17 novembre 2009

La Cassazione conferma: il trasferimento arbitrario del genitore affidatario è reato



Continua la linea dura dei tribunali contro l'allontanamento dei figli dall'altro genitore ad opera del genitore affidatario. Dopo le sentenze di quest'estate sempre nella stessa direzione (delle quali abbiamo parlato in questo articolo) si è di recente pronunciata la Cassazione affermando che commette reato l'ex moglie che allontana il figlio minore dal padre, anche qualora ella sia affidataria del figlio, anche nel caso in cui abbia comunicato all'ex dove si trova e nonostante abbia fatto sì che il minore abbia mantenuto costanti rapporti telefonici con il padre.
La Cassazione ha ribadito la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava nei confronti di una madre affidataria le accuse di aver sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso di quest’ultimo, portandolo in Sardegna (“luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo”). Infatti, dice ancora la Cassazione “il ruolo di genitore non si può esplicare solo con conversazioni telefoniche o con visite saltuarie” (sentenza n. 42370 del 4 novembre 2009).

E ancora “Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dai domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesti dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma”. Si legge ancora “ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sè contro la volontà dell'altro genitore”.

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