20 luglio 2009

La Cassazione: commette reato e rischia il carcere il genitore che impedisce all'ex di trascorrere le vacanze col figlio



La Cassazione conferma: rischia il carcere il genitore (più tipicamente il genitore affidatario o collocatario) che, eludendo il provvedimento del giudice civile, impedisce all'altro genitore di tenere con sé il figlio nel periodo stabilito.
La Corte Suprema con sentenza n. 27995/2009 ha confermato la pena stabilita in secondo grado dalla Corte d'Appello di Agrigento (venti giorni reclusione, sostituiti con 760 euro di multa) per la madre che aveva impedito al padre di tenere con sè il figlio minore durante le vacanze come stabilito dal giudice in fase di separazione. (art. 388 del codice penale vedi #1).

La madre si era difesa giustificando la sua azione con lo scarso interesse dimostrato dal marito nell’intrattenere rapporti significativi con il figlio, tanto che il minore non aveva palesato alcuna disponibilità ad allontanarsi dal suo ambiente abituale, per cui la scelta, operata dalla stessa, di impedire al padre di tenere il bambino nel periodo stabilito, determinata dalla sola ragione di evitare un trauma al bambino stesso.
La Corte ha rilevato che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. Infatti, “eludere” significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nel caso di specie, sarebbe consistita nel rifiuto della madre affidataria di far sì che il bambino trascorresse con il padre il periodo di vacanza prestabilito.

La Corte ha anche sottolineato che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore, ciò proprio in quanto entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.
L’ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del minore.
La Corte ha precisato che nel caso specifico non risulta che l'imputata si sia mossa nella direzione che il suo dovere di madre, a prescindere da spinte egoistiche, le imponeva a tutela della posizione del figlio, né risulta una situazione che rendeva impraticabile l’affidamento, sia pure temporaneo, del minore al padre, situazione che, peraltro, se reale, avrebbe dovuto essere rappresentata tempestivamente alla competente Autorità Giudiziaria per gli opportuni provvedimenti.

La Cassazione ha anche confermato l'accusa di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 del codice penale vedi #2) e di tentata violenza privata (art. 56 e 610 del codice penale vedi #3 e #4) in quanto l'imputata aveva tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrisponderle l’assegno mensile stabilito in sede di separazione.

Note:
#1 Art. 388 Codice penale - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito. [...]
#2 Art. 393 Codice penale - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito con la reclusione fino a un anno. [...]
#3 Art. 56 Codice penale - Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. [...]
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.
#4 Art. 610 Codice penale - Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. [...]

1 commenti:

giosinoi ha detto...

"tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 del codice penale vedi #2) e di tentata violenza privata (art. 56 e 610 del codice penale vedi #3 e #4) in quanto l'imputata aveva tentato di costringere il marito, con la minaccia di non fargli vedere il figlio, a corrisponderle l’assegno mensile stabilito in sede di separazione."
Ecco un'altro canale di discriminazione che i padri subiscono ma non sanno codificare nelle querele (che spesso non fanno), per cui il sistema giudiziario non fa statistica ed il Parlamento non provvede (causa inesistenza del problema)

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