14 gennaio 2010

Recenti interventi della Cassazione riguardo al diritto di visita e all'affidamento condiviso



La Cassazione è intervenuta più volte, di recente, sul tema della separazione. Nell'ultimo mese, a cavallo delle feste natalizie, tre importanti decisione dei giudici della Corte di Cassazione hanno fissato tre importanti paletti nella giurisprudenza delle separazioni, più precisamente riguardo al diritto di visita e alle condizioni per concedere l'affidamento condiviso dei figli.

Riguardo al diritto di visita la Cassazione concede delle possibili deroghe in caso di cattiva salute del bambino. L'ex moglie, affidataria del minore, qualora non rispetti le visite concesse all'ex marito, padre del minore, non sempre commette reato. Infatti, è ammissibile questo comportamento qualora il bambino abbia problemi di salute.
A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 gennaio 2010 con cui ha annullato, con rinvio, la condanna di una mamma che non aveva concesso all’ex marito di vedere il figlio per motivi di salute del piccolo.

Sempre sugli incontri tra padre e figlio, gli Ermellini hanno precisato che non sempre commette reato il padre che, per riuscire a parlare con il figlio che la madre gli tiene lontano, usa la forza.
È quanto si evince da una sentenza depositata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione lo scorso 18 dicembre. In particolare il Collegio di legittimità ha accolto con rinvio il ricorso di un uomo che chiedeva gli venisse applicata la scriminante in relazione al reato di violenza privata (i capi di accusa contemplavano anche i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale legata ad altri episodi), perché questo, in un impeto d’ira, aveva fermato l’automobile dove viaggiavano madre e figlio per cercare di parlare, aveva sostenuto, con il bambino. La donna gli aveva impedito "illegalmente" di incontrarlo per tutto il mese di luglio.

Riguardo alle condizioni per concedere l'affido condiviso i giudici della Corte di Cassazione hanno deciso che il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affidamento condiviso dei figli. Infatti in questi casi il giudice della separazione può derogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore.
Con la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009 la Corte ha respinto il ricorso di un padre che si opponeva all’affido esclusivo dei figli alla ex moglie ma che non aveva mai versato loro l’assegno di mantenimento.
La prima sezione civile ha motivato la decisione affermando che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.

Da: cassazione.net

0 commenti:

Posta un commento

Partecipa alla discussione: lascia un tuo commento

Related Posts with Thumbnails

PARTECIPA!

[ FIRMA LA CARTA ETICA PER LA BIGENITORIALITA ]/