17 novembre 2009

Importante Convegno sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) - 3a PARTE




3a PARTE

Abbiamo diviso in 4 articoli l'intervento dell'avvocato Di Cagno (Responsabile Settore psico sociale Unione Naz. Camere Minorili e Vice Presidente Camera Minorile di Bari) intitolato:



INFANZIA ABUSATA E FIGLI IN OSTAGGIO NEL TUNNEL DELLA CONFLITTUALITA’. LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS). LA FUNZIONE DELL’AVVOCATO FRA INGANNO E DEONTOLOGIA

3a PARTE - PAS e normativa italiana - Le false denunce


PAS e normativa italiana
Con la legge 54/2006 composta da cinque articoli, il legislatore ha rivoluzionato il diritto di famiglia introducendo il principio della ‘condivisione genitoriale’, che vede gli operatori del settore impegnati nell’affrontare problematiche che oltre al mondo del diritto, coinvolgono principi etici, sociali e culturali relativi alla posizione del minore nella famiglia e nella società in cui vive. L’innovazione maggiormente evidente riguarda il richiamo dell’opinione pubblica al rispetto di un’eguaglianza sostanziale tra i genitori anche quando la conflittualità e le tensioni agiscono come spinte divergenti, pregiudicando la posizione dei minori che ne sono coinvolti. Il messaggio sotteso è che soltanto il rispetto di una totale par condicio nei confronti del figlio possa salvaguardare il diritto del minore a vedere rispettato, nel caso di separazione tra i genitori, il miglior rapporto possibile con ciascuno di essi (oltre che con i parenti di entrambi i rami). Si tratta di un principio che è stato giusto ribadire perchè troppe volte disatteso dalle parti in conflitto. Inoltre il nuovo scenario si dimostra non soltanto rispondente all’evoluzione del nostro tessuto sociale, ma si allinea altresì con la normativa europea che già da tempo aveva indicato che l’autorità parentale debba continuare ad essere esercitata dal padre e dalla madre anche dopo la separazione e che ciascuno dei genitori debba assumere l’impegno di coltivare le relazioni personali del minore con l’altro genitore anche in condizioni di separazione.

Quanto all’operatività di questi principi, spetterà al Giudice emanare i provvedimenti che siano maggiormente rispondenti all’interesse del minore, fermo restando, tuttavia, che l’affidamento “condiviso” deve ormai ritenersi la soluzione prescelta dal legislatore come regola generale, e dunque prioritaria rispetto all’affidamento monogenitoriale. Nel rispetto di questa prescrizione di base, il genitore che si oppone all’affidamento condiviso deve fornire elementi validi, requisito che di norma si verifica attraverso una consulenza tecnica d’ufficio che coinvolgerà genitori e figli. Questa è la teoria. La pratica è un’altra cosa. Questa legge offre una “visione ottimistica” della separazione, almeno per quanto concerne l’aspettativa di genitori ancora in grado di prendere decisioni razionali e rispettose dei diritti dei figli quando la separazione mette in gioco meccanismi ostativi che rendono difficile differenziare i problemi legati alla conflittualità della coppia da quelli relativi al proprio ruolo di genitori responsabili. L’esperienza giudiziaria e clinica mostra una realtà diversa, dove prevale un clima di odio e rivendicazioni che impedisce l’apertura psicologica necessaria per dare un senso non distruttivo alla fine del matrimonio. La nuova normativa che impone come regola generale l’affidamento bigenitoriale ha imposto anche un cambiamento delle armi e del clima della belligeranza tra i coniugi dal momento che le ragioni prima sufficienti ad assicurare l’affidamento esclusivo della prole (e degli annessi e connessi) adesso non bastano più.

Da qui l’escalation della conflittualità, l’inasprimento del clima della separazione e del ricorso a più radicali ‘mezzi di contrasto’ che, se necessario, possono arrivare anche alla falsa accusa di abuso sessuale sul figlio. In altri termini, il momento della separazione può essere utilizzato dagli ex coniugi per mettere in atto una serie di violenze, estorsioni e ritorsioni reciproche che azzerano l’intento ‘risanante’ della legge sull’affidamento condiviso. Secondo alcuni autori la PAS potrebbe addirittura essere definita una ‘patologia iurigena’, cioè una conseguenza paradossale, un effetto secondario del contesto giudiziario nella gestione della conflittualità familiare. Che il più delle volte il ricorso alla PAS sia strumentale lo si desume dal fatto che il genitore che la invoca, normalmente, non verbalizza direttamente e apertamente le riserve che ha nei confronti dell'altro genitore, non si rivolge a consulenti o a terapeuti per trovare una via di uscita, rifiuta gli incontri e discussioni che permetterebbero una risoluzione dei problemi o una soluzione per liberare il bambino dal conflitto di lealtà, vengono rifiutati anche incontri assistiti da personale professionale. Il genitore manipolatore persegue lo scopo di distruggere il rapporto tra il bambino e l'altro genitore, perciò non mostra nessuno interesse a collaborare con professionisti per la risoluzione dei problemi; anzi, al contrario, fa parte della sua strategia portare dalla sua parte l'operatore. Non è raro che cerchi di influenzare le modalità di comportamento e le procedure degli assistenti sociali e periti. Per esempio, rifiuta la partecipazione al colloquio con l'altro genitore o insiste per essere presente durante gli incontri tra l'altro genitore ed il bambino. In entrambi i casi all'esperto vengono tolte le fonti di informazione più preziose perchè nel primo caso diventa impossibile osservare il rapporto tra i due genitori, nel secondo, l'interazione tra bambino e genitore rifiutato in assenza del genitore manipolatore.

Esperti che resistono ai tentativi di manipolazione vengono declassificati o rifiutati con la giustificazione che l'assistente sociale non ha capito la personalità del genitore ‘cattivo’, non ha capito i suoi trucchi, si è fatto manipolare. Questa è la reazione abituale quando i risultati della perizia non soddisfano le sue aspettative e se non si possono interrompere i contatti con i periti, vengono perseguiti con ricorsi di servizio al fine di farli sostituire. Il contesto giuridico italiano, se solo si consideri che la sindrome da alienazione genitoriale è un disturbo che insorge essenzialmente nel caso di controversie per l’affidamento dei figli si presenta quindi come un terreno ideale per alimentare la conflittualità, dal momento che, come osserva Gulotta, invece di proporre soluzioni impostate sul ‘sistema famiglia’ con al centro l’interesse del minore, avanza rimedi per i singoli protagonisti della vicenda. E’ in questo scenario che si sviluppa questa Sindrome, un comportamento, per alcuni, al limite del patologico, per altri, patologico, finalizzato ad aumentare la probabilità di vedersi affidare il figlio minorenne secondo una modalità esclusiva che aliena, di fatto, l’altro genitore dalla vita del figlio.

Le false denunce
Sul problema delle false denunce esiste una vasta letteratura che è concorde nel ritenere che questo preoccupante fenomeno aumenterebbe nel corso di dispute legali per divorzio e affidamento dei figli, quando motivi di risentimento nei confronti dell’altro coniuge o dinamiche intersoggettive disturbate possono portare a sviluppare fantasie di alterato rapporto genitoriale che possono arrivare fino all’accusa di abuso per colpevolizzare l’ex compagno e ottenere così l’affidamento del figlio. Queste situazioni rappresenterebbero il campo elettivo di manifestazione della Parental Alienation Syndrome che vede come parti attive il bambino ed il genitore ‘alienante’,sul quale il piccolo concentra tutte le proprie energie psichiche mentre la vittima è il genitore indebitamente accusato. Come spiega la teoria, in queste situazioni l’accusante ‘programma’ il figlio inducendolo a dare corpo a false accuse di maltrattamento o, nei casi più gravi, di natura sessuale, in ciò facilitato dall’autonoma capacità del bambino di generare fantasie sessuali, dalla sua elevata suggestionabilità, dalla molteplicità delle informazioni a disposizione (TV,film, fumetti ecc.) che permettono al bambino di acquisire o approfondire conoscenze sul sesso senza bisogno di averne esperienza diretta.

Si dovrebbe quindi essere prudenti nell’accettazione di una accusa, a maggior ragione se presentata in concomitanza di una crisi coniugale, se i disturbi del figlio vengono unicamente descritti dal genitore, se il bambino lancia accuse colleriche prive di un riscontro emotivo, se si mostra preoccupato riguardo al sesso,senza però manifestazioni ansiose, depressive o regressive o,infine, quando parla dell’abuso soltanto su sollecitazione del genitore ‘alienante’ dal quale ricerca una conferma al proprio racconto. Il problema sicuramente più serio è lo psichismo del bambino, tanto più indifferenziato quanto più è piccolo, insieme alla notevole capacità immaginativa.

L’organizzazione egocentrica delle strutture cognitive ed espressive, tipica dell’età prescolare, gli impedisce di operare distinzioni fra reale ed immaginario, tra mondo interno ed esterno, con un’elevata probabilità che, raccontando un determinato fatto, mescoli liberamente e imprevedibilmente elementi fantastici e dati oggettivi. Dall’inizio dell’età scolare fino alla pre- adolescenza, questo egocentrismo cede lentamente il passo al ‘pensiero operativo’ di Piaget, con una sempre più raffinata capacità di discernimento e capacità di agire autonomamente senza essere influenzato dalla volontà di altri, agendo quindi attivamente sui propri processi mentali indirizzandoli e finalizzandoli in base a ben precisi scopi, anche se questi ultimi non sono sempre immediati e materiali. Sebbene la questione della fabulazione sembra praticamente superata, può però subentrare la problematica dell’interpretazione della realtà, se non addirittura la menzogna consapevole.

Una falsa denuncia può, quindi, sorgere nella mente del minore per meccanismi non coscienti, quando, per la sua età, non è in grado di distinguere tra fantasia e realtà, oppure quando presenta idee deliranti di carattere sessuale, o quando interpreta erroneamente un fatto o le domande dell’adulto, o quando colma vuoti di memoria con informazioni che ne possano dare un senso. Un bambino in età prescolare può però poi fornire false denunce di abuso subite da un genitore o perché suggestionato dall’altro genitore, o perché, trovandosi nello stadio edipico, può tendere ad interpretare erroneamente le cure del genitore, o perché i suoi processi di pensiero sono confusi dalla prevalenza del processo primario o perché può essere investito dalle identificazioni proiettive del genitore dominante nella sua cura e custodia.

Altre volte, invece, una falsa accusa può sorgere nella mente del bambino per meccanismi coscienti, quando già conosce il significato della menzogna e la costruisce in seguito a frustrazioni o disappunto, da cui la necessità di cercare di comprendere se abbia eventuali motivi relazionali per mentire. Fra questi si può innanzitutto citare la disperazione del minore che, attraverso la menzogna, cerca di uscire da una difficile situazione familiare, situazione in cui può anche subire la forzatura da parte del genitore che ha eventualmente chiesto la separazione. L’esistenza dall’infanzia fino alla pre-adolescenza, di una correlazione tra livello di maturazione del minore e la qualità affettiva dell’ambiente familiare, in condizioni di crisi familiare, può rendere difficile per il bambino elaborare propri punti di vista e proprie scelte sia per l’ansia che la situazione di fragilità familiare gli procura, sia per il timore di perdere appoggi e punti di riferimento già molto precari. Infatti, in queste situazioni conflittuali,il minore può essere indotto a dichiarazioni non veritiere, perché diviene un ‘intermediario trasparente’ tra i coniugi, manipolato o suggestionato dal genitore che può aver sviluppato una fantasia di abuso, e quindi può essere portato a mentire per lealtà, fornendo racconti precisi e dettagliati che rimangono identici anche con il passare del tempo.

Va inoltre considerato che un bambino fra sei e nove anni, quando la competenza del giudizio morale non è ancora sufficientemente sviluppata, può facilmente giungere ad un uso strumentale ed egoistico delle proprie accresciute capacità mentali, giungendo a mentire unicamente per compiacere il genitore a cui è più legato e punire l’altro, fermamente convinto di aver agito giustamente. Il numero delle intenzionali false rivelazioni di abuso sessuale del minore sarebbe inoltre andato aumentando in relazione al grande risalto che i media danno al fenomeno, che favorisce una maggiore possibilità di elaborazione fantastica di informazioni non sufficientemente mediate dall’ambiente, fino ad arrivare a veri e propri fenomeni di ‘contagio di gruppo’. I bambini piccoli possono poi incorrere in menzogne deliberate quanto quelli più grandi, bugie create per ottenere qualche vantaggio personale, per risolvere un contenzioso affettivo con un genitore, attuando, una sorta di vendetta, o per coprire la loro vita sessuale. In queste situazioni i loro comportamenti sono guidati dall’immaginazione incontrollata, da una proiezione di pensieri e desideri fantasiosamente trasformati in realtà. Altre volte si può trattare di una vera e propria forma di ‘mitomania infantile’.

1a parte:
Sindrome di Alienazione Genitoriale: la funzione dell'avvocato

2a parte:
I sintomi - Le conseguenze - Le terapie

4a parte
La PAS: i pro e i contro Conclusioni

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