21 dicembre 2006

Lettera all'AIAF



CO M U N I C A Z I O N E CO N D I V I S O
Associazioni costituite per la tutela dei minori nella separazione

Mancata applicazione della legge 54/06 – affidamento condiviso

- nella scorsa legislatura entrambi i rami del Parlamento hanno approvato a larghissima maggioranza la Legge 54/06 sull’affidamento condiviso dei figli.

- La portata innovativa della norma - allineata all’orientamento prevalente nei Paesi UE - risiede nel riconoscere ai figli il “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi (genitori, N.d.R.), di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

- L'incipit stesso della legge, in apertura del novellato art.155 c.c., si pone l’obiettivo di riequilibrare l'asimmetria giuridica e pedagogica (88% di affidamenti esclusivi) che portava i minori, nella maggioranza dei casi, a perdere progressivamente ogni significativo rapporto col genitore nonaffidatario.

- Il movimento di genitori che ha promosso e sostenuto la riforma per la tutela dei figli intende richiamare l’attenzione sulla diffusa inosservanza della novella legislativa nei diversi Tribunali della Repubblica.

- Il monitoraggio sul primo anno di vigenza evidenzia un preoccupante disorientamento di una parte dei giudici ed una inaccettabile difficoltà a distaccarsi da precedenti consuetudini consolidate, le stesse che la nuova norma ha inteso correggere. L’orientamento giurisprudenziale emergente mostra un’osservanza “a macchia di leopardo” della nuova normativa, in nome di convincimenti che non trovano alcun riscontro nella volontà del Legislatore né in quanto da questi tradotto in norma.

- La certezza del Diritto, garanzia costituzionale di ogni cittadino italiano, non può essere subordinata alla resistenza di singoli magistrati. Non è sostenibile che da casi analoghi scaturiscano sentenze diametralmente opposte a seconda del Tribunale competente per territorio.

- La Legge 54/06 prevede l’affidamento esclusivo come misura residuale, limitandolo alle situazioni in cui un genitore – quello da escludere – costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli (art. 155 bis, comma 1).
E’ così inequivoco il testo da prevedere (art. 155 bis, comma 2) la possibilità di condanna per lite
temeraria del genitore che abbia pretestuosamente o infondatamente accusato l’altro di essere
pregiudizievole per la prole.

- Oltre al danno per la collettività intera - a partire dalla violazione dei diritti dei figli - è evidente come l'inadempienza costituisca una inaccettabile appropriazione delle competenze del potere legislativo da parte del potere giudiziario.
Non è sostenibile la tesi della discrezionalità: ne vengono varcati i confini legittimi, interpretare la legge non può voler dire ignorarla deliberatamente, ne’ tantomeno “riscriverla” per potervi leggere ciò che non c'è.

- Le posizioni culturali preconcette, dalle quali scaturisce il rifiuto di riconoscere ed applicare la nuova norma, necessitano di chiare, precise ed univoche linee guida, affinché il diritto dei minori alla bigenitorialità sia tutelato ovunque essi risiedano.
Questo è, in sintesi, il contenuto del documento consegnato in data 8 febbraio u.s. al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Presidenti di entrambi i rami del Parlamento ed ai Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Gli stessi principi sono oggetto dell’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia e al
Ministro della Famiglia, presentata dall’On. Fabris.

Identici contenuti compaiono nelle note di presentazione della pdl Costantini-Mura (2231), proposta di riforma delle norme di separazione ed affido della prole.

Gli On. Costantini e Mura dimostrano di avere colto le identiche disfunzioni evidenziate dal mondo
associativo:

” … la sua concreta applicazione incontra sensibili ostacoli,… a causa di resistenze culturali degli operatori…”

“ …il primo anno di applicazione della legge ha consentito di osservare una estesa disomogeneità dei
provvedimenti, che non riguarda soltanto gli aspetti in cui la norma può effettivamente presentare delle ambiguità, ma si presenta anche laddove il messaggio del legislatore, pur essendo limpido, si pone in contraddizione con gli orientamenti giurisprudenziali in precedenza maggioritari….”
”…trasportare la giurisprudenza per l’affidamento congiunto al condiviso significa ignorare che con la legge 54 si può escludere un genitore dall’affidamento solo per sue gravi e dimostrate carenze…”

- Si osservi che la pdl 3321 intende novellare la legge 54/2006 non in quanto carente o inadeguata, ma
a causa delle resistenze culturali degli operatori che li inducono ad ignorare, travisare o non
comprendere gli aspetti innovativi introdotti dalla legge stessa.

- Quindi, per unanime riconoscimento delle associazioni delle famiglie, dei parlamentari che chiedono un’applicazione uniforme della normativa vigente, degli stessi parlamentari che intendono novellarla, il problema non risiede tanto nelle lacune della norma quanto nelle resistenze a riconoscerla ed applicarla da parte di alcune sacche della magistratura, cristallizzate sui propri personali convincimenti riferibili alla precedente normativa e alla giurisprudenza che ne è scaturita.

- A fronte di un incremento costante delle separazioni, si deve garantire ai minori la sicurezza di
mantenere - se non la famiglia unita - almeno relazioni significative con ciascun genitore, onde
prevenire sofferenze psicologiche e danni allo sviluppo della personalità, fino ad arrivare a
depressioni, suicidi, tossicodipendenze e comportamenti asociali.

Ultima significativa annotazione: la genesi della riforma ha registrato un nutrito fronte di promotori ed un altrettanto nutrito fronte di oppositori. E’ curioso rilevare come chi si sia strenuamente battuto per ostacolare il varo della 54/06, dopo l’approvazione si rifiuti di applicarla.

Non è intenzione delle associazioni di genitori limitare la discrezionalità della magistratura, garanzia inviolabile di autonomia e trasparenza. Ma è innegabile che in questo caso si sia in presenza di altro.


L’invocazione pretestuosa della discrezionalità nasconde il boicottaggio di una riforma lungamente attesa, ritenuta indispensabile dalla cittadinanza,
dal legislatore e dal Parlamento.
Ogni figlio ha due genitori,
crescere con loro è suo diritto.




Ogni figlio ha due genitori, crescere con loro è suo diritto.

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