26 maggio 2009

La Cassazione sulla libertà di frequentazione tra il padre separato e i propri figli



Segnaliamo una decisione presa dalla Cassazione (sentenza n. 11922) in tema di libertà di frequentazione tra i figli e il proprio padre dopo la separazione. Questa sentenza non mancherà di suscitare interesse e scalpore in quanto libera da vincoli il rapporto tra un padre separato e suo figlio sedicenne: niente più orari o giorni prestabiliti.

Da Il Messaggero

Genitori separati, Cassazione:
«Visite ai figli senza limiti di date e orari»

ROMA (25 maggio) - Confermato, dalla Cassazione, il diritto di un padre separato a vedere il figlio sedicenne - convivente con la ex moglie - senza alcun limite di tempo o calendario dei giorni prefissati. In pratica Stefano M., questo il nome del professionista romano che ha ottenuto la convalida di questo "verdetto" che agevola il mantenimento del rapporto genitoriale, può incontrare il figlio tutte le volte che vuole tenendo solo conto dei suoi impegni e di quelli del ragazzo.

«Alla conferma di questa decisione - dice l'avvocato Gianna Giannamati, legale di Stefano M. - si è arrivati dopo che i giudici dell'appello hanno ascoltato il figlio del mio cliente che era un adolescente di sedici anni e non un bambino immaturo, e che ha parlato del suo ottimo rapporto col padre. Si tratta senz'altro di una decisione innovativa, specie per le separazioni precedenti alla legge sull'affido condiviso del 2006».

In primo grado, invece, erano stati stabiliti - come sempre accade - orari e giorni di visita "fissi". In appello, invece, il ricorso del padre per liberarsi dai "paletti" era stato accolto. Bocciata invece la richiesta di non pagare alla ex moglie - che dopo 14 mesi dalla prima udienza di separazione aveva già un figlio con un altro partner - l'assegno alimentare. La sentenza della Cassazione è la 11922.

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