4 novembre 2010

L'assegnazione della casa coniugale può essere impugnata dai legittimi proprietari



L'istituto dell'assegnazione della casa familiare nelle cause di separazione è finalizzato a tutelare l’interesse della prole a conservare l’ambiente domestico in cui è cresciuta. Il titolo di proprietà dell'immobile non decade ma l'uso dell'abitazione viene concesso al coniuge affidatario dei figli che continua a viverci con la prole. Anche in caso di affidamento condiviso il giudice può decidere di assegnare la casa coniugale, "tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli".
Una sentenza della Cassazione di quest'estate ha però messo in discussione la validità di questo assunto. La Corte era stata chiamata a decidere in merito a una causa che vedeva i suoceri rivendicare la casa assegnata dal giudice alla ex moglie del figlio.
Capita infatti abbastanza di frequente che i genitori di uno dei coniugi concedano agli sposi un appartamento in comodato d'uso. Il problema sorge quando, dopo la separazione tra i due, la casa di proprietà dei genitori resta abitata dall'ex coniuge del proprio figlio, a cui è affidato il nipote.
Secondo la Suprema Corte, con sentenza n.15986/2010, se l'appartamento è concesso in comodato precario, (ossia non è stata specificata una scadenza) o “comodato senza determinazione di durata” (art.1810 c.c.) in cui non è stato stabilito un termine per la restituzione dell’immobile né tale termine è desumibile dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, l'occupante è tenuto a lasciarlo anche se ha in affido il figlio.
«Il comodato precario -si legge infatti nella sentenza- è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene».
Trova in questo caso, pertanto, applicazione l'art. 1810 del codice civile, secondo cui:
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Con questa decisione la Cassazione ha così bocciato la sentenza della corte d'appello di Lecce, secondo cui per richiedere la restituzione dell'appartamento i proprietari avrebbero dovuto trovarsi in una condizione di «urgente e impreveduto bisogno».

1 commenti:

gerovital ha detto...

la giustizia non rende giustizia alla fine
Alcuni passano tutta la loro vita in tribunale

Posta un commento

Partecipa alla discussione: lascia un tuo commento

Related Posts with Thumbnails

PARTECIPA!

[ FIRMA LA CARTA ETICA PER LA BIGENITORIALITA ]/