8 maggio 2009

Affido Condiviso: fa bene a figli e società



Ogni anno oltre 60mila minori sono implicati nei casi di conflitto coniugale che danno luogo a una causa di separazione. Il 60 per cento di questi ha un’età inferiore a 11 anni. La dissoluzione del proprio nucleo familiare coinvolge quindi ogni anno un cospicuo numero di bambini e di ragazzi.
Ed è un numero destinato a crescere se si estrapolano le tendenze del recente passato: le separazioni sono passate dalle 52mila del 1995 alle 82mila di un decennio dopo.

MINORI IN AFFIDAMENTO

Nel 2005, l’80 per cento dei minori veniva affidato esclusivamente alla madre. (1)
L’età del figlio non pareva influire granché: la regola valeva sia per i molto piccoli (83 per cento dei bimbi dai 0 ai 5 anni) sia per quelli prossimi alla maggiore età (77 per cento di quelli dai 15 ai 17 anni).

Ogni anno in Italia un numero rilevante di bambini e ragazzi è coinvolto nella dissoluzione del proprio nucleo familiare. La legge 54 del 2006 ha stabilito che la modalità ordinaria di affido dei minori fosse quella della condivisione tra i due genitori. Due recenti lavori econometrici riferiti agli Stati Uniti mostrano che si è trattato di un provvedimento lungimirante. Ha effetti positivi sull'andamento scolastico dei figli dei separati e più in generale sugli incentivi alle coppie affinché stabilizzino la loro relazione attraverso il matrimonio.
Ponendo fine a un lungo ritardo normativo rispetto agli altri paesi europei, la legge 54 del 2006 ha introdotto l’affido condiviso, che adeguava la legislazione italiana al contenuto della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo sottoscritta il 20 novembre 1989 e resa esecutiva nel nostro paese con legge 176 del 1991. Le nuove norme introducono un principio di parità di trattamento tra genitori ex-coniugi in tre aspetti: legale, l’esercizio della potestà, prima rimesso sempre al genitore affidatario, viene ora conservato da entrambi; economico, viene stabilito il principio per cui alle necessità dei figli devono provvedere entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito; e di frequentazione, viene sancita la bigenitorialità. (2)

UN DIBATTITO SENZA CONCLUSIONE

Con l’introduzione della norma, si apriva un’ampia discussione sui meriti del nuovo assetto. Politici e operatori del settore, ovvero magistrati, esperti di diritto di famiglia, avvocati e psicologi dell’età evolutiva, si chiedevano: la condivisione dell’affidamento rappresenta o no un beneficio per i minori coinvolti? I fautori evidenziavano i vantaggi di beneficiare di una frequentazione paritaria con entrambe le figure genitoriali. I detrattori argomentavano che la condivisione avrebbe inevitabilmente esposto il minore sia a ripetuti stancanti spostamenti tra abitazioni sia alla conflittualità tra gli ex coniugi. Il dibattito si esauriva senza pervenire a nessuna conclusione. La mancanza di un punto d’arrivo condiviso ha indubbiamente contribuito alla frammentaria e distorta applicazione delle nuove norme.
A ben vedere, il dibattito non poteva avere una conclusione definitiva. Quest’ultima può solo basarsi su un metodo di analisi scientifico. Idealmente, per verificare l’effetto della condivisione sul benessere materiale e psicologico del minore bisognerebbe confrontare l’evoluzione dell’individuo nelle due circostanze di affido esclusivo alla mamma e di affido condiviso. Questo naturalmente è impossibile. Ci sono tuttavia dei metodi statistici che possono approssimare questo confronto con un elevato livello di accuratezza. In sostanza, si confrontano minori simili (per età, composizione della famiglia, background dei genitori, ricchezza familiare, eccetera), alcuni dei quali sono stati affidati alla sola madre e altri, invece, a entrambi i genitori, e se ne valutano le diverse performance, ad esempio in termini di istruzione conseguita.


EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI

Due lavori recenti forniscono evidenza empirica rigorosa sugli effetti dell’affido condiviso. Entrambi si riferiscono all’esperienza statunitense, dove in alcuni stati l’affido condiviso è stato introdotto già a partire dalla fine degli anni Settanta, in altri solo successivamente e in altri ancora non è stato introdotto affatto. Le differenze nella data di introduzione di questa norma sono l’elemento che tecnicamente permette di identificarne gli effetti.
Teng Wah dell’università canadese St. Francis Xavier ha studiato l’impatto dell’affido condiviso sul profitto scolastico dei minori coinvolti. (3) Gli andamenti scolastici sono un indicatore importante del benessere dei minori, dato che riflettono l’intensità dell’attività di cura dei genitori sia finanziaria sia emotiva. Teng Wah stima che l’impatto dell’introduzione della condivisione è benefico: aumenta la probabilità di ottenere buoni voti, misurata quando i minori hanno un’età compresa tra 15 e 18 anni. Più precisamente, il gap nei voti scolastici tra i figli di separati e quelli provenienti da famiglie non separate, documentato in molte analisi precedenti, si riduce negli Stati che hanno adottato l’affido condiviso in maniera più pronunciata di quanto avviene negli Stati che affidano in via preferenziale i figli alla sola madre.
Oltre agli effetti diretti sul benessere dei minori coinvolti, ce ne possono essere altri, di natura indiretta, su soggetti non direttamente coinvolti nella dissoluzione del nucleo familiare. Martin Halla dell’università di Linz mostra che per effetto dell’introduzione dell’affido condiviso si registra una crescita del numero di matrimoni. (4) E poiché a bassi tassi di nuzialità e alla tendenza a posticipare le nozze si associa una bassa natalità, si tratta di un dato particolarmente interessante per l’Italia, che è uno dei paesi europei con il più basso tasso di fecondità totale. In base al lavoro di Martin Halla, l’affido condiviso incentiva le coppie a stabilizzare le relazioni attraverso il matrimonio soprattutto perché diminuisce i costi emotivi e finanziari che in caso di divorzio i maschi, in genere più riluttanti alle nozze, dovrebbero sopportare. (5)

* Le idee e le opinioni espresse sono da attribuire esclusivamente agli autori.

(1) All’affidamento dei minori alla madre facevano seguito importanti conseguenze emotive ed economiche. Ad esempio, la frequentazione del padre era rigidamente ancorata ai tempi stabiliti, spesso poche ore settimanali (pene severe, anche detentive, erano previste per eventuali ritardi nel rientro del minore dal genitore affidatario). La casa coniugale veniva assegnata tipicamente al coniuge affidatario, al quale veniva corrisposto un contributo economico per i figli che veniva gestito in maniera insindacabile.
(2) Il primo articolo della legge 54 del 2006 recita: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
(3) Si veda “From maternal preference to joint custody: the impact of changes in custody law on child educational attainment”, St. Francio Xavier University, August 2008.
(4) Si veda “The effect of joint custody on marriage and divorce”, University of Linz & IZA, September 2008.
(5) Un altro effetto indiretto positivo è relativo alla diminuzione della litigiosità giudiziaria. Utilizzando informazioni giudiziarie austriache, Martin Halla e Christine Hölzl (“Bargaining at divorce: the allocation of custody”, University of Linz & IZA, December 2007) mostrano che a seguito dell’introduzione dell’affido condiviso è diminuito il numero delle separazioni giudiziarie favore di quello relativo alle consensuali.

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