29 ottobre 2008

La costituzione di parte civile delle associazioni nei procedimenti separativi



L'associazione Figli Per Sempre di Varese intende condividere e rendere pubblico il percorso che l'ha portata a chiedere e ottenere la propria costituzione di parte civile nei processi tra genitori separati. Il fine dell'Associazione è quello di uscire dall’ottica giudiziaria della banale litigiosità madre-padre sottolineando l'impatto sociale dei problemi legati all'affidamento dei figli.

Dopo la costituzione di parte civile del minore nel processo che vedeva i propri genitori l'uno contro l'altro per il rispetto dei tempi di frequentazione della prole (di cui abbiamo già parlato in questo articolo: http://comunicazionecondiviso.blogspot.com/2008/01/costituz-parte-civile-minore.html e che grande eco ha avuto anche sui mass media nazionali) l'associazione varesina è entrata a far parte del processo come parte lesa, sottolineando in questo modo anche come la società tutta - e non solo padre, madre, figli - riceva un danno dalla scarsa o poco qualitativa frequentazione dei figli con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione.

Dagli atti del Convegno di Varese tenutosi il 25 Ottobre dal titolo "L’Affido Condiviso dalla parte dei minori" a cura delle associazioni Figli per Sempre e Adiantum (che ha trattato numerosi argomenti quali problemi applicativi dell'attuale normativa sull'affidamento dei figli, proposte di miglioramenti alla legge, aspetti psicologici e patologici legati al fenomeno e altro ancora che avremo modo di affrontare in altri articoli) riportiamo il parere e le linee guida tracciate dall'Associazione attraverso l'intervento dell'avvocato Enrico Baroffio.
L'accettazione da parte del tribunale della costituzione di parte civile delle associazioni necessita della contemporanea presenza di determinati requisiti per evitare che ne possa venire rigettata la richiesta. L'Associazione Figli Per Sempre ne chiarisce il contesto e precisa un protocollo formale di intervento.

Quanto alla costituzione di parte civile di associazioni, chiarito che non sussiste necessariamente identità tra soggetto danneggiato dal reato e "persona offesa" dal reato (soggetto cioè portatore di quell'interesse tipico per difendere il quale la legge prevede un certo reato) e che il soggetto danneggiato è dunque quel "qualsiasi soggetto" che dal reato subisce un qualsiasi danno risarcibile, anche diverso dalla lesione dell'interesse tipicamente protetto dalla norma incriminatrice, è necessario poi, ai fini della ammissibilità della costituzione, che sia stato leso non un qualunque interesse (sia pure legittimo) ma un vero e proprio diritto soggettivo (in un diritto cioè esplicitamente previsto da una norma come bene da proteggere).
Si registra, in merito alle associazioni, una tendenza della magistratura ad applicare in senso restrittivo la norma (art. 74 CPP) che regola appunto la costituzione di parte civile nel processo penale.

Sul punto l'esperienza varesina non si discosta dalla giurisprudenza prevalente:

- l'associazione deve aver subito un danno diretto, immediato ed economicamente apprezzabile;

- il danno (anche solo morale) idoneo a legittimare la costituzione di parte civile deve essere causato dalla lesione di un interesse costituente patrimonio morale imprescindibile dell'ente e quindi la tutela del bene protetto dalla norma penale violata deve costituire il fine statutario essenziale dell'ente;

- l'associazione deve essere radicata nel territorio e rappresentare un gruppo significativo di consociati;

- l'associazione deve provare la continuità e la rilevanza della propria attività (raggiungimento dei fini statutari) poi frustrata dal reato, ciò che implica che l'associazione deve essersi costituta prima (significativamente prima) della commissione del reato;

- l'azione delittuosa contestata deve presentare caratteri di ampiezza tale da coinvolgere un'intera categoria oppure l'azione delittuosa deve essersi consumata direttamente contro l'associazione (ad esempio perché coinvolta direttamente nel contrastare l'azione penalmente rilevante).



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