13 ottobre 2008

Sottrazione internazionale di minori: manuale del Ministero degli Esteri



paternità maternità figli minori adozioneL’apertura delle frontiere e la maggiore facilità di movimento hanno portato con sè un aumento generalizzato delle coppie miste, formate da genitori di diversa nazionalità, religione, costumi. Il problema della sottrazione internazionale di minori è sempre più quindi di scottante attualità:
assistiamo purtroppo al moltiplicarsi di casi in cui i minori si trovano contesi tra genitori di diversa nazionalità, con i problemi giuridico/pratici che questa cosa comporta, visto che le legislazioni in merito dei diversi paesi possono essere anche molto discordanti.
Recentemente il Ministero degli Esteri ha pubblicato un manuale di aiuto e prevenzione inteso a limitare questo fenomeno e indirizzato a genitori e operatori. Vi rimandiamo alla guida completa (oltre 100 pagine) per un approfondimento (http://www.esteri.it/mae/doc/BambiniContesi_Guida.pdf ma ne riassumiamo qui di seguito i punti base.

Cosa è la sottrazione internazionale di minori?
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:
- viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita l’esclusiva potestà, senza alcuna autorizzazione;
- non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.

Ciò generalmente avviene quando, nel timore di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, uno dei due genitori sottrae il figlio e lo conduce nel proprio paese d’origine o altrove, sradicandolo così dal suo contesto sociale, scolastico e geografico, impedendo quindi, di conseguenza, la frequentazione dell'altro genitore.
Non solo la sottrazione di minore priva il minore di una delle figure parentali, cosa di per sè già grave e destabilizzante per il minore, ma comporta altresì il completo distacco dal contesto nel quale il bambino era inserito e che rappresentava non solo la sua “residenza abituale” ma il suo unico luogo di vita.

Il vero problema che impedisce una soluzione semplice e immediata di questi casi è che, non esistendo un'armonizzazione internazionale delle normative a riguardo, possono venire a crearsi situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel Paese straniero all’altro.
Nel 2005 è entrato in vigore un Regolamento Internazionale Europeo che mira a superare queste contrapposizioni, ma è valido solo tra i Paesi Europei firmatari (tranne quindi la Danimarca). Questo Regolamento viene chiamato Bruxelles II bis e istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia, riconoscendo altresì la validità delle sentenze di affidamento dei minori in tutti gli Stati dell’Unione. Lo scopo è quello di uniformare la legislazione ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra genitori, altro non fanno che minacciare il sereno sviluppo della psicologia del bambino.

Ma andiamo per gradi.
A livello internazionale esistono diversi strumenti giuridici - purtroppo non ratificati da tutti gli stati - che consentono al genitore “vittima” della sottrazione di trovare (o quantomeno tentare) una soluzione all’illecito trasferimento del figlio.

1) Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento.
La Convenzione è fondata sul presupposto della esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso risiede al momento della sottrazione ed è applicabile quindi solo a queste condizioni.

2) La Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 alla quale aderiscono circa ottanta Paesi.
Tale Convenzione si pone l’obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello stato di residenza abituale. Allo stato attuale, la Convenzione è l’unico strumento giuridico cogente cui si ricorre con Paesi non appartenenti alla Unione Europea; tuttavia, spesso, non offre garanzie adeguate per il rimpatrio dei minori in ragione della tendenza delle magistrature degli Stati Parte a far prevalere i diritti del cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio del genitore straniero.

3) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York dalla
Assemblea Generale del 20.11.1989. La Convenzione delle Nazioni Unite è lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia. Tra questi diritti va segnalato il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (art.8), ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10). Stabilisce il principio secondo il quale l’interesse superiore del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. La Convenzione obbliga gli Stati ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro doveri nei confronti dei minori, stabiliti dalla Convenzione stessa.

4) Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull’esercizio dei diritti del
fanciullo. La Convenzione promuove alcuni diritti del bambino tramite il riconoscimento di diritti processuali che al minore si riferiscono.

5) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000 (questo Regolamento vincola tutti i Paesi dell'Unione Europea tranne la Danimarca, che non lo ha sottoscritto).
In materia di sottrazione di minori il Regolamento stabilisce l’esecutività automatica delle decisioni emesse dal giudice del Paese di residenza abituale del minore, cui è stata presentata la domanda per il ritorno del minore.
Il provvedimento di rimpatrio del bambino va emanato entro sei settimane dalla presentazione della domanda.
Non richiede alcuna dichiarazione di esecutività la decisione di Autorità di uno stato membro in merito al diritto di visita al minore né è possibile opporsi al riconoscimento dello stesso diritto risultante da un certificato standard.
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ha integrato la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja.
In particolare:
• tra i Paesi membri dell’Unione, viene ritenuto competente il giudice del paese ove il
minore risiedeva prima di essere sottratto;
• è stato creato il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore.

Lo strumento internazionale più completo ed efficace risulta senza dubbio essere l'ultimo in ordine di tempo, il Regolamento dell'Unione Europea chiamato anche Bruxelles II bis, ma è valido solo in caso di disputa tra cittadini europei. In presenza di contrasti tra un genitore italiano e uno extraeuropeo lo strumento principe per cercare di dirimere la matassa giuridico-legislativa risulta essere senz'altro la Convenzione dell'Aja, che vincola un gran numero di paesi sparsi in tutto il mondo: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador,
Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Georgia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Repubblica di San Marino, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela,
Zimbabwe.

L’applicazione della Convenzione dell’Aja e/o del Regolamento, tuttavia, anche se attuata con tempestività non sempre porta al rientro immediato del minore.
Come abbiamo già detto la casistica delle sottrazioni evidenzia il crearsi, nel tempo, di situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel Paese straniero all’altro.
Particolare importanza rivestono in questo senso i consigli che il Ministero degli Esteri elargisce in caso di avvenuta sottrazione di minore:
• sporgere tempestivamente denuncia presso gli organi di polizia
• avvertire il Ministero degli Esteri e la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari;
• rivolgersi all’Autorità Centrale se il Paese di presunta destinazione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003;
• far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia del minore.

Il Ministero, rivolgendosi ai genitori di coppie miste, cerca inoltre di prevenire il verificarsi di sottrazioni di minori all'estero con alcune avvertenze:
• informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello
Stato di appartenenza dell’altro genitore
• far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore
• cercare di evitare che il minore sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario
• se per un qualche motivo il minore deve recarsi all’estero, far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita
• se è già in corso la procedura per la separazione legale, chiedere al Giudice competente che nel provvedimento venga chiaramente indicato il divieto di espatrio del miniore, senza il consenso dell’altro
• verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera
• se non è stato avviato alcun procedimento per l’affidamento del minore, chiedere l’emissione di uno specifico provvedimento che vieti l’espatrio del minore senza il consenso esplicito dell’altro
• vigilare, in occasione dell’esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.
Il consiglio principale che il Ministero si sente di dare per prevenire questo fenomeno, comunque, è sempre e comunque cercare di porre al centro di ogni azione intrapresa il benessere e l’interesse del minore, la prima vittima di questo sopruso.


Per approfondimenti:
http://www.esteri.it/mae/doc/BambiniContesi_Guida.pdf
www.psicologiagiuridica.com/numero_12_monografico_affido/articoli/tiziana_moriPDF.pdf

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1 commenti:

Anonimo ha detto...

CONSIDERATO CHE TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E LE CONVENZIONI RISULTANO ASTRATTE PER LE SVARIATE SITUAZIONI IRRISOLTE, CONSIDERATA L'INESISTENZA DELLE FRONTIERE, PENSO CHE PER EVITARE IL FENOMENTO DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI INCAPACI E' SUFFICIENTE AGGIUNGERE ALLA NORMA DI LEGGE CHE NEL CASO LA SOTTRAZIONE STIA PER ESSERE POSTA IN ESSERE DA UNO STRANIERO , SI PUO' CHIEDERE PRIMA ANCORA DELL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE, L'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA AL FINE DI IMPEDIRE L'ESPATRIO DEL MINORE.

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