13 dicembre 2007

La prassi (illegittima) del "collocamento del minore" presso un genitore



ECCO COME LA PRASSI (illegittima) DEL "COLLOCAMENTO" DEL MINORE PRESSO UN GENITORE VANIFICA LA FINALITA' DI ASSICURARGLI UN RAPPORTO EQUILIBRATO CON ENTRAMBI, IN VIRTU' DI UN GIUDIZIO DI "VEROSIMIGLIANZA" IN ORDINE ALLA SUA PRESUNTA DIFFICOLTA' AD ADATTARSI A DUE CONTESTI DOMESTICI: "cambiare tutto perché nulla cambi".

Appigliandosi al solito pregiudizio culturale sulla "tenera età" della minore, il Trib. di Potenza - in sede di revisione delle condizioni di separazione consensuale - prima enfatizza l'interesse del padre a partecipare all'educazione della figlia e subito dopo contraddice se stesso, lasciando immutato il tempo di permanenza presso il padre, precedentemente deciso.
Da tale stupefacente contraddizione non può che desumersi che, per il Trib. di Potenza, l'affetto paterno si rivela contrario all'interesse della minore per il solo fatto che dovrebbe estrinsecarsi in una seconda abitazione.

(dal sito www.affidamentocondiviso.it)



TRIBUNALE DI POTENZA; decreto 7 novembre 2007.

Separazione personale - Modifica delle condizioni - Affidamento dei figli ad entrambi i genitori (c.d. «condiviso») - Applicabilità - Assenza di comprovati elementi ostativi - Tenerissima età della figlia - Irrilevanza - Pressante interesse manifestato dal padre - Rilevanza - Regime di frequentazione del genitore con la figlia - Limiti - Fattispecie (Cod. civ., artt. 155 e 155-bis; cod. proc. civ., art. 710).

«La scelta prioritaria dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori deve essere adottata ogni qual volta non sia contrastata da comprovati elementi ostativi. Ne discende che, allorché uno dei genitori manifesti un
pressante interesse per la partecipazione più intensa alla vita educativa della prole, in funzione del suo più equilibrato sviluppo psicofisico, deve essere privilegiata e favorita una intensificazione del contributo
genitoriale di questi in ordine alle scelte più incisive riguardanti la figlia minore (Nella specie, il tribunale, pur disponendo l'affidamento condiviso della minore, ha ritenuto di non dover modificare la
regolamentazione del diritto di visita concesso al padre con il decreto di omologazione della separazione, stante l'età della figlia e la sua verosimile difficoltà di adattamento a nuove condizioni abitative e
relazionali)» (1)

__________

(1) Nella specie, il Giudice del merito, in applicazione del riferito principio di diritto, ha accolto la domanda di revisione delle condizioni della separazione consensuale, avanzata dal padre, disponendo l'affidamento
condiviso della figlia (di 4 anni) e prescrivendo che: «le decisioni riguardanti le scelte scolastiche ed educative e quelle concernenti le esigenze sanitarie e ricreative di maggiore rilievo per la minore siano
prese con la partecipazione di entrambi i genitori».

Tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. Sotto il profilo del regime di frequentazione del padre con la figlia, il Tribunale di Potenza, anche in considerazione della tenerissima età della minore e
della sua verosimile difficoltà di adattamento a nuove condizioni abitative e relazionali, ha mantenuto ferma la regolamentazione del diritto di visita concesso al padre in regime di affidamento esclusivo, così come previsto dal decreto di omologazione della separazione consensuale risalente a ben tre
anni addietro (21 ottobre 2004).

Sul punto, giova rilevare che, se è vero che l'affidamento condiviso può prevedere una ripartizione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore simile ad un affidamento esclusivo (cfr. quanto dichiarato dall'On. M. Paniz nella seduta della Camera dei deputati del 10 marzo 2005, in Atti parlamentari, Camera dei deputati, Resoconto Sommario e Stenografico, seduta n. 600, 10 marzo 2005, pp. 2 e 4), è parimenti vero che il Giudice deve realizzare la finalità di garantire al minore un «rapporto equilibrato e
continuativo» con ciascuno dei genitori.

Ne discende che, in assenza di elementi di segno contrario (come nel caso di specie), il Giudice deve garantire, oltre la conservazione della responsabilità di entrambi i genitori nei confronti della prole, anche
maggiori momenti di contatto tra i figli ed il genitore non collocatario (ossia, come sostenuto nel provvedimento in esame, una più intensa partecipazione di quest'ultimo genitore alla vita educativa della figlia); diversamente opinando, si correrebbe il rischio di azzerare la portata innovativa del dettato riformatore del 2006 e di colorare l'affidamento condiviso degli stessi contenuti dell'affidamento esclusivo.

A conferma di ciò, basti pensare che il provvedimento in esame non ha previsto alcuna regolamentazione con riferimento all'esercizio della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.

In giurisprudenza, si veda App. Potenza 14 novembre 2006, in Famiglia e min., 8, 60, con nota di M.C. Campagnoli, secondo cui l'affidamento condiviso «dovrà condurre al superamento dell'antica logica del diritto di visita e, con essa, dei ruoli di un genitore che dispone del (tempo del) figlio e dell'altro genitore che chiede di poter "utilizzare" i ritagli di tempo che gli sono stati concessi».

In quell'occasione, la Corte territoriale ha disposto l'affidamento condiviso della figlia minore, nonostante la tenera età della stessa - cinque anni - e l'accesa conflittualità tra i coniugi, sul rilievo che l'interesse della minore: «è quello di vivere quanto più possibile con entrambi i genitori, senza che nessuno di essi venga escluso dalla sua vita quotidiana».

Vedi testo integrale del decreto
(dal sito www.affidamentocondiviso.it)

1 commenti:

Anonimo ha detto...

giudici assassini

facciamo nomi e cognomi !!!

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