20 aprile 2010

Dichiarato illegittimo l'Albo Professionale dei Mediatori Familiari



E' stata dichiarata incostituzionale la legge regionale del Lazio che regola la figura professionale del Mediatore Familiare e di conseguenza cancellato l'Albo Professionale dei Mediatori Familiari (sentenza n. 131). La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la Legge regionale n. 26 del 2008 che indica le norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare: spetta al Parlamento dettare le norme sulle professioni e tale legge invade le competenze statali.

La legge in questione, definendo la cultura della mediazione familiare, prevede anche l’istituzione presso l’assessorato regionale alle Politiche sociali di un elenco regionale dei mediatori familiari.
La figura del Mediatore Familiare, che si propone di accompagnare le coppie lungo il percorso della separazione e che, fin dalla sua istituzione, ha incontrato notevoli difficoltà a decollare, sembra essere destinata a restare un progetto ancora per un po’ di tempo.


La legge individuava nel mediatore familiare colui che, si adopera, nella garanzia della riservatezza e in autonomia dall’ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura, dell’educazione e della responsabilità verso i figli minori”. Istituiva, fra l’altro, presso ogni azienda sanitaria locale, la figura del coordinatore per la mediazione familiare avente la qualifica di mediatore familiare, con il compito di acquisire dati relativi alla condizione familiare attraverso indagini, studi e ricerche presso gli enti locali, i tribunali, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine, le scuole e i consultori.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionale. "L’impianto complessivo, lo scopo e il contenuto delle disposizioni impugnate – scrivono i supremi giudici – rendono palese che l’oggetto di esse deve essere ricondotto propriamente alla materia delle 'professioni'", confermando quanto pronunciato in precedenti sentenze, ovvero che "la potestà legislativa regionale nella materia delle ‘professioni’ deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato". Principio, questo che "si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale". Non solo; i giudici hanno anche precisato che la "istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale".

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