartimento per la
Giustizia Minorile il compito di provvedere al commento dei dati rilevati.
Una tale rilevazione - che finora sarebbe stata intempestiva e poco
significativa, stante l'entrata in vigore della normativa da poco più di un
anno - richiede, però, i suoi tempi fisiologici, anche perché, nella fase
iniziale, è necessario impostare le modalità informatiche per la raccolta
dei nuovi dati nei vari uffici giudiziari.
Peraltro, secondo quanto comunicato dalla Direzione Generale di Statistica,
è in corso a cura dell'ISTAT una rilevazione dei procedimenti esauriti di
separazione e divorzio, i cui risultati relativi all'anno 2006 dovrebbero
essere diffusi a breve.
Inoltre, come comunicato dal Ministero delle Politiche per la Famiglia,
anche a livello locale sono state già avviate alcune rilevazioni, a cura, ad
esempio, di associazioni di avvocati.
Premesso tutto ciò, interessa evidenziare che il legislatore, nel prevedere
l'affidamento condiviso, ha inteso introdurre uno strumento di composizione
delle crisi della coppia dei genitori volto a garantire il concreto e
specifico interesse dei minori, ma non ha certo ritenuto di indicarlo come
l'unico o il migliore.
In questo settore, infatti, e forse ancor più che in altri, è necessario
evitare qualsiasi generalizzazione, poiché ogni decisione deve risultare
adeguata alla realtà del caso concreto ed ad ogni sua sfaccettatura.
Appare, pertanto, impropria sia la denuncia di «inosservanza» della legge
54/06, sia la richiesta di un'applicazione «omogenea» della stessa e ciò non
solo per le considerazioni svolte, ma anche perché, come risulta dall'esame
delle raccolte giurisprudenziali, gli uffici giudiziari hanno, comunque,
dato un'interpretazione e un'attuazione assolutamente favorevole
all'affidamento condiviso.



Erminia MAZZONI (UDC), replicando, dichiara di comprendere l'esigenza,
manifestata dal Governo, di dedicare ulteriore tempo alla raccolta dei dati
necessari per valutare lo stato di applicazione di una legge piuttosto
recente. Tuttavia, ricorda che la legge n. 54 del 2006 ha inteso porre fine
alla prassi giurisprudenziale degli affidamenti esclusivi, che, nella
maggior parte dei casi, porta ad un progressivo allontanamento del minore
dal genitore non affidatario, con danno soprattutto per i minori che, come
dimostrato da numerosi studi scientifici, per uno sviluppo armonico della
propria personalità hanno bisogno di mantenere rapporti significativi con
entrambi i genitori. Nonostante quanto affermato dal Governo, tale legge non
risulta ancora adeguatamente applicata ed appare necessario che il Governo
stesso intervenga con gli strumenti più opportuni, eventualmente anche con
apposite circolari, per garantirne una applicazione più diffusa e uniforme.



Commento del CoordinamentoComunicazioneCondiviso.

Si noti che gli ultimi tre periodi della risposta Li Gotti ricalcano
pedissequamente la pseudo-risposta (totalmente incoerente con le questioni
formulate dalle associazioni nel dossier dell'8 febbraio scorso) fornita l'
11 luglio scorso dall'Ufficio Legislativo.

Ricordiamo anche che, in passato, alcuni membri del Coordinamento avevano
avanzato il dubbio che le schede statistiche inviate da Ministero/ISTAT alle
cancellerie non ponessero affatto la questione dei "tempi di permanenza"
assegnati in sentenza.

Si noti anche l'adeguata "resistenza" opposta dalla interrogante nell'ultimo
periodo della replica: ivi l'On. Mazzoni allude a "circolari applicative".

Purtroppo si deve rilevare una sfortunata a-sincronia temporale: la risposta
e la replica sono state disponibili, per la consultazione on-line, dopo una
settimana; nel corso di quella settimana il Coordinamento - ipotizzando che
la "risposta immediata" fosse stata in realtà differita - aveva scritto all'
On. Mazzoni, rendendola edotta sul corposo documento di "best-practices" a
suo tempo inviato ai 4 ministeri.

In realtà la nostra informativa all'Onorevole è giunta dopo la risposta e la
replica; tuttavia si evince, dal tenore letterale della replica, che ella
doveva comunque essere in qualche modo al corrente della nostra richiesta di
emanare "circolari applicative".

0 commenti:

Posta un commento

Partecipa alla discussione: lascia un tuo commento

Related Posts with Thumbnails

PARTECIPA!

[ FIRMA LA CARTA ETICA PER LA BIGENITORIALITA ]/