26 febbraio 2008

Nega all'ex marito di vedere il figlio: la madre dovrà pagare i danni



Firenze, i giudici della Corte d'Appello hanno condannato la donna a pagare 650 euro al ragazzino e 350 euro all'ex marito. E' la prima volta che si applica l'articolo della nuova legge


La madre non permette all'ex marito di tenere con sè il figlio minorenne? Deve pagare sia l'ex coniuge che il ragazzo, nonchè una somma a favore dello Stato. La Corte di Appello di Firenze, dietro istanza degli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini dello studio legale Cnttv, ha condannato la mamma a pagare 650 euro al figlio (da depositare con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro di euro all'ex marito e l'ha ammonita al rispetto del provvedimento che statuiva i rapporti genitori/figlio.

La donna è colpevole, secondo il giudice, perchè ha impedito al ragazzo e al padre di trascorrere dei giorni assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio.

Il provvedimento della Corte di Appello è chiaro: la condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio.Per la prima volta la Corte ha applicato l'articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull'affidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del Giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell'altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato.

"L'art. 709 ter c.p.c. - spiegano Tozzi e Vallini - si applica sia quando uno dei due genitori impedisce all'altro di stare con il figlio, sia là dove il genitore non convivente con il ragazzo non lo frequenta quantomeno per i tempi e modalità stabilite dal Giudice. In altre parole, ogni volta che non viene rispettato dai genitori il provvedimento del Giudice, può intervenire il 709 ter c.p.c.".

Un provvedimento che cambia i rapporti spesso conflittuali tra ex coniugi: ora impedire all'altro genitore di vedere il figlio, strumentalizzando il minore per fare 'dispettò all'ex consorte, oppure non tenerlo presso di sè quando è previsto dal Tribunale, può significare ogni volta essere sanzionati al pagamento di una somma a favore del figlio, dell'ex coniuge e dello Stato, oltre che subire un ammonimento.

Danno per il padre, danno per il figlio, dunque. E risarcimento per entrambi, come prevede la 709 ter: in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, (il giudice) può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende.

"La Corte di Appello di Firenze - continuano i legali dello studio Cnttv - ha deciso di applicare in pieno la legge riconoscendo un risarcimento per il figlio danneggiato dalla privazione della frequentazione del padre e dell'altro genitore, danneggiato perchè gli è stata interdetta la possibilità di frequentare il ragazzo". Situazione questa, secondo la legge, idonea di per sè a creare un danno monetizzabile a favore delle vittime del comportamento.



Ecco la sentenza:

Corte appello Firenze, 29 agosto 2007

DECRETO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE FERIALE

Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Chini Presidente
Dott. Giulio De Simone Consigliere rel.
Dott. Alberto Cappelli Consigliere
ha pronunciato il seguente

decreto

nella causa civile iscritta al n. 119/2007 del Ruolo della volontaria giurisdizione di questa Corte e vertente tra
I. T., rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Antonio Vallini ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio del predetto legale in Borgo F. n. 8, giusta procura in calce al ricorso per
reclamo
RICORRENTE
e
T. M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Marcucci Pilli e Giovanni Piccione, elettivamente domiciliata in Firenze presso il loro studio in C. n. 2, in forza di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE

Oggetto: ricorso per violazione dei doveri dei genitori.


Ritenuto che il Tribunale di Firenze, modificando le condizioni del divorzio già pronunciato tra le odierne parti, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore Corso, confermando la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio che era stata già prevista nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ritenuto che quella sentenza prevedeva che il figlio fosse affidato alla madre, con facoltà per il padre di tenerlo presso di sé a fine settimana alternati e dal mercoledì all'uscita dalla scuola al giovedì mattina successivo, nonché per venti giorni durante le vacanze estive;

ritenuto che il I. T. ha proposto reclamo avverso quest'ultima parte della statuizione del Tribunale, chiedendo di poter tenere il figlio presso di sé dal giovedì al lunedì successivo a settimane alternate, nonché sempre dal mercoledì al giovedì nelle altre settimane, ampliando il periodo estivo.

Ritenuto che nel corso del procedimento di reclamo questa Corte ha disposto C.T.U. psicologica, allo scopo di trarne indicazioni sul regime delle frequentazioni maggiormente conveniente;

ritenuto che, affidato in data 15 giugno 2007 l'incarico al C.T.U., la T. M. ha depositato il 18 luglio 2007 ricorso ex art. 709 ter c.p.c., chiedendo che, inaudita altera parte, le fosse consentito di mandare il figlio in Sardegna dal 21 al 28 luglio, in compagnia della madre e del fratello del I. T. ed anche in assenza del consenso del padre;

fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 22 agosto 2007, la T. M. rinunciava all'istanza, con nota del 23 luglio, cosicché quel procedimento era dichiarato estinto;

ritenuto che in data 7 agosto 2007 il I. T. depositava ricorso ex art. 709 ter c.p.c., deducendo che la T. M. aveva disatteso gli accordi relativi alle vacanze di luglio, aveva ripreso con sé il figlio allorché questi era in procinto di partire con il padre per le vacanze di agosto, aveva violato le statuizioni che riguardavano la frequentazione infrasettimanale e di fine settimana tra padre e figlio. Chiedeva dunque il ricorrente l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui alla menzionata norma del codice di rito.

Ritenuto che la T. M. si è costituita, fornendo una diversa lettura dei vari episodi narrati dal ricorrente e chiedendo che le fossero attribuiti i poteri di gestione ordinaria del figlio, con riserva di chiedere l'affidamento esclusivo.

Ascoltate le parti, che sono comparse di persona all'udienza del 22 agosto.

Ritenuta la propria competenza, stante la pendenza presso questa Corte del procedimento per la revisione delle condizioni del divorzio, e ritenuta la applicabilità in questa sede di tutte le disposizioni previste dall'art. 709 ter c.p.c. al fine di garantire la attuazione dei provvedimenti giurisdizionali a favore dei figli.

Considerato che non osta a tale applicazione il fatto che il provvedimento del Tribunale sia oggetto di possibile modifica, in quanto allo stato non sono emersi fatti che impongano cambiamenti immediati ed il rispetto puntuale delle disposizioni antecedenti appare essenziale nell'interesse del minore.

Ritenuto che non è contestato che il figlio, dal 15 giugno 2007, ha trascorso presso il padre la giornata del 24 giugno e quelle dal 1 al 3 agosto 2007, il che non corrisponde assolutamente a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze in tema di frequentazione padre-figlio.

Ritenuto che la T. M. ha fornito, quale giustificazione delle proprie scelte, una versione che riposa su di una pretesa volontà del figlio di non frequentare il padre, senza peraltro saper allegare alcuna condotta del I. T. che costituirebbe il motivo dei disagi ascritti al minore;

ritenuto che le dichiarazioni scritte rilasciate da persone che sarebbero state presenti alla vita del minore ed agli episodi trattati negli atti, dichiarazioni che entrambe le parti hanno depositato, non hanno valore probatorio delle circostanze ivi descritte, ai giudizi che si svolgono avanti agli organi giudicanti dello Stato dovendosi ritenere applicabili le norme del codice di rito;

ritenuto che nessuna prova è stata offerta per suffragare la legittimità della condotta della resistente, la relazione di servizio dei carabinieri intervenuti il 3 agosto 2007 contenendo (nella prospettazione della resistente) una mera descrizione del fatto che il minore non aveva voglia di andare via con il padre;

ritenuto che la condotta della resistente costituisca violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e che ciò arrechi nocumento alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio; il tutto alla vigilia dell'inizio delle operazioni peritali di cui s'è detto prima, cosicché il nominato C.T.U. non mancherà di tenere conto della circostanza che il minore ha trascorso gli ultimi mesi senza significative frequentazioni con il padre.

Ritenuto che non si intravedano ragioni (peraltro non illustrate dalla resistente) perché possa trovare accoglimento una domanda di attribuzione alla madre di quello che la medesima definisce come "poteri di gestione ordinaria del figlio", con il che dovendosi probabilmente intendere una forma di esercizio separato della potestà genitoriale.

Ritenuto che la resistente, costituendosi, ha chiesto che fosse cancellata l'espressione, contenuta nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c., secondo cui la condotta di lei sarebbe stata caratterizzata da "artrefizi e raggiri";

ritenuto che l'espressione, non offensiva per i termini in sé considerati, non pare descrivere una situazione contraria al vero, ove si consideri lo svolgimento della vicenda nel suo complesso, cosicché non appaiono ragioni per disporre la richiesta cancellazione.

Ritenuto che il danno, subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna, può essere liquidato in euro 650,00, da depositarsi in un conto corrente postale a nome di Corso I. T. con vincolo pupillare, senza necessità di specifica istruttoria sull'an e sul quantum trattandosi di danno da individuarsi in re ipsa e soggetto - in quanto danno non patrimoniale - a valutazione equitativa;

ritenuto che al ricorrente I. T. non può riconoscersi, nella presente sede, alcun risarcimento per danno materiale (richiesto con riferimento alla asserita diminuzione patrimoniale per le ferie pagate e non fruite), la norma dell'art. 709 ter c.p.c. e, ancor prima, la presente sede processuale essendo preposta ad altro genere di tutela. Deve invece ravvisarsi un danno non patrimoniale risarcibile nella circostanza che il padre si è visto interdetta la possibilità di frequentare il figlio, di cui pure un provvedimento giurisdizionale aveva garantito la frequentazione. Il danno di cui si tratta è liquidato equitativamente in euro 350,00.

Ritenuto di dover ammonire la T. M. ad ottemperare al provvedimento che regola la frequentazione tra padre e figlio.

Ritenuto infine che la presente decisione non concluda il giudizio in corso avanti questo giudice, cosicché il regolamento delle spese debba avvenire in sede di provvedimento conclusivo.

P.Q.M.

1) Condanna T. M. a risarcire al figlio C. T. il danno di euro 650,00, tramite deposito in conto corrente postale, con vincolo pupillare in favore di C. T., di analoga somma;

2) condanna T. M. al pagamento, in favore di I. T., della somma di euro 350,00, a titolo di risarcimento del danno da questi subito;

3) Ammonisce T. M. ad ottemperare al provvedimento del Tribunale di Firenze che regola la frequentazione tra padre e figlio.

Firenze, 22 agosto 2007.

Il Presidente

Dott. Antonio Chini

Giudice Giulio De Simone

9 commenti:

Anonimo ha detto...

Che sia la volta buona?
Non so. Di sicuro è stato creato un precedente che sarà difficile non tenere in considerazione in futuro.
E aspettiamo la sentenza di Varese

Anonimo ha detto...

si potrebbe conoscere il numero della sentenza? ho un procedimento dello stesso tipo con la mia ex.
grazie anticipate

Anonimo ha detto...

Ecco pubblicato il testo della sentenza

Anonimo ha detto...

ma perche non si fanno perizie psichiatriche ai genitori,almeno al momento del afidamento si sa chi dei due e piu sano.
Io aspeto mio figlio , crescera' e' verra da papa'...
finalmente decidera' nel fratempo sono pasati 5 anni ... lui ne a 6.
Ma io non lo vedo crescere , giocchiamo al telefono, vi rendete conto?. Io come tanti prendo 1000 euro al mese , lavoro come assistente per portatori di handicap , mio figlio se lo portarono in sicilia io abito a roma. niente male signori politici vero?. Meglio che cambino qualche legge in merito ,credo che sia d'importanza sociale....anche per che questi figli di separati domani dovrano a che fare con i figli dei non e chi sa che non lo diventino allora .

Anonimo ha detto...

"perche non si fanno perizie psichiatriche"
SONO INUTILI !!!!
lasciatevelo dire da chi ne ha avuto una esperienza.
Tanto anche se la madre non è sana.
Dovrà stare sempre con lei.
Questo è quello che è successo a me.
Sembrerà assurdo ma è realta!

Anonimo ha detto...

Si è vero le perizie non servono a nulla,le mie figlie è da 3 anni che chiedono di vivere con il padre,la madre ha tentato di sottrarle portandole a 700 km da me.E dopo una perizia èp emerso: si la mamma ha qualche problema ma ha detto che sarà collaborativa per cui non cambiamo nulla .Risultato ci vediamo ogni 15 giorni ed un pomeriggio alla settimana.Aspettiamo cher divengano anoressiche,nevrotiche o chissà cos'altro e poi a 14 anni potranno decidere.Complimenti alla giustizia

Anonimo ha detto...

Sono un padre separato. Apparte questa sentenza di Firenze, la situazione e' veramente scandalosa, chi la vive lo sa bene e per assurdo lo sanno anche tutti gli altri.
Intanto pero' faccio i miei piu' sentiti complimenti a questi giudici di Firenze che hanno solo fatto l'interesse del minore. Ci vuole tanto ad applicare la legge?
Speriamo che altri giudici trovino la coscienza di fare altrettanto.
Chi e' nelle nostre condizioni arriva al punto solo di sperare che qualcosa cambi e che i giudici comincino ad applicare la legge e a ripulire lo schifo. Nel mio caso lo schifo e' rimasto nonostante l'appello di meta' Aprile 08 (BOLOGNA). Voi giudici che vi basate solo ed esclusivamente sulle relazioni delle SS : impossibile che non abbiate idea di quanta incompetenza e arroganza ci sia in quella categoria.
In attesa di poter passare la prima vacanza con mia figlia in 5 anni dopo tanti "ma la signora non e' d'accordo !!!" da parte delle SS; saluti e tanti auguroni a tutti i papa separati

Anonimo ha detto...

Sono un padre. Anzi, sono il papà di So., una bambina nata il 1° maggio 2008. Ho subito riconosciuto mia figlia, che è quanto di più prezioso ho al mondo. Ma la mia bambina è una figlia di serie B. E il motivo è molto semplice: non sono sposato con la mamma St. di mia figlia. E visto che non siamo sposati St. può fare quello che vuole, fregandosene dei diritti di So., dei miei e degli accordi che avevano raggiunto i nostri avvocati. Anche i Carabinieri non possono fare nulla, almeno fino a quando non ci sarà un pronunciamento del Tribunale dei Minori presso il quale ho depositato la richiesta di affido condiviso. Così St. non mi fa vedere mia figlia dal 12 settembre, non me la fa sentire dal 24 settembre, non mi risponde al telefono e le uniche notizie che ho sono tre parole ("Sophie sta bene") in un sms che mi viene mandato una volta alla settimana. In un paese civile i minori e i bambini in particolare non dovrebbero essere tutelati? Chi tutela mia figlia che sta crescendo senza vedere il suo papà? Perché i politici invece che parlare di escort, transessuali e argomenti di nessuna utilità non colmano questa lacuna legislativa per tutelare i figli di genitori non sposati? Non dovrebbe essere necessario un provvedimento di un giudice per permettere a mia figlia di stare con suo papa'. Per la costituzione (Art. 30) dovrebbero avere gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio, ma nella realtà non è così, come il mio caso, purtroppo non unico, dimostra. La violenza sui bambini non è solo quella fisica a cui abbiamo assistito nell'asilo degli orrori di Pistoia, ma anche quella psicologica che viene fatta ai bambini a cui viene impedito di vedere un loro genitore senza che la legge possa fare qualcosa. Con la speranza che qualche parlamentare si dia da fare per migliorare la situazione o che si possa sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema che interessa le future generazioni.
Simon

Anonimo ha detto...

HO UNA FIGLIA DI 3 ANNI! MA NON HO LA GIOIA DI ESSERE UN PADRE E LEI IL DIRITTO DI AVERLO! LA MIA EX DECIDE DI TESTA SUA ORARI,VADO A PRENDERLA E DICE CHE LA BIMBA E NERVOSA DI LASCIARLA ANCORA CON LEI, POI TORNO DOPO UN ORETTA E STA DORMENDO! VADO VIA E NON MI CHIAMA NEMMENO QUANDO SI SVEGLIA.....! CONCLUDENDO MI ALLONTANA DA LEI GIORNO DOPO GIORNO! CHE FARE?

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