20 dicembre 2007

"collocamento del minore" presso un genitore e rischio sottrazione internazionale



ECCO COME IL "COLLOCAMENTO" DEL MINORE PRESSO UN GENITORE (prassi illegittima nell'affido condiviso) RISCHIA DI COMPROMETTERE LA POSSIBILITA' DEL SUO RIMPATRIO QUANDO VENGA ILLEGALMENTE TRATTENUTO ALL'ESTERO DAL GENITORE "COLLOCATARIO".

La C.d.A. di Venezia si riserva di valutare se l'improvviso trasferimento all'estero della madre e della minore rispondano all'interesse della bambina.
Considerando la scarsa frequentazione tra padre e figlia decretata dal giudice in primo grado si può ipotizzare una prognosi infausta per quest'ultimo genitore qualora egli decida di azionare le convenzioni internazionali per ottenere il rimpatrio della figlia.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA; decreto 17 settembre 2007; Pres. ed Est. CARBONE.

Separazione personale - Modifica delle condizioni - Trasferimento all'estero di uno dei genitori con la prole - Comportamento valutabile ai sensi dell' art. 709-ter c.p.c. - Ammissibilità - Allontanamento della figlia dall'altro genitore - Atto pregiudizievole - Oggettivo ostacolo all'esercizio delle modalità dell'affidamento - Configurabilità (Cod. proc. civ., artt. 709-ter e 710).

Da notare che l'unilaterale iniziativa di uno dei genitori (nella specie: la madre) di trasferirsi all'estero con la figlia minore costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., finalizzata a dirimere i contrasti sull'esercizio della potestà genitoriale e/o all'irrogazione delle sanzioni conseguenti alle inadempienze ed alle condotte pregiudizievoli dei genitori. Ciò in quanto, per un verso, l'allontanamento della minore costituisce un oggettivo ostacolo all' esercizio delle modalità dell'affidamento (se non altro condizionando significativamente l'esercizio del diritto-dovere spettante al genitore non collocatario), e, per altro verso, non apparendo contestabile che il significativo diradamento degli incontri col padre concreti un pregiudizio per la minore.
n. 650 e 797/2007 R.G. Vol. Giur.
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
3^ sezione civile
La Corte d’Appello di Venezia, 3^ sezione civile, riunita in camera di
consiglio e così composta:
Dott. Oreste CARBONE Presidente rel.
Dott. Mauro BELLANO Consigliere
Dott. Patrizia PUCCINI Consigliere
nei procedimenti riuniti nn. 650 e 797/2007 Reg.Vol. Giur., promossi con
reclamo e ricorso depositati in data 13 luglio e 30 agosto 2007
da:
B.M., rappresentato e difeso dall’ avvocato ***, elettivamente domiciliato
presso l’avvocato ***, per mandati a margine del reclamo e del ricorso
contro:
F.C., rappresentata e difesa dall’avvocato ***, per mandato a margine della
comparsa di risposta di primo grado
In punto: Riforma del decreto del Tribunale di Padova, in data 8 giugno
2007 e ricorso ex art. 709 ter c.p.c.
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Esaminati gli atti dei procedimenti riuniti, nell’ambito dei quali è stata oggi
affidata alla c.t.u. designata l’indagine disposta con l’ordinanza della Sezione
feriale del 21 agosto u.s., la Corte osserva:

il ricorso oggetto del più recente procedimento è stato proposto dal B.,
rilevando che, dopo e nonostante l’adozione dell’indicato provvedimento
istruttorio, la F. ha lasciato l’Italia, in compagnia della figlia F., stabilendosi
a M., nei pressi della capitale francese, così traducendo in atto la propria
intenzione di trasferirsi in Francia: ciò, nonostante l’indagine specialistica
disposta dalla Corte, a seguito del reclamo proposto dal padre della minore,
sia finalizzata all’accertamento della praticabilità del trasferimento della
bambina all’estero, senza pregiudizio per la medesima ed all’eventuale
riforma del decreto del Tribunale di Padova, che ha confermato
l’affidamento condiviso di F. e la sua collocazione presso la madre, anche in
caso di trasferimento all’estero di quest’ultima;

col ricorso in esame, il B. rimarca l’illegittimità del comportamento della F. -
evidentemente preordinato - ed il pregiudizio, immediato, che ne
discenderebbe per la minore, sollecitando che alla madre sia imposto
l’immediato rientro in Italia e che per la bambina venga disposta la
domiciliazione presso l’esponente (ovvero, in subordine, il ripristino della
precedente situazione, con collocamento presso il nonno paterno);

rileva la Corte, a fronte dell’eccepita inammissibilità del ricorso de quo, che,
al cospetto dell’ampia previsione del disposto dell’art. 709 ter del codice di
rito, finalizzata a dirimere i contrasti sull’esercizio della potestà genitoriale
ovvero riferibili alle modalità dell’affidamento e/o all’irrogazione delle
sanzioni conseguenti alle inadempienze ed alle condotte pregiudizievoli dei
genitori, certamente il comportamento della F., come lamentato dal
ricorrente e sostanzialmente incontestato, appare valutabile ai sensi della
norma invocata;

l’obiezione preliminare della resistente, circa la coincidenza tra il petitum del
procedimento incidentale e quello della controversia principale, coglie solo
in parte nel segno, in quanto se è innegabile come la decisione sul reclamo
proposto dal Borsello presupponga l’espletamento dell’indagine specialistica
oggi affidata, è altrettanto vero che la sovrapponibilità delle domande
rispettivamente azionate risulta solo parziale (v. le rispettive conclusioni del
reclamante-ricorrente) mentre indubbiamente diversa è la causa petendi del
ricorso incidentale svolto, giustificato dall’autonoma attuazione, da parte
della F., dell’intendimento che il Tribunale padovano ha ritenuto non in
contrasto con l’interesse della bambina, con determinazione che risulta
peraltro ancora sub iudice, in conseguenza del gravame presentato dal padre
della minore;

se, dunque, la non integrale coincidenza oggettiva e di causa petendi si
palesa indiscutibile (e non a caso lo stesso patrocinio della F. argomenta per
l’ “inscindibile connessione” tra i due procedimenti), non sembra dubbio, ad
avviso della Corte, che l’unilaterale iniziativa della resistente venga ad
incidere direttamente e sostanzialmente sulle modalità dell’affidamento, se
non altro condizionando significativamente l’esercizio del diritto-dovere
spettante al genitore non collocatario, in ragione dell’attuato allontanamento
della minore: allo stato, infatti, ancora da valutare la rispondenza
all’interesse di F. del trasferimento all’estero, conseguente al provvedimento
- non immediatamente esecutivo - qui impugnato, la disciplina regolante
l’affidamento deve ritenersi tuttora quella contenuta nel precedente decreto
del giudice padovano del settembre 2006, il quale ha confermato le modalità
di visita originariamente previste, in occasione della separazione dei coniugi
(tra l’altro un week end ogni quindici giorni, dalle ore 9.00 circa del sabato
alle ore 20.00 della domenica seguente, due pomeriggi infrasettimanali, oltre
ai consueti periodi durante le vacanze estive e di fine anno);

evidentemente tale regolamentazione si palesa impraticabile, a causa
dell’allontanamento della minore, alla quale dev’essere comunque garantita
adeguata stabilità, indipendentemente dalla disponibilità della madre, anche
in funzione della sua frequentazione scolastica attuale; d’altro canto, se il
sollecitato ordine di rientro in Italia deve stimarsi non immediatamente
adottabile, assumendo la connotazione di anticipazione della decisione
finale, tuttavia è chiaro che occorre sollecitamente assicurare la
conservazione di un’adeguata frequentazione di F. col padre, tenendo conto
della situazione di fatto che si è ritenuto di determinare, prescindendo dallo
svolgimento e dalla conclusione del procedimento principale;

su tali premesse reputa la Corte che, in via provvisoria, nell’ambito
dell’adozione dei “provvedimenti opportuni” indicati dall’art. 709 ter
precitato, non apparendo contestabile che il significativo diradamento degli
incontri col padre concreti un pregiudizio per la minore ed un oggettivo
ostacolo all’esercizio delle modalità di affidamento, come allo stato
disciplinate, debba essere dettata una regolamentazione interinale, sino
all’acquisizione dei dati di conoscenza reputati necessari per la decisione
finale, in funzione delle esigenze e degli interessi menzionati: se ne specifica
il contenuto nel dispositivo che segue, riservata al prosieguo ogni ulteriore
valutazione.

P.Q.M.
Provvedendo sul ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto da M.B., dispone che
il medesimo possa vedere e tenere con sé, in Italia, la figlia F., il secondo ed
il quarto fine settimana di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato alle ore
19.00 della domenica successiva, con possibilità di anticipazione o
posticipazione di un’ora, di detti orari, in dipendenza da quelli di trasporto
aereo.

Dispone, altresì, che per le prossime festività di fine anno, la minore
trascorra col padre, in Italia, un periodo continuativo di dieci giorni, da
concordare tra i genitori, ovvero indicato, in difetto, dal 24 dicembre al 2
gennaio successivo (in esso conglobato il quarto fine settimana del mese di
dicembre 2007), restando a carico della madre collocataria le spese di
viaggio aereo occorrenti.
Rinvia il procedimento, per la trattazione ulteriore, all’udienza del 21
gennaio 2008, ad ore 10,45.
Si comunichi.
Venezia, 17 settembre 2007
Il Presidente est.

1 commenti:

Anonimo ha detto...

Certo che sarebbe terribile!

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