23 luglio 2010

Recente duro colpo all'immagine dei Servizi Sociali: un giudice coraggioso li bacchetta



Mai come negli ultimi anni l'operato dei Servizi Sociali è stato sotto accusa da parte di una buona fetta dell'opinione pubblica, soprattutto per quanto riguarda l'operato relativo alla gestione dei minori e delle famiglie. E' dei giorni scorsi una coraggiosa sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna che ha contestato l'operato dei Servizi Sociali in merito all'operato con una minore in un contesto di presunto abbandono.

Riportiamo la sentenza integrale:




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA-ROMAGNA
IN BOLOGNA

Il Tribunale in persona dei magistrati

dott. Guido Stanzani Presidente rel.
dott. Francesco Morcavallo Giudice
dott. sa Daniela Moretto Giudice On.
dott. Giuseppe Ferrari Giudice On.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Oggetto: procedimento ex “artt. 333 e 336 c.c. e 2-5 legge 4 maggio 1983 n. 184” relativo alle minori D.J. e A.L. nate in Romania, rispettivamente, il (…) 2003 ed il (…) 2001, figlie di M.L. e di due padri diversi il primo dei quali non noto ed il secondo scomparso da tempo, residenti in Riccione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

E CONCLUSIONI DELLE PARTI

1. In data 8 giugno 2010 questo Tribunale emanava, nel procedimento indicato in epigrafe, decreto provvisorio del seguente testuale tenore:

in fatto
1. Con ricorso in data 18 marzo 2010 la Procura della Repubblica ha chiesto a questo Tribunale di procedere, ai sensi dell’ art. 8 e ss. legge n. 184 del 1983 e sulla base delle notizie allegate al ricorso stesso da cui si evincerebbe una situazione di abbandono delle minori tanto da legittimarne l’eventuale declaratoria di adottabilità.
2. Dalle informazioni pervenute dalla AUSL di Rimini, la Procura ha avuto notizia che
- le minori vivono con la madre ed il suo attuale compagno, G.B., titolare di una officina meccanica e proprietario della casa di abitazione;
- nel corrente mese di marzo, su segnalazione degli insegnanti, veniva verificata la presenza di lividi al volto ed ematomi a D.J.a che la minore dichiarava effetto di percosse di una madre abitualmente manesca e abusante di alcol;
- ad onta del parere contrario espresso dal Dirigente Scolastico e in un momento di sua assenza, il Servizio provvedeva, ex art. 403 c.c. durante l’orario di scuola ed avvalendosi della Forza Pubblica, a prelevare la bambina e a collocarla in una Struttura protetta;
- la coppia di conviventi presenterebbe, a dire del Servizio,“difficoltà di carattere educativo”, donde la “preoccupazione riferita alla figlia maggiore” A.L. rispetto alla quale null’altro si dice.
3. Apparendo la situazione caratterizzata da aspetti abbastanza peculiari segnatamente sotto il profilo della esigenza della rigorosa valutazione della proporzione tra i fatti ed il provvedimento assunto in via amministrativa, questo Tribunale procedeva ad una rapida istruttoria convocando, ed interrogando, Direttore Didattico ed insegnanti della scuola frequentata da entrambe le minori, le Assistenti sociali di riferimento e la madre di esse che si avvaleva della difesa di un legale; il Tribunale richiedeva anche alla scuola la redazione di una relazione che perveniva in data 27 maggio 2010.
in diritto
La circostanza che ci si trovi nell’ambito di un procedimento attivato dalla Procura della Repubblica ai sensi della legge n. 184 del 1983 impone, pena la rilevanza di irrimediabili nullità, l’ossequio alla disciplina processual-garantistica imposta dalla legge stessa.
Donde la necessità di statuire e, rispettivamente procedere, sia pur con la massima celerità consentita, alla emanazione delle prescrizioni ed alla disposizione degli incombenti di cui al dispositivo


P.Q.M.
Letti gli artt. 8 ss. l. n. 184 del 1983,
Dispone l’apertura di un procedimento volto ad accertare l’eventuale stato di abbandono e, in ipotesi, la conseguente dichiarazione di adottabilità delle minori C. J. e A.L..
Sospende la madre dall’esercizio della potestà che attribuisce, in via di totale affidamento, al Servizio Sociale del Comune di Rimini.
Nomina il Servizio stesso Tutore provvisorio con i compiti di
- nominare un difensore alle minori che le assista in questo procedimento;
- mantenere collocata, allo stato, C.J. presso la Struttura Protetta di attuale domiciliazione;
- regolamentarne i rapporti con la madre, il convivente della stessa e la sorella della minore prevedendo la massima frequenza, anche quotidiana, degli incontri, se richiesta, e col solo limite delle esigenze scolastiche e di vita sociale della minore all’interno della Struttura;
- procedere ad un approfondimento della coscienza del proprio ruolo da parte della madre e del senso della sua responsabilità personale approfondendone e valutandone ambiente e cultura di riferimento non trascurando la circostanza che la convivenza madre-figlie é iniziata in Italia da un breve periodo temporale e dopo che le seconde hanno trascorso con la nonna in Romania la maggior parte della loro infanzia;
- approfondire, con riferimento all’ambito familiare, caratteristiche di costumi, abitudini e gestione della quotidianità dei rapporti tra i componenti;
- trasmettere una relazione di aggiornamento almeno una settimana prima della data dell’udienza sott’indicata, salvo urgenze.
Convoca M.L., il Tutore ed il Responsabile della Struttura Protetta ove attualmente collocata C.J. dinanzi al Giudice Onorario dott. Mauro Imparato, delegato per gli incombenti, per il giorno 26 giugno 2010 ad ore 9,30 presso questo Tribunale, in via del Pratello 36, piano 1°, Bologna, per essere sentiti sulle circostanze sovra descritte.
Non si procede alla nomina di un difensore d’ufficio ad M.L. avendo essa già provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

2. All’udienza del 28 giugno 2010, presente il difensore della madre, quest’ultima è stata interrogata riferendo che nel complessivo periodo di allontanamento della figlia è riuscita ad ottenere tre incontri soltanto; è stata anche risentita l’assistente sociale Mancini. All’esito la madre ha chiesto la revoca immediata del provvedimento amministrativo assunto ex art. 403 c.c.; il difensore delle minori termine, non concessogli, per l’esame del fascicolo e il Servizio Tutore la protrazione della situazione in essere.

3. Deve essere ricordato, per significatività dell’episodio ma anche a supporto della doverosa segnalazione all’ Autorità competente, che, a fronte di quanto inequivocabilmente disposto dal Tribunale col decreto 8 giugno 2010 (“Nomina il Servizio stesso Tutore provvisorio con i compiti di…regolamentarne i rapporti con la madre, il convivente della stessa e la sorella della minore prevedendo la massima frequenza, anche quotidiana, degli incontri, se richiesta, e col solo limite delle esigenze scolastiche e di vita sociale della minore all’interno della Struttura”), il Servizio ha informato, con nota del 23 giugno 2010, che “La regolamentazione dei rapporti come disposta dal Decreto…pare al momento prematura e inopportuna” così dando conferma, tra l’altro, della veridicità dei riferimenti resi dalla madre in corso di secondo interrogatorio dell’inadempimento, cosciente, volontario e illegittimo, all’ordine del Giudice.

4. La locale Procura della Repubblica ha concluso, in data 5 luglio 2010 e per quanto concerne la procedura di adottabilità, chiedendo la “revoca del decreto provvisorio” nonché, con riferimento a quella ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., l’”affidamento di entrambe le minori al Servizio con compiti di predisporre un progetto“ di verifica delle “condizioni del rientro di J. presso la famiglia, mantenendone allo stato l’attuale collocazione e regolamentando i rapporti con la madre” e formulando “prescrizioni” nei suoi confronti.

MOTIVI in FATTO e in DIRITTO

A. Esprime in esordio il Tribunale la propria condivisione con l’ orientamento giurisprudenziale secondo il quale costituisce diritto primario, di rango costituzionale, dell’essere umano in formazione il venir allevato nella propria famiglia con l’effetto che, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore e, cioè, dell’attenuazione o ablazione di quel diritto, non possono avere rilevanza tale da giustificarne di per sé lo stato di abbandono e, quindi, la dichiarazione di adottabilità, il tipo di condotta dei genitori, i loro dati caratteriali, né il loro modo di intendere la vita o i rapporti umani, essendo necessario l’accertamento della carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore; il tutto con l’ulteriore requisito che la specifica condizione abbia carattere perdurante e non reversibile.

B. Nulla di ciò si ravvisa nella fattispecie dove le risultanze (relazioni del Servizio, documentazione medica, rapporto della scuola, esiti degli interrogatori) segnalano, a tutto concedere,
- un carattere irascibile e manesco (in via, peraltro, di mera ipotesi) della madre;
- l’assoluta mancanza di conferme, per certo non conferrmate dal Servizio in corso di procedimento, il cui unico aggiornamento è stato quello di cui si è dato conto sub 3. di notizie esclusivamente provenienti dalla minore;
- la non attestazione, da parte della certificazione medica in atti, del collegamento causale tra le due ecchimosi al volto riscontrate e le percosse materne assunte dalla bambina;
- il mancato collegamento ad atti della madre e da parte della minore stessa, delle ecchimosi all’avambraccio sinistro;
- l’inesistenza del benché minimo elemento di pregiudizio nei confronti della sorellina maggiore A.L.;
- la non ravvisabilità, infine, di comportamenti censurabili del convivente della donna; id est, di un clima familiare conflittuale e suscettibile di sospetti.

C. A fronte di ciò si deve misconoscere la ravvisabilità dei presupposti, ancorché li si volesse (impropriamente) intendere nel senso più genericamente ampio, di uno stato di abbandono sol che la fattispecie venga rapportata al modello legale di suo riferimento; ciò che rileva, a maggior ragione, per la posizione della sorella maggiore A.L. neppure sfiorata da sospetti di pregiudizi, inipotizzati, conseguenti a comportamenti della madre tenuti in violazione del ruolo di genitore.

D. Nella stessa linea si muove, del resto, la Procura della Repubblica quando chiede la revoca del decreto provvisorio riprodotto in esordio; donde l’effetto dell’emanazione di pronuncia di non luogo a provvedere in ordine all’istanza di accertamento dello stato di abbandono di entrambe le minori.

E. Non condivide, invece, il Tribunale, e per questo non ritiene di accoglierle, le richieste formulate dalla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c..
Per il che, richiamate sul punto le considerazioni formulate alle precedenti lettere A. e B. della presente motivazione, l’esito valutativo finale non può che tradursi, a fronte delle risultanze in atti, nella caducazione immediata (tra l’ altro giuridicamente automatica per assorbimento) del provvedimento assunto in via amministrativa ex art. 403 c.c. con una leggerezza tanto ignara dei primari diritti di stampo costituzionale coinvolti (sembra si ignori che primario diritto del minore è quello alla famiglia e che ogni limitazione costituisce eccezione da trattare con la massima delle prudenze) quanto incomprensibile sul piano umano; giudizio rafforzato dal comportamento tenuto dal Servizio nella gestione degli incontri tra la minore e i familiari.
F. Il Servizio dovrà curare senza indugi la ricollocazione in famiglia di C. J. ponendo in essere gli incombenti prescrittigli che hanno come presupposto la attribuzione alla madre della potestà col solo limite della quota demandata al Servizio a tutela di entrambe le minori per via dell’ affidamento così come specificato, e delimitato, in dispositivo.

G. Sul piano istruttorio reputa il Tribunale di dover procedere ad un serio approfondimento della complessiva situazione attraverso lo svolgimento di una consulenza tecnica che analizzi gli aspetti psicologici e comportamentali delle minori e degli adulti di riferimento nel contesto familiare non trascurando, per quanto concerne la piccola J., ma anche la sorella, le conseguenze pregiudizievoli derivate, in ipotesi, dal periodo di ingiustificata permanenza della prima nella Comunità.

P.Q.M.

Visto l’art 16 l. n. 185 del 1983,
Accerta l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità di C.J. e A.L. e, per l’effetto, revoca il decreto provvisorio in data 8 giugno 2010 e dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica ex 2-5 legge 4 maggio 1983 n. 184 in data 18 marzo 2010.

Visti gli artt. 333 s.s. c.c.,
dichiarato decaduto il provvedimento amministrativo assunto ex art 403 c.c., ordina al Servizio di Rimini, Distretto di Riccione, di provvedere senza indugi a ricollocare C.J. in famiglia.
Affida le minori al Servizio, contestualmente comprimendo sotto questo esclusivo profilo la corrispondente sfera della potestà materna, limitatamente ai compiti di:
predisporre, e attuare, un progetto di cura e di assistenza psicologica sia a tutela di J. che di A. volto a realizzare il miglior benessere esistenziale di entrambe nella delicata fase dell’avvenuto reinserimento della prima in famiglia.

Demanda al Servizio il compito di svolgere approfondita opera valutativa della madre, tenendo conto della sua cultura, costumi ed usi di provenienza, circa i civili doveri di comportamento nei confronti delle figlie nella loro educazione e ai fini del miglior inserimento nella attuale società italiana prescrivendo alla madre di collaborare in proposito col Servizio.

Ammette consulenza tecnica sul seguente quesito:
Dica l’esperto, svolta ogni opportuna indagine, anche presso Pubbliche Strutture avvalendosi, se lo ritenga necessario, dell’ausilio di collaboratori tecnici, e analizzati ambiente familiare, personalità e caratteristiche intellettuali e caratteriali delle minori, della madre e del convivente di essa
(a) quali ne siano gli aspetti psicologici e comportamentali ed il grado di sedimentazione nelle relazioni tra di loro, e di ciascuna di esse con la madre ed il convivente di quest’ ultima;
(b) individui e specifichi, con riferimento alla madre, le cause delle difficoltà relazionali riscontrate, in ipotesi, con le figlie e segnali le possibili misure da assumere, nell’interesse di ciascuna delle minori, per una civile maturazione del relativo ruolo da parte della prima;
(c) valuti se dal trattenimento coatto in Comunità di C.J. siano derivate alla minore conseguenze pregiudizievoli indicando, in caso di risposta affermativa, i più opportuni rimedi;
(d) svolga identici approfondimenti rispetto ad A.L. circa le conseguenze pregiudizievoli derivate alla minore, in ipotesi ed in nesso di causalità, con la vicenda della sorella”.
Nomina C.T.U. il prof. Cesare Piccinini e fissa per attribuzione dell’incarico e giuramento l’udienza del 27 luglio 2010 ad ore 9,30.
Provvedimento provvisoriamente efficace ex art. 741 c.p.c. per tutte le determinazioni assunte ai sensi degli artt. 333 s.s. c.c..

Si notifichi alla madre delle minori.
Si comunichi per esteso a:






  • P.M. in sede;






  • Tutore provvisorio di C.J.;






  • Responsabile della Struttura in cui collocata C.J.
Si trasmetta copia integrale di questa sentenza, del decreto provvisorio 8 giugno 2010 e dell’intero fascicolo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini per le iniziative di competenza.
Bologna, 8 luglio 2010
Il Presidente est.
(dott. Guido Stanzani)
via | www.studiolegaleritarossi.it

3 commenti:

Pierpaolo ha detto...

http://idvdonnemassacarrara.wordpress.com/2010/07/21/trento-le-tolgono-il-figlio-dopo-il-parto-perche-troppo-povera-cosi-la-giustizia-punisce-le-madri/#comment-41

Giorgio G ha detto...

Pierpaolo, credo che il commento sia stato cancellato.
Non posso quindi leggerlo, però so che le donne dell'Italia dei Valori si sono dimostrate più volte contro l'affido condiviso

Anonimo ha detto...

salve, sono militante della Lega Nord Emilia-Romagna, trovo il coraggio del giudice Morcavallo ineguagliabile, nelle motivazioni e nel contesto, andare contro ad una casta che delega dei criminali legalizzati come i servizi sociali non è da tutti... I bambini non devono avere colori politici ma solo diritti. Saluti

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