3 marzo 2008

Ora le madri separate non sono piu intoccabili: anche loro alla "sbarra"



Tre recentissimi casi di cronaca dimostrano che l'intoccabilità della madre separata non è più un tabù. Anche la legge si rende conto che l'interesse della società e del minore hanno un peso e vanno tutelati. Prima ancora dei diritti dei due "contendenti".

Un recentissimo processo civile ha condannato una madre a pagare 650 euro al figlio di 10 anni (da depositare con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro all’ex-marito: la Corte di Appello di Firenze ha così sancito che la condotta della donna “costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio”. Per la prima volta la Corte ha così applicato l’art. 709-ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006, il quale prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del Giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell’altro genitore, oltre che ad essere condannato ad una pena pecuniaria sino a 5000 euro a favore dello Stato.In seguito al costante e proficuo impegno sociale in favore dei figli anche da parte dell’Associazione “PapàSeparati”, nel settembre 2007 il giudice Angela Minerva del Tribunale di Varese ha accettato la costituzione di parte civile in ambito penale di un bambino di 6 anni che per lungo tempo non aveva potuto incontrare il padre poichè la madre adottava ogni subdola strategia per impedire i loro incontri programmati in sentenza. L’avvocato ha quantificato in diecimila euro il risarcimento che la madre dovrebbe versare al figlio per il danno da subito da quest’ultimo.

Ma in data 3 marzo 2008 il Giudice Maria Pia Urso ha emesso presso il Tribunale di Acireale (CT), una decisione certamente destinata a mutare i destini di molti figli di genitori separati o divorziati non ancora maggiorenni.

Nell'ambito di un processo penale in cui si discuteva unitamente ad altri capi d’imputazione ai danni della stessa madre M.F.F., nota neuropsichiatra infantile, “del reato di cui agli artt. 81 e 388 c.p. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, eluso l’esecuzione della sentenza della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania e della successiva sentenza della Corte di Appello di Catania in tema di separazione personale dei coniugi e concernente l’affidamento del figlio e le modalità secondo i tempi e modi del c.d. diritto di visita del padre, non ottemperando all’obbligo nello stesso sancito di farlo tenere al padre nei giorni e negli orari stabiliti nelle sentenze di affidamento citate” il Giudice accettava senza riserve la richiesta di costituzione di parte civile, oltre che del padre stesso, anche del figlio di 13 anni, assistito da un legale nominato dal genitore. A tal proposito ricordiamo che il fatto che il padre fosse co-affidatario (affidamento condiviso) al momento della nomina dell’avvocato, è particolare assolutamente ininfluente poichè anche il genitore non affidatario può procedere esattamente nello stesso modo.

In tal modo si è venuto a creare un casus giuridico di assoluto rilievo ed unico per tutta l’Itala centro-meridionale: si stabilisce infatti che laddove vi siano diritti lesi di un minore, questi può partecipare al processo in prima persona tramite un proprio difensore, acquisendo anch’egli il diritto ad esser risarcito persino dal proprio genitore.

Si tratta di un provvedimento rivoluzionario e, a ben guardare, bi-partisan che oggi riguarda un figlio privato della figura paterna, ma un domani potrebbe ben riguardare anche un minore per il quale il genitore, contravvenendo alle disposizioni del Tribunale, non versa invece gli alimenti o non ottempera dolosamente agli obblighi di visita.

Viene affermato anche il principio che questo tipo di reato è “plurioffensivo” in quanto esso lede non solo l’ Amministrazione della Giustizia, ma anche l’altro genitore e, come finalmente riconosciuto e sancito, persino il figlio minorenne. Quest’ultimo, infatti,, privato immotivatamente ed arbitrariamente del padre subisce, anche senza rendersene conto, un gravissimo danno morale e psicologico (cosa tanto ovvia quanto fino ad oggi del tutto trascurata). Il fatto poi che egli non sia più spettatore, arma, strumento, vittima del conflitto coniugale e del processo, ma finalmente parte attiva potrà sicuramente rappresentare un valido deterrente per evitare che comportamenti antigiuridici del genere si perpetuino con conseguenze spesso disastrose anche a distanza di molti anni.

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